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Direttiva 87/112/CEE della Commissione del 23 dicembre 1986 recante secondo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 84/631/CEE del Consiglio relativa alla sorveglianza ed al controllo all'interno della Comunità delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti pericolosi
Gazzetta ufficiale n. L 048 del 17/02/1987 pag. 0031 - 0032
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DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 1986
recante secondo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 84/631/CEE del Consiglio relativa alla sorveglianza ed al controllo all'interno della Comunità delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti pericolosi
(87/112/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 78/319/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1978, sui rifiuti tossici e pericolosi (1), in particolare l'articolo 18;
vista la direttiva 84/631/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1984, relativa alla sorveglianza ed al controllo all'interno della Comunità delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi (2), modificata da ultimo dalla direttiva 86/279/CEE (3), in particolare gli articoli 3, 4, 5, 7, 15 e 17;
Considerando che, onde consentire una sorveglianza ed un controllo efficaci, il detentore di rifiuti che intenda trasportare o far trasportare rifiuti da uno Stato membro all'altro, oppure farli transitare attraverso uno o più Stati membri, oppure spedirli in uno Stato membro a partire da un paese terzo o in un paese terzo deve presentare una notifica alle autorità competenti degli Stati membri interessati;
considerando che tale notifica dev'essere effettuata per mezzo di un documento uniforme, il cui contenuto è precisato nell'allegato I della direttiva 84/631/CEE, modificata dalla direttiva 85/469/CEE (4), e secondo la procedura descritta all'allegato IV della direttiva stessa;
considerando che, per quanto riguarda il trasporto di rifiuti fuori della Comunità, è opportuno modificare le istruzioni generali relative al bollettino di spedizione uniforme;
considerando che, per il trasporto di rifiuti di metalli non ferrosi destinati ad essere riutilizzati, rigenerati o riciclati in base ad un accordo contrattuale riguardante queste operazioni, si richiedono soltanto dichiarazioni sul formulario uniforme, descritto nell'allegato II della direttiva 85/469/CEE;
considerando che, per quanto riguarda il trasporto fuori della Comunità, la procedura relativa all'impiego del formulario specificata nel suddetto allegato deve essere modificata;
considerando che, le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva 78/319/CEE sui rifiuti tossici e pericolosi;
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Gli allegati II e IV della direttiva 85/469/CEE sono modificati nel modo seguente:
1. Nell'allegato II il testo del paragrafo 3 delle istruzioni relative al formulario « Dichiarazioni riguardanti i rifiuti di metalli non ferrosi destinati ad essere riutilizzati, rigenerati o riciclati » è sostituito nelle quattro copie del formulario, dal testo seguente:
« 3. Il detentore dei rifiuti deve conservare la copia n. 3 del formulario e trasmettere prima che venga effettuata la spedizione la copia n. 4 alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione e, nel caso di rifiuti esportati fuori dalla Comunità, alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione e dello Stato membro dal quale i rifiuti escono dalla Comunità (fotocopia) ».
2. Nell'allegato IV, sotto il titolo « Istruzioni generali relative al bollettino di spedizione uniforme »,
a) i paragrafi A.2, A.3 A.4 sono sostituiti dal testo seguente:
« 2. le tre copie del formulario all'autorità competente dello Stato membro di spedizione nel caso di una sola spedizione di rifiuti il cui smaltimento deve avvenire fuori della Comunità o all'autorità competente dello Stato membro di uscita dalla Comunità, qualora lo smaltimento dei rifiuti abbia luogo in un paese terzo limitrofo di quest'ultimo e nel caso che tale Stato membro eserciti il diritto di rilasciare attestati di ricevimento conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, ultimo comma della direttiva 84/631/CEE, modificata dalla direttiva 86/279/CEE;
3. le tre copie del formulario all'autorità competente dello Stato membro di uscita dalla Comunità nel caso di un'unica spedizione di rifiuti provenienti da un paese terzo che transitano nella Comunità, ma destinati ad essere smaltiti fuori della Comunità;
4. le copie n. 1 e n. 2 del formulario ed un numero di copie n. 3 pari al numero di spedizioni da effettuare, alle autorità competenti di cui ai punti A.1, A.2 o A.3 nel caso di più spedizioni (notifica cumulativa);
5. una fotocopia della copia n. 1 del formulario alle autorità competenti di tutti gli altri Stati interessati: Stati membri di spedizione e di transito, paese terzo (paesi terzi) di transito e di destinazione in tutti i casi di cui ai punti da 1 a 4 ».
b) L'ultima frase della lettera B è sostituita dal testo seguente:
« L'autorità competente dello Stato membro che rilascia la ricevuta invia la fotocopia della copia n. 2 alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati e, se del caso, al paese terzo di destinazione ed al paese terzo (paesi terzi) di transito ed al destinario ».
c) La seconda frase della lettera E è sostituita dal testo seguente:
« Nel caso di una spedizione di rifiuti il cui smaltimento deve avvenire all'esterno della Comunità la copia n. 3 dev'essere depositata presso l'ufficio doganale attraverso il quale i rifiuti lasciano definitivamente la Comunità ».
d) La lettera G è sostituita dal testo seguente:
« G. Qualora i rifiuti siano esportati fuori della Comunità per esservi smaltiti, il detentore deve certificare all'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato l'attestato di ricevimento della notifica di spedizione, entro e non oltre sei settimane dal momento in cui i rifiuti hanno lasciato la Comunità, che sono pervenuti a destinazione, specificando l'ultimo ufficio doganale attraverso il quale i rifiuti hanno abbandonato definitivamente la Comunità ».
3. Nell'allegato IV sotto il titolo « Istruzioni per la compilazione del formulario » il paragrafo relativo alla « Casella 8 » della lettera B « Istruzioni per la compilazione degli esemplari 1, 2, 3 » è sostituito dal testo seguente:
« Casella 8 Allegare le informazioni, firmate dal destinatario, relative al contratto stipulato fra il detentore ed il destinatario in merito ai rifiuti oggetto della notifica in questione. Allegare, se del caso:
- elenco dei produttori/trasportatori (caselle 5 e 6),
- dettagli riguardanti i rifiuti (casella 22),
- prova dell'autorizzazione fornita dal paese terzo destinatario della spedizione, qualora si tratti di una spedizione da uno Stato membro per lo smaltimento in questo paese terzo ».
Articolo 2
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1o gennaio 1987. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1986.
Per la Commissione
Stanley CLINTON DAVIS
Membro della Commissione
(1) GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 43.
(2) GU n. L 326 del 13. 12. 1984, pag. 31.
(3) GU n. L 181 del 4. 7. 1986, pag. 13.
(4) GU n. L 272 del 12. 10. 1985, pag. 1.
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