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87/15/CEE: Decisione della Commissione del 19 febbraio 1986 relativa alla compatibilità con il mercato comune degli aiuti regionali concessi in sei bacini di lavoro sovvenzionati nel quadro dell'azione comune «miglioramento delle strutture economiche regionali» (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 012 del 14/01/1987 pag. 0017 - 0026
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 19 febbraio 1986
relativa alla compatibilità con il mercato comune degli aiuti regionali concessi in sei bacini di lavoro sovvenzionati nel quadro dell'azione comune « miglioramento delle strutture economiche regionali »
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(87/15/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,
dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni, conformemente alle disposizioni del suddetto articolo, ed averne preso atto,
considerando quanto segue:
I
(1) La legge sull'azione comune « miglioramento della struttura economica regionale » del 6 ottobre 1969 (1) (in appresso GAG) prevede misure di sviluppo finanziate per il 50 % dal governo federale e per il 50 % dai Laender. A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della legge, tali misure vengono attuate nella regione limitrofa alla Repubblica democratica e alla Cecoslovacchia (Zonenrandgebiet) in zone:
- il cui livello di attività economica è nettamente inferiore alla media federale o minaccia di scendere al di sotto di tale media o
- nelle quali predominano settori economici colpiti o che minacciano di essere colpiti dalla ristrutturazione in misura tale da determinare o far prevedere gravi ripercussioni negative per la zona stessa.
A norma dell'articolo 4 della GAG, per lo svolgimento dell'azione comune è elaborato un programma quadro comune, che ogni anno deve essere riesamitato, adeguato allo sviluppo e proseguito in conseguenza. A tal fine, ogni anno viene stabilito un nuovo programma quadro.
In base alla parte II, punto 1.2 del 13o e del 14o programma quadro, attualmente all'esame della Commissione (2), possono essere sovvenzionati « gli investimenti industriali particolarmente meritevoli di sostegno dal punto di vista economico ».
Il punto 1.2.1 definisce tali investimenti come segue:
« Gli investimenti industriali sono particolarmente meritevoli di sostegno dal punto di vista economico allorquando sono atti a far aumentare, direttamente e a lungo termine in modo non trascurabile mediante la creazione di nuove fonti di reddito, il reddito complessivo della zona economica in questione (effetto primario). Si suppone che tale requisito sia soddisfatto quando le imprese beneficiarie producono in prevalenza beni o forniscono prestazioni di solito oggetto di scambi interregionali ».
In base al punto 2.3.2 dei programmi quadro gli aiuti consistono in sovvenzioni concesse automaticamente a norma dell'articolo 1 della Investitionszulagengesetz (1) e in sovvenzioni concesse discrezionalmente agli investimenti medesimi. La differenza tra la sovvenzione automatica e l'aliquota massima dell'aiuto prevista per l'investimento può essere colmata mediante la sovvenzione discrezionale.
Gli aiuti vengono concessi in prima linea nei poli delle singole zone di sviluppo. Al di fuori della regione del Zonenrandgebeit, gli investimenti destinati alla creazione o all'ampliamento di imprese nei poli B di sviluppo prioritario possono beneficiare di un'intensità massima del 20 % (16,7 % in equivalente sovvenzione netto) ed i poli C di un'intensità massima del 15 % (13 % in equivalente sovvenzione netto). Nelle zone non appartenenti ai poli, i suddetti investimenti possono beneficiare di aiuti solo qualora sussistano determinate condizioni; di norma i tassi massimi sono del 10 % (9,3 % in equivalente sovvenzione netto). Eccezionalmente detto tasso può essere aumentato fino al 15 % per gli investimenti che incidono profondamente sulle strutture. La riorganizzazione o la razionalizzazione fondamentale di un'impresa beneficia di aiuti per un tasso massimo del 10 %.
Nelle zone turistiche elencate nel programma quadro le iniziative per la creazione, l'ampliamento o la ristrutturazione o razionalizzazione fondamentale di imprese turistiche situate al di fuori del Zonenrandgebeit possono beneficiare di aiuti ad un'intensità massima del 15 %.
(2) La presente decisione riguarda gli aiuti concessi in sei bacini di lavoro dell'azione comune, Alfeld, Holzminden-Hoexter, Kleve-Emmerich, Landsberg, Miesbach e Itzehoe. In questi bacini di lavoro, fatta eccezione per Kleve-Emmerich e Miesbach, il massimale degli aiuti è pari al 15 %. In Kleve-Emmerich è del 20 %. Miesbach non ha dichiarato alcun polo (di norma tasso massimo 10 %). La decisione si basa sui fatti seguenti.
Il 10o programma quadro del 1981 ha proceduto ad una ridefinizione delle zone di sviluppo dell'azione comune. A tal fine il territorio federale è stato suddiviso in 179 bacini di lavoro, che nel 1979 erano stati ridefiniti fino al livello dei comuni sulla base dei flussi delle migrazioni pendolari. Per determinare i bacini di lavoro da assistere sono stati utilizzati cinque criteri, vale a dire un indicatore dell'evoluzione futura dell'offerta e della domanda di lavoro nel bacino in questione (coefficiente dell'offerta di manodopera), il tasso medio di disoccupazione del periodo 1976-1980, il monte salari e retribuzioni per lavoratore nel 1978, il prodotto interno lordo del 1978 ed un indicatore per l'infrastruttura. Da questi indicatori è stato ricavato, per ogni bacino di lavoro, un indice globale nel quale gli indicatori del lavoro e del redditto intervengono per il 40 % ciascuno e l'indicatore dell'infrastruttura per il 20 %. In base a tale indice globale è stata effettuata una classificazione di tutti i bacini di lavoro. Per determinare quali bacini di lavoro dovessero essere riconosciuti come zone di sviluppo è stato stabilito un valore di soglia sicché le zone di sviluppo, compresa la Zonenrandgebeit, comprendono il 29,77 % della popolazione totale tedesca. Potevano beneficiare di aiuti 73 bacini di lavoro il cui indice era inferiore alla soglia.
Con lettera del 6 novembre 1981 la Commissione ha avviato la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, nei confronti degli aiuti regionali concessi in 15 bacini di lavoro, tra i quali i bacini Itzehoe, Alfeld, Kleve-Emmerich, Holzminden-Hoexter, Landsberg am Lech e Miesbach. Le obiezioni della Commissione si basano sulla situazione socioeconomica favorevole delle zone in questione rispetto alla media nazionale e comunitaria.
Nel 1983 il governo federale si è dichiarato disposto a sopprimere gli aiuti a cinque bacini di lavoro (2) al termine di un periodo transitorio scaduto il 31 dicembre 1984. La Commissione ha approvato la concessione di aiuti in quattro delle regioni oggetto della procedura.
Con lettera del 20 giugno 1983 la Commissione si è dichiarata disposta ad approvare provvisoriamente la concessione di aiuti nei sei bacini di lavoro soprammenzionati e ha comunicato che avrebbe adottato una decisione definitiva sulla compatibilità di tali aiuti col mercato comune prima della fine del 1984.
In risposta a tale lettera il governo federale ha dichiarato nuovamente la sua posizione nei confronti della progettata decisione mediante lettera del ministro per gli affari economici al commissario Andriessen in data 29 luglio 1983 (3). Il governo federale affermava tra l'altro:
« Il comitato per la pianificazione ha ormai modificato il 12o programma quadro conformemente alla sua decisione del 16 marzo 1983. Il comitato deve tuttavia constatare che la Commissione ha subordinato la sua approvazione alla condizione che la classificazione delle sei altre regioni tra le zone di sviluppo fosse da considerare provvisoria ».
Avendo il governo federale modificato come convenuto il 12o programma quadro all'azione comune, la Commissione ha chiuso la procedura avviata avverso il 10o e l'11o programma ed ha approvato l'entrata in vigore del 12o programma. Il governo federale ne è stato informato con lettera del 18 novembre 1983.
(3) Al fine di preparare la decisione definitiva sulla compatibilità con il mercato comune degli aiuti ai sei bacini di lavoro, in data 1o agosto 1984 la Commissione ha chiesto al governo federale di fornirle informazioni sulla situazione socioeconomica di dette zone. Con lettera del 14 novembre 1984 il ministro degli affari economici ha comunicato che per il 1o gennaio 1986 sarebbero state ridefinite le zone di sviluppo dell'azione comune. In considerazione di ciò e dell'attuale carenza di dati attendibili ed aggiornati il ministro pregava la Commissione di rimandare al 1o gennaio 1986 l'adozione della decisione definitiva. Le informazioni richieste dalla Commissione in agosto non sono state fornite.
La Commissione ha esaminato i sei bacini di lavoro sulla base dei dati a sua disposizione, comparando innanzitutto il prodotto interno lordo pro capite nel 1978 e il tasso di disoccupazione regionale medio del periodo 1979-1983 con le medie comunitarie. Inoltre la Commissione ha posto a raffronto il prodotto interno lordo delle sei regioni con il prodotto interno lordo del 1978 dei sei Stati membri più sviluppati. Dopo aver confrontato le regioni in questione a livello comunitario, la Commissione ha esaminato se a livello nazionale sussistessero gravi problemi regionali in considerazione dei quali la concessione degli aiuti in questione potesse sssere ritenuta compatibile con il mercato comune. A tal fine la Commissione ha tenuto anche conto dell'andamento del prodotto interno lordo tra il 1978 e il 1980, del monte salari e retribuzioni per lavoratore nel 1978, dell'andamento della disoccupazione, in base alle medie per gli anni 1979-1983 e alla media per il settembre 1984 della stima della riserva di manodopera disponibile nei bacini di lavoro in questione nel 1985, dei saldi migratori disponibili per le relative unità amministrative e di ulteriori dati relativi all'esistenza di problemi regionali in un bacino di lavoro.
Al termine del suo esame la Commissione è giunta alla conclusione di dover opporsi alla concessione di aiuti regionali nei bacini di lavoro di Kleve-Emmerich, Landsberg e Miesbach e di poter invece approvare gli aiuti ai bacini di lavoro di Alfeld, Holzminden-Hoexter e Itzehoe.
Di conseguenza, la Commissione ha avviato la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2 e ne ha informato il governo federale, con lettera del 7 febbraio 1985, e i governi degli altri Stati membri, con lettera del 7 giugno 1985, invitandoli a presentare le loro osservazioni. L'apertura della procedura è stata resa nota nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a norma dell'articolo 93, paragrafo 2 (1).
II
Il governo federale ha presentato alla Commissione le sue osservazioni con lettera del 15 maggio 1985.
Il governo federale sottolineava che il fatto di aver approvato il compromesso del 1983 non significava che esso riconoscesse come validi i metodi ed i criteri di valorizzazione utilizzati dalla Commissione. A questo proposito si richiamava alla decisione del comitato di programmazione per la ristrutturazione economica regionale del 16 marzo 1983 e alla risposta del ministro degli affari economici alla lettera della Commissione del 20 giugno 1983, nelle quali si disapprovava il modo di procedere della Commissione. Si faceva altresì presente che la soppressione degli aiuti concessi in base all'azione comune a sette bacini di lavoro era stata espressamente subordinata alla condizione che « avvenisse conformemente ai criteri di definizione delle zone di sviluppo oggetto dell'azione comune stabiliti a grande maggioranza dal comitato di programmazione nel 1981 ed uguali per tutto il territorio federale ». La Commissione aveva espresso il suo accordo con l'approvazione del 12o programma quadro e la contemporanea chiusura della procedura già avviata.
Il governo federale sosteneva inoltre che il procedimento d'esame avviato dalla Commissione era in contraddizione con quanto sopra. La decisione della Commissione era tanto più incomprensibile per il governo federale in quanto quest'ultimo, con lettera del ministro degli affari economici del 14 novembre 1984, aveva comunicato che intendeva procedere alla ridefinizione delle zone di sviluppo dell'azione comune con effetto dal 1o gennaio 1986. Una corretta valutazione dell'ammissibilità della concessione di aiuti a singoli bacini di lavoro sarebbe, a parere del governo tedesco, possibile solo sulla base di dati attualizzati e nel contesto della situazione relativa di tutti i 179 bacini di lavoro della Repubblica federale. Per l'esame isolato di singole regioni al di fuori del contesto globale non si terrebbe in debito conto i principi di politica della concorrenza definiti dagli articoli 92 e 93. Inoltre tale esame equivarrebbe ad una negazione dei compiti e delle competenze in materia di politica economica che a norma dell'articolo 104 del trattato spettano ai singoli Stati membri. Il governo federale ritiene che le disposizioni degli articoli 92 e seguenti del trattato non autorizzano la Commissione a sostituire al sistema di definizione delle zone di sviluppo stabilito dagli organi nazionali competenti, un altro sistema in sede di controllo degli aiuti di Stato. Inoltre non sarebbe chiaro come la
Commissione giustifichi l'aver stabilito il valore di soglia a partire dal cinquantottesimo posto della graduatoria del modello A del 1981.
Il governo federale affermava altresì che avviando la procedura, la Commissione non teneva sufficientemente debito conto della necessità di eliminare le disparità regionali esistenti a livello nazionale, soprattutto in considerazione del fatto che le disposizioni del trattato CEE lasciano agli Stati membri un'ampia discrezionalità nella definizione delle zone di sviluppo. In base al trattato CEE il governo federale ha la facoltà di definire le zone di sviluppo menzionate nel programma quadro sulla base di un indicatore complessivo e del valore di soglia stabilito.
In contrasto con il sistema tedesco, che tiene conto in pari misura di cinque criteri onde stabilire un indice globale, la Commissione utilizza un sistema che si basa essenzialmente su due indicatori e sui valori comunitari ricavati per questi ultimi.
Il governo federale ritiene che tale modo di procedere ponga gravi problemi poiché:
- la comparabilità dei dati statistici raccolti nei singoli Stati membri è molto dubbia,
- esso si basa, a differenza del metodo tedesco, più differenziato, solo su due parametri relativamente imprecisi,
- le medie comunitarie sarebbero inadatte a servire da criterio di misura per la politica regionale nazionale quindi per il livellamento del ritardo nello sviluppo di determinate regioni,
- a lungo termine, il limitare drasticamente gli aiuti regionali nella Repubblica federale di Germania mentre altri Stati membri continuano a concedere sovvenzioni che falsano gli scambi nocerebbe al coordinamento della politica regionale auspicato dalla Commissione.
A proposito dei singoli bacini di lavoro, il governo federale affermava quanto segue.
Il livello dell'attività economica del bacino di Kleve-Emmerich, calcolato in base al valore aggiunto lordo pro capite, è diminuito del 2 % tra il 1978 e il 1982. Anche il monte salari e retribuzioni ha registrato un'analoga diminuzione nel periodo 1978-1984. A partire dal 1984 il tasso di disoccupazione è aumentato rispetto alla media federale e nel febbraio 1985 superava quest'ultima del 28 %. Nel circondario di Kleve, nel prossimo futuro verranno soppressi 500 posti di lavoro ed altri 850 sono in grave pericolo. La percentuale dei lavoratori occupati nell'industria per 1 000 abitanti è pari solo al 58 % della media del Land Renania settentrionale-Vestfalia. Non solo si prevede la perdita di altri posti di lavoro, ma a causa dello sviluppo demografico aumenta la domanda e quindi la pressione sul mercato del lavoro. Il saldo migratorio è meno positivo che in passato: nel 1982 la regione avrebbe addirittura subito una diminuzione di popolazione.
Nel bacino di lavoro di Landsberg i problemi occupazionali si riflettono soprattutto in una modesta partecipazione alla produzione, un'elevata percentuale di migrazioni pendolari verso altre zone e nelle variazioni stagionali dei tassi di disoccupazione. Nel 1982 il valore aggiunto lordo per abitante era ancora inferiore del 13 % alla media nazionale e il numero dei lavoratori occupati nell'industria mineraria e manifatturiera raggiungeva nel 1983 solo il 68,6 % della media bavarese. Benché il ritardo della regione nei confronti del Land sia diminuito, esso non è stato ancora eliminato; si prevede inoltre la perdita di posti di lavoro in alcuni settori economici. La politica di insediamento dell'industria, che finora ha dato risultati positivi a Landsberg deve essere proseguita onde garantire lo sviluppo autoportante e duraturo della regione. In mancanza di sovvenzioni, gli investitori potrebbero preferire l'agglomerazione di Monaco. Se invece il polo di Landsberg continuasse a beneficiare di aiuti esso sarebbe in grado di alleggerire la pressione sull'area di Monaco.
Nel bacino di lavoro di Miesbach in valore aggiunto lordo, a prezzi di mercato per il 1982, si situava all'82 % della media nazionale. A partire dagli anni '60 nella zona sono andati perduti numerosi posti di lavoro a causa della chiusura di industrie; a tutt'oggi tali perdite non sono state ancora completamente controbilanciate nonostante la concessione di aiuti all'economia. Tra il 1977 e il 1983 il numero di lavoratori occupati nel settore minerario e dell'industria manifatturiera è diminuito al di sotto della metà della media bavarese. Anche attualmente in Penzberg 1 300 persone sono costrette ad effettuare migrazioni pendolari e di recente 200 persone hanno perso il posto di lavoro per la chiusura della filiale di un'industria. La maggior parte di queste persone non hanno ancora trovato una nuova occupazione. Si prevede la perdita di ulteriori 120 posti di lavoro in seguito alla preannunciata chiusura di una impresa in Bad Toelz. Soprattutto in Penzeberg ulteriori aiuti di Stato per il miglioramento dell'infrastruttura economica sono assolutamente necessari a causa dell'esiguo gettito fiscale del comune.
Il governo federale sottolinea inoltre la particolare importanza degli aiuti al settore turistico per il bacino di lavoro in questione, che per le sue bellezze naturali è particolarmente attrattivo per il turismo. La struttura economica delle zone turistiche dovrebbe venir migliorata, come esposto nei particolari, soprattutto mediante incentivi concessi ad imprese di medie dimensioni, soprattutto alle aziende familiari.
III
I governi di due altri Stati membri hanno presentato osservazioni dichiarandosi d'accordo sull'apertura della procedura. Uno dei governi è del parere che il mantenimento dello statuto di zona di sviluppo debba essere giustificato da disparità regionali di una certa rilevanza. IV
(1) La concessione di aiuti nel quadro dell'azione comune « miglioramento della struttura economica regionale » per lo stimolo degli investimenti industriali ricade sotto il disposto dell'articolo 92, paragrafo 1.
Tali aiuti vengono concessi a determinate categorie di investimenti nelle zone di sviluppo; essi vanno a beneficio delle imprese che effettuano tali investimenti, poiché riducono i loro costi.
Questa conclusione non viene confutata dalla tesi che gli aiuti regionali compensano unicamente gli svantaggi che le zone di sviluppo subiscono a causa della loro posizione geografica. In primo luogo va rilevato che di massima anche una siffatta compensazione favorisce le imprese, poiché gli aiuti provocano una diminuzione dei costi da esse sostenuti nelle zone di cui trattasi. Inoltre, per la maggioranza dei casi in questione, è dubbio, che gli svantaggi derivanti dalla posizione geografica possano venire quantificati con esattezza tale da consentire di fissare il livello degli aiuti in modo da compensarli. Ma ciò che più conta è che gli Stati membri di norma offrono aiuti regionali talmente elevati da costituire uno stimolo per le imprese a stabilirsi e ad investire in determinate zone. Che la concessione di aiuti equivalga ad avvantaggiare determinate imprese risulta del resto dal tenore stesso dell'articolo 92. Il paragrafo 3 di quest'ultimo stabilisce che a determinate condizioni gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico di talune regioni possono considerarsi compatibili con il mercato comune. Ne consegue che tali aiuti ricadono sotto il disposto dell'articolo 92, paragrafo 1, per cui non è possibile asserire che essi non favoriscono talune imprese col pretesto che si limitano a compensare gli svantaggi derivanti da una determinata posizione geografica. Gli aiuti in esame falsano la concorrenza poiché aumentano la redditività delle imprese beneficiarie e danno loro un vantaggio rispetto ai concorrenti che non beneficiano di sovvenzioni analoghe. Per di più tali distorsioni della concorrenza sono anche notevoli. I tassi massimi di sovvenzione sono del 9,3 %, 13,0 % e 16,7 %, equivalente sovvenzione netto. La corrispondente diminuzione dei costi degli investimenti conferisce all'impresa beneficiaria un notevole vantaggio nei confronti dei concorrenti che non beneficiano di aiuti.
Inoltre, qualora gli aiuti inducano le imprese a impiantarsi in un'altra località, ciò costituisce un'ulteriore distorsione della concorrenza ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1. Infatti la creazione di un sistema che tutela da distorsioni la concorrenza all'interno del mercato comune (articolo 3, lettera f) del trattato CEE), comporta anche che le imprese scelgano dove impiantarsi in base ad una decisione autonoma e non vengano quindi influenzate dalla concessione di sovvenzioni.
Nella fattispecie gli aiuti incidono anche sugli scambi tra gli Stati membri. In sede di valutazione delle zone di sviluppo non è possibile stabilire con precisione i mercati di sbocco dell'impresa beneficiaria, dal momento che si esamina non un caso concreto di aiuti bensì un regime generale del quale si ignorano i potenziali beneficiari. Tuttavia in base all'esperienza si deve supporre che tra questi ultimi figureranno imprese che partecipano agli scambi intracomunitari. Trattandosi dell'azione comune, tale supposizione è tanto più plausibile in quanto a norma della parte II, punto 1.2.1 del 13o programma quadro e dell'articolo 2, paragrafo 3, della Investitionszulagengesetz gli aiuti sono destinati ad imprese i cui prodotti o servizi sono soprattutto oggetto di scambi interregionali. Tale conclusione è confermata anche dai casi di aiuti di cui la Commissione è venuta a conoscenza in passato nel quadro dell'applicazione dell'azione comune nelle regioni interessate.
Come già detto, gli aiuti concessi alle imprese beneficiarie rafforzano la posizione di queste ultime nei confronti dei loro concorrenti. Nella misura in cui ciò avviene nell'ambito degli scambi intracomunitari deve ritenersi che questi ultimi vengano influenzati dagli aiuti stessi.
Per di più incide sugli scambi intracomunitari anche il fatto che gli aiuti influiscono sulla decisione delle imprese beneficiarie di insediarsi in un determinato luogo. Qualora infatti un'impresa si trasferisca da uno Stato membro all'altro, sia il trasferimento stesso che la produzione e la relativa offerta provenienti dalla nuova ubicazione determinano una modifica delle correnti degli scambi tra Stati membri.
In conclusione, gli aiuti concessi nel quadro dell'azione comune ed oggetto della presente decisione rientrano nell'articolo 92, paragrafo 1.
(2) Trattandosi nella fattispecie di aiuti a finalità regionale, le uniche deroghe applicabili sono quelle previste dall'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c); esse precisano gli obiettivi perseguiti nell'interesse della Comunità e non in quello dei soli beneficiari dell'aiuto; nell'analisi dei regimi di aiuti regionali o dei casi individuali queste deroghe devono essere interpretate restrittivamente.
(1) Bundesgesetzblatt I, pag. 1861, modificata da ultimo dalla legge recante modifica della legge sui compiti d'interesse comune del 23 dicembre 1971 (BGBl. I, pag. 2140).
(2) Bundestagsdrucksachen 10/1279 dell'11 aprile 1984 e 10/3562 del 25 giugno 1985.
(1) Investitionszulagengesetz, modificata dalla comunicazione del 4 giugno 1982, BGBl. I, pag. 648.
(2) Tra i quali due nei cui confronti la procedura non era stata avviata (Wasserburg und Dueren).
(3) Riprodotta nel 12o programma quadro dell'azione comune, pag. 152.
(1) GU n. C 166 del 5. 7. 1985, pag. 6.
In particolare, le deroghe possono essere ammesse soltanto se la Commissione è in grado di accertare che senza l'aiuto il gioco delle forze di mercato non consentirebbe da solo alle imprese beneficiarie di adottare un comportamento tale da contribuire alla realizzazione di uno degli obiettivi che tali deroghe perseguono.
La concessione di tali deroghe ad aiuti privi di « tale » contropartita influirebbe negativamente sugli scambi tra Stati membri e falserebbe la concorrenza senza che ciò sia giustificato dall'interesse comunitario.
In sede di applicazione dei suddetti principi all'esame dei regimi di aiuti a finalità regionale, la Commissione deve assicurarsi che nelle regioni in questione sussistano, rispetto all'insieme della Comunità, difficoltà sufficientemente gravi da giustificare la concessione dell'aiuto e la sua intensità, nel senso che l'aiuto è necessario per realizzare gli obiettivi enunciati dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) o c). Allorché ciò non possa essere dimostrato, è chiaro che l'aiuto non contribuisce alla realizzazione degli obiettivi perseguiti dalle deroghe, bensì serve essenzialmente a favorire le imprese interessate.
(3) A norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottocupazione.
Nell'avviare la procedura avverso gli aiuti concessi nell'ambito del 10o programma quadro la Commissione ha sostenuto che la situazione sociale ed economica della Repubblica federale non giustifica né a livello nazionale né a livello regionale l'applicazione del paragrafo 3, lettera a), come comunicato al governo federale in allegato alla lettera del 6 novembre 1981. Questa posizione è stata confermata nel corso di un nuovo esame in occasione dell'avvio della procedura avverso la concessione di aiuti regionali ai Laender Baden-Wuerttemberg, Baviera, Assia, Bassa Sassonia, Renania-Palatinato e Schleswig-Hostein, come comunicato al governo federale in allegato alla lettera del 10 agosto 1984. Si fa espresso riferimento ad entrambe le comunicazioni.
Dopo il nuovo esame, la Commissione resta del parere che né nella Repubblica federale nel suo insieme né nelle regioni di cui trattasi nella presente decisione il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottocupazione. Le tre regioni oggetto degli aiuti avverso i quali è stata avviata la procedura sono ubicate nei Lander Renania settentrionale-Vestfalia e Baviera. Nel 1981 e nel 1983 il prodotto interno lordo pro capite superava nettamente il livello comunitario (rispettivi valori per la Renania settentrionale-Vestfalia pari a 120 e 124, per la Baviera a 116 e 120). Dal 1981 al 1984 la situazione di entrambi i Laender ha registrato un miglioramento rispetto alla Comunità. Nel settembre 1985 la disoccupazione con il valore di 96 nella Renania settentrionale-Vestfalia era di molto inferiore e in Baviera (valore 58) addirittura notevolmente inferiore alla media comunitaria.
(4) Ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
Si può considerare che la concessione di aiuti regionali non altera le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse soltanto se si può constatare che nelle regioni in questione sussistono, rispetto all'insieme della Comunità, difficoltà particolarmente gravi le quali, senza gli aiuti, non potrebbero essere eliminate con il semplice gioco delle forze di mercato, che l'ammontare degli aiuti è adeguato alle summenzionate difficoltà e che la concessione degli aiuti stessi non falsa eccessivamente la concorrenza in determinati settori economici.
Pertanto la Commissione nell'esaminare la conformità degli aiuti regionali con l'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), deve tener conto sia di gravi disparità fra le regioni di uno stesso paese sia della situazione socioeconomica delle regioni in questione rispetto alla Comunità.
Anche in occasione del nuovo esame la Commissione si è attenuta ai summenzionati principi, già determinanti per il primo esame dei sei bacini di lavoro nell'ambito della posizione da essa adottata sul 10o programma quadro.
(5) È stato possibile intraprendere tale esame in base ai singoli indicatori disponibili senza aspettare che il governo federale elaborasse una nuova classificazione dei 179 bacini di lavoro del territorio federale sulla base di dati più aggiornati. Tale graduatoria riflette la situazione dei singoli bacini di lavoro in relazione l'uno all'altro, situazione che può variare a seconda della ponderazione dei singoli indicatori. Anzitutto questo esame che era stato annunciato al governo federale già con lettera del 20 giugno 1983 è utile al fine di controllare l'evoluzione prodottasi nel 1983. Nella sua lettera del 29 luglio 1983 il governo federale non si è opposto all'esame. In secondo luogo il risultato dell'esame cambia solo in misura irrilevante la classificazione stabilita a suo tempo. I tre bacini di lavoro oggetto della procedura sono classificati uno di seguito all'altro dalla 59a alla 61a posizione. Inoltre dal fatto stesso che il governo federale abbia accennato ad un'imminente nuova classificazione delle zone di sviluppo sulla base di dati più aggiornati si deduce che esso considera superata la classificazione del 1981. Pertanto nell'ambito della presente decisione non si pone il problema se la Commissione debba tener conto di una classificazione elaborata sulla base di criteri meramente nazionali oppure se possa modificarla dopo aver esaminato in base a criteri comunitari l'opportunità di sovvenzionare i singoli bacini di lavoro.
Infine occorre ricordare che nella presente decisione, per la disoccupazione ed il valore aggiunto lordo al costo dei fattori pro capite, sono stati presi in considerazione i più recenti dati disponibili per tutti i bacini di lavoro tedeschi. Il raffronto di questi dati con la media federale permette di accertare la situazione di ogni bacino di lavoro rispetto ad una media calcolata sull'insieme delle regioni.
(6) Alla luce di quanto esposto non è lecito sostenere che l'azione della Commissione non tenga sufficientemente conto della necessità di eliminare nell'ambito nazionale le disparità regionali esistenti e che essa limiti in maniera contraria al trattato l'autonomia normativa della Repubblica federale, negando la facoltà e le competenze che l'articolo 104 del trattato CEE assegna ai singoli Stati membri nell'ambito della politica regionale.
Da un lato, nell'esaminare le regioni oggetto degli aiuti, la Commissione ha tenuto pienamente conto delle differenze di sviluppo nell'ambito nazionale. Come ulteriormente precisato al punto 7, la Commissione lascia al governo federale una notevole autonomia nell'eliminazione delle disparità regionali tedesche. D'altro lato la dimensione stessa delle zone di sviluppo di cui trattasi nella presente decisione non giustificherebbe le limitazioni temute dal governo federale.
Infine la Commissione non ha violato l'articolo 104 del trattato CEE. Sebbene lo stesso articolo 104 del trattaato CEE attribuisca agli Stati membri la responsabilità di attuare una politica economica lungo le linee da essa stabilite, non si può prescindere dall'interesse comunitario, come risulta d'altronde dagli articoli da 105 a 109.
Nell'ambito degli aiuti regionali gli articoli 92 e 93 attribuiscono alla Commissione competenze che sarebbero infondate se per uno Stato membro fosse lecito derogare dagli obblighi ad esso imposti dalle disposizioni del trattato per motivi di politica economica nazionale. Le disposizioni del trattato relative agli aiuti di Stato si applicano pertanto anche in relazione all'articolo 104, sul quale prevalgono gli articoli 92 e 93.
(7) La Commissione ha esaminato sotto il profilo socioeconomico la situazione dei sei bacini di lavoro nell'ambito nazionale e comunitario. Per accertarsi che il raffronto a livello comunitario sia fatto in modo sistematico ed obiettivo la Commissione ha elaborato un metodo che istituisce per le regioni di ogni Stato membro delle soglie per l'ammissibilità degli aiuti, espresse in termini di disoccupazione strutturale e di prodotto interno lordo pro capite.
Queste soglie vengono aggiornate regolarmente in base ai dati più recenti. In base ai valori attuali, nella Repubblica federale tedesca è ammessa la concessione di aiuti a regioni il cui prodotto interno lordo o il cui valore aggiunto lordo pro capite siano inferiori al 76 % della media federale o il cui tasso medio di disoccupazione sia superiore al 145 % della media federale durante un periodo di cinque anni. Queste soglie sono state comunicate dal governo federale con lettera del 31 luglio 1985 al ministro federale dell'economia. Con comunicazione del 22 gennaio 1986 il governo federale ha preso atto di tali soglie. Inoltre, come si deduce dalla seguente tabella, applicando le soglie utilizzate per la procedura avviata avverso il deciso programma quadro dell'azione comune il 6 novembre 1981 (prodotto interno lordo 73, disoccupazione 130), non cambierebbero i risultati dell'analisi socioeconomica.
Nella presente decisione si sono dovute confrontare le soglie attuali calcolate in base agli anni 1979, 1981 e 1983, con i dati regionali relativi al valore aggiunto lordo per il 1980 e 1982, perché a causa della riforma della contabilità nazionale tedesca sono stati comunicati alla Commissione soltanto questi dati. Per la disoccupazione i valore regionali degli anni 1980-1984 sono stati raffrontati con le soglie calcolate in base agli anni 1979, 1981 e 1983, perché un calcolo armonizzato del tasso annuo di disoccupazione nella Comunità viene fatto soltanto ogni due anni. Questo divario negli anni messi a confronto non modifica assolutamente la valutazione a sfavore della Repubblica federale.
Tuttavia la valutazione in base alle soglie deve essere considerata una valutazione preliminare che può essere rettificata in un secondo stadio se, in base ad altri indicatori, la Commissione dovesse pervenire ad un giudizio diverso sulla situazione attuale o sullo sviluppo futuro della regione in esame.
Da una prima analisi secondo questo metodo, per i sei bacini di lavoro risultano i seguenti valori:
1.2.3 // // // // // Valore aggiunto lordo pro capite al costo dei fattori 1980-1982 // Tasso medio di disoccupazione per gli anni dal 1980 al 1984 // // // // Itzehoe // 89,3 // 148,9 // Alfeld // 71,4 // 120,9 // Kleve-Emmerich // 80,0 // 120,9 // Holzminden-Hoexter // 75,9 // 147,4 // Landsberg // 87,9 // 70,3 // Miesbach // 83,5 // 75,9 // // //
Ne risulta che la concessione di aiuti può essere considerata compatibile con il mercato comune nei bacini di lavoro di Itzehoe a causa della disoccupazione strutturale, di Alfeld a causa della debolezza dell'economia, e di Holzminden-Hoexter a causa della disoccupazione strutturale. Dato che per queste regioni la Commissione non dispone di dati tali da modificare la sua favorevole valutazione iniziale, essa non solleva obiezioni alla concessione di aiuti a tali regioni.
(8) Invece, già in base alla prima valutazione non può essere considerata compatibile con il mercato comune la concessione di aiuti ai bacini di lavoro di Kleve-Emmerich, Landsberg e Miesbach.
Nella seconda fase di valutazione la Commissione ha esaminato l'analisi socioeconomica, da essa effettuata in occasione dell'avvio della procedura e a cui si fa espresso riferimento nella presente decisione, basandosi sugli ultimi sviluppi della disoccupazione e sui più recenti dati relativi al valore aggiunto lordo al costo dei fattori (calcoli che risalgono all'autunno 1984) nonché sulle argomentazioni esposte dal governo federale nella sua risposta. Per i tre bacini di lavoro in questione il risultato è il seguente.
Kleve-Emmerich
L'indice del valore aggiunto lordo pro capite al costo dei fattori ha raggiunto quota 80,7 % nel 1980 e 79,3 % nel 1982 rispetto alla media federale. L'implicito lieve regresso della potenzialità dell'economia (pari a 1,4 punti) non dimostra necessariamente un peggioramento delle strutture economiche. Il corrispondente valore dell'indice per il 1978 era di 80,4 %.
Il fatto che, come esposto dal governo federale, l'indice del monte salari e retribuzioni pro lavoratore sia sceso da 93 % nel 1978 a 91 % nel 1984 rispetto al livello nazionale non modifica la valutazione relativamente favorevole della situazione economica. Si tratta di un cambiamento irrilevante, dato che il valore continua ad essere prossimo a quello della media federale.
Tuttavia nel maggio 1985 il governo federale ha preannunciato una perdita di 500 posti di lavoro nel circondario di Kleve e ha comunicato che altri 850 erano compromessi.
Mentre il tasso di disoccupazione nel settembre 1984 (11,12 % pari al 129 % della media federale) e la media annua (11,15 % pari al 123 % della media federale) non hanno subito alcun aumento significativo rispetto all'anno precedente (10,76 % e 125 % per il settembre 1983 e 10,78 % e 119 % per la media annua 1983), nel settembre 1985 era del 12,83 %, pari al 148 % della media federale. Questo valore corrisponde alla perdita di 872 posti di lavoro fra il settembre 1984 e il settembre 1985. In base alle informazioni di cui dispone la Commissione questo aumento della disoccupazione, notevole rispetto alla media federale, è in parte da attribuirsi ad una crescita demografica della popolazione attiva ed in parte al fatto che in questo periodo sono andati persi dei posti di lavoro.
In base alle stesse informazioni è prevedibile un'ulteriore perdita di posti di lavoro, con poche probabilità di crearne di nuovi.
Questo deterioramento della situazione occupazionale giustifica la concessione di aiuti ai bacini di lavoro in questione fino al 31 dicembre 1986, data entro la quale la Commissione riesaminerà la situazione socioeconomica della regione.
Landsberg
L'indice del valore aggiunto lordo pro capite al costo dei fattori ha raggiunto quota 86,8 % nel 1980 e 89 % nel 1982 rispetto alla media federale. Il prodotto interno lordo pro capite per il 1978 aveva raggiunto quota 81 %, segno di una costante crescita del potenziale economico in questo bacino di lavoro. Il governo federale sostiene che il tasso di attività è basso e che molti lavoratori sono occupati al di fuori della zona, senza tuttavia menzionare cifre precise. È vero che tale situazione tende a ridurre il valore aggiunto lordo relativo pro capite. Tuttavia, come risulta dai dati precedentemente citati, a Landsberg, questo valore non rappresenta un problema regionale. Sussistono inoltre dubbi sul basso livello di attività a Landsberg. La Commissione ha constatato infatti che in tale regione la densità degli occupati nel settore minerario e nelle industrie trasformatrici ammonta al 94 % della media federale. L'intensità dell'occupazione menzionata dal governo federale, pari al 68,6 % della media del land Baviera, si riferisce unicamente alle aziende con più di 20 dipendenti: sono escluse quindi le persone occupate nelle zone rurali, in piccole aziende relativamente numerose. Del resto nel periodo 1980-1983 il circondario di Landsberg con l'8,9 % è risultato al secondo posto della graduatoria federale per tasso di crescita degli occupati soggetti all'assicurazione sociale.
Come già detto, se un elevato numero di residenti si reca a lavorare all'esterno della regione, diminuisce il valore aggiunto lordo pro capite e si può pertanto concludere che il valore aggiunto lordo per occupato - e quindi la produttività dell'economia regionale - nella regione di Landsberg sia ancora più elevato di quanto indichi il menzionato valore di 89 %.
La Repubblica federale ha inoltre annunciato probabili licenziamenti in alcuni settori dell'economia, senza tuttavia aggiungere precisazioni. Date le buone prospettive occupazionali della regione - il tasso di disoccupazione annuo del 1984 pari appena al 70 % ed il tasso di disoccupazione nel settembre 1985 pari appena al 60 % della media federale - nonostante eventuali licenziamenti, è improbabile che sorgano gravi problemi regionali.
Infine è di scarso rilievo l'argomento che Landsberg abbia bisogno degli aiuti per la sua vicinanza con Monaco. Data la situazione socioeconomica di Landsberg precedentemente decritta, è poco probabile che in mancanza dell'aiuto molte più imprese che in passato decidano di stabilirsi nella vicina Monaco.
Pertanto non è compatibile con il mercato comune la concessione di sovvenzioni ad investimenti nel settore industriale e terziario, escluso il turismo, nell'ambito dell'azione comune, nel bacino di lavoro di Landsberg.
Miesbach
Nel bacino di lavoro di Miesbach il valore aggiunto lordo pro capite al costo dei fattori ha raggiunto un indice di 83,5 % nel 1980 e di 83,4 % nel 1982.
I valori sono quindi rimasti più o meno inalterati. Rispetto al prodotto interno lordo pro capite per il 1978 (79 % rispetto alla media federale) sono addirittura migliorati.
Come per Landsberg anche per Miesbach il governo federale ha addotto un basso livello di occupazione nel settore minerario e nelle industrie trasformatrici, pari al 56,8 % della media per il Land Baviera. Tuttavia se si tiene conto degli occupati nelle piccole imprese il tasso è pari al 66,7 % della media del Land e al 72 % della media federale. In un bacino di lavoro la cui principale attività è il turismo non si può parlare di problema regionale.
La situazione occupazionale della regione è favorevole. Il tasso di disoccupazione rispetto alla media federale indica un ulteriore miglioramento (71 % nel 1984 rispetto al 75 % del 1983). Il valore del settembre 1985 è pari appena al 63 % della media federale. Le perdite di posti di lavoro a Penzberg menzionate dal governo federale non hanno quindi arrestato il costante relativo calo della disoccupazione, né è probabile che si verifichi in seguito alla chiusura di imprese previste a Bad Toelz.
Il numero dei pendolari si riflette economicamente nel valore aggiunto lordo pro capite senza tuttavia creare alcun problema regionale, come risulta dai valori precedentemente indicati, e se ne conclude che a Miesbach il valore aggiunto per occupato, che vale quale criterio per la produttività dell'economia regionale, è più elevato di quello pro capite.
Pertanto non è compatibile con il mercato comune la concessione di sovvenzioni ad investimenti nell'industriale e nel terziario, escluso il turismo, nell'ambito dell'azione comune, nel bacino di lavoro di Miesbach.
(9) Per quanto riguarda la promozione del turismo va osservato quanto segue. Secondo le affermazioni del governo federale, nel bacino di lavoro di Miesbach si tratta di sovvenzionare aziende di dimensioni piccole e medie, soprattutto a conduzione familiare. Secondo le constatazioni della Commissione questo vale anche per l'incentivazione delle zone turistiche del bacino di lavoro di Landsberg. In tali circostanze si può supporre che la concessione di aiuti all'attività turistica in entrambi i bacini di lavoro altererebbe i flussi turistici ma non in misura non contraria all'interesse comune. La Commissione ha considerato che in entrambi i bacini di lavoro, nelle zone indicate dal governo federale quali zone turistiche, data la loro situazione paesaggistica sussistono le premesse naturali per il turismo, ma sono carenti le indispensabili strutture. Grazie alla concessione di aiuti si potrebbero migliorare le strutture turistiche, sfruttando i vantaggi naturali di queste regioni. Pertanto, gli aiuti per la promozione del turismo possono essere considerati compatibili con il mercato comune a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c).
Per poter verificare se anche in futuro gli aiuti al turismo rientreranno nei limiti qui indicati, la Commissione ha bisogno di una relazione annuale che indichi in particolare l'importo globale degli aiuti concessi, l'ammontare degli investimenti sovvenzionati ed il numero dei beneficiari. Nel caso di investimenti da parte di imprese con più di 50 dipendenti operanti nel settore turistico, gli aiuti concessi e l'ammontare degli investimenti sovvenzionati devono essere indicati separatamente per ogni singolo caso.
(10) Come termine per la soppressione degli aiuti giudicati incompatibili con il mercato comune la Commissione stabilisce la data del 30 giugno 1986. Fino a quel momento le richieste di aiuti per investimenti nel settore industriale e terziario nei bacini di lavoro di Landsberg e Miesbach potranno ancora essere introdotte conformemente alle norme del 13o programma quadro dell'azione comune « miglioramento della struttura economica regionale », che stabilisce l'ammontare degli aiuti accettato dalla Commisione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La concessione di aiuti ad investimenti nel settore industriale e nel terziario (escluso il turismo) nell'ambito dell'azione comune « miglioramento della struttura economica regionale » nei bacini di lavoro di Landsberg e Miesbach è incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE. La Repubblica federale di Germania deve sopprimere tali aiuti con effetto dal 1o luglio 1986. Le richieste di aiuti presentate entro il 30 giugno 1986 possono essere esaminate anche successivamente, conformemente alle disposizioni del 13o programma quadro dell'azione comune.
Articolo 2
La concessione di aiuti agli investimenti di imprese del settore turistico nelle zone turistiche dei bacini di lavoro di Landsberg e Miesbach nel quadro dell'azione comune « miglioramento della struttura economica regionale » è considerata compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE. La Repubblica federale di Germania comunica alla Commissione ogni anno, entro il 30 giugno, una relazione indicante l'importo globale degli aiuti concessi, l'ammontare degli investimenti sovvenzionati ed il numero dei beneficiari nell'anno precedente. Nel caso di investimenti da parte di aziende con più di 50 dipendenti operanti nel settore turistico gli aiuti concessi e l'ammontare degli investimenti sovvenzionati devono essere indicati separatamente per ogni singolo caso.
Articolo 3
La concessione di aiuti nell'ambito dell'azione comune « miglioramento della struttura economica regionale » nel bacino di lavoro di Kleve-Emmerich può essere considerata compatibile con il mercato comune, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE, fino al 31 dicembre 1986. Prima della scadenza di detto termine la Commissione riesaminerà la situazione socioeconomica di questo bacino di lavoro.
Articolo 4
La concessione di aiuti nell'ambito dell'azione comune « miglioramento della struttura economica regionale » nei bacini di lavoro di Itzehoe, Alfeld e Holzminden-Hoexter è considerata compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE.
Articolo 5
La presente decisione lascia impregiudicate le disposizioni e condizioni quadro applicate sul piano comunitario a determinati settori dell'industria e dell'agricoltura nonché alle imprese agroindustriali.
Articolo 6
La Repubblica federale di Germania comunica alla Commissione, entro due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione, le misure adottate per conformarsi ad essa.
Articolo 7
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1986.
Per la Commissione
Peter SUTHERLAND
Membro della Commissione
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