Avis juridique important
87/30/CEE: Decisione della Commissione del 10 dicembre 1986 recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di una modifica del programma specifico relativo al settore del pollame nei Paesi Bassi (Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 014 del 16/01/1987 pag. 0059 - 0059
*****
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 dicembre 1986
recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di una modifica del programma specifico relativo al settore del pollame nei Paesi Bassi
(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)
(87/30/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2224/86 (2), in particolare l'articolo 5,
considerando che in data 9 gennaio 1986 il governo dei Paesi Bassi ha notificato una modifica del programma relativo al settore del pollame, approvato con decisione 82/5/CEE della Commissione (3);
considerando che la modifica del programma è limitata agli investimenti destinati all'ammodernamento, alla razionalizzazione e alla concentrazione degli impianti di trasformazione e di commercializzazione del pollame e che tutti gli investimenti in causa possono contribuire al miglioramento della situazione del settore e alla sua valorizzazione; che la modifica costituisce pertanto un programma ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77;
considerando che gli investimenti concernenti l'ammodernamento, la razionalizzazione e la concentrazione degli impianti di macellazione, di sezionamento, di trasformazione e di valorizzazione delle frattaglie, nonché gli investimenti in impianti di commercializzazione in genere possono essere approvati;
considerando che la modifica reca un numero sufficiente dei dati prescritti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77, dai quali risulta che gli obiettivi enunciati all'articolo 1 dello stesso regolamento possono essere conseguiti nel settore in causa; che il termine fissato per l'esecuzione della modifica non supera la durata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento citato;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture agrarie,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La modifica del programma relativo al settore del pollame, notificata il 9 gennaio 1986 dal governo dei Paesi Bassi in conformità del regolamento (CEE) n. 355/77, è approvata.
Articolo 2
Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 51 del 23. 3. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 4.
(3) GU n. L 5 del 9. 1. 1982, pag. 16.
Top