Avis juridique important
87/31/CEE: Decisione della Commissione del 10 dicembre 1986 che approva una modifica del programma concernente le attrezzature vitivinicole in Grecia, conformemente al regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio (Il testo in lingua greca è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 014 del 16/01/1987 pag. 0060 - 0060
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 dicembre 1986
che approva una modifica del programma concernente le attrezzature vitivinicole in Grecia, conformemente al regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio
(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)
(87/31/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2224/86 (2), in particolare l'articolo 5,
considerando che, in data 8 aprile 1985, il governo greco ha notificato una modifica del programma approvato con decisione 82/33/CEE della Commissione (3), concernente le attrezzature vitivinicole in Grecia;
considerando che l'attuazione del programma settoriale ha avuto effetti positivi in questo settore, ma che è ancora necessario realizzare investimenti importanti per la trasformazione e la commercializzazione del vino; che occorre estendere gli investimenti al settore della fabbricazione del mosto concentrato rettificato e agli impianti di distillazione; che gli investimenti suddetti possono contribuire a migliorare la situazione del settore vitivinicolo in Grecia; che il testo notificato costituisce quindi un programma ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77;
considerando che le strutture di ricezione delle uve e di elaborazione, magazzinaggio, trattamento e condizionamento dei vini sono nettamente carenti in questo paese, sicché sono necessari investimenti in questi settori; che per gli stessi motivi sono ammessi anche gli investimenti per la commercializzazione dei vini e la fabbricazione del mosto concentrato rettificato; che gli investimenti per la distillazione delle vinacce e delle fecce sono ammessi a condizione che la capacità totale del settore rimanga immutata;
considerando che il programma modificato contiene in numero sufficiente i dati prescritti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77, dai quali risulta sia che gli obiettivi enunciati all'articolo 1 del medesimo possono essere realizzati nel settore in oggetto, sia che una deroga alle limitazioni e alle condizioni restrittive precisate nella parte B 3, punto 15, lettera a), secondo e terzo trattino, e lettera b), nonché punto 16 dei criteri stabiliti dalla Commissione per la scelta dei progetti da finanziare ai sensi del regolamento (CEE) n. 355/77 (4), è giustificata; che il termine previsto per l'esecuzione della modifica non supera il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del predetto regolamento;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La modifica del programma concernente le attrezzature vitivinicole, notificata dal governo greco l'8 aprile 1985 in conformità del regolamento (CEE) n. 355/77, è approvata.
Nell'ambito di tale programma possono essere finanziati gli investimenti di cui alla parte B 3, punto 15, lettera a), secondo e terzo trattino, e lettera b), nonché punto 16 dei criteri stabiliti dalla Commissione per la scelta dei progetti da finanziare ai sensi del regolamento (CEE) n. 355/77.
Articolo 2
La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 4.
(3) GU n. L 16 del 22. 1. 1982, pag. 39.
(4) GU n. C 78 del 26. 3. 1985, pag. 7.
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