Avis juridique important
87/27/CEE: Decisione della Commissione del 10 dicembre 1986 recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un addendum al programma relativo al settore della disidratazione dei foraggi presentato dal governo francese (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 014 del 16/01/1987 pag. 0056 - 0056
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 dicembre 1986
recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un addendum al programma relativo al settore della disidratazione dei foraggi presentato dal governo francese
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
(87/27/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2224/86 (2), in particolare l'articolo 5,
considerando che in data 31 gennaio 1986 il governo francese ha notificato un addendum al programma approvato dalla decisione 81/1024/CEE della Commissione (3), relativo al settore della disidratazione dei foraggi e, il 28 agosto 1986, ha fornito informazioni supplementari;
considerando che l'addendum al programma prevede l'ammodernamento e la razionalizzazione di taluni impianti di raccolta, di preessiccazione e di trasporto, nonché degli impianti di disidratazione, di imagazzinaggio e di condizionamento atti a conservare ai foraggi disidratati il loro alto valore nutritivo pur riducendo i costi di produzione, al fine di potenziare la competitività del settore e valorizzarne i prodotti; che esso costituisce pertanto un programma ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77;
considerando che l'approvazione non può applicarsi al concentrato di proteine ottenuto a partire dal succo di erba medica, prodotto non ripreso all'allegato II;
considerando che il prodotto in causa, la situazione strutturale delle regioni interessate e le condizioni di concorrenza consentono, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 355/77 di estendere il contributo del Fondo alle attrezzature specializzate per la raccolta dell'erba medica;
considerando che l'addendum reca un numero sufficiente dei dati prescritti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77, dai quali risulta che gli obiettivi enunciati all'articolo 1 dello stesso regolamento possono essere conseguiti nel settore della disidratazione dei foraggi in Francia; che il termine fissato per l'esecuzione dell'addendum non supera la durata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento citato;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture agrarie,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'addendum al programma relativo al settore della disidratazione dei foraggi, notificato dal governo francese il 31 gennaio 1986 e completato il 28 agosto 1986 in conformità del regolamento (CEE) n. 355/77, è approvato, ivi compresi gli investimenti relativi alle attrezzature per la raccolta dell'erba medica, di cui all'articolo 6 dello stesso regolamento.
Articolo 2
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 4.
(3) GU n. L 367 del 23. 12. 1981, pag. 42.
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