Avis juridique important
87/38/CEE: Decisione della Commissione del 15 dicembre 1986 che proroga, per il 1986, il programma di orientamento pluriennale relativo alla flotta peschereccia presentato dal Belgio in conformità del regolamento (CEE) n. 2908/83 (I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)
Gazzetta ufficiale n. L 017 del 20/01/1987 pag. 0028 - 0030
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 1986
che proroga, per il 1986, il programma di orientamento pluriennale relativo alla flotta peschereccia presentato dal Belgio in conformità del regolamento (CEE) n. 2908/83
(Il testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)
(87/38/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2908/83 del Consiglio, del 4 ottobre 1983, che istituisce un'azione comune di ristrutturazione, ammodernamento e sviluppo del settore della pesca e di sviluppo del settore dell'acquicoltura (1), in particolare l'articolo 5,
considerando che il regolamento (CEE) n. 3733/85 (2) ha prorogato sino alla fine del 1986 la durata dell'azione comune di cui al regolamento (CEE) n. 2908/83; che il 3 marzo 1986 il governo belga ha trasmesso un programma che prevede la proroga di un anno, sino alla fine del 1986, del precedente programma relativo al periodo 1o gennaio 1983 - 31 dicembre 1985, approvato con decisione 85/112/CEE della Commissione (3); che il 2 ottobre 1986 il governo belga ha trasmesso informazioni supplementari in merito al programma;
considerando che, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2908/83, il periodo di realizzazione del programma copre la durata prevista dell'azione comune;
considerando che il programma contiene i dati di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2908/83;
considerando che, tenuto conto del potenziale di produzione, delle misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche, della domanda di prodotti in causa e degli orientamenti della politica comune della pesca, il programma può costituire un quadro adeguato per progetti atti a beneficiare del contributo finanziario della Comunità;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture della pesca,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il programma di orientamento pluriennale relativo alla flotta peschereccia, notificato dal governo belga il 3 marzo 1986 e completato da ultimo il 2 ottobre 1986, i cui elementi fondamentali figurano nell'allegato I, è approvato fatto salvo il disposto dell'allegato II.
Articolo 2
Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, 15 dicembre 1986.
Per la Commissione
António CARDOSO E CUNHA
Membro della Commissione
(1) GU n. L 290 del 22. 10. 1983, pag. 1.
(2) GU n. L 361 del 31. 12. 1985, pag. 78.
(3) GU n. L 44 del 14. 2. 1985, pag. 44.
ALLEGATO I
ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGRAMMA D'ORIENTAMENTO PER IL SETTORE DELLA FLOTTA PESCHERECCIA ELABORATO DAL GOVERNO BELGA NEL QUADRO DEL REGOLAMENTO (CEE). N. 2908/83
1. Oggetto del programma
Durante il periodo di validità del programma, mantenere l'attività della flotta peschereccia al livello del 1982, dopo averla ristrutturata e modernizzata per accrescerne la redditività.
2. Delimitazione della zona interessata dal programma
Il territorio belga, e più particolarmente la provincia della Fiandra occidentale.
3. Durata del programma
Il programma è valido dal 1o gennaio 1986 al 31 dicembre 1986.
4. Obiettivi specifici del programma
Il programma si prefigge:
- di mantenere invariato od eventualmente di aumentare il livello di redditività delle imprese di pesca:
a) mantenendo la flotta a un livello approssimativo di 200 navi, 22 000 tsl e 96 000 CV; entro questi limiti sono inoltre previste:
- una limitazione rigorosa a 65 000 CV della potenza dei grandi pescherecci (di potenza unitaria massima di 1 200 CV) attrezzati per la pesca a strascico a pali;
- la limitazione degli « Eurokotters » a circa 5 000 CV;
b) conservando il carattere artigianale delle stesse.
5. Per il conseguimento di tali obiettivi si propone quanto segue
a) Per conservare il carattere artigianale della flotta:
- un aiuto prioritario agli armatori i cui figli esercitano anch'essi la pesca e, più particolarmente, a quelli che, prima del sovvenzionamento pubblico, sono in grado di fornire fondi propri per un totale non inferiore al 20 % dell'investimento. Questa aliquota può essere ridotta per quanto riguarda i giovani pescatori.
b) In materia di rinnovamento e ammodernamento della flotta, va accordata la priorità, fermi restando gli obiettivi del programma:
- alla flotta per la pesca costiera (piccoli pescherecci a strascico e battelli adibiti alla cattura dei gamberetti);
- ai pescherecci polivalenti, non provvisti di reti a strascico a pali.
c) Nessun contributo finanziario dello Stato membro è concesso nel 1986 per la costruzione di nuovi pescherecci muniti di reti a strascico a pali, salvo che si tratti:
- della sostituzione di navi perdute in mare,
- della costruzione di battelli tipici adibiti alla pesca dei gamberetti.
d) Si devono inoltre rispettare le seguenti poriorità regionali:
- piccoli battelli per la pesca costiera e per la cattura dei gamberetti:
1. Nieuwpoort
2. Ostenda
3. Zeebrugge
- pescherecci con reti a strascico laterali:
1. Ostenda e Nieuwpoort
2. Zeebrugge.
6. Previsioni di investimenti per nuove costruzioni in vista dell'obiettivo di cui al punto 4
Il rinnovo della flotta può essere ottenuto con la sostituzione di 8-9 battelli all'anno.
Gli investimenti ammonteranno annualmente a 400-500 milioni di FB, ovvero a 9-10 milioni di ECU. ALLEGATO II
CONCLUSIONI
1. La Commissione constata che la proroga, per il 1986, del programma presentato dal governo belga, che delimita il quadro degli interventi finanziari comunitari e nazionali, costituisce una misura intesa, dopo l'adozione della politica comune della pesca, alla ristrutturazione a medio termine della flotta, al conseguimento di condizioni economiche soddisfacenti per l'industria della pesca e al miglioramento del reddito delle persone occupate nel settore.
2. Il livello delle capacità di pesca, fissato nel precedente programma relativo al periodo 1o gennaio 1983 - 31 dicembre 1985, sembra essere stato raggiunto; la Commissione invita pertanto il governo del Belgio a controllare attentamente lo sviluppo delle flotta peschereccia belga.
3. La Commissione fa presente che le esigenze in materia di investimenti esposte nel programma in causa non comportano alcun impegno per quanto riguarda il contributo finanziario della Comunità.
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