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87/118/CEE: Decisione della Commissione del 29 dicembre 1986 che autorizza la Repubblica federale di Germania a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 049 del 18/02/1987 pag. 0035 - 0036
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 29 dicembre 1986
che autorizza la Repubblica federale di Germania a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(87/118/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo delle varietà delle specie di piante agricole (1), modificata da ultimo dalla direttiva 86/155/CEE (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,
vista la domanda presentata dalla Repubblica federale di Gemania,
considerando che, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 70/457/CEE, e fatto salvo il disposto dell'articolo 15, paragrafo 1, seconda frase, relativo alle varietà ammesse ufficialmente in Spagna, le sementi o i materiali di moltiplicazione appartenenti alle varietà di specie che sono state ammesse ufficialmente nel 1984 in almeno uno Stato membro e che soddisfano alle condizoni previste dalla stessa direttiva non sono più soggetti, a decorrere dal 31 dicembre 1986, a restrizioni di commercializzazone nelle Comunità per quanto riguarda la varietà; che, in conformità dell'articolo 15, pargrafo 5, della direttiva, la stessa norma si applica alle sementi e ai materiali di moltiplicazione appartenenti alle varietà che hanno formato oggetto della notifica o delle dichiarazioni di cui alla disposizione in causa; che talune varietà di avena e di granturco ammesse ufficialmente in Spagna hanno formato oggetto delle dichiarazioni di cui sopra in seno al comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali;
considerando tuttavia che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva citata, uno Stato membro può essere autorizzato, a sua richiesta, a vietare la commercializzazione di sementi e materiali di moltiplicazione di determinate varietà;
considerando che la Repubblica federale di Germania ha sollecitato tale autorizzazione per un certo numero di varietà di avena e di granturco;
considerando che le varietà di avena di cui trattasi sono della forma invernale; che le varietà di granturco di cui trattasi hanno un indice FAO di classe di maturità superiore a 350; che è noto che le varietà di avena di forma invernale e le varietà di granturco con un indice FAO di classe di maturità superiore a 350 non sono ancora attualmente idonee ad essere coltivate nella Repubblica federale di Germania per ogni utilizzazione (articolo 15, paragrafo 3, lettera c), secondo caso, della direttiva citata);
considerando che è pertanto opportuno accogliere interamente la richiesta della Repubblica federale di Germania relativa al complesso delle varietà in causa;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, oticoli e forestali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Repubblica federale di Germania è autorizzata a vietare in tutto il suo territorio la commercializzazione delle varietà seguenti, pubblicate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole del 1987:
Cereali:
1. Avena sativa L.
AC 1,
Blancanieves,
Blenda,
Cartuja,
Nina,
PA 101,
PA 102,
PA 105,
Prevision,
Roja de Argelia,
Saia 6.
2. Zea mays L.
A 90 B,
AD 55,
AD 64,
AD 73,
AD 81,
AD 81 A,
AD 85,
Adour 52,
Adour 54,
Adour 62,
Adour 510,
AE 501,
AE 601,
AE 701,
AE 704,
AE 705,
AE 707,
AE 801,
AE 802,
AE 7020,
AE 8004,
Albufera W 401,
Aneto 9604,
Augusta,
Biga 752,
C 277,
CGS 491,
CGS 691,
Cortes,
Delfos 753,
DK 84,
DK 222,
DK 373,
DK 805,
DK 834,
DK 872,
DMB 7-14,
DMB 11-4,
Domino 440,
Domino 450,
E 10,
E 22,
E 31,
Fructis G 4302,
G Super,
G 4295,
G 4408,
G 4430,
G 4444,
G 4503,
G 4507,
G 4519,
G 4574,
G 4740,
G 4776,
G 5050,
H 734256,
Inia 9512,
Jennifer,
Kansas 1859,
KT 657,
Marina 751,
Max,
Metro,
Moncayo,
Montenegro,
Mundial,
M 538,
M 650,
M 655,
M 770,
Nella PR 3198,
Nobil,
Orellana,
Pizarro,
PN 9635,
Pollema P 3320,
1.2 // Prolific 754, PR 519, PR 3551, PR 3593, PS 431, PS 469, PS 551, PS 734, PX 95, PX 675, P 3194, P 3311, P 3543, P 3780, // RU 51 S, RU 71 D, RX 94, RX 114, S 338, Toba G 4544, XL 72, XL 72 AA, XL 365, XL 380, XL 805, X 170, X 190, X 300.
Articolo 2
L'autorizzazione di cui all'articolo 1 sarà revocata qualora si constati che le condizioni per la sua concessione non sono più soddisfatte.
Articolo 3
La Repubblica federale di Germania comunica alla Commissione a decorrere da quale data e secondo quali modalità è fatto uso dell'autorizzazione di cui all'articolo 1. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.
Articolo 4
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 23.
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