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87/195/CEE: Decisione della Commissione del 3 dicembre 1986 relativa ad un progetto di aiuti che il governo belga intende concedere a favore degli investimenti realizzati da un produttore di vetro piano con sede a Moustier (I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)
Gazzetta ufficiale n. L 077 del 19/03/1987 pag. 0047 - 0050
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 3 dicembre 1986
relativa ad un progetto di aiuti che il governo belga intende concedere a favore degli investimenti realizzati da un produttore di vetro piano con sede a Moustier
(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)
(87/195/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,
dopo aver dato modo agli interessati, conformemente alle disposizioni di tale articolo, di presentare le loro osservazioni ed averne preso atto,
considerando quanto segue:
I
La legge belga del 17 luglio 1959, che istituisce e coordina misure intese a favorire l'espansione economica e la creazione di nuove industrie ed il relativo decreto reale di esecuzione del 17 agosto 1959 (1), ha istituito misure generali di aiuto all'economia belga, sotto forma in particolare di abbuoni di interesse sui crediti destinati a finanziare investimenti, di garanzie dello Stato sui crediti contratti dalle imprese presso organismi bancari che hanno beneficiato dell'abbuono, e di un'esenzione dall'imposta fondiaria per un periodo di cinque anni.
In sede di esame di tale legge, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 93, paragrafi 1 e 2 del trattato, la Commissione ha ritenuto che essa costituiva un regime di aiuti generali data la mancanza di qualsiasi obiettivo settoriale o regionale. Poiché il sistema era applicabile a tutti gli investimenti, senza distinzione di imprese, regioni o settori, esso non poteva beneficiare delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) o c) del trattato. Mancando le finalità previste da tali deroghe, la Commissione era nell'impossibilità di valutare gli effetti di tale regime sugli scambi intracomunitari e sulla concorrenza, e soprattutto la sua compatibilità con il mercato comune.
La Commissione ha deciso di ammettere regimi di aiuto generali di questo tipo quando ricorre almeno una delle seguenti due condizioni: lo Stato membro interessato informa la Commissione sia comunicandole un piano di applicazione settoriale o regionale sia, quando ciò non gli sembra possibile, notificandole i singoli casi significativi di applicazione.
In forza della decisione 75/397/CEE della Commissione (2), il governo belga è tenuto a comunicare preventivamente ed in tempo utile alla Commissione i casi individuali significativi di applicazione della legge del 17 luglio 1959 onde consentire alla Comissione di pronunciarsi sulla loro compatibilità con il mercato comune.
II
Con lettera del 15 novembre 1985, il governo belga ha notificato alla Commissione, conformemente alla procedura, l'intenzione di concedere, in base alla legge del 17 luglio 1959, aiuti a favore degli investimenti di un produttore di vetro piano con sede a Moustier, in provincia di Namur.
Gli investimenti, pari a 1 201 725 000 FB, hanno per oggetto il rinnovo di una delle due linee di produzione di vetro flottato e l'ammodernamento dell'altra con conseguenti miglioramenti in campo energetico e igiene del lavoro, senza peraltro aumentare la capacità produttiva ottimale. Grazie ad essi l'impresa potrebbe produrre vetro colorato e vetro a strati pirolitici in aggiunta al vetro chiaro.
Gli aiuti prospettati consisterebbero in una sovvenzione in conto interessi del 4 % della durata di sei anni su un importo di 531,6 milioni di FB, in un premio in conto capitale del 4 % per sei anni su 269,55 milioni di FB e in un'esenzione dall'imposta fondiaria per sei anni sulla totalità degli investimenti, con un'equivalente sovvenzione netta del 5,8 %. Il governo belga ha giustificato gli aiuti progettati con la diversificazione verso prodotti nuovi ad alta tecnologia grazie agli investimenti in questione, che favorirebbe altresì una espansione delle esportazioni extra CEE, ed ha inoltre fatto valere le economie di energia e le ripercussioni favorevoli sulle altre attività economiche della regione interessata in genere e in particolare su quelle ubicate nel contiguo bacino siderurgico di Charleroi.
III
Dopo un primo esame della notifica, la Commissione ha ritenuto che i progetti di aiuti non potevano essere ritenuti compatibili con il mercato comune in quanto avrebbero falsato la concorrenza ed inciso sugli scambi fra Stati membri in misura contraria all'interesse comune, soprattutto a causa della vulnerabile situazione nella quale versa il settore del vetro piano e del fatto che secondo la
Commissione il rinnovamento di un impianto per la produzione di vetro flottato è in linea di principio un investimento di sostituzione. Non sembrando pertanto applicabili le deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 2 del trattato, la Commissione ha deciso di iniziare la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2, primo comma del trattato e con lettera del 13 gennaio 1986 ha quindi invitato il governo belga a presentarle le sue osservazioni.
Il governo belga ha trasmesso con lettera del 13 giugno 1986 le sue osservazioni nel quadro della procedura. In particolare esso ha sottolineato le iniziative di ricerca e di diversificazione che l'impresa in questione aveva assunto, iniziative ampiamente stimolate e incoraggiate dai pubblici poteri. Secondo il governo belga le spese di ricerca, di sviluppo e di preindustrializzazione non sarebbero state effettuate dall'impresa dopo il 1979 se essa non avesse potuto contare sugli aiuti a favore dell'espansione economica per la fase successiva di industrializzazione e di conversione degli impianti esistenti. Il governo belga ha altresì fatto valere la circostanza che in Europa apparentemente non esiste una concorrenza di un certo rilievo per i nuovi prodotti dell'impresa beneficiaria, contestando la valutazione della Commissione in materia di utilizzo delle capacità produttive nel settore del vetro piano e negando l'affermazione che il rinnovo di un float costituisce un investimento di sostituzione e di semplice ammodernamento.
Nel quadro della consultazione degli altri interessati, hanno presentato osservazioni i governi di due Stati membri, una federazione settoriale, un gruppo produttore appartenente allo stesso settore e l'impresa beneficiaria.
IV
La sovvenzione in conto interessi, il premio in conto capitale e l'esenzione dall'imposta fondiaria previste dal governo belga costituiscono aiuti ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato, in quanto determinerebbero, per l'impresa beneficiaria, una riduzione, grazie a risorse statali, dei costi degli investimenti che essa dovrebbe normalmente sostenere.
Secondo le informazioni in possesso della Commissione, alla fine del 1985 si contavano nella Comunità dei Dieci 25 impianti per la produzione di vetro piano flottato (« floats ») e sei impianti per la produzione di vetro piano tirato, più tre impianti per la produzione di « floats » e due impianti per produzione di vetro tirato in Spagna e Portogallo.
Il Belgio dal canto suo possiede quattro impianti per la produzione di « floats » ed un impianto per la produzione di vetro tirato.
Le due linee di produzione di vetro flottato del produttore belga hanno una capacità congiunta effettiva di 446 000 t/annue, pari all'8 % circa della capacità installata nella Comunità e alla metà circa della produzione belga di vetro piano di base.
Il vetro piano forma oggetto di scambi tra Stati membri ed i diversi gruppi di produttori sono in concorrenza reciproca. Il produttore belga in questione esporta circa il 50 % della sua produzione di vetro flottato verso altri Stati membri e il 20 % in paesi terzi, mentre il resto è venduto o trasformato nel Benelux. Le esportazioni di vetro piano (CTCI 66440) dall'UEBL verso gli altri Stati membri sono state di 413 000 t nel 1982, di 447 000 t nel 1983, di 481 000 t nel 1984 e di 434 000 t nel 1985, mentre le corrispettive importazioni sono scese da 126 000 t nel 1982 a 114 000 t nel 1983 per ridursi a 92 000 nel 1984 e a 109 000 nel 1985. In tale contesto va tenuto conto del fatto che il Lussemburgo dispone di una linea di produzione di vetro flottato.
L'industria del vetro piano di base deve far fronte ai problemi causati dal ristagno della domanda e da un modesto coefficiente di utilizzazione delle capacità, che hanno inciso negativamente sulla struttura finanziaria delle imprese ed hanno determinato riduzioni dell'occupazione e la chiusura di unità di produzione. La federazione europea dei produttori di vetro piano ritiene che l'eccesso di capacità della Comunità dei Dieci è di circa 590 000 t nel 1982, di 500 000 t nel 1983, di 400 000 t nel 1984 e di 480 000 t nel 1985, cifre che corrispondono rispettivamente al 16 %, 13 %, 10 % e 12 % delle capacità nette di vetro vendibile. Per questi motivi, con decisione 84/497/CEE (1), la Commissione ha considerato che un aiuto previsto dal governo olandese per la creazione di un nuovo stabilimento per la produzione di vetro piano nei Paesi Bassi era incompatibile con il mercato comune e non doveva pertanto essere concesso.
Di conseguenza, gli aiuti previsti dal governo belga influenzerebbero gli scambi fra Stati membri e falserebbero la concorrenza ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato, favorendo l'impresa interessata e la produzione belga di vetro piano.
Quando l'aiuto finanziario dello Stato rafforza la posizione di determinate imprese nei confronti di altre imprese concorrenti nella Comunità, si deve ritenere che queste ultime risentano dell'aiuto.
L'articolo 92, paragrafo 1 sancisce l'incompatibilità di massima con il mercato comune degli aiuti che presentano determinate caratteristiche da esso enunciate.
Le deroghe a questo principio, contenute nel paragrafo 2 di questo stesso articolo, sono inapplicabili nella fattispecie data la natura e gli obiettivi degli aiuti progettati.
L'articolo 92, paragrafo 3 del trattato enumera gli aiuti che possono essere ritenuti compatibili con il mercato comune. La compatibilità con il trattato deve essere considerata nel contesto comunitario e non in quello di un solo Stato membro. Per preservare il corretto funzionamento del mercato comune e tener conto dei principi
enunciati dall'articolo 3, lettera f) del trattato le eccezioni al divieto sancito dall'articolo 92, paragrafo 1 del trattato contenute nel paragrafo 3 dello stesso articolo devono essere interpretate restrittivamente quando si esamini qualsiasi regime di aiuto o qualsiasi misura individuale di aiuto.
In particolare, le deroghe possono applicarsi soltanto se la Commissione è in grado di accertare che il libero gioco delle forze del mercato non basta da solo, in mancanza di aiuti, ad indurre gli eventuali beneficiari ad agire per realizzare uno degli obiettivi perseguiti.
Applicare le deroghe ad aiuti che non contribuiscano ad obiettivi di questo tipo, o quando l'aiuto non sia a tal fine necessario, significherebbe concedere indebiti vantaggi alle industrie o alle imprese di determinati Stati membri, la cui posizione finanziaria verrebbe ad essere rafforzata, ed incidere sulle condizioni degli scambi fra gli Stati membri e falsare la concorrenza, senza alcuna giustificazione basata sull'interesse comune, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3.
In considerazione di quanto precede, il complesso di aiuti previsti non rientra in nessuno dei casi di deroga previsti dall'articolo 92, paragrafo 3.
Relativamente alle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato, concernenti gli aiuti destinati a favorire o a facilitare lo sviluppo di determinate regioni, va osservato che in nessuna regione del Belgio il tenore di vita è anormalmente basso, né vi è una grave forma di sottoccupazione nel senso della deroga di cui alla lettera a); quanto alla deroga di cui alla lettera c), la zona di Moustier in provincia di Namur, dove ha sede il produttore interessato, non figura fra quelle che esigono un aiuto regionale particolare in virtù della decisione 82/740/CEE della Commissione sulla delimitazione delle zone di sviluppo in Belgio (1).
Quanto alle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b) del trattato è evidente che l'aiuto in questione non è destinato a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia belga.
Relativamente alla deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) a favore di aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche, va osservato che il rinnovo periodico di un impianto di produzione di float, che deve effettuarsi ogni 6-9 anni, è in linea di massima un investimento di sostituzione, il cui costo rientra fra i costi gestione. È del tutto normale e nell'interesse dello stesso produttore che esso si avvalga delle tecniche e dei materiali più moderni ed efficienti che consentono una riduzione dei costi di gestione, compresi i consumi di energia. Di conseguenza, un aiuto a favore del rinnovo periodico di impianti di produzione di float non facilita lo sviluppo del settore in questione senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c). Per questi motivi, con decisione 86/593/CEE (2), la Commissione ha ritenuto incompatibile con il mercato comune e quindi ha vietato la concessione di un aiuto previsto dal governo belga a favore del rinnovo di due altre linee di produzione di vetro flottato in Belgio, con conseguenti miglioramenti in campo energetico e progressi tecnici, senza peraltro aumentare la capacità produttiva ottimale.
Le informazioni fornite dal governo belga e dall'impresa beneficiaria nell'ambito della procedura relativamente alle innovazioni tecniche dovute agli investimenti in questione sono state oggetto di un esame particolarmente attento da parte della Commissione. Secondo il governo belga il costo di tali elementi ammonta a 672 milioni di FB, pari al 56 % dell'investimento totale. La Commissione ha inoltre preso atto della circostanza che l'impresa beneficiaria è il primo produttore di vetro in Europa che fabbrica vetri a strati con risparmio di energia direttamente nel float.
Va osservato in proposito che il vetro a strati è producibile con due tecniche differenti, per deposito sotto vuoto in unità di trasformazione o per pirolisi su linee di fabbricazione di vetro piano. Le due tecnologie portano a prodotti diversi sotto il profilo della composizione, ma destinabili ad usi in parte identici, cioè l'isolazione nell'edilizia. Considerata l'indubbia sovraccapacità nel settore del vetro rivestito e temperato, con decisione 84/507/CEE (3), la Commissione aveva considerato incompatibile col mercato comune e aveva quindi vietato la concessione di un aiuto che il governo lussemburghese intendeva erogare a favore della creazione di un impianto di rivestimento e tempera di vetro piano.
La federazione europea dei produttori di vetro piano, nonostante reputasse giustificabili gli aiuti a favore delle riparazioni di impianti di produzione del vetro piano di base - opinione non condivisa dalla Commissione - nel 1985 si è opposta agli aiuti a favore degli investimenti nel settore della trasformazione del vetro piano destinato a impieghi nel settore dell'automobile e dell'edilizia.
Pertanto l'aiuto in questione è tale da alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune, quand'anche l'investimento comportasse innovazioni tecnologiche.
Di conseguenza il progetto di aiuto del governo belga non soddisfa alle condizioni necessarie per beneficiare di una delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3 del trattato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il governo belga non è autorizzato a dar seguito al progetto, notificato alla Commissione con lettera del 15 novembre 1985, di concedere, in forza della legge del 17 luglio 1959, aiuti agli investimenti realizzati a Moustier da un fabbricante di vetro piano.
Articolo 2
Il governo belga è tenuto ad informare la Commissione, entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, delle misure che esso avrà adottato per conformarvisi.
Articolo 3
Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1986.
Per la Commissione
Peter SUTHERLAND
Membro della Commissione
(1) Moniteur belge del 29. 8. 1959.
(2) GU n. L 177 dell'8. 7. 1975, pag. 13.
(1) GU n. L 276 del 19. 10. 1986, pag. 37.
(1) GU n. L 312 del 9. 11. 1982, pag. 18.
(2) GU n. L 342 del 5. 12. 1986, pag. 32.
(3) GU n. L 283 del 27. 10. 1984, pag. 39.
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