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Direttiva 87/64/CEE del Consiglio del 30 dicembre 1986 che modifica la direttiva 72/461/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche e la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi
Gazzetta ufficiale n. L 034 del 05/02/1987 pag. 0052 - 0053
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 22 pag. 0128
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 22 pag. 0128
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 30 dicembre 1986
che modifica la direttiva 72/461/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche e la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi
(87/64/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 113,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che la direttiva 72/461/CEE (4), modificata da ultimo dalla direttiva 84/643/CEE (5), fissa i requisiti sanitari che devono soddisfare gli animali da cui provengono le carni fresche destinate al commercio intracomunitario; che la direttiva 72/462/CEE (6), modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE (7), fissa i requisiti sanitari e di polizia sanitaria per l'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi;
considerando che le ghiandole e gli organi, compreso il sangue, rientrano nell'ambito delle direttive suddette; che le industrie farmaceutiche degli Stati membri necessitano di una quantità rilevante di ghiandole e organi, compreso il sangue, per assicurare la disponibilità di estratti e di enzimi utilizzati in medicina e in veterinaria;
considerando che conviene pertanto accordare agli Stati membri la facoltà di autorizzare su basi più ampie l'importazione di ghiandole e organi, compreso il sangue, destinati all'industria farmaceutica e provenienti dai paesi terzi; che per garantire che tali materie prime vengano utilizzate propriamente ed unicamente agli scopi previsti occorre che l'autorizzazione sia concessa soltanto qualora vengano osservate determinate condizioni, da stabilirsi secondo una procedura comunitaria;
considerando che per mantenere la preferenza comunitaria conviene applicare le stesse agevolazioni negli scambi intracomunitari di ghiandole e organi, compreso il sangue, destinati all'industria farmaceutica, secondo talune condizioni minime per garantire che tali materie prime vengano utilizzate propriamente ed unicamente agli scopi previsti,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
All'articolo 3 della direttiva 72/461/CEE è aggiunta la seguente lettera:
« d) Tuttavia, fatte salve le lettere a), b) e c), ma in deroga all'articolo 8 bis, fino al 31 dicembre 1996 gli Stati membri, mediante autorizzazione concessa dalle rispettive autorità veterinarie, hanno la facoltà di autorizzare l'introduzione nel loro territorio di ghiandole e organi, compreso il sangue, come materia prima destinata all'industria di trasformazione farmaceutica.
Questa autorizzazione è inoltre subordinata al rispetto delle disposizioni concernenti l'identità della suddetta materia, l'imballaggio e le condizioni di trasporto, di magazzinaggio, di movimentazione e di trasformazione, nonché di quelle
concernenti l'eliminazione dell'imballaggio, della confezione e dei residui della trasformazione, al fine di eliminare qualsiasi rischio per la salute pubblica e per quella degli animali. ».
Articolo 2
All'articolo 16 della direttiva 72/462/CEE il primo comma diventa il paragrafo 1 ed è aggiunto il paragrafo seguente:
« 2. Tuttavia, fino al 31 dicembre 1996 gli Stati membri hanno la facoltà di autorizzare le importazioni di ghiandole e organi, compreso il sangue, come materia prima destinata all'industria di trasformazione farmaceutica, in provenienza dai paesi terzi che figurano nell'elenco fissato in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, e che non sono soggetti a divieto.
Le condizioni generali da osservare per dette importazioni sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 30.
Gli Stati membri possono essere autorizzati, secondo la procedura prevista all'articolo 29, ad importare dette materie prime in provenienza da paesi terzi che non figurano nell'elenco di cui al primo comma, a condizioni che tengano conto della situazione sanitaria specifica del paese terzo in questione.
Le condizioni relative a dette importazioni, stabilite secondo le procedure di cui al secondo e al terzo comma, non possono in nessun caso essere più favorevoli di quelle che disciplinano gli scambi intracomunitari. ».
Articolo 3
Anteriormente al 1o luglio 1995 il Consiglio riesamina, sulla base di una relazione della Commissione eventualmente corredata di proposte, le deroghe previste all'articolo 3, lettera d), della direttiva 72/461/CEE ed all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 72/462/CEE.
Articolo 4
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 1988. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 30 dicembre 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. SHAW
(1) GU n. C 68 del 15. 3. 1985, pag. 5.
(2) GU n. C 175 del 15. 7. 1985, pag. 262.
(3) GU n. C 218 del 29. 8. 1985, pag. 7.
(4) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.
(5) GU n. L 339 del 27. 12. 1984, pag. 27.
(6) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
(7) GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34.
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