Avis juridique important
87/24/CEE: Decisione della Commissione del 10 dicembre 1986 recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di una modifica dei programmi specifici relativi alle attrezzature vinicole mediterranee e ai prodotti viticoli in Francia (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 014 del 16/01/1987 pag. 0051 - 0052
*****
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 dicembre 1986
recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di una modifica dei programmi specifici relativi alle attrezzature vinicole mediterranee e ai prodotti viticoli in Francia
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
(87/24/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2224/86 (2), in particolare l'articolo 5,
considerando che in data 25 marzo 1986, il governo francese ha notifcato una modifica dei programmi relativi alle attrezzature vinicole mediterranee e ai prodotti viticoli, approvati con decisioni della Commissione 80/654/CEE (3) e 80/1315/CEE (4) e che, il 26 settembre 1986, ha fornito informazioni supplementari;
considerando che la modifica di detti programmi è limitata agli investimenti destinati all'ammodernamento, alla razionalizzazione e alla creazione di attrezzature vinicole; che tali investimenti possono contribuire al miglioramento della situazione del settore e alla sua valorizzazione; che la modifica costituisce quindi un programma ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77;
considerando tuttavia che gli investimenti concernenti l'ammodernamento e la creazione di impianti per la ricezione delle uve, di cantine, di attrezzature per la vinificazione e di altri materiali adibiti alla produzione di vini da tavola non possono essere finanziati in base al regolamento (CEE) n. 355/77 qualora comportino un aumento del potenziale produttivo o riguardino tipi e qualità di vini per i quali non esistono ragionevoli prospettive di smaltimento;
considerando che la modifica dimostra che, nonostante i criteri stabiliti dalla Commissione per la scelta dei progetti da finanziare ai sensi del regolamento (CEE) n. 355/77, e più particolarmente ai sensi della parte B 3, punto 16, di tali criteri (5), è giustificato ammettere a finanziamento in base a detto regolamento gli investimenti che interessano la produzione di vini v.q.p.r.d. il cui prezzo medio non superi tre volte il prezzo d'orientamento, che hanno per obiettivo l'ammodernamento e la creazione di impianti per la ricezione delle uve, di cantine, di attrezzature di vinificazione e di altri materiali adeguati, e che vengono realizzati in zone:
- cui si applicano i programmi mediterranei integrati (PIM) ai sensi del regolamento (CEE) n. 2088/85 del Consiglio (6),
- dei sette dipartimenti della Valle della Loira (Loire, Maine-et-Loire, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Indre, Cher e Nièvre) le quali presentino carenze strutturali e non producano vini di qualità pregiata;
considerando che gli investimenti relativi alla lavorazione e al condizionamento dei vini, a nuove tecnologie, a nuovi prodotti e ai sottoprodotti possono essere approvati sempreché riguardino prodotti compresi nell'allegato II del trattato, facciano parte degli impianti di trasformazione e di commercializzazione viticola e non siano attinenti al settore della distillazione; che gli investimenti relativi all'informatica e alla telematica possono anch'essi essere approvati purché non siano destinati alla banca dei dati enotecnici;
considerando che la modifica reca un numero sufficiente dei dati prescritti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77, dai quali risulta che gli obiettivi enunciati all'articolo 1 dello stesso regolamento possono essere conseguiti nel settore in causa; che il termine fissato per l'esecuzione della modifica non supera la durata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento citato;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La modifica dei programmi relativi alle attrezzature vinicole mediterranee e ai prodotti viticoli, notificata dal governo francese il 25 marzo 1986 e completata il 26 settembre 1986 in conformità del regolamento (CEE) n. 355/77, è approvata.
L'approvazione non si estende agli investimenti concernenti l'ammodernamento e la creazione d'impianti per la ricezione delle uve, di cantine, di attrezzature per la vinificazione e di altri materiali adibiti alla produzione di vini da tavola, qualora comportino un aumento del potenziale produttivo o riguardino tipi e qualità di vini per i quali non esistono ragionevoli prospettive di smaltimento.
Nell'ambito dei programmi modificati possono essere finanziati, in base alla parte B 3, punto 16, dei criteri stabiliti dalla Commissione per la scelta dei progetti da finanziare ai sensi del regolamento (CEE) n. 355/77, gli investimenti riguardanti la produzione di vini v.q.p.r.d. il cui prezzo medio non superi tre volte il prezzo d'orientamento e realizzati in zone cui si applicano i programmi mediterranei integrati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2088/85, ovvero nei sette dipartimenti della Valle della Loira (Loire, Maine-et-Loire, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Indre, Cher e Nièvre).
Articolo 2
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 4.
(3) GU n. L 177 dell'11. 7. 1980, pag. 54.
(4) GU n. L 380 del 31. 12. 1980, pag. 8.
(5) GU n. C 78 del 26. 3. 1985, pag. 7.
(6) GU n. L 197 del 27. 7. 1985, pag. 1.
Top