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87/43/CEE: Decisione della Commissione del 19 dicembre 1986 relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino nella Repubblica federale di Germania ai sensi del regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 017 del 20/01/1987 pag. 0038 - 0039
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 1986
relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carvasse di suino nella Repubblica federale di Germania ai sensi del regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(87/43/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1475/86 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,
visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3530/86 (4), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,
considerando che l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3220/84 dispone che la classificazione delle carcasse di suino deve effettuarsi stimando il tenore di carne magra secondo metodi di stima statisticamente provati e basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino; che l'autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima; che tale tolleranza è stata definita all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione, del 24 ottobre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (5);
considerando che il governo della Repubblica federale di Germania ha chiesto alla Commissione di autorizzare tre metodi di classificazione delle carcasse di suino ed ha fornito le informazioni previste dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85; che dall'esame di questa domanda risultano soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione dei tre metodi di classificazione;
considerando che conviene precisare che nessuna modifica deve essere autorizzata né dell'apparecchio né del metodo di classificazione se non mediante nuova decisione della Commissione adottata in funzione dell'esperienza acquisita;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. È autorizzato come metodo di classificazione delle carcasse di suino l'impiego dell'apparecchio denominato « Fat-O-Meater (FOM) ».
2. L'apparecchio è munito di una sonda del diametro di 6 mm avente un fotodiodo del tipo Siemens SFH 950/960 e di una distanza operativa compresa tra 5 e 105 mm. I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra per mezzo di un ordinatore.
3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:
y 1= 62,567 - 0,6612x1 - 0,8287x2 + 0,0174x3 + 0,2130x4
laddove
1.2 // y 1 // = percentuale stimata di carne magra della carcassa, // x1 // = spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 8 cm lateralmente alla fenditura della carcassa al livello tra la terza e la quarta vertebra lombare, // x2 // = spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato tra 6 e 8 cm lateralmente alla fenditura della carcassa al livello tra la terza e la quart'ultima costola, 1.2.3.4.5.6 // x3 // = coefficiente // [ // x1 + x2 2 // ] // 2 , 1.2 // x4 // = spessore in mm del muscolo, misurato allo stesso tempo e nello stesso luogo di x2.
La formula è valida per le carcasse di peso tra 50 e 120 kg.
Articolo 2
1. È autorizzato come metodo di classificazione delle carcasse di suino l'impiego dell'apparecchio denominato « Schlachtkoerperklassifizierungsgeraet (SKG II) ».
2. L'apparecchio è munito di un misuratore elettropneumatico con una pressione massima di 3 bar, di una squadra elettromeccanica, nonché di un misuratore elettromeccanico per la misurazione del lardo mediante potenziometro. I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra per mezzo di un ordinatore.
3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:
y 1= 73,193 - 0,6683x1 + 0,29555x2 - 0,26037x3 - 18,02302x4 - 0,07303x5
laddove
1.2 // y 1 // = percentuale stimata di carne magra nella carcassa, // x1 // = spessore in mm del lardo (compresa la cotenna), misurato al livello della parte più stretta del muscolo lombare (M. glutaeus medius), // x2 // = larghezza in mm del prosciutto, misurata sulla parte più larga, // x3 // = larghezza in mm della taglia della mezzena, misurata sulla parte più stretta, 1.2.3.4 // x4 // = coefficiente // x2 x3 // , 1.2 // x5 // = angolo del prosciutto in gradi, misurato contro la linea orizzontale.
La formula è valida per le carcasse di peso tra 50 e 120 kg.
Articolo 3
1. È autorizzato come metodo di classificazione delle carcasse di suino l'impiego del metodo denominato « Zwei-Punkt-Messverfahren (ZP) ».
2. Il metodo comporta la misurazione del lardo e del muscolo visibile sulla fenditura della carcassa per mezzo delle seguenti misure:
S = spessore in mm del lardo (compresa la cotenna), nella parte più stretta che ricopre il muscolo lombare (M. glutaeus medius),
F = spessore in mm del muscolo lombare, corrispondente alla distanza più piccola tra la parte anteriore (craniale) del muscolo lombare e il bordo superiore (dorsale) del canale vertebrale.
3. Il tenore di carne magra della carcassa (y 1) è calcolato secondo la seguente formula:
y 1= 47,978 + 26,0429 S F + 4,5154 ohm F - 2,5018 lg S - 8,4212 ohm S.
La formula è valida per le carcasse di peso tra 50 e 120 kg.
Articolo 4
Non è autorizzata alcuna modifica dell'apparecchio o del metodo di stima.
Articolo 5
L'autorizzazione di tre mtodi di classificazione può essere revocata.
Articolo 6
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975 pag. 1.
(2) GU n. L 133 del 21. 5. 1986 pag. 39.
(3) GU n. L 301 del 20. 11. 1984 pag. 1.
(4) GU n. L 326 del 21. 11. 1986, pag. 8.
(5) GU n. L 285 del 25. 10. 1985, pag. 39.
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