Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/2458
12.12.2025
REGOLAMENTO (UE) 2025/2458 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 26 novembre 2025
relativo alle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, recante modifica del regolamento (CE) n. 862/2007 e abrogazione dei regolamenti (CE) n. 763/2008 e (UE) n. 1260/2013
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 338, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1)
Le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni svolgono un ruolo centrale nei processi di definizione delle politiche e di adozione delle decisioni e sono pertanto necessarie per l’elaborazione, l’attuazione e la valutazione delle politiche dell’Unione, in particolare le politiche che riguardano i cambiamenti demografici e le transizioni verde e digitale, le politiche relative al quadro per la promozione dell’efficienza energetica e della coesione economica, sociale e territoriale, e le politiche relative ai principi del pilastro europeo dei diritti sociali, nonché quelle necessarie al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite, nella misura in cui rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento.
(2)
Attualmente le statistiche sociali europee, comprese le statistiche sulla popolazione e sulle abitazioni, sono prodotte sulla base di una serie di atti legislativi. Il presente regolamento dovrebbe proseguire l’integrazione, senza soluzione di continuità, e la razionalizzazione delle statistiche sociali europee, che sono iniziate con il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
(3)
Le statistiche demografiche sono un denominatore importante per un’ampia serie di indicatori strategici e sono utilizzate come riferimento per tutte le statistiche europee, in particolare per fornire basi di campionamento per indagini rappresentative sulle persone e sulle famiglie a norma del regolamento (UE) 2019/1700.
(4)
Il Consiglio Economia e finanza incarica regolarmente il Comitato di politica economica di valutare la sostenibilità a lungo termine e la qualità delle finanze pubbliche sulla base delle previsioni della popolazione elaborate da Eurostat. Tali proiezioni demografiche sono utilizzate anche per analisi strategiche nel contesto del semestre europeo. La Commissione (Eurostat) dovrebbe avere a propria disposizione tutte le statistiche necessarie per elaborare e pubblicare proiezioni demografiche corrispondenti alle esigenze d’informazione dell’Unione.
(5)
A norma dell’articolo 175, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la Commissione deve riferire ogni tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni in merito ai progressi compiuti verso il conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale. Per preparare tali relazioni e monitorare con regolarità gli sviluppi demografici ed eventuali sfide demografiche future nei territori dell’Unione sono necessari dati regionali e locali, anche per diversi tipi territoriali quali le regioni e città frontaliere e le loro aree urbane funzionali, le regioni metropolitane, le regioni rurali e montane e le regioni insulari.
(6)
A norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea (TUE), la maggioranza qualificata dei membri del Consiglio è definita, tra l’altro, sulla base della popolazione degli Stati membri. A tal fine, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), gli Stati membri sono attualmente tenuti a trasmettere alla Commissione (Eurostat) dati sulla popolazione totale a livello nazionale. Gli Stati membri dovrebbero continuare a fornire tali informazioni alla Commissione (Eurostat) a norma del presente regolamento.
(7)
Nel 2017 il comitato del sistema statistico europeo ha adottato il «memorandum di Budapest sui flussi migratori e sulle questioni relative all’integrazione – Statistiche sulla migrazione» («memorandum di Budapest»), che affermava la necessità di statistiche annuali sulle dimensioni e su talune caratteristiche sociali, economiche e demografiche della popolazione. Per rispettare i principi di uguaglianza e non discriminazione e per rispettare i diritti dei cittadini sanciti dall’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dagli articoli 10 e 19 TFUE, l’Unione necessita di statistiche affidabili e comparabili. Il regolamento (UE) 2019/1700 prevede un quadro per la rilevazione di dati su campioni che consente di raccogliere dati sull’uguaglianza e la non discriminazione per quanto fattibile sulla base di campioni, e di esaminare alcuni aspetti dell’uguaglianza e della non discriminazione producendo indicatori socioeconomici e informazioni sulle esperienze di discriminazione. L’Agenzia per i diritti fondamentali (FRA) e l’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE) svolgono inoltre studi specifici e indagini mirate che possono ampliare ulteriormente la disponibilità di statistiche sull’uguaglianza a livello dell’Unione. Inoltre, la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) rende possibile la raccolta mediante indagini di dati e informazioni sulle condizioni di vita e di lavoro. Per soddisfare la crescente domanda degli utenti di dati affidabili e completi sull’uguaglianza e sulla diversità nell’Unione, in futuro si dovrebbero migliorare la cooperazione ed il coordinamento tra gli Stati membri, Eurostat, FRA, EIGE ed Eurofound nell’ambito dei quadri giuridici pertinenti.
(8)
Il memorandum di Budapest ha inoltre chiesto il miglioramento delle statistiche sulla migrazione e lo sviluppo e l’attuazione di definizioni comuni relative alla popolazione e alla migrazione, tenendo conto della necessità di stabilire concetti e definizioni statisticamente validi, pertinenti e applicabili alla luce dei tipi emergenti di migrazione. Gli eventi recenti e in corso, come il recesso del Regno Unito dall’Unione, e le crisi umanitarie, come le conseguenze della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, sottolineano l’importanza di statistiche tempestive e dettagliate in materia di migrazione e protezione internazionale, che sono essenziali per stabilire una panoramica dei flussi migratori verso l’Unione, dall’Unione e al suo interno.
(9)
Per conseguire gli obiettivi stabiliti nella comunicazione della Commissione dell’11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo, l’elaborazione e la valutazione di politiche efficaci richiedono migliori statistiche riguardanti l’uso di energia e l’efficienza energetica delle abitazioni, dati geografici dettagliati sulla distribuzione della popolazione, e studi più approfonditi sulla relazione tra popolazione e abitazioni. La pandemia di COVID-19 ha dimostrato la necessità di statistiche affidabili, frequenti e tempestive sui decessi nell’Unione. All’Unione serve un meccanismo adeguato per la rilevazione obbligatoria di tali dati nell’ambito del sistema statistico europeo (SSE) effettuata con la frequenza, la tempestività e i dettagli necessari.
(10)
La raccolta obbligatoria di dati nell’ambito dell’SSE sulla base del presente regolamento ha lo scopo di facilitare il monitoraggio regolare e tempestivo dei progressi compiuti nell’attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali, nel conseguimento degli obiettivi principali del relativo piano d’azione, e nel conseguimento degli obiettivi della garanzia europea per l’infanzia, istituita dalla raccomandazione (UE) 2021/1004 del Consiglio (5), a livello nazionale, fornendo nel contempo dati per facilitare la valutazione dell’impatto distributivo dei cambiamenti climatici e delle politiche pertinenti.
(11)
Su proposta della Commissione di statistica dell’ONU, il Consiglio economico e sociale dell’ONU adotta ogni dieci anni risoluzioni riguardanti i censimenti mondiali della popolazione e delle abitazioni e invita i paesi membri dell’ONU a realizzare censimenti della popolazione e delle abitazioni in linea con le raccomandazioni internazionali e regionali e a salvaguardare l’integrità, l’affidabilità, l’accuratezza e il valore dei risultati dei censimenti della popolazione e delle abitazioni. Le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni dovrebbero tenere conto di tali raccomandazioni internazionali e regionali.
(12)
La razionalizzazione degli obblighi di comunicazione e la riduzione degli oneri amministrativi sono un obiettivo centrale dell’Unione. La comunicazione della Commissione, del 16 marzo 2023, concernente la competitività a lungo termine dell’UE: prospettive oltre il 2030 mira a razionalizzare e semplificare gli obblighi di comunicazione del 25 % per le imprese e le amministrazioni, senza compromettere i relativi obiettivi strategici. Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) ha istituito un quadro giuridico per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, sulla base di principi statistici comuni. Tale regolamento stabilisce criteri di qualità e risponde all’esigenza di rendere minimo l’onere di risposta per i partecipanti alle indagini e di contribuire all’obiettivo più generale di una riduzione degli oneri amministrativi. Un nuovo quadro giuridico per le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni dovrebbe attuare i criteri di qualità stabiliti dal suddetto regolamento e basarsi su di essi, nonché ridurre gli oneri amministrativi optando per un utilizzo efficace ed efficiente delle fonti di dati disponibili, tra cui i dati amministrativi.
(13)
Poiché i dati amministrativi sono le fonti di dati più efficienti dal punto di vista dei costi e amministrativo che adottano anche il principio «una tantum», dovrebbe essere possibile utilizzarli per tutti i set di dati forniti alla Commissione, a condizione che gli Stati membri confermino, se del caso mediante metodi di stima, che la copertura e la qualità di tali fonti di dati sono sufficienti e a condizione che descrivano accuratamente la copertura e la qualità nelle relazioni sulla qualità e nei metadati che accompagnano la trasmissione dei dati.
(14)
La valutazione delle statistiche pubblicate sui censimenti della popolazione e delle abitazioni nell’Unione, sui flussi migratori internazionali, la presenza di migranti e l’acquisizione della cittadinanza, e sulla demografia ha dimostrato che il quadro giuridico attuale, che comprende i regolamenti (CE) n. 862/2007 (7) e (CE) n. 763/2008 (8) del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1260/2013, ha determinato un notevole miglioramento generale delle statistiche rispetto alla situazione del 2005, prima che il quadro giuridico attuale fosse in vigore. Tale quadro presenta tuttavia aspetti che potrebbero determinare una mancanza di coerenza e comparabilità, cui bisognerebbe porre rimedio.
(15)
I cambiamenti climatici, la transizione digitale, la situazione demografica in evoluzione e le recenti tendenze in materia di migrazione hanno generato una domanda di statistiche europee sulla popolazione, sugli sviluppi socioeconomici, sugli eventi di stato civile e sulle abitazioni più tempestive, più frequenti e più dettagliate, ad esempio a livello di tematiche o gruppi che hanno acquisito rilevanza strategica o sociale nel corso dell’ultimo decennio. Inoltre, il quadro giuridico attuale non è sufficientemente flessibile da adeguarsi alle esigenze strategiche in evoluzione e da consentire l’uso di nuove fonti a livello dell’Unione e nazionale. La struttura del quadro giuridico attuale, che comprende tre regolamenti distinti adottati in momenti diversi, ha inoltre determinato incoerenze nelle statistiche ottenute. Infine, poiché il regolamento (UE) n. 1260/2013 cesserà di applicarsi il 31 agosto 2028, è necessario un nuovo quadro giuridico per le statistiche demografiche che sono compilate a norma di tale regolamento. Il nuovo quadro giuridico dovrebbe essere più coerente e flessibile, dovrebbe modificare le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 862/2007 e dovrebbe abrogare i regolamenti (CE) n. 763/2008 e (UE) n. 1260/2013.
(16)
L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 862/2007 riguarda le statistiche sul paese di cittadinanza e sul luogo di nascita della popolazione dimorante abitualmente (presenza di migranti), sul cambiamento di residenza tra paesi (flussi migratori internazionali) e sull’acquisizione della cittadinanza da parte della popolazione dimorante abitualmente. Le altre statistiche raccolte a norma di tale regolamento riguardano le procedure amministrative e giudiziarie relative alla legislazione sull’immigrazione e la protezione internazionale. Le statistiche di cui all’articolo 3 di tale regolamento sono strettamente collegate e dovrebbero essere coerenti con le statistiche sulla popolazione dimorante abitualmente e i cambiamenti demografici di cui ai regolamenti (CE) n. 763/2008 e (UE) n. 1260/2013. Per garantire la coerenza, tali statistiche dovrebbero pertanto essere integrate in una base giuridica unica e l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 862/2007 dovrebbe essere soppresso.
(17)
La natura di talune caratteristiche della popolazione e delle abitazioni, contraddistinta da cambiamenti rapidi soprattutto in relazione a fenomeni demografici, socioeconomici e migratori, e la corrispondente necessità di rendere mirate e adeguare rapidamente le politiche, si traducono nella necessità di statistiche disponibili in modo tempestivo, subito dopo il periodo di riferimento pertinente per tali statistiche. La periodicità e la tempestività delle statistiche dovrebbero quindi essere incrementate sostanzialmente, ove possibile mediante l’utilizzo di dati amministrativi. A tal fine, è necessario che gli Stati membri forniscano risorse adeguate per i loro istituti nazionali di statistica.
(18)
Il regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) stabilisce una metodologia basata sulla griglia per la definizione delle tipologie territoriali, in base alla distribuzione della popolazione in celle della griglia corrispondenti a 1 km2. Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1799 della Commissione (10), che ha stabilito un’azione statistica diretta temporanea ai fini della diffusione di una selezione di variabili del censimento della popolazione e delle abitazioni del 2021, prevede che i risultati fondamentali del censimento siano riportati su una griglia paneuropea con celle di 1 km2. Il nuovo quadro giuridico dovrebbe garantire la diffusione continua di statistiche sulla popolazione georeferenziate sulla base di griglie e la sua estensione alle statistiche sulle abitazioni.
(19)
Le unità territoriali e le griglie statistiche di cui al presente regolamento sono intese essere le stesse stabilite nel regolamento (CE) n. 1059/2003.
(20)
Ai fini della geocodifica dei luoghi deve essere usata la categoria tematica di unità statistiche di cui all’ allegato III della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11).
(21)
Il quadro giuridico attuale per le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni dovrebbe essere aggiornato per garantire che i processi statistici attualmente distinti siano integrati in un quadro comune che consenta all’SSE di soddisfare in modo efficace le nuove esigenze d’informazione dell’Unione e di incoraggiare le innovazioni statistiche. Per continuare ad essere rilevanti in un contesto di sfide e cambiamenti demografici, migratori, sociali ed economici, sostenendo in tal modo l’elaborazione delle politiche e i processi decisionali, è necessario che i risultati statistici siano potenziati.
(22)
Le statistiche periodiche (annuali e infrannuali) migliorate sulla popolazione e sulle abitazioni dovrebbero essere integrate con informazioni ottenute da censimenti coordinati della popolazione e delle abitazioni svolti nell’Unione ogni dieci anni, secondo i principi e le raccomandazioni dell’ONU relativi ai censimenti della popolazione e delle abitazioni. I censimenti della popolazione e delle abitazioni costituiscono un’opportunità unica per rendere le statistiche ufficiali visibili, in termini di operatività e risultati.
(23)
I censimenti dell’Unione sulla popolazione e sulle abitazioni dovrebbero diventare più efficaci sotto il profilo dei costi mediante un utilizzo completo delle ricche serie di dati amministrativi disponibili in tutti gli Stati membri oppure attraverso una combinazione di metodologie e fonti innovative, tra cui le nuove fonti che emergono dalla fornitura di servizi digitali. Tali censimenti dovrebbero essere utilizzati anche per ristabilire lo scenario di riferimento demografico. L’uso di tali nuove fonti dovrebbe essere soggetto alle garanzie giuridiche, tecniche e procedurali stabilite dal regolamento (CE) n. 223/2009.
(24)
Gli Stati membri e la Commissione (Eurostat) dovrebbero poter accedere alla gamma più ampia possibile di fonti di dati al fine di elaborare statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni di qualità elevata e con una buona efficacia sotto il profilo dei costi. In tale contesto è fondamentale che gli istituti nazionali di statistica e altre autorità nazionali comprese nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009 (autorità statistiche nazionali) possano accedere in modo tempestivo ai dati amministrativi di proprietà delle pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale e sia consentito loro di utilizzarli rapidamente, in conformità dell’articolo 17 bis di tale regolamento. Ad esempio, le statistiche sull’efficienza energetica degli edifici possono essere basate su dati amministrativi relativi al rilascio degli attestati di prestazione energetica degli edifici a norma della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12). Le autorità statistiche nazionali dovrebbero avere un accesso tempestivo e regolare alle banche dati nazionali sulla prestazione energetica nell’edilizia conformemente alla direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). Le autorità statistiche nazionali devono anche essere coinvolte nelle decisioni riguardanti la progettazione e la riorganizzazione delle pertinenti fonti di dati amministrativi, per garantire che tali fonti di dati possano essere ulteriormente utilizzate per la compilazione di statistiche ufficiali.
(25)
Negli ultimi anni sono state sviluppate banche dati e sistemi di interoperabilità completi a livello dell’Unione connessi alla dimora abituale, agli eventi di stato civile, alla cittadinanza e ai movimenti migratori e transfrontalieri della popolazione quali quelle istituite dai regolamenti (UE) n. 910/2014 (14), (UE) 2018/1724 (15), (UE) 2019/817 (16) e (UE) 2019/818 (17) del Parlamento europeo e del Consiglio. Essi forniscono valide informazioni che possono essere utilizzate per la compilazione e la garanzia di qualità di statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni.
(26)
È essenziale consentire alla Commissione (Eurostat) di utilizzare i dati provenienti dalle banche dati e dai sistemi di interoperabilità a livello dell’Unione unicamente a fini statistici, nel rigoroso rispetto delle norme relative alla protezione e alla riservatezza dei dati, a norma del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (18). Questo dovrebbe riguardare in particolare i dati statistici conservati nell’archivio centrale di relazioni e statistiche (CRRS) istituito dall’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817, dall’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818, e dai regolamenti che istituiscono i sistemi i cui dati statistici sono conservati nel CRRS. In particolare, considerando che il CRRS deve fornire dati statistici intersistemici e relazioni analitiche a scopi strategici, operativi e di qualità dei dati, la Commissione (Eurostat) dovrebbe cooperare con l’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), nella misura del possibile, al fine di fornire le statistiche europee necessarie.
(27)
Per dati detenuti da soggetti privati si intende la grande quantità di dati detenuti da soggetti privati ottenuti a seguito della loro attività, che potrebbero essere utilizzati dalle autorità statistiche nazionali e dalla Commissione (Eurostat) per produrre statistiche ufficiali. Tali dati possono migliorare la copertura, la tempestività e le capacità di risposta alle crisi delle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni e possono consentire l’innovazione statistica. Tali dati hanno il potenziale per integrare le statistiche esistenti in materia di demografia e migrazioni, contribuire all’innovazione statistica e possono persino essere utilizzati per l’elaborazione di stime iniziali, a condizione che siano tutelati i diritti e le libertà dei titolari dei dati. Le autorità nazionali di statistica e la Commissione (Eurostat) hanno accesso a tali dati e sono in grado di utilizzarli e di cooperare con i titolari dei dati privati conformemente al regolamento (CE) n. 223/2009.
(28)
Per garantire la comparabilità delle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni a livello dell’Unione è essenziale che siano utilizzate definizioni comuni della popolazione, attuate in modo armonizzato. Per attuare la base di popolazione unica armonizzata in modo coerente, robusto ed efficace sotto il profilo dei costi garantendo risultati tempestivi, dovrebbe essere possibile applicare tecniche di modellizzazione e metodi statistici basati su dati scientifici quali i «segni di vita», se del caso.
(29)
Al fine di garantire la massima qualità della copertura, gli Stati membri dovrebbero utilizzare metodi di stima per ottenere una stima accurata della popolazione totale a livello nazionale. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di utilizzare metodi di stima per disaggregazioni più dettagliate, comprese le disaggregazioni geografiche. Una sostanziale mancanza di conoscenza di caratteristiche individuali, quali età e sesso, è inerente ad alcuni metodi di stima, ad esempio nel caso di stima di statistiche basate su dati che non sono disponibili in fonti amministrative o di altro tipo. Qualora tali metodi di stima comportino un livello insufficiente di dettaglio della disaggregazione, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di utilizzare una categoria di adeguamento specifica per stimare la popolazione in tutte le serie di dati pertinenti. L’utilizzo di tali categorie di adeguamento, che indicano dati «sconosciuti», offre la flessibilità necessaria per le situazioni in cui sono state utilizzate tutte le fonti di dati disponibili e non è possibile ottenere ulteriori dettagli. Qualora utilizzino una categoria di adeguamento specifica, gli Stati membri dovrebbero spiegare la loro metodologia e motivare l’utilizzo di una categoria di adeguamento nelle pertinenti relazioni sulla qualità.
(30)
Gli Stati membri dovrebbero trasmettere in formato elettronico i loro dati e metadati, in un appropriato formato tecnico specificato dalla Commissione (Eurostat). Dovrebbero essere utilizzati standard internazionali quali l’iniziativa SDMX (Statistical Data and Metadata Exchange) e standard statistici o tecnici elaborati nell’Unione, quali gli standard per i metadati e la convalida o i principi del quadro europeo di interoperabilità, nella misura in cui sono pertinenti per le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni. Il comitato del sistema statistico europeo ha approvato gli standard dell’SSE per i metadati e le relazioni sulla qualità di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 223/2009. Tali standard devono contribuire all’armonizzazione della garanzia di qualità e delle relazioni a norma del presente regolamento e dovrebbero pertanto essere introdotti.
(31)
Le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni dovrebbero rispettare i criteri di qualità relativi a pertinenza, accuratezza, tempestività e puntualità, accessibilità e chiarezza, comparabilità e coerenza di cui al regolamento (CE) n. 223/2009. La qualità di tali statistiche dovrebbe essere migliorata in funzione dell’evoluzione delle esigenze dell’Unione, e dovrebbero essere istituiti meccanismi per affrontare eventuali situazioni in cui la qualità dei dati non è garantita. I risultati della valutazione qualitativa effettuata dalla Commissione (Eurostat) dovrebbero essere pubblicamente disponibili a tutti gli utenti garantendo un accesso gratuito e semplice a tali statistiche tramite le banche dati della Commissione (Eurostat) sul suo sito e nelle sue pubblicazioni.
(32)
Le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni dovrebbero affrontare la persistente mancanza di dati riguardo ai gruppi di popolazione difficili da raggiungere, come le persone che risiedono in istituti, le persone con disabilità, le persone senza fissa dimora, le persone provenienti da un contesto migratorio e gli apolidi. Al fine di catturare la migliore immagine possibile della società e prevenire disuguaglianze sociali ed economiche, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per garantire un’accurata copertura dei gruppi di popolazione difficili da raggiungere. Per affrontare la questione è opportuno utilizzare gli studi pilota e di fattibilità avviati a norma del presente regolamento.
(33)
Al fine di avere politiche adeguate, tempestive ed efficaci, è necessario ottenere dati affidabili e comparabili, disaggregati per genere, età e, se del caso, nazionalità, stato socioeconomico, area geografica e altre caratteristiche, conformemente ai principi statistici di cui all’articolo 338 TFUE, e al codice delle statistiche europee e al quadro di garanzia della qualità dell’SSE. Tali dati sono importanti per comprendere meglio le tendenze demografiche e abitative, per combattere la discriminazione intersezionale e per attuare e valutare le politiche, gli obiettivi politici e le azioni dell’Unione, come la strategia europea di assistenza, stabilita nella comunicazione della Commissione, del 7 settembre 2022, concernente la strategia europea per l’assistenza, la strategia europea per i diritti delle persone con disabilità, stabilita nella comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2021, concernente la strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, e la piattaforma europea per la lotta contro la mancanza di una fissa dimora, varata dalla Dichiarazione di Lisbona del 21 giugno 2021 sulla piattaforma europea per la lotta contro la mancanza di una fissa dimora, che si basano tutti in larga misura sui dati relativi a nuclei familiari e famiglie. Dovrebbe essere incoraggiata la disaggregazione per disabilità utilizzando fonti di dati amministrativi nuove ed esistenti, fungendo da leva. La raccolta e l’utilizzo dei dati devono avvenire nel pieno rispetto delle norme dell’Unione e nazionali in materia di vita privata e degli altri diritti fondamentali, in particolare quando riguardano i dati dei minori. La disaggregazione per genere dovrebbe riflettere i dati disponibili negli Stati membri. In alcuni Stati membri è attualmente possibile registrarsi legalmente come appartenenti a un terzo genere, spesso neutro. Il presente regolamento lascia impregiudicate le pertinenti norme nazionali che danno attuazione a tale riconoscimento.
(34)
Il regolamento (CE) n. 223/2009 contiene norme sulla trasmissione di dati da parte degli Stati membri alla Commissione (Eurostat), nonché sul loro uso, incluse quelle sulla trasmissione e la protezione di dati riservati. Le misure adottate conformemente al presente regolamento dovrebbero assicurare che i dati riservati siano trasmessi e utilizzati esclusivamente a fini statistici a norma degli articoli 21 e 22 del regolamento (CE) n. 223/2009.
(35)
La Commissione (Eurostat) è tenuta a rispettare il segreto statistico dei dati trasmessi dagli Stati membri in virtù del regolamento (CE) n. 223/2009. Per quanto riguarda i dati statistici sulla popolazione raccolti a norma del presente regolamento, dovrebbe essere definito un approccio armonizzato che garantisca l’elevata qualità degli aggregati statistici a livello europeo e impedisca la diffusione di dati riservati nei risultati statistici, evitando nella misura del possibile la soppressione di dati.
(36)
Le fonti di dati disponibili a livello nazionale non riescono sempre a cogliere accuratamente fenomeni connessi alla libera circolazione delle persone nell’Unione, all’accesso delle persone ai servizi transfrontalieri relativi a eventi di stato civile e all’esercizio dei diritti delle persone di acquisire e possedere abitazioni utilizzate come alloggio primario, per le vacanze e secondario in tutta l’Unione. Vi sono inoltre asimmetrie nei flussi migratori bilaterali e difficoltà nel misurare gruppi di popolazione, ad esempio tra i migranti, i senzatetto o gli apolidi. La condivisione di dati ai fini della compilazione di statistiche sulla popolazione e sulle migrazioni dovrebbe pertanto essere incrementata garantendo maggiormente la qualità di tali statistiche e considerandola un’ulteriore fonte di dati. La maggiore condivisione dei dati dovrebbe riguardare una serie di dati rilevanti, compresi quelli che chiaramente non consentono, direttamente o indirettamente, di identificare le unità statistiche. Essa dovrebbe poter riguardare i dati che sono potenzialmente soggetti a prescrizioni relative al segreto statistico. Gli Stati membri dovrebbero partecipare ad attività di condivisione dei dati, tra cui progetti pilota che valutano soluzioni di sicurezza innovative, nel loro interesse e nell’interesse degli altri Stati membri. La Commissione (Eurostat) dovrebbe inoltre istituire una struttura di sicurezza per agevolare la condivisione dei dati e fornire tutte le garanzie necessarie per la protezione dei dati.
(37)
La condivisione di dati riservati dovrebbe avvenire solo sulla base di una richiesta che motivi la necessità di tale condivisione a norma del capitolo V del regolamento (CE) n. 223/2009.
(38)
A lungo termine, gli sforzi collaborativi nell’ambito dell’SSE tesi ad attenuare i problemi di qualità delle statistiche a livello transfrontaliero, quali il doppio conteggio delle persone dimoranti abitualmente e aventi diritto alla libera circolazione, dovrebbero avvalersi, ad esempio, degli identificatori unici digitali istituiti a livello dell’Unione dal regolamento (UE) n. 910/2014.
(39)
Il presente regolamento non pregiudica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (19), il regolamento (UE) 2018/1725, e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (20). Nel loro rispettivo ambito di applicazione, tali atti legislativi si applicano al trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento, considerando il fatto che i dati personali trattati a fini statistici nel pubblico interesse sono dati statistici riservati, soggetti al principio di segreto statistico. Pertanto, tali dati devono essere utilizzati solo a fini statistici e non devono mai essere utilizzati per misure o decisioni riguardanti una specifica persona fisica. Per il trattamento, la condivisione e l’archiviazione dei dati personali a fini statistici a norma del presente regolamento dovrebbero preferibilmente essere utilizzati dati anonimizzati o pseudonimizzati, al fine di assicurare le garanzie adottate a norma dell’articolo 89 del regolamento (UE) 2016/679 e dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2018/1725. Quando vengono trattati dati personali a norma del regolamento (UE) 2016/679 o del regolamento (UE) 2018/1725, dovrebbero essere pienamente applicati i principi di liceità, correttezza, trasparenza e esattezza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza. Analogamente, dovrebbero applicarsi i principi statistici sanciti all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 223/2009 e ulteriormente elaborati nel codice delle statistiche europee.
(40)
Le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni dovrebbero evolvere per tenere conto delle esigenze emergenti in materia di dati dovute ai cambiamenti delle priorità strategiche e dai cambiamenti della situazione demografica, migratoria, sociale o economica nell’Unione. La Commissione (Eurostat) dovrebbe realizzare studi pilota e di fattibilità per valutare la fattibilità degli adeguamenti in questione, se del caso, e dovrebbe tenere in considerazione aspetti quali i costi e gli oneri amministrativi per gli Stati membri e la disponibilità di fonti di dati adeguate. Nell’elaborare tali studi, la Commissione dovrebbe garantire la rappresentatività degli studi a livello dell’Unione, tenendo conto al tempo stesso delle divergenze tra gli Stati membri. La Commissione dovrebbe valutare i risultati di tali studi in collaborazione con gli Stati membri.
(41)
Al fine di tenere conto delle tendenze demografiche, economiche e sociali, degli sviluppi tecnologici e della necessità di definire politiche ben mirate in modo tempestivo, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dell’elenco delle tematiche dettagliate oggetto delle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni nonché alla specificazione delle informazioni da fornire da parte degli Stati membri ai fini della raccolta di dati statistici supplementari. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (21). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(42)
L’importanza delle statistiche europee come parte fondamentale del processo decisionale basato su dati concreti si riflette nel quadro di programmazione e finanziamento istituito dal regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio (22) per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee (programma per il mercato unico). Gli Stati membri dovrebbero poter chiedere un sostegno finanziario a titolo del programma per il mercato unico e dello strumento di sostegno tecnico istituito dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio (23) conformemente agli obiettivi di tali strumenti e alle norme ad essi relative, al fine di adeguare i loro sistemi statistici nazionali, migliorare la metodologia e la qualità dei dati delle statistiche, nonché pianificare ed effettuare ogni raccolta di dati supplementari a norma del presente regolamento.
(43)
In conformità dei regolamenti (UE, Euratom) 2024/2509 (24) e (UE, Euratom) n. 883/2013 (25) del Parlamento europeo e del Consiglio e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (26), (Euratom, CE) n. 2185/96 (27) e (UE) 2017/1939 (28) del Consiglio, gli interessi finanziari dell’Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all’individuazione, alla rettifica e all’indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, all’irrogazione di sanzioni amministrative. Inoltre, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione. La Procura europea («EPPO») ha il potere, conferito dal regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (29). In conformità del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno alla Commissione, all’OLAF e alla Corte dei conti e, per quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, all’EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti.
(44)
È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento riguardo alla specificazione dei requisiti relativi a dati e metadati, formati tecnici e procedure per la trasmissione di dati e metadati, contenuto e struttura delle relazioni sulla qualità. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (30).
(45)
Qualora l’esecuzione del presente regolamento, o degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso, richieda rilevanti adeguamenti del sistema statistico nazionale di uno Stato membro, la Commissione dovrebbe avere la possibilità, in casi debitamente giustificati e per un periodo di tempo limitato, di concedere deroghe agli Stati membri interessati.
(46)
Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire la produzione sistematica di statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, per motivi di coerenza e comparabilità, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(47)
Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 16 marzo 2023 (31).
(48)
Il comitato dell’SSE è stato consultato,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento definisce un quadro giuridico comune in vista dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«cittadinanza»: specifico vincolo giuridico tra una persona e uno Stato, acquisito per nascita o naturalizzazione, tramite dichiarazione, opzione, matrimonio, adozione o altre modalità, conformemente al diritto nazionale;
2)
«dimora abituale»: luogo in cui una persona trascorre normalmente il periodo di riposo giornaliero, indipendentemente da assenze temporanee per attività ricreative, vacanze, visite ad amici e parenti, affari, trattamenti sanitari o pellegrinaggi religiosi, a condizione che tale persona:
a)
abbia vissuto in tale luogo la maggior parte del tempo durante i 12 mesi che precedono e includono la data di riferimento; oppure
b)
sia giunta in tale luogo nei 12 mesi che precedono e includono la data di riferimento con l’intenzione o l’aspettativa di rimanervi la maggior parte del tempo per almeno 12 mesi dalla data di arrivo;
3)
«segni di vita»: qualsiasi informazione che indichi la presenza effettiva e la dimora abituale di una persona nel territorio pertinente e che possa essere ottenuta da qualsiasi fonte adeguata o combinazione di fonti adeguate, comprese le tracce digitali riguardanti la persona interessata;
4)
«migrazione internazionale»: azione con la quale una persona stabilisce la sua dimora abituale nel territorio di uno Stato membro o di un paese terzo dopo aver avuto la propria dimora abituale in un altro Stato membro o paese terzo;
5)
«immigrato»: persona che ha compiuto una migrazione internazionale durante il periodo di riferimento per stabilire la propria nuova dimora abituale nel territorio dello Stato membro dichiarante;
6)
«emigrato»: persona che ha compiuto una migrazione internazionale durante il periodo di riferimento per stabilire la propria nuova dimora abituale al di fuori del territorio dello Stato membro dichiarante, dopo aver avuto la propria dimora abituale nel territorio dello Stato membro dichiarante;
7)
«migrazione interna»: evento con il quale una persona cambia il proprio luogo di dimora abituale all’interno del territorio dello Stato membro dichiarante;
8)
«gruppi di popolazione difficili da raggiungere»: gruppi di persone per i quali esiste un ostacolo reale o percepito all’inclusione o identificazione piena e rappresentativa nella raccolta di dati statistici, a causa o di una mancanza di copertura di tali gruppi o di un’assenza di caratteristiche specifiche che permettano di identificarli;
9)
«alloggio»: struttura temporanea o permanente, rifugio o posto di accoglienza presso il quale una o più persone dimorano, a prescindere dal fatto che sia o meno progettato per l’abitazione umana o destinato a tal fine;
10)
«locali separati»: locali circondati da pareti e coperti da un tetto o da un soffitto, in modo tale che una o più persone possano risiedervi in maniera indipendente da altre persone;
11)
«locali indipendenti»: locali che presentano un accesso diretto da una strada, una scala, un passaggio, un corridoio o un cortile;
12)
«abitazione convenzionale»: locali strutturalmente separati e indipendenti, situati in una sede fissa, che sono progettati per l’abitazione umana permanente e sono, alla data di riferimento, utilizzati come dimora abituale, inoccupati o riservati a un utilizzo secondario o stagionale;
13)
«edificio destinato all’abitazione»: struttura permanente comprendente una o più abitazioni convenzionali o destinata all’alloggio istituzionale o collettivo;
14)
«nucleo familiare»: gruppo di due o più persone che condividono un alloggio; oppure una persona che non fa parte di nessun altro nucleo familiare;
15)
«istituto»: alloggio collettivo che ha lo scopo di offrire, a un gruppo di persone, un’abitazione di lunga durata e i servizi necessari per la loro vita quotidiana;
16)
«famiglia»: gruppo di due o più persone che vivono la maggior parte del tempo nello stesso nucleo familiare e sono unite da vincolo di filiazione oppure di matrimonio, unione civile o unione consensuale;
17)
«dati amministrativi»: dati prodotti da una fonte non statistica, di solito un registro di un organismo pubblico, il cui obiettivo principale non è la produzione di statistiche;
18)
«dominio»: uno o più set di dati che si riferiscono a particolari tematiche;
19)
«tematica»: contenuto delle informazioni da rilevare sulle unità statistiche; ciascuna tematica comprende una o più tematiche dettagliate;
20)
«tematica dettagliata»: contenuto dettagliato delle informazioni da rilevare in merito alle unità statistiche in relazione a una tematica; ciascuna tematica dettagliata comprende una o più variabili;
21)
«set di dati»: una o più variabili, organizzate in forma strutturata;
22)
«censimento della popolazione e delle abitazioni»: set di dati e metadati da trasmettere a norma del presente regolamento a cadenza decennale;
23)
«unità statistica»: elemento di un universo costituito da persone, oggetti o eventi sui quali sono raccolti dati e compilate statistiche;
24)
«variabile»: caratteristica di una unità statistica che può assumere più di una serie di valori;
25)
«disaggregazione»: insieme predefinito di valori distinti, esaustivi e reciprocamente esclusivi, che possono essere assegnati a una variabile che caratterizza le unità statistiche;
26)
«livello nazionale»: livello relativo al territorio di uno Stato membro;
27)
«livello regionale» o «NUTS3»: livello NUTS3 di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003;
28)
«livello locale» o «LAU»: livello dell’unità amministrativa locale di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003;
29)
«livello di griglia»: livello della griglia statistica mantenuto e pubblicato a norma dell’articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1059/2003;
30)
«base»: qualsiasi lista, materiale o dispositivo che delimita e identifica gli elementi della popolazione di riferimento e che, a seconda del suo uso, consente l’accesso agli elementi o fornire ulteriori caratteristiche degli elementi;
31)
«data di riferimento»: momento al quale si riferiscono le statistiche;
32)
«periodo di riferimento»: intervallo di tempo al quale si riferiscono le statistiche sugli eventi;
33)
«tempo di riferimento»: data o periodo di riferimento, a seconda se le statistiche riguardano eventi o altre unità statistiche;
34)
«metadati»: informazioni necessarie per utilizzare e interpretare le statistiche e che descrivono i set di dati in modo strutturato;
35)
«set di dati precontrollati»: set di dati verificati dagli Stati membri sulla base di regole di validazione comuni concordate.
Articolo 3
Base di popolazione
1. Ai fini del presente regolamento, la base di popolazione è costituita da tutte le persone aventi la loro dimora abituale nell’Unione, in una specifica unità territoriale di uno Stato membro a livello nazionale, a livello regionale, a livello locale o a livello di griglia, alla data di riferimento.
2. La base di popolazione comprende tutte le persone dimoranti abitualmente, a prescindere dalla loro cittadinanza o dal fatto che siano o fossero precedentemente apolidi.
3. La base di popolazione non comprende le persone la cui dimora abituale si trova al di fuori del territorio dello Stato membro interessato, a prescindere dal luogo di nascita o dalla cittadinanza e a prescindere da eventuali legami familiari, sociali, economici o di proprietà che dette persone hanno con tale Stato membro.
4. Qualora una persona non abbia una dimora abituale, il luogo in cui si trova tale persona alla data di riferimento è considerato la sua dimora abituale.
5. Gli Stati membri applicano la definizione di dimora abituale di cui al presente regolamento a tutti i set di dati trasmessi alla Commissione (Eurostat) a norma del presente regolamento e a livello nazionale, a livello regionale, a livello locale e a livello di griglia, secondo quanto stabilito nell’allegato.
6. Quando applicano la definizione di dimora abituale, gli Stati membri utilizzano:
a)
una o più delle fonti di dati elencate all’articolo 8, paragrafo 1;
b)
metodi di stima – fatto salvo l’articolo 11, paragrafo 2, per garantire l’attuazione precisa della base di popolazione definita a norma dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo – quali «segni di vita» nonché altri metodi statistici di stima su base scientifica, ben documentati e pubblicamente disponibili, in considerazione delle raccomandazioni e delle migliori prassi internazionali, per tenere conto della presenza effettiva nel luogo di dimora abituale presunto per la maggior parte del tempo nei 12 mesi che terminano con la data di riferimento, e per stimare il numero di persone che hanno l’intenzione o l’aspettativa di dimorare per la maggior parte del tempo nei 12 mesi dalla data di arrivo.
7. Ai fini del voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio, la Commissione fornisce al Consiglio i dati sulla popolazione totale degli Stati membri alla fine di ogni anno di riferimento pubblicati dalla Commissione (Eurostat) entro il 30 settembre dell’anno civile successivo all’anno di riferimento. La Commissione fornisce tali dati sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri nel set di dati precisato nell’allegato e sulla base dei set di dati riveduti trasmessi dagli Stati membri a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, primo comma, lettera a), e conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, secondo e terzo comma, qualora tali set di dati siano trasmessi dagli Stati membri prima del 1o settembre dell’anno civile successivo all’anno di riferimento.
Articolo 4
Unità statistiche
Le statistiche a norma del presente regolamento sono compilate per le unità statistiche seguenti:
a)
persone;
b)
eventi di stato civile;
c)
famiglie;
d)
nuclei familiari;
e)
edifici destinati all’abitazione;
f)
alloggi, compresi istituti;
g)
abitazioni convenzionali.
Articolo 5
Requisiti delle statistiche
1. Le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni riguardano i domini seguenti:
a)
demografia;
b)
abitazioni;
c)
famiglie e nuclei familiari.
2. Le statistiche nei domini elencati al paragrafo 1 sono organizzate in set di dati conformemente all’elenco di tematiche e tematiche dettagliate e della rispettiva periodicità, dei tempi di riferimento, delle scadenze per la trasmissione dei dati e dei livelli territoriali di cui all’allegato. Se l’unità statistica è una persona, i set di dati sono disaggregati almeno per sesso ed età, salvo quanto disposto alla nota 1 dell’allegato.
Per quanto riguarda la tematica specifica «caratteristiche energetiche degli edifici», i dati da trasmettere sull’efficienza energetica degli edifici sono limitati ai dati disponibili nella banca dati nazionale della prestazione energetica nell’edilizia, istituita a norma dell’articolo 22 della direttiva (UE) 2024/1275, dello Stato membro interessato.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 16 per modificare l’elenco delle tematiche dettagliate di cui all’allegato. Qualora un atto delegato introduca una nuova tematica dettagliata, tale atto delegato può includere altresì la periodicità pertinente, i tempi di riferimento, la scadenza per la trasmissione e il livello territoriale. Tali atti delegati sono adottati almeno 18 mesi prima dell’inizio del tempo di riferimento in questione.
4. Qualora eserciti il potere di adottare atti delegati a norma del paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione si assicura che:
a)
gli atti delegati siano debitamente giustificati e non comportino oneri o costi significativi aggiuntivi per gli Stati membri o per i rispondenti;
b)
siano effettuati gli studi pilota o di fattibilità di cui all’articolo 13 e i relativi risultati siano presi in considerazione prima dell’adozione di qualsiasi atto delegato.
5. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare i set di dati e i metadati da trasmettere alla Commissione (Eurostat). Tali atti di esecuzione specificano:
a)
un elenco di variabili, loro specifiche tecniche e disaggregazioni, purché le disaggregazioni territoriali non siano più dettagliate rispetto ai livelli territoriali di cui all’allegato;
b)
specifiche dettagliate delle unità statistiche e dei metadati;
c)
classificazioni statistiche da utilizzare;
d)
formati tecnici per la trasmissione dei set di dati e dei metadati e ulteriori specifiche, ove necessario e giustificato;
e)
le specifiche tecniche per le categorie di adeguamento specifiche di cui all’articolo 11, paragrafo 2.
6. Prima di adottare un atto di esecuzione a norma del paragrafo 5 del presente articolo, la Commissione valuta le statistiche sulle persone e sulle famiglie già raccolte a norma del regolamento (UE) 2019/1700. Nell’adottare tale atto di esecuzione, la Commissione indica i motivi che giustificano l’inclusione di eventuali variabili e disaggregazioni già raccolte a norma di detto regolamento. Tali atti di esecuzione non richiedono dati che, per loro natura, possono soltanto essere raccolti direttamente presso gli interessati.
7. Gli atti di esecuzione, adottati a norma del paragrafo 5 del presente articolo, sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 17, paragrafo 2.
Essi sono adottati almeno 18 mesi prima dell’inizio del tempo di riferimento in questione, eccetto:
a)
per i primi tempi di riferimento di cui all’articolo 6, paragrafo 5, per i quali gli atti di esecuzione sono adottati almeno 12 mesi prima dell’inizio del tempo di riferimento in questione; e
b)
per il censimento della popolazione e delle abitazioni, per il quale gli atti di esecuzione sono adottati almeno 24 mesi prima dell’inizio dell’anno in cui cade la data di riferimento.
La Commissione garantisce che tali atti di esecuzione non comportino oneri o costi significativi aggiuntivi per gli Stati membri o per i rispondenti.
8. Sono effettuati gli studi pilota o di fattibilità di cui all’articolo 13 e i relativi risultati sono debitamente valutati e presi in considerazione prima di qualsiasi modifica delle disaggregazioni di cui al paragrafo 5, lettera a), del presente articolo.
9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 16 al fine di integrare il presente regolamento specificando le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire per un massimo di tre anni di riferimento, purché sia ritenuta necessaria la raccolta di dati supplementari nell’ambito di applicazione del presente regolamento per far fronte a ulteriori esigenze in termini di dati statistici che non possono essere altrimenti soddisfatte. In particolare, gli atti delegati di cui al presente paragrafo non comportano l’obbligo di condurre una nuova indagine statistica.
Tali atti delegati indicano:
a)
le tematiche dettagliate da fornire a norma del presente paragrafo in relazione ai domini e alle tematiche di cui all’allegato e i motivi di tali ulteriori esigenze di dati statistici;
b)
in relazione alle tematiche dettagliate di cui alla lettera a), la periodicità, i tempi di riferimento, le scadenze per la trasmissione e i livelli territoriali.
Tali atti delegati non si applicano ai tempi di riferimento precedenti al 2030 e prevedono un minimo di due anni tra i tempi di riferimento per ciascuna raccolta di dati supplementari. Tali atti delegati non introducono requisiti delle statistiche con tempi di riferimento rientranti negli anni di riferimento di cui all’articolo 6, paragrafo 2.
Sono effettuati gli studi pilota o di fattibilità di cui all’articolo 13 e i relativi risultati sono presi in considerazione prima dell’adozione di qualsiasi atto delegato a norma del primo comma del presente paragrafo.
10. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le informazioni supplementari di cui al paragrafo 9 e i metadati pertinenti. Tali atti di esecuzione stabiliscono:
a)
un elenco di variabili, loro specifiche tecniche e disaggregazioni, purché le disaggregazioni territoriali non siano più dettagliate rispetto ai livelli territoriali contenuti nel corrispondente atto delegato di cui al paragrafo 9, secondo comma, lettera b), del presente articolo;
b)
specifiche dettagliate delle unità statistiche e dei metadati;
c)
classificazioni statistiche da utilizzare;
d)
formati tecnici per la trasmissione dei set di dati e dei metadati e ulteriori specifiche, ove necessario e giustificato.
Tali atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 17, paragrafo 2, entro 18 mesi prima dell’inizio del tempo di riferimento pertinente.
Sono effettuati gli studi pilota o di fattibilità di cui all’articolo 13 e i relativi risultati sono presi in considerazione prima dell’adozione di qualsiasi atto di esecuzione.
11. Gli studi di cui al paragrafo 4, lettera b), al paragrafo 8, al paragrafo 9, quarto comma, e al paragrafo 10, terzo comma, del presente articolo sono finanziati conformemente all’articolo 14.
Articolo 6
Periodicità e tempi di riferimento
1. Gli Stati membri producono statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni a cadenza trimestrale, annuale e pluriennale nonché nell’ambito del censimento decennale della popolazione e delle abitazioni.
2. Gli anni che terminano con la cifra «1» sono anni di riferimento per il censimento decennale della popolazione e delle abitazioni.
3. Gli anni che terminano con le cifre «1», «5» e «8» sono anni di riferimento per le statistiche pluriennali.
4. La periodicità e il tempo di riferimento per ogni tematica dettagliata sono stabiliti nell’allegato.
5. La prima data di riferimento per la trasmissione di statistiche annuali sulla tematica «stock di popolazione» è il 31 dicembre 2027. La prima data di riferimento per la trasmissione delle statistiche decennali è il 31 dicembre 2031. Uno Stato membro trasmette i dati sulla prestazione energetica nell’edilizia, per la prima volta, al più tardi 24 mesi dopo la data in cui la banca dati nazionale della prestazione energetica nell’edilizia è disponibile in tale Stato membro conformemente all’articolo 22 della direttiva (UE) 2024/1275. Il primo tempo di riferimento per le altre statistiche disciplinate dal presente regolamento è nel 2028.
Articolo 7
Set di dati e metadati da trasmettere alla Commissione
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i set di dati precontrollati e i relativi metadati conformemente all’allegato utilizzando il formato tecnico specificato dalla Commissione (Eurostat). Per trasmettere i set di dati e i metadati alla Commissione (Eurostat) è fatto ricorso ai servizi del punto di accesso unico.
2. Qualora pubblichino i set di dati previsti dal presente regolamento a livello nazionale in anticipo sulle scadenze per la trasmissione stabilite nell’allegato o negli atti delegati adottati a norma dell’articolo 5, paragrafo 9, gli Stati membri trasmettono tali set di dati alla Commissione (Eurostat) senza indebito ritardo, e in ogni caso entro 30 giorni di calendario dalla pubblicazione nazionale o entro le scadenze per la trasmissione stabilite nell’allegato o in tali atti delegati, se anteriori.
3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat):
a)
set di dati e metadati rivisti se la revisione è effettuata dopo la trasmissione iniziale dei set di dati richiesti a norma del presente regolamento;
b)
set di dati e metadati rivisti per le serie storiche pertinenti se la revisione è effettuata sui set di dati trasmessi alla Commissione (Eurostat) prima dell’applicazione del presente regolamento.
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i set di dati e i metadati rivisti di cui al primo comma del presente paragrafo entro 14 giorni di calendario dalla revisione, accompagnati da relazioni sulla qualità in conformità dell’articolo 11.
Gli Stati membri informano senza indebito ritardo la Commissione di qualsiasi decisione relativa alla revisione di set di dati o metadati di cui al presente paragrafo.
Articolo 8
Fonti dei dati e metodi
1. Gli Stati membri e la Commissione (Eurostat) utilizzano una o più delle fonti di dati seguenti, a condizione che tali fonti di dati consentano di produrre statistiche che soddisfano i requisiti di qualità di cui all’articolo 11:
a)
fonti di dati amministrativi;
b)
indagini statistiche o altre raccolte di dati statistici;
c)
altre fonti, compresi i dati detenuti da privati;
d)
utilizzo dei dati ottenuti dalla condivisione dei dati tra istituti nazionali di statistica e altre autorità nazionali comprese nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009, comprese quelle di altri Stati membri, e tra tali istituti e autorità e la Commissione (Eurostat), nell’ambito del sistema statistico europeo (SSE).
2. Qualora una richiesta presentata da un istituto nazionale di statistica o dalla Commissione (Eurostat) a un titolare dei dati privato a norma del regolamento (CE) n. 223/2009 riguardi dati personali da una fonte di dati di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, tale richiesta è limitata alle categorie di dati personali che rientrano nei domini e nelle tematiche specificati nell’allegato del presente regolamento o necessari per i metodi di stima statistica conformemente all’articolo 3, paragrafo 6, lettera b).
3. Gli Stati membri mirano a sviluppare in modo continuo fonti e metodi innovativi e a utilizzarli per migliorare le statistiche compilate a norma del presente regolamento, a condizione che consentano di produrre statistiche che soddisfano i requisiti di qualità di cui all’articolo 11.
4. Le statistiche compilate a norma del presente regolamento si basano su metodi statisticamente solidi e ben documentati, tenendo conto delle raccomandazioni e delle migliori prassi internazionali quali «segni di vita» e altri metodi di stima su base scientifica utilizzati per compilare statistiche sulla popolazione dimorante abitualmente negli Stati membri.
Articolo 9
Accesso tempestivo ai dati amministrativi e loro utilizzo
1. A norma dell’articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009, gli organismi pubblici e semi-pubblici nazionali responsabili delle fonti di dati amministrativi pertinenti ai fini del presente regolamento consentono l’utilizzo di dati in modo tempestivo e con frequenza sufficiente a consentire la produzione e la trasmissione di statistiche entro i termini stabiliti e conformi agli specifici requisiti di qualità di cui al presente regolamento. Gli istituti nazionali di statistica e le altre autorità nazionali comprese nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009 e gli organismi pubblici e semi-pubblici nazionali responsabili dei dati amministrativi istituiscono i meccanismi di cooperazione necessari per garantire l’accesso a tali dati in modo tempestivo e gratuito.
2. A fini della produzione di statistiche sulla tematica dettagliata delle caratteristiche energetiche degli edifici, gli istituti nazionali di statistica e le altre autorità nazionali comprese nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009 accedono in modo tempestivo e periodico alle banche dati nazionali della prestazione energetica nell’edilizia conformemente alla direttiva (UE) 2024/1275, e sono autorizzate a utilizzare i dati amministrativi provenienti da tali banche dati.
3. Ai fini della disaggregazione della popolazione per sesso, gli istituti nazionali di statistica e le altre autorità nazionali comprese nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009 utilizzano le informazioni disponibili nelle fonti di dati amministrativi nazionali.
4. Ai fini del presente regolamento è consentito alla Commissione (Eurostat), su richiesta, di accedere ai dati e metadati pertinenti e utilizzarli in modo tempestivo a partire dalle banche dati e dai sistemi di interoperabilità gestiti da organi e agenzie dell’Unione, compresi quelli istituiti conformemente ai regolamenti (UE) n. 910/2014 e (UE) 2018/1724, e ai dati statistici conservati nell’archivio centrale di relazioni e statistiche (CRRS). In particolare, la Commissione (Eurostat) è autorizzata ad accedere ai dati del CRRS derivanti dai sistemi IT su larga scala interoperabili gestiti dall’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), in conformità dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 e dei regolamenti che istituiscono i sistemi i cui dati statistici sono conservati nel CRRS. A tal fine la Commissione (Eurostat) coopera inoltre con i pertinenti organi e agenzie dell’Unione nell’ottica di specificare i dati e metadati statistici personalizzati necessari, se possibile a norma del diritto dell’Unione, per le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, le modalità operative per la loro trasmissione e le necessarie garanzie fisiche e logiche di accompagnamento.
Articolo 10
Elenco dei paesi e dei territori
1. Quando i set di dati contengono informazioni per paese o per territorio, gli Stati membri utilizzano disaggregazioni specifiche ai fini del presente regolamento.
2. La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano o aggiornano gli elenchi di paesi e territori che si applicano alle disaggregazioni delle statistiche compilate a norma del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 17, paragrafo 2, del presente regolamento.
3. Gli atti di esecuzione che modificano più del 25 % delle modalità di disaggregazione di paesi e territori si applicano non prima di 18 mesi dalla loro entrata in vigore.
Articolo 11
Requisiti di qualità e relazioni sulla qualità
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire la qualità dei set di dati e dei metadati trasmessi, valutando e monitorando:
a)
la qualità delle fonti di dati utilizzate;
b)
la completezza e l’accuratezza della popolazione coperta in conformità dell’articolo 3, paragrafo 6, in particolare per quanto riguarda i gruppi di popolazione difficili da raggiungere.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i dati ottenuti utilizzando le fonti e i metodi di cui all’articolo 8 forniscano una stima accurata della popolazione conformemente all’articolo 3.
La qualità della copertura dei dati sulla base dell’articolo 3, paragrafo 6, è confermata e descritta accuratamente dagli Stati membri nei metadati e nelle relazioni sulla qualità che li accompagnano di cui al paragrafo 6 del presente articolo.
Gli Stati membri utilizzano i metodi di stima effettuati per la popolazione totale a livello nazionale conformemente all’articolo 3, paragrafo 6, lettera b), e descritti nelle relazioni sulla qualità per adeguare tutti i set di dati per le tematiche dettagliate: «caratteristiche di base della persona», «caratteristiche socioeconomiche della persona» e «situazione familiare della persona», preparate sulla base delle fonti di cui all’articolo 3, paragrafo 6, lettera a).
Gli Stati membri possono utilizzare tali metodi di stima per ulteriori disaggregazioni dettagliate. A tal fine, gli Stati membri possono utilizzare una categoria di adeguamento specifica.
3. Ai fini del presente regolamento si applicano i criteri di qualità di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.
4. Gli Stati membri adottano misure adeguate ed efficaci al fine di:
a)
istituire quadri che siano adeguati alle finalità del presente regolamento e che possano essere utilizzati ai fini dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2019/1700;
b)
evitare i possibili rischi di conteggio al ribasso o di doppio conteggio connessi alla libera circolazione delle persone nell’Unione e, per quanto possibile, all’accesso delle persone ai servizi transfrontalieri su eventi di stato civile e ai diritti delle persone di acquistare oltre confine, possedere e utilizzare abitazioni in tutta l’Unione, utilizzando, tra l’altro, identificatori unici digitali;
c)
evitare possibili rischi di conteggio al ribasso o di doppio conteggio e garantire una migliore comparabilità dei flussi migratori.
5. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei metadati sulle specifiche e dei dati trasmessi allo scopo, tra l’altro, di pubblicarli in modo facilmente consultabile sul sito web della Commissione (Eurostat).
6. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat), per la prima volta entro il 31 dicembre 2030 e successivamente a decorrere dal 31 dicembre di ogni anno che termina con le cifre «0», «3» o «7», una relazione sulla qualità in cui è descritta la qualità delle statistiche trasmesse e dei processi statistici relativi ai set di dati trasmessi durante il periodo pertinente. Tali relazioni sulla qualità comprendono informazioni per quanto riguarda le fonti di dati e i metodi utilizzati, l’applicazione dei concetti e delle definizioni e i rispettivi possibili effetti sulla qualità delle fonti di dati selezionate, le revisioni dei dati e le loro motivazioni e impatti, nonché i metodi di controllo della diffusione di dati statistici. Le relazioni sulla qualità specificano inoltre in che modo gli Stati membri hanno applicato le misure di cui al paragrafo 1 e in che modo sono stati soddisfatti i criteri di qualità di cui al paragrafo 3.
7. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le modalità pratiche di stesura e il contenuto delle relazioni sulla qualità di cui al paragrafo 6 del presente articolo. Tali atti di esecuzione non comportano oneri e costi aggiuntivi considerevoli per gli Stati membri. Sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 17, paragrafo 2.
8. Qualsiasi adattamento rilevante previsto dagli atti di esecuzione di cui al paragrafo 7 del presente articolo può essere oggetto di un sostegno finanziario e tecnico a norma dell’articolo 14 o di una deroga a norma dell’articolo 18.
9. Gli Stati membri comunicano quanto prima alla Commissione (Eurostat) le pertinenti informazioni o le modifiche inerenti all’applicazione del presente regolamento che potrebbero avere un’incidenza sulla qualità delle statistiche trasmesse e, in caso di effetti negativi sulla qualità di tali statistiche, intervengono senza indebito ritardo per risolvere il problema.
10. Su richiesta debitamente giustificata della Commissione (Eurostat), gli Stati membri forniscono, senza indebito ritardo, i chiarimenti supplementari necessari ai fini della valutazione della qualità delle informazioni statistiche, quali i risultati della valutazione delle fonti di dati e la documentazione relativa ai metodi.
Articolo 12
Condivisione dei dati
1. Lo scopo della condivisione dei dati tra istituti nazionali di statistica e altre autorità nazionali comprese nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009, comprese quelle di altri Stati membri, e tra tali istituti e autorità e la Commissione (Eurostat) è esclusivamente quello di elaborare e produrre le statistiche europee che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento e migliorare la qualità di tali statistiche europee.
2. Al fine di garantire una condivisione sicura dei dati nell’ambito dell’SSE, con tutte le garanzie necessarie riguardo alla protezione fisica, tecnica e logica dei dati, la Commissione (Eurostat) istituisce un’infrastruttura sicura per agevolare la condivisione dei dati di cui al paragrafo 1. Gli istituti nazionali di statistica e altre autorità nazionali comprese nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009 possono utilizzare l’infrastruttura sicura di condivisione dei dati ai fini specificati al paragrafo 1. La Commissione (Eurostat) e tali istituti e autorità che utilizzano tale infrastruttura sicura di condivisione dei dati per il trattamento dei dati personali a norma del paragrafo 3 sono considerate contitolari del trattamento dei dati personali nell’infrastruttura sicura di condivisione dei dati. Nel caso in cui tali istituti e autorità utilizzino un’altra infrastruttura di condivisione dei dati, esse provvedono affinché tale infrastruttura garantisca una sicurezza che sia almeno equivalente a quella fornita dall’infrastruttura sicura di condivisione dei dati istituita dalla Commissione (Eurostat).
3. La condivisione di dati riservati ai sensi dell’articolo 3, punto 7), del regolamento (CE) n. 223/2009 o di dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 o del regolamento (UE) 2018/1725, può avvenire su base volontaria, a condizione che tale condivisione:
a)
sia basata su una richiesta che motivi la necessità di condividere i dati in ogni singolo caso, in particolare per quanto riguarda le questioni di qualità da affrontare in modo specifico;
b)
sia basata su tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata progettate specificamente per attuare i principi di cui ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725, in particolare la limitazione della finalità, la minimizzazione dei dati, la limitazione della conservazione, l’integrità e la riservatezza;
c)
sia effettuata in conformità del capitolo V del regolamento (CE) n. 223/2009.
4. Per la finalità di cui al paragrafo 1, i dati non riservati sono condivisi tra istituti nazionali di statistica e altre autorità nazionali comprese nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009, comprese quelle di altri Stati membri, e tra tali istituti e autorità e la Commissione (Eurostat).
5. La Commissione (Eurostat) e gli Stati membri testano e valutano tramite studi pilota l’infrastruttura e l’adeguatezza delle tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata per la condivisione dei dati.
6. Quando gli studi pilota realizzati a norma del paragrafo 5 del presente articolo individuano soluzioni sicure ed efficaci di condivisione dei dati ai fini di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione può adottare atti di esecuzione per definire le specifiche tecniche per la condivisione dei dati e adottare misure che garantiscano la riservatezza e la sicurezza delle informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 17, paragrafo 2.
Articolo 13
Studi pilota e di fattibilità
1. Ove necessario e opportuno ai fini del presente regolamento, la Commissione (Eurostat) avvia studi pilota e di fattibilità al fine di:
a)
valutare la disponibilità delle fonti di dati e la loro qualità, anche riguardo ai dati detenuti da soggetti pubblici e privati a livello dell’Unione e a livello nazionale;
b)
sviluppare e valutare la fattibilità dell’attuazione di nuove tematiche dettagliate, nuove unità statistiche, e nuove variabili e loro disaggregazioni, nonché sviluppare e valutare la fattibilità di altre questioni contemplate dagli atti delegati e di esecuzione adottati a norma del presente regolamento;
c)
valutare la disponibilità delle fonti di dati sulla disabilità delle persone e testare statistiche disaggregate, conformemente al diritto e alle prassi nazionali in materia di protezione dei dati e controllo della diffusione di dati;
d)
sviluppare nuove metodologie e tecniche statistiche per rafforzare la qualità e migliorare le informazioni sui gruppi di popolazione difficili da raggiungere;
e)
ridurre le asimmetrie nei dati sui flussi migratori e garantire una migliore comparabilità dei flussi migratori;
f)
ridurre i possibili rischi di conteggio al ribasso o di doppio conteggio delle persone;
g)
testare e valutare l’infrastruttura e l’adeguatezza delle tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata per la condivisione sicura dei dati nell’ambito dell’SSE, in conformità all’articolo 12, paragrafo 5.
2. Gli Stati membri possono partecipare agli studi pilota e di fattibilità di cui al paragrafo 1 ma, insieme alla Commissione (Eurostat), ne garantiscono la rappresentatività a livello di Unione.
3. I risultati degli studi pilota e di fattibilità di cui al paragrafo 1 sono valutati dalla Commissione (Eurostat) in collaborazione con gli Stati membri. La Commissione (Eurostat) elabora, in collaborazione con gli Stati membri, relazioni sui risultati di tali studi.
Articolo 14
Finanziamento
1. Ai fini dell’attuazione del presente regolamento, un contributo finanziario dell’Unione è messo a disposizione degli istituti nazionali di statistica e delle altre autorità nazionali comprese nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009 a titolo del programma per il mercato unico istituito dal regolamento (UE) 2021/690, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, per:
a)
gli adeguamenti dell’infrastruttura e della formazione nel sistema statistico nazionale necessari allo sviluppo e all’attuazione dei seguenti elementi, nuovi o migliorati: fonti di dati, metodologie, condivisione di dati, unità statistiche, tematiche, tematiche dettagliate, e variabili e loro disaggregazioni;
b)
la preparazione e l’attuazione della raccolta di dati statistici supplementari di cui all’articolo 5, paragrafo 9;
c)
la partecipazione degli Stati membri agli studi pilota e di fattibilità rappresentativi di cui all’articolo 13.
Può inoltre essere messo a disposizione un contributo finanziario a carico del bilancio generale dell’Unione.
2. L’importo del contributo finanziario dell’Unione di cui al primo comma del paragrafo 1, è stabilito conformemente alle disposizioni del programma per il mercato unico nell’ambito della procedura annuale di bilancio, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti.
Anche gli istituti nazionali di statistica e le altre autorità nazionali comprese nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009 possono chiedere il sostegno di altri programmi finanziari dell’Unione applicabili conformemente alle norme di tali programmi. Inoltre gli Stati membri possono chiedere il sostegno dello strumento di sostegno tecnico per migliorare la qualità delle statistiche e sviluppare metodologie a sostegno dei requisiti del presente regolamento, conformemente alle norme dello strumento di sostegno tecnico e al suo obiettivo di promuovere la produzione, la fornitura e il monitoraggio della qualità dei dati e delle statistiche.
3. Il contributo finanziario dell’Unione di cui al paragrafo 1 non può superare il 90 % dei costi ammissibili.
Articolo 15
Tutela degli interessi finanziari dell’Unione
Allorché partecipa alle azioni finanziate a norma del presente regolamento sulla base di una decisione adottata ai sensi di un accordo internazionale o sulla base di qualsiasi altro strumento giuridico, un paese terzo concede all’ordinatore responsabile, all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), alla Corte dei conti e alla Procura europea i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell’OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.
Articolo 16
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 5, paragrafi 3 e 9, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2026. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza di tale periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all’articolo 5, paragrafi 3 e 9, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. La revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 3 e 9, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 17
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dall’articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 18
Deroghe
1. Qualora l’applicazione del presente regolamento o degli atti delegati o di esecuzione adottati a norma dello stesso richieda rilevanti adeguamenti del sistema statistico nazionale di uno Stato membro, la Commissione, adottando atti di esecuzione, può concedere deroghe agli Stati membri interessati della durata massima di tre anni, conformemente alla procedura di cui ai paragrafi 4 e 5.
2. Qualora vi siano elementi di prova sufficienti al termine del periodo per il quale è stata concessa che una deroga di cui al paragrafo 1 rimane giustificata, la Commissione, adottando un atto di esecuzione, può concedere una deroga successiva per un periodo massimo di tre anni conformemente ai paragrafi 4 e 5.
3. Nel concedere le deroghe a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, la Commissione tiene conto della comparabilità delle statistiche degli Stati membri e della necessità di un calcolo tempestivo dei necessari aggregati rappresentativi e affidabili a livello europeo. Nel concedere tali deroghe la Commissione garantisce inoltre che gli obblighi riguardanti statistiche, metadati e qualità di cui al presente regolamento, e oggetto, prima della data di applicazione del presente regolamento, del regolamento (UE) n. 1260/2013 o dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 862/2007, continuino ad essere rispettati senza interruzioni.
4. Gli Stati membri che richiedono una deroga di cui al paragrafo 1 presentano alla Commissione una richiesta di deroga debitamente motivata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dell’atto in questione o, in caso di richiesta di proroga a norma del paragrafo 2, sei mesi prima della scadenza del periodo per il quale è stata concessa la deroga esistente.
5. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 17, paragrafo 2.
Articolo 19
Modifiche del regolamento (CE) n. 862/2007
Il regolamento (CE) n. 862/2007 è così modificato:
1)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, relativo alle statistiche europee in materia di asilo e procedure amministrative e giudiziarie connesse alla legislazione sull’immigrazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all’elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri»
;2)
all’articolo 1, le lettere a) e b) sono soppresse;
3)
l’articolo 2, paragrafo 1, è così modificato:
a)
le lettere a), b) e c) sono soppresse;
b)
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
“cittadinanza”, cittadinanza quale definita all’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2025/2458 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1)
(*1) Regolamento (UE) 2025/2458 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2025, relativo alle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, recante modifica del regolamento (CE) n. 862/2007 e abrogazione dei regolamenti (CE) n. 763/2008 e (UE) n. 1260/2013 (GU L, 2025/2458, 12.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2458/oj).» "
;c)
le lettere f) e g) sono soppresse;
4)
l’articolo 3 è soppresso;
5)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 9 quater
Accesso tempestivo ai dati amministrativi e loro utilizzo
1. A norma dell’articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009, gli organismi pubblici e semi-pubblici nazionali responsabili delle fonti di dati amministrativi pertinenti ai fini del presente regolamento consentono l’utilizzo di dati in modo tempestivo e con frequenza sufficiente a consentire la produzione e la trasmissione di statistiche entro i termini stabiliti e conformi agli specifici requisiti di qualità di cui al presente regolamento. Gli istituti nazionali di statistica e le altre autorità nazionali comprese nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009 e gli organismi pubblici e semi-pubblici responsabili dei dati amministrativi istituiscono i meccanismi di cooperazione necessari per garantire l’accesso a tali dati in modo tempestivo e gratuito.
2. Ai fini del presente regolamento è consentito alla Commissione (Eurostat), su richiesta, di accedere ai dati e metadati pertinenti e utilizzarli a partire dalle basi dati e dai sistemi di interoperabilità gestiti da organi e agenzie dell’Unione, compresi quelli istituiti a norma dei regolamenti (UE) n. 910/2014 (*2) e (UE) 2018/1724 (*3) del Parlamento europeo e del Consiglio, e ai dati statistici conservati nell’archivio centrale di relazioni e statistiche (CRRS). In particolare, la Commissione (Eurostat) è autorizzata ad accedere ai dati a partire del CRRS derivanti dai sistemi IT su larga scala interoperabili gestiti dall’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), in conformità dei regolamenti (UE) 2019/817 (*4) e (UE) 2019/818 (*5) del Parlamento europeo e del Consiglio e dei regolamenti che istituiscono i sistemi i cui dati statistici sono conservati nel CRRS. A tal fine la Commissione (Eurostat) coopera inoltre con i pertinenti organi e agenzie dell’Unione nell’ottica di specificare i dati e metadati statistici personalizzati necessari, se possibile a norma del diritto dell’Unione, per le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, le modalità operative per la loro trasmissione e le necessarie garanzie fisiche e logiche di accompagnamento.
(*2) Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj)."
(*3) Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l’accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1724/oj)."
(*4) Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/817/oj)."
(*5) Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/818/oj).»;"
6)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 10 bis
Elenco dei paesi e dei territori
L’elenco dei paesi e dei territori di cui all’articolo 10 del regolamento (UE) 2025/2458 si applica per la compilazione delle statistiche a norma del presente regolamento al fine di garantire la comparabilità dei dettagli specifici del paese e del territorio in tutte le statistiche europee. Gli Stati membri applicano tali elenchi per la prima volta per compilare le statistiche previste a norma del presente regolamento a partire dalle trasmissioni di dati per l’anno di riferimento 2028.».
Articolo 20
Abrogazione
I regolamenti (CE) n. 763/2008 e (UE) n. 1260/2013 sono abrogati con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2028, fatti salvi gli obblighi previsti in detti atti giuridici riguardanti i periodi di riferimento che precedono, del tutto o in parte, tale data.
I riferimenti ai regolamenti abrogati di cui al primo comma si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 21
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Si applica a decorrere dal 1o gennaio 2028.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, 26 novembre 2025
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
M. BJERRE
(1) GU C 228 del 29.6.2023, pag. 148.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 (GU C, C/2025/3787, 17.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3787/oj) e posizione del Consiglio in prima lettura del 29 settembre 2025 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 13 novembre 2025.
(3) Regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 261 I del 14.10.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1700/oj).
(4) Regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 20 novembre 2013, relativo alle statistiche demografiche europee (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1260/oj).
(5) Raccomandazione (UE) 2021/1004 del Consiglio, del 14 giugno 2021, che istituisce una garanzia europea per l’infanzia (GU L 223, 22.6.2021, pag. 14, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2021/1004/oj).
(6) Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/223/oj).
(7) Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all’elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/862/oj).
(8) Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 14, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/763/oj).
(9) Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1059/oj).
(10) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1799 della Commissione, del 21 novembre 2018, relativo alla realizzazione di un’azione statistica diretta temporanea ai fini della diffusione di una selezione di variabili del censimento della popolazione e delle abitazioni del 2021 geocodificate in base a una griglia con celle di 1 km2 (GU L 296 del 22.11.2018, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1799/oj).
(11) Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/2/oj).
(12) Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/31/oj).
(13) Direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell’edilizia (GU L, 2024/1275, 8.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1275/oj).
(14) Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj).
(15) Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l’accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1724/oj).
(16) Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/817/oj).
(17) Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/818/oj).
(18) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
(19) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
(20) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/58/oj).
(21) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.
(22) Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/690/oj).
(23) Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/240/oj).
(24) Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).
(25) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/883/oj).
(26) Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2988/oj).
(27) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2185/oj).
(28) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj).
(29) Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1371/oj).
(30) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).
(31) GU C 123 del 5.4.2023, pag. 9.
ALLEGATO
Domini, tematiche e tematiche dettagliate con periodicità, tempo di riferimento, termini di trasmissione e livello territoriale per tematica dettagliata
Dominio
Tematica
Tematica dettagliata
Periodicità
Tempo di riferimento (data o periodo)
Scadenze per la trasmissione
Livello territoriale
Demografia
Stato della popolazione
Caratteristiche di base della persona
A
31.12.AA
T+60 giorni
Nazionale (1)
T+6 mesi
Nazionale (2) + (3)
T+10 mesi (4)
NUTS 3
T+12 mesi (5)
Griglia (2)
P
31.12.AA
T+18 mesi (5)
NUTS 3
P
31.12.AA
T+24 mesi
LAU
D
31.12.AA
T+18 mesi (5)
NUTS 3
D
31.12.AA
T+24 mesi
LAU
Caratteristiche socio-economiche della persona
P
31.12.AA
T+18 mesi (5)
NUTS 3 + Griglia (6)
P
31.12.AA
T+24 mesi
LAU
D
31.12.AA
T+24 mesi
NUTS 3 + LAU
Fertilità
Nati vivi
T
Mese
T+60 giorni
Nazionale (1)
A
Anno
T+10 mesi (4)
NUTS 3 + LAU
Interruzioni volontarie della gravidanza eseguite in conformità della legge (6)
A
Anno
T+12 mesi
Nazionale
Mortalità
Morti
T
Mese, settimana (6)
T+60 giorni
Nazionale (2)
A
Anno
T+10 mesi (4)
NUTS 3 + LAU
Morti infantili
A
Anno
T+9 mesi (4)
Nazionale
Morti fetali tardive (6)
A
Anno
T+12 mesi
Nazionale
Unioni
Matrimoni e unioni registrate
A
Anno
T+12 mesi
Nazionale
Caratteristiche delle persone che contraggono matrimonio o unione registrata
A
Anno
T+12 mesi
Nazionale
Divorzi e scioglimento di unioni registrate
A
Anno
T+12 mesi
Nazionale
Migrazione
Immigrati
T
Mese
T+120 giorni
Nazionale (1)
A
Anno
T+6 mesi
Nazionale (2)
T+12 mesi
NUTS 3
Emigrati
A
Anno
T+6 mesi
Nazionale (2)
T+12 mesi
NUTS 3
Migrazione interna
A
Anno
T+12 mesi
NUTS 3
Acquisizione e perdita della cittadinanza dello Stato membro e dell’Unione
Persone che hanno acquisito la cittadinanza
A
Anno
T+9 mesi
Nazionale
Persone che hanno perso la cittadinanza o vi hanno rinunciato
A
Anno
T+9 mesi (4)
Nazionale
Abitazioni
Alloggi
Caratteristiche degli alloggi
D
31.12.AA
T+24 mesi
NUTS 3 + LAU
Abitazioni convenzionali
Caratteristiche di base degli edifici
P
31.12.AA
T+24 mesi
NUTS 3 + LAU+ Griglia
D
31.12.AA
T+24 mesi
NUTS 3 + LAU
Caratteristiche energetiche degli edifici (7)
A (a partire dal 2035)
31.12.AA
T+12 mesi
NUTS 3
P
31.12.AA
T+18 mesi (5)
NUTS 3 + Griglia
D
31.12.AA
T+24 mesi
NUTS 3 + LAU
Abitazioni convenzionali occupate
Caratteristiche delle abitazioni convenzionali occupate
D
31.12.AA
T+24 mesi
NUTS 3
Utilizzo delle abitazioni convenzionali occupate
D
31.12.AA
T+24 mesi
NUTS 3
Famiglie e nuclei familiari
Famiglie
Caratteristiche delle famiglie
D
31.12.AA
T+24 mesi
NUTS 3 + LAU
Nuclei familiari
Caratteristiche dei nuclei familiari
A
31.12.AA
T+24 mesi
Nazionale
P
31.12.AA
T+24 mesi
NUTS 3 + LAU
Situazione familiare della persona
A
31.12.AA
T+24 mesi
NUTS 3
D
31.12.AA
T+24 mesi
NUTS 3 + LAU
Legenda per la colonna «Periodicità»
Trimestrale
T
Annuale
A
Pluriennale (anni che terminano con «1», «5», «8»)
P
Decennale (anni che terminano con «1»)
D
(1) Prima stima del totale a livello nazionale.
(2) Prima stima, le disaggregazioni sono limitate all’età e al sesso.
(3) La popolazione totale a livello nazionale in questo set di dati è fornita dalla Commissione al Consiglio a norma dell’articolo 3, paragrafo 7.
(4) T+12 mesi fino al 2035.
(5) T+24 mesi fino al 2035.
(6) Da fornire su base volontaria.
(7) A norma dell’articolo 6, paragrafo 5, uno Stato membro trasmette i dati sulla prestazione energetica degli edifici, per la prima volta, al più tardi 24 mesi dalla data in cui la banca dati nazionale della prestazione energetica nell’edilizia è disponibile in tale Stato membro conformemente all’articolo 22 della direttiva (UE) 2024/1275. A norma dell’articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, i dati sull’efficienza energetica degli edifici sono limitati ai dati disponibili in tale banca dati nazionale.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2458/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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