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87/114/CEE: Decisione della Commissione del 12 dicembre 1986 che autorizza il Regno Unito a istituire una sorveglianza intracomunitaria nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di apparecchi televisi originari della Repubblica popolare cinese e immessi in libera pratica negli altri Stati membri (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 049 del 18/02/1987 pag. 0028 - 0029
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 1986
che autorizza il Regno Unito a istituire una sorveglianza intracomunitaria nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di apparecchi televisi originari della Repubblica popolare cinese e immessi in libera pratica negli altri Stati membri
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(87/114/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,
vista la decisione 80/47/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1979, relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere nei confronti dell'importazione di alcuni prodotti originari di paesi terzi e immessi in libera pratica in altri Stati membri, in particolare gli articoli 2 e 3 (1),
considerando che il governo del Regno Unito ha presentato alla Commissione una domanda ai sensi dell'articolo 115, primo comma, del trattato, per essere autorizzato ad applicare misure di sorveglianza e di protezione immediata nei confronti di alcuni tipi di televisori di cui alla sottovoce 85.15 A III b) ex 2 della tariffa doganale comune, originari della Repubblica popolare cinese e immessi in libera pratica in altri Stati membri;
considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio (2), l'importazione nel Regno Unito dei prodotti in questione originari della Repubblica popolare cinese è soggetta ad un regime di restrizioni quantitative; che nel quadro di tale regime nel 1986 il Regno Unito ha aperto un contingente di 10 000 televisori per il periodo 1o luglio - 31 dicembre 1986 e che tale contingente è stato integralmente distribuito;
considerando che, in seguito all'applicazione delle misure suddette esistono divergenze nelle condizioni a cui sono soggette le importazioni dei prodotti in questione nei diversi Stati membri e che di conseguenza si possono verificare deviazioni di traffico tali da causare difficoltà economiche nel settore interessato;
considerando che, per quanto riguarda la situazione del settore in esame, dalle informazioni fatte pervenire alla Commissione risulta che le importazioni dei prodotti originari di paesi terzi, dopo essere scese da 1 497 000 unità a 1 201 000 unità dal 1984 al 1985, sono salite a 1 500 000 unità durante i primi tre trimestri del 1986 e che nello stesso periodo le importazioni originarie della Cina ammontavano a 1 233 unità;
considerando che la produzione nazionale degli apparecchi televisi in questione tra il 1984 e il 1985 è aumentata da 2 592 000 unità a 2 815 000 unità, ma che, secondo una prima valutazione scenderà a 2 500 000 unità nel 1986;
considerando che le autorità del Regno Unito hanno affermato che l'industria nazionale è stata sottoposta ad una profonda ristrutturazione per superare la crisi che l'aveva colpita al termine degli anni settanta; che in seguito a tale ristrutturazione tra il 1984 e il 1986 si è verificata una perdita rilevante di posti di lavoro, in quanto il numero delle persone occupate nel settore è sceso da 13 700 unità a 11 000 unità;
considerando che, secondo le informazioni fatte pervenire alla Commissione, la produzione britannica di televisori a piccolo schermo, che rappresenta una percentuale rilevante della produzione complessiva, è aumentata da 655 000 unità a 1 945 000 unità tra il 1984 e il 1985, raggiungendo circa 790 000 unità nei primi tre trimestri del 1986;
considerando che le autorità britanniche hanno informato la Commissione che si sta avviando verso il Regno Unito una rilevante corrente di importazioni di televisori a piccolo schermo, originari della Repubblica popolare cinese e immessi in libera pratica in un altro Stato membro;
considerando che in tali circostanze, tenendo conto del rischio che tali importazioni aumentino in misura eccessiva e in modo imprevedibile, in conformità dell'articolo 2 della decisione 80/47/CEE, occorre autorizzare il Regno Unito ad istituire una sorveglianza intracomunitaria preventiva sulle importazioni dei prodotti in questione originari della Repubblica popolare cinese, al fine di individuare rapidamente un'eventuale evoluzione pericolosa;
considerando che, viste le informazioni ricevute sulla situazione economica del settore interessato e sull'andamento della produzione e delle importazioni, in particolare di quelle originarie direttamente dalla Repubblica popolare cinese e provenienti da altri Stati membri, non sussistono le condizioni di cui all'articolo 3 della decisione 80/47/CEE per l'applicazione di misure di protezione, ai sensi dell'articolo 115, relative al divieto di importare gli apparecchi televisivi originari della Repubblica popolare cinese e immessi in libera pratica negli altri Stati membri,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il Regno Unito è autorizzato ad istituire fino al 31 dicembre 1987, in conformità dell'articolo 2 della decisione 80/47/CEE, una sorveglianza intracomunitaria sui prodotti qui di seguito indicati originari della Repubblica popolare cinese e immessi in libera pratica negli altri Stati membri.
1.2 // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // // // 85.15 A III b) ex 2 // Apparecchi televisivi // //
Articolo 2
Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1987.
Per la Commissione
Willy DE CLERCQ
Membro della Commissione
(1) GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 14.
(2) GU n. L 346 dell'8. 12. 1983, pag. 6.
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