Avis juridique important
87/25/CEE: Decisione della Commissione del 10 dicembre 1986 recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di una modifica del programma plurisettoriale francese relativo alla commercializzazione e alla trasformazione dei prodotti agricoli dei dipartimenti d'oltremare (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 014 del 16/01/1987 pag. 0053 - 0054
*****
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 dicembre 1986
recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di una modifica del programma plurisettoriale francese relativo alla commercializzazione e alla trasformazione dei prodotti agricoli dei dipartimenti d'oltremare
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
(87/25/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2224/86 (2), in particolare l'articolo 5,
considerando che in data 17 settembre 1985 il governo francese ha notificato una modifica del programma plurisettoriale relativo alla commercializzazione e alla trasformazione dei prodotti agricoli dei dipartimenti d'oltremare, approvato con decisione 80/1324/CEE della Commissione (3) e, il 18 aprile e il 22 settembre 1986, ha fornito informazioni supplementari;
considerando che la modifica di cui sopra, applicabile a tutta la produzione agricola dei dipartimenti d'oltremare, prevede in particolare la razionalizzazione e l'ammodernamento degli impianti di commercializzazione e di trasformazione della canna da zucchero e dei frutti tropicali, nonché la razionalizzazione, l'ammodernamento e l'ampliamento degli impianti di trasformazione di:
- altri ortofrutticoli e prodotti della floricoltura,
- prodotti animali (carni e prodotti lattiero-caseari),
- cereali e alimenti per il bestiame,
al fine di meglio valorizzare la produzione, ampliare gli sbocchi e migliorare così il reddito dei produttori agricoli; che la modifica costituisce pertanto un programma ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77;
considerando che l'approvazione della modifica del programma riguarda esclusivamente gli investimenti relativi ai prodotti compresi nell'allegato II del trattato;
considerando che la modifica del programma ha dimostrato la necessità di ammettere un finanziamento ai sensi del regolamento (CEE) n. 355/77, in deroga alle decisioni della Commissione relative ai criteri per la scelta dei progetti da finanziare a norma dello stesso regolamento (4), per gli investimenti riguardanti:
- il settore della canna da zucchero,
- il settore degli impianti di macinazione per la trasformazione dei prodotti locali, a condizione che detti investimenti non riguardino la fabbricazione di farine panificabili;
considerando che, nel settore delle produzione degli alimenti per animali, l'approvazione riguarda unicamente i progetti relativi alla trasformazione dei prodotti di base locali e originari di altre regioni della Comunità;
considerando che, nel settore lattiero-caseario, l'approvazione della modifica non riguarda le categorie di progetti non rispondenti ai requisiti prescritti dalle decisioni relative ai criteri per la scelta dei progetti da finanziare a norma del regolamento (CEE) n. 355/77;
considerando che la modifica reca un numero sufficiente dei dati prescritti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77, dai quali risulta che gli obiettivi enunciati all'articolo 1 dello stesso regolamento possono essere conseguiti nei settori in causa; che il termine fissato per l'esecuzione della modifica non supera la durata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento citato;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture agrarie,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La modifica del programma plurisettoriale francese relativo alla commercializzazione e alla trasformazione dei prodotti agricoli dei dipartimenti d'oltremare, notificata il 17 settembre 1985 e completata il 18 aprile e il 22 settembre 1986 dal governo francese in conformità del regolamento (CEE) n. 355/77, è approvata.
L'approvazione della modifica del programma riguarda esclusivamente gli investimenti relativi ai prodotti compresi nell'allegato II del trattato.
Nel quadro del programma in causa, possono essere finanziati i progetti relativi al settore della canna da zucchero e quelli relativi agli impianti di macinazione per la trasformazione dei prodotti locali, a condizione che gli investimenti non riguardino la fabbricazione di farine panificabili.
Nel settore della produzione degli alimenti per animali, l'approvazione riguarda unicamente i progetti relativi alla trasformazione dei prodotti di base locali e originari di altre regioni della Comunità.
Nel settore lattiero-caseario, l'approvazione della modifica del programma non riguarda le categorie di progetti non rispondenti ai requisiti prescritti dalle decisioni della Commissione relative ai criteri per la scelta dei progetti da finanziare a norma del regolamento (CEE) n. 355/77.
Articolo 2
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 51 del 23. 3. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 4.
(3) GU n. L 380 del 31. 12. 1980, pag. 18.
(4) GU n. C 152 del 10. 6. 1983, pag. 2.
GU n. C 78 del 26. 3. 1985, pag. 7.
Top