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87/59/CEE: Decisione della Commissione del 22 dicembre 1986 che autorizza la Repubblica italiana a istituire le misure di sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni di banane originarie di taluni paesi terzi messi in libera pratica negli altri Stati membri (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 025 del 28/01/1987 pag. 0038 - 0039
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 1986
che autorizza la Repubblica italiana a istituire le misure di sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni di banane originarie di taluni paesi terzi messi in libera pratica negli altri Stati membri
(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
(87/59/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, paragrafo 1,
considerando che, in data 10 dicembre 1986, il governo italiano ha presentato domanda per essere autorizzato a istituire una sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni di banane della sottovoce 08.01 B della tariffa doganale comune originarie di taluni paesi terzi, diversi dagli Stati di Africa, Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) (1), messi in libera pratica negli altri Stati membri;
considerando che la Commissione, con decisione del 19 dicembre 1986 (2), ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 115 del trattato, la Repubblica italiana ad applicare, fino al 30 giugno 1987, talune misure di protezione nei confronti delle banane originarie dei paesi terzi sopra indicati; che in virtù di tale decisione la ricevibilità delle domande di importazione di tali banane messe in libera pratica negli altri Stati membri è subordinata al deposito di una cauzione;
considerando che il governo italiano ha fatto rilevare che le considerazioni che hanno portato la Commissione ad adottare nel passato le misure di sorveglianza intracomunitarie persistono, cioè la necessità di garantire l'efficacia dei provvedimenti di politica commerciale, che la Repubblica italiana applica nei confronti delle banane fresche originarie di taluni paesi terzi non ACP per realizzare l'obiettivo definito al protocollo n. 4 allegato alla convenzione di Lomé;
considerando che in tali condizioni si deve autorizzare la Repubblica italiana a istituire la sorveglianza intracomunitaria dei prodotti in questione fino al 31 dicembre 1987; che la ricevibilità delle domande di importazione presentate nel contesto di tale sorveglianza deve essere subordinata alle condizioni previste all'articolo 1 della decisione del 19 dicembre 1986 sopra indicata,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La Repubblica italiana è autorizzata a procedere fino al 31 dicembre 1987 ad una sorveglianza intracomunitaria delle banane, di cui alla sottovoce 08.01 B della tariffa doganale comune originarie dei paesi terzi elencati all'allegato, messe in libera pratica negli altri Stati membri, secondo le modalità e le condizioni fissate con decisione 80/47/CEE della Commissione (3).
2. La ricevibilità delle domande d'importazione è subordinata alle condizioni previste all'articolo 1 della decisione della Commissione del 19 dicembre 1986 sopra indicata.
Articolo 2
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1986.
Per la Commissione
Willy DE CLERCQ
Membro della Commissione
(1) Bolivia, Canada, Colombia, Costarica, Cuba, Repubblica dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panama, Filippine, USA, Venezuela, Haiti, Honduras, Messico.
(2) GU n. C 335 del 30. 12. 1986, pag. 13.
(3) GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 14.
ALLEGATO
Paesi terzi d'origine di cui all'allegato 1
1.2 // Bolivia Canada Colombia Costarica Cuba Repubblica Dominicana Ecuador El Salvador Guatemala // Nicaragua Panama Filippine USA Venezuela Haiti Honduras Messico
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