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87/16/CEE: Decisione della Commissione del 23 aprile 1986 relativa ad un progetto di aiuti del governo italiano nel settore della chimica (prodotti ausiliari per l'industria, prodotti intermedi e fitofarmaci) (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 012 del 14/01/1987 pag. 0027 - 0031
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 23 aprile 1986
relativa ad un progetto di aiuti del governo italiano nel settore della chimica (prodotti ausiliari per l'industria, prodotti intermedi e fitofarmaci)
(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
(87/16/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,
dopo aver intimato agli interessati di rendere note le loro osservazioni conformemente alle disposizioni del suddetto articolo, ed averne preso atto,
considerando quanto segue:
I
Con lettera del 7 gennaio 1985, il governo italiano ha notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CEE e conformemente alle decisioni della Commissione dell'11 giugno 1983 e del 2 agosto 1985 relative alla legge n. 46/82 (Fondo per l'innovazione) un progetto di aiuti predisposto in applicazione di tale legge a favore di un programma relativo all'innovazione nel settore dei prodotti finiti e dei prodotti intermedi facenti capo al settore della chimica fine.
Il programma prevede la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi processi e di nuovi prodotti nel settore dei prodotti ausiliari per l'industria, dei prodotti intermedi e dei fitofarmaci.
Il costo del programma ammonta a 30 399 milioni di Lit. L'aiuto previsto sarebbe concesso sotto forma di credito a tasso agevolato di 12 958 milioni di Lit, pari al 42,6 % del costo del programma. Con un tasso di riferimento del 17,13 %, il costo di questo credito è pari al 2,57 % nel corso dei primi cinque anni ed al 10,27 % nei dieci anni successivi. L'equivalente-sovvenzione netto può essere valutato all'11 % circa del costo del programma.
La legge 17 febbraio 1982 n. 46/82, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 57 del 27 febbraio 1982, prevede l'istituzione agli articoli da 14 a 19 di un « Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica », avente per oggetto la promozione di programmi destinati all'introduzione di progressi tecnologici imperniati su nuovi prodotti o processi di produzione e sul miglioramento di prodotti o processi già esistenti.
Questo Fondo interviene nella fase di concezione del programma, della sperimentazione, dello sviluppo e della preindustrializzazione, sotto forma di crediti a tasso agevolato fino al 55 % del costo del programma con una durata di quindici anni ed un preammortamento di cinque. Il tasso di interesse applicato per questi crediti ammonta al 15 % del tasso di riferimento nel corso dei primi cinque anni ed al 60 % del tasso di riferimento nei dieci anni successivi. Sulla base di un tasso di riferimento attualmente pari al 17,13 %, il costo di tali crediti è del 2,57 % nei primi cinque anni e del 10,27 % nei dieci anni successivi. In sostituzione di un credito a tasso agevolato o di una sua parte, può essere eventualmente concessa una sovvenzione a fondo perduto. Gli interventi di questo fondo non possono cumularsi con altri aiuti a favore dello stesso programma.
Con lettera dell'11 luglio 1983 e, più di recente, con la lettera del 2 agosto 1985, in merito al rifinanziamento di questo fondo, la Commissione ha approvato l'attuazione della legge n. 46/82. Essa ha considerato che nella fattispecie l'incentivazione dei programmi di ricerca e d'innovazione, come dispone la legge in questione, può essere nell'interesse della Comunità, a condizione che l'aiuto non sia concesso a favore di investimenti produttivi e che sia evitata un'eccessiva concentrazione degli aiuti in questione in determinati settori, perchè perché ne potrebbe conseguire un'alterazione delle condizioni degli scambi all'interno della Comunità in misura contraria all'interesse comune.
La Commissione ha anche subordinato la propria autorizzazione all'esecuzione della legge n. 46/82 alla condizione che i casi concreti significativi - ossia quelli nei quali il costo del programma supera i 15 miliardi di Lit (10 miliardi se il programma è realizzato da un'impresa già beneficiaria dell'intervento del fondo per un altro programma) - le siano preventivamente notificati ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, dato che sulla sola base della legge n. 46/82 per la Commissione era impossibile accertare che si trattasse effettivamente di operazioni aventi carattere innovativo, non riguardanti il ciclo produttivo e intese alla realizzazione di un obiettivo che presenta un interesse comune. La Commissione si è riservata di esaminare ogni singolo caso significativo sulla base dei suoi meriti specifici, valutando gli elementi descritti più sopra e tenendo conto degli effetti degli aiuti in questione sulla posizione concorrenziale delle imprese dei settori interessati, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3.
Dopo un primo esame del progetto di aiuto notificato dal governo italiano con lettera del 7 gennaio 1985, la Commissione ha giudicato che esso non poteva essere considerato compatibile con il mercato comune. Dalle informazioni comunicate alla Commissione non risultava infatti che l'aiuto sarebbe andato a favore di un'operazione innovativa intesa alla realizzazione di un obiettivo di interesse comune. Sembrava trattarsi piuttosto di spese destinate a permettere alle imprese interessate di continuare ad esercitare normalmente le proprie attività nel settore. Di conseguenza, la Commissione aveva deciso di avviare la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2, nei confronti del progetto di aiuti in questione.
Il governo italiano è stato informato di tale decisione con la lettera del 18 aprile 1985 e i governi degli altri Stati membri con lettere del 25 giugno 1985. La comunicazione, volta ad informare gli interessati diversi dagli Stati membri, è stata pubblicata l'11 luglio 1985 nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (1).
II
Il governo italiano ha risposto nel quadro della procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2 con lettera del 12 giugno 1985 della propria Rappresentanza permanente e nel corso di una riunione tecnica svoltasi a Bruxelles il 17 giugno 1985.
Il governo italiano ha sostenuto che il programma di ricerca in questione non poteva essere considerato come facente parte delle normali attività innovatrici che ogni impresa chimica comunitaria svolge. Gli obiettivi perseguiti dal programma consentirebbero di accrescere il patrimonio tecnologico della Comunità. Tale patrimonio riguarderebbe in particolare nuovi prodotti e processi produttivi presentanti per la società un tale grado di segretezza che persino il deposito dei brevetti sarebbe da sconsigliare.
I settori nei quali la ricerca avrebbe luogo sono i seguenti:
- nuovi prodotti ausiliari per l'industria,
- nuovi processi di sintesi per prodotti intermedi per l'industria,
- nuove tecnologie per la produzione di fitofarmaci.
Per quanto riguarda il primo settore, le autorità italiane hanno precisato che la ricerca mirerebbe a scoprire, sviluppare ed introdurre sul mercato nuovi ausiliari per l'industria che consentirebbero un miglioramento delle prestazioni dei manufatti plastici in difficili condizioni di esercizio. Questo miglioramento consisterebbe nel rendere più stabili i sistemi polimerici mediante l'impiego di nuovi composti aventi proprietà innovative rispetto a prodotti attualmente commercializzati, prevalentemente importati dagli Stati Uniti e dalla Svizzera. I nuovi composti, per le loro particolari caratteristiche, presenterebbero spesso la possibilità di essere utilizzati in comparti non coperti dai prodotti tradizionali.
Per quanto riguarda il secondo settore, la ricerca si proporrebbe di individuare processi originali innovativi per la sintesi di intermedi organici per prodotti farmaceutici, additivi per polimeri, coadiuvanti alimentari, ecc.
In particolare, la ricerca mirerebbe a:
- eliminare le condizioni potenziali di pericolo insite nelle lavorazioni di determinati reagenti chimici. Un esempio in proposito sarebbe rappresentato dal nuovo processo tecnologico che consentirebbe l'impiego di dimetilcarbonato evitando nel contempo lo stoccaggio di reagenti pericolosi quali il metilisocianato ed il fosgene;
- ridurre i consumi energetici. Un esempio al riguardo sarebbe costituito dall'attivazione dell'acqua ossigenata mediante catalisi zeolitica. Tale catalisi del tutto innovativa, avrebbe consentito l'individuazione di un processo per l'idrossilazione del fenolo comportante risparmi energetici del 50 % rispetto ai processi esistenti.
Relativamente al terzo settore, la ricerca avrebbe per oggetto lo sviluppo di nuove vie di sintesi per prodotti fitofarmaci acetici sfruttando le possibilità offerte dalla disponibilità di dimetilcarbonato. In particolare sarebbe previsto lo studio della sintesi di uree miste, di carbommati e di metilisocianati utilizzando il dimetilcarbonato quale agente carbonilante o corbossilante in sostituzione del fosgene.
Le autorità italiane hanno concluso le loro osservazioni affermando che non solo il programma di ricerca in questione non dovrebbe essere considerato come una normale attività dell'impresa, ma che tratterebbesi al contrario di un programma estremamente innovativo ad alto rischio tecnico e commerciale. Di conseguenza, il programma in questione non soltanto non provocherebbe distorsioni di concorrenza contrarie all'interesse comune, ma presenterebbe invece un evidente interesse per la Comunità in quanto ne accrescerebbe il patrimonio tecnologico.
Nelle osservazioni presentate nel quadro della stessa procedura, quattro altri Stati membri ed alcune imprese concorrenti hanno appoggiato la posizione della Commissione ed espresso le più vive riserve sul progetto di aiuti in questione.
Essi hanno affermato che, nella fattispecie, tratterebbesi di attività più o meno già esistenti in altri Stati membri e che il programma non presenterebbe aspetti innovativi superiori a quanto normalmente realizzano altre imprese, esclusivamente con mezzi propri.
Nel settore dei prodotti plastici e fitofarmaci, molte sarebbero inoltre le imprese europee impegnate in attività di ricerca. Gli aiuti in questione sarebbero quindi atti a falsare la concorrenza nella Comunità conferendo indebiti vantaggi all'impresa italiana beneficiaria. Gli Stati membri hanno sottolineato l'importanza delle correnti di scambio all'interno della Comunità e la capacità dei produttori di soddisfare senza difficoltà il fabbisogno del mercato dei pesticidi.
III
La Commissione considera anzitutto che il progetto di aiuti in questione, notificato dal governo italiano come un caso concreto di applicazione della legge n. 46/82, costituisce un aiuto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 92, paragrafo 1.
La Commissione ha infatti rilevato che il progetto concerne un'impresa chimica di primaria importanza europea che esporta negli altri paesi della Comunità una parte considerevole della sua produzione. A tal fine è interessante esaminare i dati statistici relativi a tale impresa per il 1983, forniti dalle stesse autorità italiane.
Nel corso del 1983, le esportazioni dell'impresa interessata negli altri Stati membri sono state pari al:
- 30,5 % della produzione di materie plastiche,
- 44,4 % della produzione di gomme sintetiche e di latex,
- 20,9 % della produzione di prodotti della chimica fine,
- 17,3 % della produzione di prodotti intermedi per detergenti;
- 6,7 % della produzione di concimi e fitofarmaci,
- 14,3 % della produzione di prodotti farmaceutici,
- 28,2 % della produzione di fibre sintetiche e di prodotti tessili.
Va osservato che queste percentuali corrispondono a quantitativi sostanziali di merci, dato che la produzione complessiva dell'impresa di ciascuno dei prodotti elencati è rilevante.
Nel 1983, l'impresa in questione ha fabbricato prodotti sui quali verte la ricerca per 2 500 milioni di Lit. Relativamente ai prodotti oggetto della ricerca da parte dell'impresa interessata, le autorità italiane hanno affermato che la loro destinazione resterà essenzialmente identica a quella attuale dei prodotti analoghi. A titolo indicativo, le autorità italiane hanno precisato che per quanto riguarda i prodotti ausiliari per l'industria, l'impresa ritiene di poter esportare negli altri Stati membri circa il 40 % della produzione; relativamente ai prodotti intermedi per l'industria le previsioni di esportazione dell'impresa sono del 10 %; per i prodotti intermedi per pesticidi, l'impresa prevede di esportare la totalità della produzione in paesi terzi.
Quando la posizione relativa di un'impresa rispetto ai suoi concorrenti negli scambi intracomunitari viene ad essere rafforzata da un aiuto finanziario dello Stato, deve ritenersi che quest'ultimo incide sugli scambi all'interno del mercato comune. Nella fattispecie, l'aiuto prospettato, che ridurrebbe le spese di investimento che l'impresa chimica dovrebbe normalmente sostenere in proprio, rischia di alterare gli scambi e di falsare, anche potenzialmente, la concorrenza favorendo tale impresa ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1. Questa disposizione dichiara in linea di massima incompatibili con il mercato comune gli aiuti che presentano le caratteristiche ivi descritte.
Le deroghe a tale principio, enunciate dall'articolo 92, paragrafo 2, sono inapplicabili nella fattispecie a causa della natura dell'aiuto previsto, dato che esso sarebbe concesso in base ad una legge (n. 46/82) che non persegue le finalità contemplate dalle deroghe.
L'articolo 92, paragrafo 3, enuncia gli aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato. La compatibilità con il trattato deve essere valutata nel contesto della Comunità e non nell'ottica di un singolo Stato membro. Per preservare il corretto funzionamento del mercato comune, e per tener conto del principio sancito all'articolo 3, lettera f), del trattato, le deroghe al principio dell'articolo 92, paragrafo 1, enunciate nel paragrafo 3 dello stesso articolo, devono essere interpretate restrittivamente quando si esamini qualsiasi regime di aiuto o caso particolare.
In particolare, tali deroghe si applicano esclusivamente agli aiuti per i quali la Commissione è in grado di stabilire che in loro mancanza, il solo gioco delle forze del mercato non indurrebbe l'impresa beneficiaria ad adottare un comportamento atto a contribuire alla realizzazione di uno degli obiettivi perseguiti da tali deroghe.
Applicare tali deroghe a casi in cui l'aiuto non contribuisce alla realizzazione di uno di tali obiettivi, significherebbe concedere un indebito vantaggio a determinati settori o a determinate imprese degli Stati membri, rafforzando semplicemente la loro posizione finanziaria, e rischierebbe di incidere sugli scambi tra Stati membri e di falsare la concorrenza senza che ciò sia giustificato da un interesse comunitario, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3.
Senza menzionare espressamente alcuna delle categorie di eccezioni previste dall'articolo 92, paragrafo 3, il governo italiano ha tuttavia affermato che il programma di ricerca soddisfa alle condizioni che sono alla base della legge n. 46/82, ossia che esso sarebbe altamente innovativo e che, in generale, non solo non provocherebbe distorsioni di concorrenza contrarie all'interesse comune, ma presenterebbe un evidente interesse per la Comunità arricchendo il patrimonio tecnologico di cui essa dispone.
La Commissione considera che il governo italiano ha invocato la deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), a favore di aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche. Questa deroga è infatti quella che la Commissione ha ritenuto indonea a giustificare il regime generale di aiuti istituito dalla legge n. 46/82 destinato a promuovere la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione nei settori industriali. Come già sottolineato, la Commissione esamina ogni caso significativo di applicazione della legge n. 46/82 sulla base dei suoi meriti specifici, tenendo conto non soltanto degli aspetti innovativi dell'operazione, che devono contribuire alla realizza zione di un obiettivo di interesse comune, ma anche degli effetti degli aiuti sulla posizione concorrenziale delle imprese nel settore interessato.
La Commissione ha pertanto proceduto ad un attento esame del progetto di aiuto per accertare se poteva trovare applicazione una delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3.
Per quanto riguarda le deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), relative agli aiuti destinati a favorire o a promuovere lo sviluppo di determinate regioni, va osservato che il tenore di vita nelle regioni interessate non è anormalmente basso, né vi si riscontra una grave forma di sottoccupazione ai sensi della lettera a), e che del resto questa deroga non è stata invocata dal governo italiano.
Relativamente alle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), è evidente che l'aiuto di cui trattasi non è destinato a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo, né a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia italiana.
L'ultima deroga possibile è quella prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), a favore di aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di determinate attività economiche.
Si tratta del resto della deroga indirettamente invocata dal governo italiano. La Commissione, dopo aver esaminato il programma di ricerca, è tuttavia giunta alla conclusione che il progetto di aiuti in questione non può beneficiare di tale deroga.
Infatti, la Commissione, alla luce delle osservazioni presentate per iscritto dal governo italiano, dai governi di quattro altri Stati membri e dalle imprese concorrenti, nonché delle spiegazioni fornite nel corso di una riunione tecnica dai rappresentanti del governo italiano, è giunta alla conclusione che tale programma di ricerca, pur presentando taluni elementi innovativi - né potrebbe essere altrimenti, dato che i settori nei quali la ricerca si effettua sono campi in costante evoluzione nei quali tutte le imprese chimiche importanti, europee o di paesi terzi che esse siano, svolgono attività di ricerca - non presenta nel complesso l'elevato grado di innovazione richiesto per i casi concreti di applicazione della legge n. 46/82.
La Commissione ha potuto rilevare che i settori nei quali la ricerca si svolge sono i seguenti:
- nuovi prodotti ausiliari per l'industria,
- nuovi procedimenti di sintesi per prodotti intermedi per l'industria,
- nuove tecnologie per la produzione di fitofarmaci.
Relativamente al primo settore, la Commissione non ha potuto accertare che si tratta di ricerche per prodotti nuovi e inesistenti sul mercato. Come hanno dichiarato le stesse autorità italiane, la ricerca è intesa a fabbricare prodotti aventi caratteristiche migliorate. L'espressione « nuovi prodotti ausiliari » è talmente vasta, e nello stesso tempo vaga, che non è possibile affermare, come fanno le autorità italiane, che per questi prodotti la Comunità sarebbe dipendente dai paesi terzi più avanzati. Al contrario, la gran massa dei prodotti ausiliari dell'industria è fabbricata da imprese comunitarie.
Del resto, le autorità italiane affermano che l'impresa che ha elaborato il programma sarebbe già « il market leader » europeo per taluni prodotti ausiliari dell'industria. Il 40 % dei nuovi prodotti ausiliari sarebbero inoltre destinati, secondo i dati forniti dalle autorità italiane, ai mercati degli altri paesi della Comunità.
Quanto al settore dei nuovi processi di sintesi per prodotti intermedi per l'industria ed al settore delle nuove tecnologie per la produzione di fitofarmaci, la Commissione ha potuto constatare che le soluzioni tecnologiche presentate dalle autorità italiane non sono in realtà così innovative come esse affermano. Le autorità italiane hanno anche precisato che nei nuovi impianti dell'impresa il metilisocianato (MIC) è presente nel processo chimico come prodotto intermedio temporaneo e inoltre in quantitativi modesti, ossia meno di 1,5 kg in un impianto che produca 800 t all'anno di carbonile o di carbofuron. La Commissione, pur non disconoscendo l'importanza degli sforzi intrapresi dalla ditta italiana, ha potuto rilevare che altri produttori comunitari utilizzano già precursori senza fosgene come la dimetilurea e il difenilcarbonato che dal punto di vista della tutela della salute e della sicurezza sono paragonabili al gas dimetilamine impiegato dall'impresa italiana interessata.
Per quanto riguarda la seconda innovazione invocata, ossia la presenza soltanto temporanea ed in piccole quantità del « MIC » nella reazione chimica, la Commissione è del parere che non si tratti di una vera innovazione quanto piuttosto del fatto che i nuovi impianti utilizzano processi continui. Tutti i nuovi impianti che al posto dei processi di lavorazione per partite usano tecniche continue non hanno bisogno di stoccare il prodotto intermedio « MIC ».
Nella Comunità esistono del resto altri impianti che utilizzano il processo continuo e nei quali i quantitativi di prodotto intermedio « MIC » sono di conseguenza inferiori a quelli presenti negli impianti tradizionali. Anche nell'ipotesi in cui nuovi impianti dell'impresa italiana dovessero essere ancora migliori, sotto il profilo della sicurezza rispetto a quelli dello stesso tipo attualmente esistenti, e ciò esclusivamente grazie a caratteristiche più moderne, il giudizio della Commissione non cambierebbe. In conclusione, la Commissione è del parere che nella fattispecie trattasi di normali miglioramenti tecnici conseguenti a nuovi investimenti, anziché di vere e proprie innovazioni.
Per quanto riguarda le azioni di ricerca intese a ridurre i consumi energetici, come ad esempio l'attivazione dell'acqua ossigenata mediante catalisi zeolitica, che costituisce l'esempio più importante addotto dalle autorità italiane per confermare il carattere innovativo della ricerca svolta dall'impresa interessata, la Commissione ha potuto osservare che altre imprese europee concorrenti affermano di utilizzare già lo stesso procedimento. Nella Comunità, esiste attualmente una capacità di produzione di zeoliti dell'ordine di 300-320 000 t di cui 200 000 t in Germania. Inoltre alla Commissione consta che diverse imprese europee hanno attualmente in corso un intenso programma di ricerca nei settori dei zeoliti e che alcune rivendicano già innovazioni simili a quelle addotte dall'impresa italiana in questione.
Per la Commissione quindi, il programma non presenta gli aspetti altamente innovativi che sono essenziali per poter far beneficiare l'aiuto previsto in suo favore della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c).
Nel settore della chimica è infatti del tutto normale che le imprese assegnino sostanziali risorse finanziarie alla ricerca di nuovi procedimenti, di nuovi prodotti e ai relativi miglioramenti.
Inoltre, come la Commissione ha già sottolineato, nel settore oggetto della ricerca esiste una forte concorrenza fra le imprese comunitarie, e gli scambi commerciali sono consistenti. La Commissione ha anche già precisato che i prodotti per i quali si effettua la ricerca formano oggetto di scambi fra i paesi membri, anche se non ha potuto indicare dati precisi sui flussi commerciali poiché nella Nimexe interi gruppi di prodotti chimici figurano spesso sotto un'unica voce.
La Commissione ha già presentato le statistiche comunicate dalle stesse autorità italiane relativamente alle esportazioni effettuate nel 1983 ed alle previsioni future. Soltanto per i prodotti intermedi per pesticidi l'impresa non intenderebbe effettuare esportazioni in altri Stati membri.
Questa situazione, che probabilmente è determinata dalla consapevolezza del fatto che tutta la domanda del mercato europeo dei pesticidi sarà soddisfatta senza difficoltà, dimostra d'altro lato la fondatezza della posizione della Commissione quanto alla natura insufficientemente innovativa dei prodotti in questione, poiché se fossero veramente innovativi, essi sarebbero certamente esportati negli altri paesi della Comunità.
La Commissione ritiene che nel programma di ricerca in questione faccia difetto l'elevato grado di innovazione. Ma di questo elemento occorre tener conto fra tutti quelli esaminati più sopra, affinché la Commissione possa considerare l'aiuto previsto a favore del programma di ricerca atto a beneficiare della deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c).
In conclusione, secondo la Commissione l'aiuto prospettato verrebbe concesso esclusivamente nell'interesse dell'impresa che beneficerebbe in tal modo di un sostanziale vantaggio finanziario e che otterrebbe una diminuzione degli oneri finanziari che essa dovrebbe comunque sostenere per ammodernare i suoi prodotti e restare competitiva sul mercato, come del resto fanno le altre imprese europee anche senza ricevere gli stessi vantaggi finanziari. L'aiuto prospettato, che favorirebbe l'impresa beneficiaria, altererebbe di conseguenza le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune.
Il progetto di aiuti in questione non soddisfa pertanto alle condizioni previste per beneficiare di una delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafi 2 e 3 del trattato CEE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'aiuto che il governo italiano, in applicazione della legge n. 46/82, intende concedere ad un'impresa italiana che dispone di impianti sia nel settentrione che nel meridione d'Italia, per la realizzazione di un programma innovativo nel settore chimico concernente i prodotti ausiliari per l'industria, i prodotti intermedi ed i prodotti antiparassitari, è incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato CEE.
L'Italia deve di conseguenza astenersi dal dare esecuzione a tal progetto di aiuto.
Articolo 2
L'Italia informa la Commissione, nel termine di un mese a decorrere dalla notifica della presente decisione, delle misure che essa ha adottato per conformarvisi.
Articolo 3
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1986.
Per la Commissione
Peter SUTHERLAND
Membro della Commissione
(1) GU n. C 172 dell'11. 7. 1985, pag. 3.
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