Avis juridique important
87/51/CEE: Decisione della Commissione dell'11 dicembre 1986 relativa al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie nel Lussemburgo, conformemente al regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 020 del 22/01/1987 pag. 0036 - 0036
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell'11 dicembre 1986
relativa al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie nel Lussemburgo, conformemente al regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
(87/51/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 3,
considerando che, conformemente all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 797/85, il governo lussemburghese ha comunicato i testi delle disposizioni regolamentari e amministrative seguenti:
- regolamento granducale del 4 luglio 1985 concernente talune misure di esecuzione del regolamento (CEE) n. 797/85, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie;
- regolamento granducale del 10 aprile 1986 che stabilisce le modalità di proroga degli aiuti previsti dalla legge del 30 novembre 1978 a favore dell'ammodernamento dell'agricoltura e applicabile agli investimenti realizzati nell'ambito di un piano di miglioramento materiale;
- regolamento granducale del 30 giugno 1986 che stabilisce il reddito di riferimento per il 1986;
- regolamento granducale del 16 aprile 1979 che istituisce un premio di primo insediamento nell'agricoltura e nella viticoltura, modificato dal regolamento granducale del 7 gennaio 1981;
- regolamento granducale dell'11 novembre 1983 che istituisce un premio di primo insediamento a favore dell'imprenditore agricolo;
- regolamento granducale del 13 maggio 1986 che stabilisce le modalità per la concessione di un'indennità compensativa annua a favore delle aziende agricole;
considerando che, conformemente all'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 797/85, la Commissione deve decidere se, in funzione della conformità delle disposizioni citate con il regolamento summenzionato e tenuto conto degli obiettivi di detto regolamento nonché del nesso necessari o fra le varie misure, esistono i presupposti per l'intervento finanziario della Comunità;
considerando che le disposizioni summenzionate sono conformi agli obiettivi ed alle condizioni del regolamento (CEE) n. 797/85, in particolare a quanto disposto dai titoli I e III del citato regolamento;
considerando che l'intervento finanziario della Comunità nei sistemi di aiuti o per il premio di primo insediamento di cui ai regolamenti graducali del 16 aprile 1979 e dell'11 novembre 1983 è limitata esclusivamente ai casi che soddisfano i criteri stabiliti dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 797/85;
considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari della questione;
considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permamente delle strutture agrarie,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le disposizioni regolamentari e amministrative enunciate nei considerandi della presente decisione e relative all'attuazione del regolamento (CEE) n. 797/85 nel Granducato del Lussemburgo sono conformi alle condizioni fissate per l'intervento finanziario della Comunità nel quadro dell'azione comune di cui all'articolo 1 del citato regolamento.
Articolo 2
Il Granducato del Lussemburgo è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.
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