Avis juridique important
87/107/CEE: Decisione della Commissione del 19 dicembre 1986 relativa all'ammissione in franchigia dai diritti all'importazione di merci destinate ad essere distribuite o messe gratuitamente a disposizione delle vittime del terremoto avvenuto nella Repubblica ellenica nel settembre 1986 (Il testo in lingua greca è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 048 del 17/02/1987 pag. 0020 - 0020
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 1986
relativa all'ammissione in franchigia dai diritti all'importazione di merci destinate ad essere distribuite o messe gratuitamente a disposizione delle vittime del terremoto avvenuto nella Repubblica ellenica nel settembre 1986
(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)
(87/107/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (1), modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 3822/85 (2), in particolare l'articolo 81,
vista la richiesta del governo della Repubblica ellenica del 7 novembre 1986 con cui è stata chiesta l'ammissione in franchigia delle merci destinate ad essere distribuite o messe gratuitamente a disposizione delle vittime del terremoto avvenuto nella Repubblica ellenica nel settembre 1986,
considerando che detto terremoto costituisce una catastrofe ai sensi del titolo XVI C del regolamento (CEE) n. 918/83; che di conseguenza occorre autorizzare l'importazione in franchigia di merci che rispondono alle condizioni di cui agli articoli da 79 a 85 del regolamento (CEE) n. 918/83 anzidetto;
considerando che, allo scopo di consentire alla Commissione d'essere informata dell'utilizzazione delle merci ammesse in franchigia, è opportuno prevedere la comunicazione da parte del governo della Repubblica ellenica delle disposizioni che esso prende per impedire che le merci importate in franchigia ricevano una destinazione diversa da quella prevista; che è anche opportuno che la Commissione sia informata della quantità e della natura delle importazioni effettuate;
considerando che la consultazione degli altri Stati membri prevista all'articolo 81 del regolamento (CEE) n. 918/83 è stata effettuata,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Le merci importate per la libera pratica da parte di organismi statali o di organismi autorizzati dalle competenti autorità elleniche allo scopo di essere distribuite gratuitamente alle vittime del terremoto avvenuto nella Repubblica ellenica nel settembre 1986, o di essere messe gratuitamente a disposizione delle vittime di detto terremoto, pur rimanendo di proprietà degli organismi anzidetti, sono ammesse in franchigia da dazi doganali, tasse d'effetto equivalente, prelievi agricoli e altre imposizioni all'importazione previste nell'ambito della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a certe merci che derivano dalla trasformazione di prodotti agricoli.
2. Sono ammesse in franchigia anche le merci importate per la libera pratica dalle unità di soccorso allo scopo di coprire le loro necessità durante il periodo del loro intervento.
Articolo 2
Il governo della Repubblica ellenica comunica alla Commissione l'elenco degli organismi abilitati di cui all'articolo 1, paragrafo 1.
Articolo 3
1. Il governo della Repubblica ellenica informa ogni trimestre la Commissione, per grandi categorie di prodotti, della natura e della quantità delle merci ammesse in franchigia in applicazione delle disposizioni dell'articolo 1.
2. Le prime informazioni di cui al paragrafo 1 devono pervenire alla Commissione al più tardi il 10 febbraio 1987 e le comunicazioni seguenti il 10 del mese che segue il trimestre dell'anno civile al quale esse si riferiscono.
Articolo 4
Il governo della Repubblica ellenica comunica alla Commissione le misure che esso prende per assicurare il rispetto delle disposizioni degli articoli 83, 84 e 85 del regolamento (CEE) n. 918/83.
Articolo 5
La presente decisione si applica alle importazioni effettuate a decorrere dal 13 settembre 1986.
Articolo 6
La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.
(2) GU L 370 del 31. 12. 1985, pag. 22.
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