Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/2643
29.12.2025
REGOLAMENTO (UE) 2025/2643 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 2025
che istituisce il Programma per l'industria europea della difesa e un quadro di misure per garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa («regolamento EDIP»)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, paragrafo 1, l'articolo 173, paragrafo 3, l'articolo 212, paragrafo 2, e l'articolo 322, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Corte dei conti europea (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
visto il parere del Comitato delle regioni (3),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (4),
considerando quanto segue:
(1)
Il ritorno di un conflitto ad alta intensità causato dalla guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina ha un impatto negativo sulla sicurezza dell'Unione e degli Stati membri e richiede un aumento significativo della capacità degli Stati membri di rafforzare le proprie capacità di difesa. Il deterioramento a lungo termine della sicurezza regionale e mondiale richiede un cambiamento radicale della portata della base industriale e tecnologica di difesa europea (European Defence Technological and Industrial Base – EDTIB) e della velocità con cui questa è in grado di sviluppare e produrre l'intera gamma di capacità militari.
(2)
I capi di Stato o di governo dell'Unione, riuniti a Versailles l'11 marzo 2022, si sono impegnati a rafforzare le capacità di difesa europee. Hanno convenuto di incrementare le loro spese per la difesa, intensificare la cooperazione attraverso progetti congiunti e appalti comuni in materia di capacità di difesa, colmare le carenze, stimolare l'innovazione, nonché rafforzare e sviluppare l'industria europea della difesa.
(3)
Il 18 maggio 2022 la Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») hanno presentato una comunicazione congiunta sull'analisi delle carenze di investimenti nel settore della difesa e sulle prospettive di percorso, mettendo in luce l'esistenza, all'interno dell'Unione, di carenze finanziarie, industriali e di capacità nel settore della difesa.
(4)
Nelle conclusioni del 14 e 15 dicembre 2023, il Consiglio europeo, dopo aver preso in considerazione i lavori svolti per dare attuazione alla dichiarazione di Versailles dell’11 marzo 2022 e alla bussola strategica per la sicurezza e la difesa approvata dal Consiglio il 21 marzo 2022, ha sottolineato che occorre fare di più per conseguire gli obiettivi dell'Unione di aumentare la prontezza alla difesa. Per conseguire tale prontezza e difendere l'Unione, un'industria europea della difesa forte, resiliente, innovativa e competitiva rappresenta un prerequisito.
(5)
Il 20 luglio 2023 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2023/1525 (5), finalizzato a sostenere urgentemente il potenziamento delle capacità di fabbricazione dell'industria europea della difesa, garantire catene di approvvigionamento sicure, agevolare procedure di acquisizione efficienti, colmare le carenze nelle capacità di produzione e promuovere gli investimenti. Il 18 ottobre 2023 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2023/2418 (6), finalizzato a sostenere la collaborazione tra Stati membri nella fase degli appalti per colmare in modo collaborativo le carenze più urgenti e critiche, in particolare quelle create dalla risposta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.
(6)
I regolamenti (UE) 2023/1525 e (UE) 2023/2418 sono stati concepiti come programmi a breve termine di risposta di emergenza, con scadenza rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 31 dicembre 2025.
(7)
Il presente regolamento dovrebbe basarsi sui regolamenti (UE) 2023/1525 e (UE) 2023/2418 ed estenderne la logica in una prospettiva maggiormente strutturata e più a lungo termine, fornendo sostegno finanziario per il periodo 2025-2027 al fine di rafforzare la competitività, la reattività e la capacità dell'EDTIB di garantire la disponibilità e l'approvvigionamento di prodotti per la difesa in modo prevedibile, continuativo e tempestivo. Alla luce dell'attuale situazione della sicurezza, risulta necessario estendere tale sostegno dell'Unione al fine di incentivare la collaborazione tra gli Stati membri negli appalti di una gamma più ampia di materiali di difesa.
(8)
Il 23 giugno 2022 il Consiglio europeo ha deciso di concedere lo status di paese candidato all'Ucraina, che ha espresso una forte volontà di collegare la ricostruzione alle riforme nel suo percorso europeo. Il 15 dicembre 2023 il Consiglio europeo ha deciso di avviare negoziati di adesione con l'Ucraina e ha dichiarato che l'Unione e i suoi Stati membri restano determinati a contribuire, a lungo termine e insieme ai partner, agli impegni in materia di sicurezza a favore dell'Ucraina, che aiuteranno quest'ultima a difendersi, a resistere agli sforzi di destabilizzazione e a scoraggiare atti di aggressione nel futuro. Il forte sostegno all'Ucraina è una priorità fondamentale per l'Unione e una risposta adeguata al forte impegno politico dell'Unione a sostenere l'Ucraina per tutto il tempo necessario.
(9)
I danni causati dalla guerra di aggressione della Russia all'economia, alla società e alle infrastrutture ucraine, in particolare i danni causati alla base industriale e tecnologica di difesa dell'Ucraina (Defence Technological and Industrial Base – «DTIB ucraina») comportano la necessità di un sostegno globale per ricostruire la DTIB ucraina. Tale sostegno è essenziale per garantire all'Ucraina la capacità di mantenere le funzioni essenziali dello Stato, contribuendo alla rapida ripresa, ricostruzione e modernizzazione del paese, all'integrazione della DTIB ucraina nell'EDTIB, nonché all'adattamento della DTIB ucraina per rispettare le norme dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) e altre norme pertinenti. Una DTIB ucraina forte è essenziale per la sicurezza a lungo termine dell'Ucraina e per la sua ricostruzione.
(10)
Le azioni a sostegno del rafforzamento della DTIB ucraina dovrebbero essere sostenute finanziariamente dall'Unione. In particolare, lo strumento di sostegno per l'Ucraina a norma del presente regolamento dovrebbe incentivare gli Stati membri a cooperare con l'Ucraina e la DTIB ucraina al fine di potenziare le capacità di fabbricazione ucraine nel settore della difesa e promuovere gli appalti comuni di prodotti per la difesa dalla DTIB ucraina. Tale sostegno è complementare al sostegno fornito nell'ambito dello strumento per l'Ucraina istituito dal regolamento (UE) 2024/792 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e al sostegno militare offerto all'Ucraina nell'ambito dello strumento europeo per la pace istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio (8) e attraverso l'assistenza bilaterale degli Stati membri. È inoltre coerente con il perdurante e fermo sostegno dell'Unione all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale.
(11)
La Russia deve essere chiamata a rispondere pienamente e a pagare per gli ingenti danni causati dalla sua guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina, che costituisce una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite. L'Unione e i suoi Stati membri, in stretta cooperazione con altri partner internazionali, dovrebbero continuare ad adoperarsi per conseguire tale obiettivo, conformemente al diritto dell'Unione e internazionale, tenendo conto della grave violazione, da parte della Russia, del divieto di uso della forza sancito dall'articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite e del principio della responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti, che comporta l'obbligo di risarcire i danni valutabili finanziariamente. Mediante il coordinamento con i partner internazionali sono stati compiuti progressi sulle modalità con cui le entrate straordinarie detenute da entità private derivanti direttamente dal blocco dei beni sovrani russi potrebbero essere destinate al sostegno dell'Ucraina, compresa la DTIB ucraina, coerentemente con gli obblighi contrattuali applicabili e in conformità del diritto dell'Unione e internazionale. Un sostegno supplementare potrebbe essere ricavato dal trasferimento all'Unione delle disponibilità liquide straordinarie dei depositari centrali di titoli dovute alle entrate straordinarie e inattese derivanti dal blocco dei beni sovrani russi o da altre pertinenti misure restrittive dell'Unione.
(12)
A seguito del forte impegno dei leader del G7 ad aiutare l'Ucraina a soddisfare il suo urgente fabbisogno di finanziamenti a breve termine e a sostenere le sue priorità per la ripresa e la ricostruzione a lungo termine, il 28 ottobre 2024 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2024/2773 (9), che ha istituito il meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina e ha fornito assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina. Il regolamento (UE) 2024/2773 prevede che il protocollo d'intesa sulle condizioni inerenti alle politiche per tale assistenza macrofinanziaria debba includere un impegno a promuovere la cooperazione con l'Unione in materia di ripresa, ricostruzione e modernizzazione dell'industria della difesa ucraina, in linea con gli obiettivi dei programmi dell'Unione destinati alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione della DTIB ucraina e di altri programmi pertinenti dell'Unione.
(13)
È opportuno concludere con l'Ucraina una convenzione di finanziamento ai sensi dell'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) («regolamento finanziario») per l'attuazione delle azioni previste dal presente regolamento che riguardano l'Ucraina o soggetti giuridici stabiliti in Ucraina che ricevono finanziamenti dell'Unione. La convenzione di finanziamento con l'Ucraina, unitamente ai contratti e agli accordi firmati con soggetti giuridici stabiliti in Ucraina che ricevono fondi dell'Unione, dovrebbe garantire il rispetto degli obblighi stabiliti all'articolo 129 del regolamento finanziario.
(14)
Per finanziare le azioni volte a rafforzare la competitività e la prontezza dell'EDTIB sulla base dell'articolo 173 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e le azioni tese a contribuire alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione della DTIB ucraina, tenendo conto della sua possibile futura integrazione nell'EDTIB, a norma dell'articolo 212 TFUE, il presente regolamento dovrebbe istituire un Programma per l’industria europea della difesa («Programma») che definisca le condizioni per il sostegno finanziario dell'Unione a norma dell'articolo 173 TFUE e uno strumento di sostegno per l'Ucraina che stabilisca le condizioni specifiche per il sostegno finanziario dell'Unione a norma dell'articolo 212 TFUE.
(15)
Il Programma dovrebbe essere coerente con le priorità in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri nel quadro della politica estera e di sicurezza comune (PESC), con la cooperazione degli Stati membri nel quadro della cooperazione strutturata permanente (PESCO) istituita dalla decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio (11), con le iniziative e i progetti dell'Agenzia europea per la difesa (AED) e con l'assistenza civile e militare dell'Unione all'Ucraina. Il Programma dovrebbe tenere debitamente conto delle attività pertinenti svolte dalla NATO e da altri partner, qualora tali attività siano al servizio degli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione.
(16)
Il presente regolamento dovrebbe stabilire una dotazione finanziaria per il periodo 2025-2027, che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie (12). È opportuno consentire la messa a disposizione di risorse finanziarie aggiuntive per il Programma e lo strumento di sostegno per l'Ucraina, anche attraverso contributi aggiuntivi forniti dagli Stati membri.
(17)
Nelle conclusioni del luglio 2020 il Consiglio europeo ha affermato che la durata dei programmi settoriali del quadro finanziario pluriennale (QFP) dovrebbe, di norma, essere in linea con l'arco temporale del QFP 2021-2027. Dopo la scadenza del QFP 2021-2027, i finanziamenti dell'Unione ai programmi settoriali dipenderanno dall'esito dei negoziati sul prossimo QFP, applicabile dal 2028.
(18)
Le possibilità di cui all'articolo 73, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio (13) potrebbero essere sfruttate a condizione che il progetto sia conforme alle norme stabilite in tale regolamento e rientri nell'ambito di applicazione del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus secondo quanto stabilito, rispettivamente, nei regolamenti (UE) 2021/1058 (14) e (UE) 2021/1057 (15) del Parlamento europeo e del Consiglio. Ciò potrebbe verificarsi in particolare ove la produzione dei prodotti per la difesa pertinenti debba far fronte a specifici fallimenti del mercato o a specifiche situazioni di investimento subottimali verificatesi nei territori degli Stati membri, in particolare in zone vulnerabili e periferiche, e quando tali risorse contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del programma dal quale provengono. A norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/1060, la Commissione deve valutare i programmi modificati presentati dallo Stato membro e formulare osservazioni entro due mesi dalla presentazione del programma modificato.
(19)
Data la necessità di investire meglio e congiuntamente nella competitività, nella reattività e nella capacità dell'EDTIB di garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa nonché nella ripresa, nella ricostruzione e nella modernizzazione della DTIB ucraina, gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali e altri terzi dovrebbero poter contribuire all'attuazione del Programma e dello strumento di sostegno per l'Ucraina. Tali contributi dovrebbero essere attuati secondo le stesse norme e condizioni, dovrebbero costituire entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), d) o e), del regolamento finanziario e dovrebbero essere indicati nella procedura annuale di bilancio conformemente al regolamento finanziario. Gli Stati membri dovrebbero disporre di flessibilità nel decidere come assegnare gli importi versati a titolo di contributo al Programma o allo strumento di sostegno per l'Ucraina. Gli Stati membri dovrebbero poter scegliere di mettere tali fondi a disposizione di tutti i soggetti ammissibili al finanziamento a norma del presente regolamento, a beneficio solo degli Stati membri interessati oppure anche di altri Stati membri o, se del caso, dell'Ucraina. Tale flessibilità è essenziale per garantire l'uso più efficiente delle risorse, consentendo l'assegnazione dei finanziamenti laddove sono maggiormente necessari.
(20)
Gli Stati membri dovrebbero potersi avvalere della flessibilità nell'esecuzione delle loro dotazioni in regime di gestione concorrente offerta dal regolamento (UE) 2021/1060. Dovrebbe pertanto essere possibile trasferire determinati livelli di finanziamenti tra le dotazioni in regime di gestione concorrente e il Programma o lo strumento di sostegno per l'Ucraina alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) 2021/1060. Dovrebbe essere possibile ritrasferire le risorse che rimangono non impegnate alla fine del 2028 a uno o più rispettivi programmi originari, su richiesta dello Stato membro interessato, conformemente alle condizioni di cui al regolamento (UE) 2021/1060.
(21)
Gli obiettivi, perseguiti nell'ambito del Programma, di aumentare la competitività e la prontezza dell'EDTIB avviando e accelerando l'adeguamento dell'industria ai cambiamenti strutturali imposti dall'evolversi del contesto di sicurezza, anche al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa in tutta l'Unione, possono contribuire a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione come previsto dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (16). È pertanto opportuno prevedere disposizioni che consentano di utilizzare i contributi degli Stati membri sostenuti dal dispositivo per la ripresa e la resilienza al fine di sostenere le azioni di rafforzamento industriale nell’ambito del presente regolamento. È opportuno ricorrere a tale possibilità nella misura in cui contribuisce al conseguimento degli obiettivi stabiliti all'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/241. L'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) è essenziale per garantire che le riforme e gli investimenti intrapresi nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza siano attuati in modo sostenibile. Tutte le misure sostenute dal dispositivo per la ripresa e la resilienza devono essere adottate in conformità dell'acquis dell'Unione e nazionale applicabile in materia di ambiente, in particolare per quanto riguarda la valutazione dell'impatto ambientale e la protezione della natura. Allo stesso tempo è probabile che alcuni prodotti finali per la difesa, per loro stessa natura, danneggino direttamente o indirettamente l'ambiente. Pertanto, l'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» ai contributi degli Stati membri a sostegno di azioni di rafforzamento industriale riguardanti tali prodotti potrebbe non essere fattibile. Potrebbe inoltre essere opportuno non applicare il principio «non arrecare un danno significativo» nei casi in cui l'azione di rafforzamento industriale sostenuta riguardi prodotti per la difesa oppure componenti o materie prime destinati alla produzione di prodotti per la difesa o utilizzati interamente per tale produzione. L'Unione registra infatti un drastico deterioramento del proprio contesto di sicurezza, che ha portato a un innalzamento del livello della minaccia nei suoi confronti. Tale situazione richiede investimenti e sostegno immediati e massicci a favore della resilienza e dell'espansione dell'EDTIB per rafforzarne la capacità di prepararsi a future crisi di approvvigionamento e garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa in tutta l'Unione. Si tratta, nella fattispecie attuale, di un obiettivo prioritario di pubblica sicurezza che prevale su altre considerazioni. In tale contesto, è necessario prevenire qualsiasi perturbazione lungo le catene di approvvigionamento della difesa, in particolare consentendo che le azioni di rafforzamento industriale riguardanti i prodotti per la difesa, i componenti e le materie prime siano sostenute, se del caso, senza restrizioni dovute all'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo». Pertanto, qualora gli Stati membri utilizzino il loro contributo volontario sostenuto dal dispositivo per la ripresa e la resilienza a favore di azioni di rafforzamento industriale a norma del presente regolamento, tali azioni non dovrebbero essere soggette all'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo», purché lo Stato membro interessato giustifichi, nell'accordo di contributo con la Commissione, che non è né fattibile né opportuno garantire che il tipo di attività che si intende sostenere nell’ambito del presente regolamento rispetti il principio «non arrecare un danno significativo».
(22)
I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo dovrebbero poter partecipare al Programma in qualità di paesi associati nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo (18), che prevede l'attuazione dei programmi sulla base di una decisione adottata ai sensi di tale accordo.
(23)
Poiché il presente regolamento mira a migliorare la competitività e l'efficienza delle industrie della difesa dell'Unione e dell'Ucraina e al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, per beneficiare del sostegno finanziario dell'Unione nell'ambito del Programma e dello strumento di sostegno per l'Ucraina, i destinatari di tale sostegno finanziario dovrebbero essere soggetti giuridici che sono stabiliti e che hanno le proprie strutture di gestione esecutiva nell'Unione, in paesi associati o in Ucraina e che utilizzano, ai fini dell'azione, infrastrutture, impianti, beni e risorse situati nel territorio di uno Stato membro, di un paese associato o dell'Ucraina. Inoltre, i destinatari di tale sostegno finanziario non dovrebbero essere soggetti al controllo di un paese terzo non associato diverso dall'Ucraina o di un soggetto di un altro paese terzo. In tale contesto, il controllo dovrebbe essere inteso come la capacità di esercitare un'influenza determinante su un soggetto giuridico, direttamente o indirettamente attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi. Qualora gli Stati membri, i paesi associati o l'Ucraina siano i destinatari di tale sostegno finanziario, ai fini degli appalti comuni dovrebbero applicarsi criteri equivalenti ai contraenti e ai subappaltatori dei contratti di appalto, allo scopo di garantire che si applichino loro le stesse condizioni, tenuto conto del fatto che tali contraenti e subappaltatori non sono destinatari di finanziamenti dell'Unione.
(24)
I criteri di ammissibilità dovrebbero tenere conto delle catene di approvvigionamento esistenti e della cooperazione industriale con paesi terzi non associati diversi dall'Ucraina e dovrebbero consentire di soddisfare i requisiti in materia di capacità. Pertanto, gli appalti comuni che coinvolgano un subappaltatore cui è assegnato tra il 15 % e il 35 % del valore del contratto e che non è stabilito o non ha le proprie strutture di gestione esecutiva nell'Unione, in un paese associato o, se del caso, in Ucraina dovrebbero, a determinate condizioni, essere ammissibili al finanziamento nell'ambito del Programma e dello strumento di sostegno per l'Ucraina.
(25)
In determinate circostanze dovrebbe essere possibile derogare al principio secondo cui i soggetti giuridici coinvolti in un'azione sostenuta dal Programma utilizzano infrastrutture, impianti, beni e risorse situati nel territorio di uno Stato membro o di un paese associato e non sono soggetti al controllo di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati. In tale contesto, un soggetto giuridico stabilito nell'Unione o in un paese associato e che utilizza infrastrutture, impianti, beni o risorse situati al di fuori del territorio di uno Stato membro o di un paese associato, o è controllato da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato, dovrebbe poter partecipare in qualità di destinatario se sono soddisfatte condizioni rigorose relative agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, compreso il principio delle relazioni di buon vicinato, come stabilito nell'ambito della PESC a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE), anche in termini di rafforzamento dell'EDTIB. Deroghe analoghe dovrebbero essere previste per le azioni sostenute nell'ambito dello strumento di sostegno per l'Ucraina, al fine di consentire l'utilizzo di infrastrutture, impianti, beni o risorse situati al di fuori del territorio di uno Stato membro o dell'Ucraina nonché la partecipazione di soggetti giuridici stabiliti nell'Unione e controllati da un paese terzo diverso dall'Ucraina o da un soggetto di un altro paese terzo.
(26)
I soggetti giuridici stabiliti nell'Unione o in un paese associato e controllati da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato dovrebbero poter essere ammissibili quali destinatari se sono messe a disposizione della Commissione, e valutate prima di una decisione di concessione di finanziamenti dell'Unione, garanzie approvate secondo le procedure nazionali dello Stato membro o del paese associato in cui detti soggetti giuridici sono stabiliti. Tali garanzie dovrebbero essere rilasciate solo a patto che siano soddisfatte, e mantenute durante l'intera azione, condizioni rigorose relative agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, come stabilito nell'ambito della PESC a norma del titolo V TUE. La Commissione dovrebbe informare gli Stati membri riuniti sotto forma di comitato in merito ai soggetti giuridici considerati ammissibili a seguito di tale valutazione. Agli Stati membri riuniti sotto forma di comitato saranno altresì riferite le informazioni relative a successive valutazioni dell'ammissibilità dovute, tra l'altro, a un cambiamento di proprietà segnalato nel corso dell'attuazione, al fine di garantire trasparenza nel monitoraggio del costante rispetto delle condizioni di ammissibilità. La partecipazione di soggetti controllati da paesi non associati o da soggetti di paesi terzi non associati non dovrebbe essere in contrasto con gli obiettivi del presente regolamento. Ai fini dello strumento di sostegno per l'Ucraina, tali norme in materia di ammissibilità dovrebbero applicarsi ai soggetti giuridici stabiliti nell'Unione e controllati da un paese terzo non associato diverso dall'Ucraina o da un soggetto di un altro paese terzo.
(27)
Al fine di aumentare la competitività dell'EDTIB, promuovere la ripresa, la ricostruzione e la modernizzazione della DTIB ucraina e garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi dei prodotti per la difesa provenienti da tali basi industriali e tecnologiche di difesa, è importante stabilire requisiti minimi relativi al valore generato nell'Unione e nei paesi associati o, se del caso, in Ucraina. In tal modo verrà migliorata l'efficienza del sostegno dell'Unione nell'ambito del Programma e dello strumento di sostegno per l'Ucraina. Pertanto, per le azioni sostenute da finanziamenti dell'Unione nell'ambito del Programma o dello strumento di sostegno per l'Ucraina, il costo dei componenti provenienti dall'esterno dell'Unione e dei paesi associati o, se del caso, dell'Ucraina non dovrebbe essere superiore al 35 % del costo stimato dei componenti del prodotto finale o del prodotto il cui aumento della capacità di produzione è sostenuto da finanziamenti dell'Unione. Gli obiettivi perseguiti nell’ambito del presente regolamento saranno conseguiti in modo ancora più efficace se il costo di tali componenti sarà inferiore alla soglia del 35 %. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione sono invitati ad adoperarsi per ridurre gradualmente tale percentuale nei nuovi prodotti. Le materie prime non sono considerate componenti.
(28)
Tenuto conto della necessità di salvaguardare la capacità operativa delle forze armate degli Stati membri e di garantire la loro capacità di utilizzare i prodotti per la difesa oggetto di un'azione condotta nell'ambito del Programma senza limitazioni imposte da paesi terzi, è necessario stabilire requisiti supplementari relativi alla facoltà di decidere in merito alla definizione, all'adattamento e all'evoluzione della progettazione di tali prodotti per la difesa. Pertanto, i destinatari dei finanziamenti dell'Unione o, se del caso, il contraente o il consorzio di contraenti non dovrebbero essere soggetti a limitazioni giuridiche o contrattuali da parte di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati che incidono sulla loro facoltà di decidere in merito alla definizione, all'adattamento e all'evoluzione della progettazione del prodotto per la difesa, compresa la sostituzione o la rimozione dei componenti soggetti a restrizioni imposte da paesi terzi non associati o da soggetti di paesi terzi non associati. Alla luce dell'attuale situazione geopolitica, è opportuno prevedere, in via eccezionale e temporanea, una deroga specifica e mirata a tale requisito riguardante il potenziamento delle capacità industriali per la produzione di munizioni e missili. In virtù di tale deroga, i destinatari dei finanziamenti dell'Unione o le autorità governative competenti degli Stati membri interessati dovrebbero poter presentare alla Commissione l'impegno giuridicamente vincolante del paese terzo non associato o del soggetto del paese terzo non associato interessato a che i destinatari ottengano tale facoltà di decidere. I destinatari dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire l'attuazione di tale impegno. Ove i destinatari, nonostante i loro sforzi, non dovessero riuscire a ottenere la facoltà di decidere, sarebbero adottate misure correttive in conformità del regolamento finanziario, in particolare dell'articolo 132.
(29)
Per garantire che nell'attuazione del presente regolamento gli obblighi internazionali dell'Unione e dei suoi Stati membri siano rispettati, le azioni relative a prodotti o tecnologie il cui uso, il cui sviluppo o la cui produzione sono vietati dal diritto internazionale applicabile non dovrebbero essere ammissibili al finanziamento nell'ambito del Programma né dello strumento di sostegno per l'Ucraina.
(30)
Il Programma e lo strumento di sostegno per l'Ucraina dovrebbero fornire sostegno finanziario, conformemente al regolamento finanziario, alle azioni che contribuiscono al rafforzamento della competitività, della reattività e della capacità dell'EDTIB, ovvero alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione della DTIB ucraina, per garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa, quali la cooperazione dei soggetti giuridici negli appalti comuni di prodotti per la difesa e le azioni volte ad accelerare l'adeguamento ai cambiamenti strutturali della capacità di produzione di prodotti per la difesa, loro componenti e corrispondenti materie prime. Ciò potrebbe includere il coordinamento industriale in merito alla riserva di prodotti per la difesa, l'accesso ai finanziamenti per le imprese coinvolte nella fabbricazione di prodotti per la difesa, la riserva di capacità di fabbricazione («impianti costantemente disponibili») ovvero i processi industriali di ricondizionamento dei prodotti scaduti, l'espansione, l'ottimizzazione, la modernizzazione, il miglioramento o il cambio di destinazione delle capacità di produzione esistenti o la creazione di nuove capacità di produzione in tale settore. Potrebbe inoltre essere inclusa una serie di ulteriori azioni di sostegno, in linea con gli obiettivi del presente regolamento, quali la formazione, la riqualificazione o il miglioramento del livello delle competenze del personale.
(31)
Alla luce dell'attuale contesto geopolitico, in particolare della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, la tutela degli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione richiede l'adozione di misure specifiche sugli appalti di prodotti per la difesa volti a promuovere la competitività dell'EDTIB e a garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa acquisiti dall'EDTIB in tutta l'Unione. La tutela degli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione richiede anche il coinvolgimento dell'Ucraina e dei paesi che sono membri dello Spazio economico europeo in tali misure, non solo per via della loro posizione geografica e del fatto che l'Ucraina si trova ad affrontare direttamente la guerra di aggressione attualmente condotta dalla Russia, ma anche in considerazione del loro stretto partenariato con l'Unione in materia di appalti, come figura in particolare nell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (19), e nell'accordo sullo Spazio economico europeo.
(32)
Poiché è importante attenuare eventuali distorsioni del mercato, la Commissione dovrebbe poter recuperare i profitti generati dal buon esito delle azioni di rafforzamento industriale sostenute dal bilancio dell'Unione conformemente al principio di proporzionalità. In deroga all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento finanziario, tale recupero dei profitti dovrebbe tenere pienamente conto di tutte le entrate generate, comprese le entrate provenienti dal sostegno degli Stati membri, dell'Ucraina e di terzi alle azioni, oltre al sostegno stesso dell'Unione. I profitti recuperati dovrebbero essere riutilizzati per contribuire al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.
(33)
Il funzionamento del settore industriale della difesa non segue le norme convenzionali e i modelli commerciali che disciplinano i mercati più tradizionali. La domanda proviene quasi esclusivamente dagli Stati, i quali controllano anche ogni acquisizione di prodotti e di tecnologie per la difesa, comprese le esportazioni. Pertanto, l'industria della difesa non effettua ingenti investimenti industriali autofinanziati e li avvia solo in seguito a ordini vincolanti. Inoltre, l'EDTIB incontra ostacoli persistenti nell'accesso ai finanziamenti, compreso il cofinanziamento, in particolare i finanziamenti privati per gli investimenti, a causa dei rischi che gli operatori del mercato associano a tali investimenti. La mobilitazione di investimenti pubblici per il settore della difesa dell'Unione è fondamentale, vista l'impellente necessità di stimolare gli investimenti in tale settore. Ciò vale in particolare per le azioni di sostegno, che vanno a beneficio dell'EDTIB in senso più ampio, ad esempio consentendo e agevolando altre azioni previste dal presente regolamento, fungendo così da moltiplicatori con un effetto leva potenzialmente elevato. Poiché le azioni di sostegno non sarebbero altrimenti intraprese, appare giustificato che il sostegno finanziario dell'Unione nell'ambito del Programma copra fino al 100 % dei costi ammissibili per le azioni di sostegno, in deroga all'articolo 193, paragrafo 1, del regolamento finanziario.
(34)
Poiché i diversi tipi di azioni sono complementari e necessari per compensare la complessità della cooperazione e ridurre i rischi degli investimenti industriali attraverso il sostegno finanziario dell'Unione, consentendo così un più rapido adattamento dell'industria della difesa ai cambiamenti strutturali del mercato in corso, appare giustificato che un importo consistente, che rappresenti almeno il 15 % della dotazione finanziaria assegnata al Programma, sia destinato ad azioni di appalto comune e che almeno il 30 % di tale dotazione sia destinato ad azioni di rafforzamento industriale. Il sostegno dell'Unione alle azioni di rafforzamento industriale dovrebbe coprire fino al 35 % dei costi ammissibili al fine di consentire ai destinatari di attuare quanto prima le azioni, ridurre i rischi degli investimenti e accelerare quindi la disponibilità dei prodotti per la difesa pertinenti.
(35)
Per quanto attiene alle azioni nell'ambito dello strumento di sostegno per l'Ucraina, il sostegno dell'Unione al rafforzamento dell'industria e alle attività di sostegno che coinvolgono soggetti giuridici stabiliti in Ucraina dovrebbe poter coprire fino al 100 % dei costi ammissibili al fine di tenere conto della maggiore complessità dell'industria della difesa ucraina nonché del suo contesto, compresa la necessità di soddisfare le norme della NATO e altre norme pertinenti, come anche dell'aumento dei rischi associati alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, tenendo presente la necessità di ricostruire e modernizzare in modo resiliente le capacità industriali.
(36)
Le azioni di appalto comune dovrebbero essere finanziate ai sensi del presente regolamento mediante sovvenzioni sotto forma di finanziamenti non collegati ai costi basati sul conseguimento di risultati in riferimento a pacchetti di lavoro, traguardi o obiettivi della procedura di appalto comune, al fine di creare il necessario effetto di incentivazione.
(37)
Il contributo finanziario dell'Unione nell'ambito del Programma alle azioni di appalto comune, destinato a incentivare la cooperazione, non dovrebbe superare il 15 % del valore stimato del contratto di appalto comune. Data la maggiore complessità derivante dagli appalti comuni con l'Ucraina, il contributo finanziario dell'Unione nell'ambito dello strumento di sostegno per l'Ucraina non dovrebbe superare il 25 % del valore stimato del contratto di appalto comune.
(38)
Una volta soddisfatte le condizioni specifiche connesse agli obiettivi del Programma, il massimale per il contributo finanziario dell'Unione alle azioni di appalto comune dovrebbe essere innalzato al 25 % del valore stimato del contratto di appalto comune, al fine di compensare particolari complessità relative al rafforzamento della cooperazione transfrontaliera all'interno dell'Unione e alla cooperazione nell'ambito di una struttura per un programma europeo di armamento (Structure for European Armament Programme - SEAP). Dovrebbe essere presa in considerazione anche la necessità di ridurre gradualmente le dipendenze strategiche, giustificando un tasso di finanziamento maggiorato laddove l'azione sostenga l'appalto comune di prodotti finali senza restrizioni. In aggiunta, data la particolare situazione della sicurezza dell'Ucraina e della Moldova alla luce della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, è altresì opportuno prevedere tale tasso di finanziamento maggiorato nei casi in cui l'azione sostenuta si traduca in appalti comuni di quantità supplementari di prodotti per la difesa per questi due paesi. Il contesto geopolitico, compresa la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, ha inoltre esposto l'Unione e i suoi Stati membri a un rischio elevato di concretizzazione di minacce militari convenzionali, creando in tal modo la necessità di maggiori investimenti nel settore della difesa. Pertanto, è altresì giustificato prevedere un tasso di finanziamento maggiorato fino al 25 % per le azioni di appalto comune nei casi in cui le spese per gli investimenti nel settore della difesa della maggior parte degli Stati membri che partecipano alle azioni in questione superi il 30 % delle rispettive spese per la difesa. Per le azioni di rafforzamento industriale dovrebbe essere possibile innalzare il massimale fino al 50 % dei costi ammissibili se la maggior parte dei beneficiari è costituita da piccole e medie imprese (PMI) o imprese a media capitalizzazione (mid-cap) stabilite negli Stati membri o in paesi associati ovvero se l'azione è eseguita da una SEAP e se l'azione dà prova di un contributo alla creazione di una nuova cooperazione transfrontaliera, ad esempio ampliando l'ambito geografico delle catene di approvvigionamento esistenti o aumentando in maniera significativa gli scambi, la collaborazione o i progetti congiunti tra soggetti in diversi Stati membri o l'espansione delle reti transfrontaliere esistenti in modi che rafforzano la capacità e la resilienza complessive dell'EDTIB, se comporta la costruzione di nuovi impianti, infrastrutture o linee di produzione o se contribuisce alla creazione di nuove capacità di fabbricazione di prodotti di rilevanza per la crisi o al potenziamento di quelle esistenti. Inoltre, quando gli Stati membri decidono specificamente di assegnare finanziamenti al Programma solo a beneficio degli Stati membri interessati o a beneficio aggiuntivo di altri Stati membri, dovrebbe essere possibile, in deroga all'articolo 193, paragrafo 1, del regolamento finanziario, aumentare la flessibilità e consentire un contributo finanziario dell'Unione ad azioni di rafforzamento industriale che copra fino al 100 % dei costi ammissibili. Tale possibilità dovrebbe applicarsi anche ai casi in cui i contributi degli Stati membri sostenuti dal dispositivo per la ripresa e la resilienza sono utilizzati per il finanziamento di tali azioni. In tal modo si massimizzerà l'impatto e l'efficacia dell'azione.
(39)
In conformità dell'articolo 196, paragrafo 2, del regolamento finanziario, può essere attribuita una sovvenzione per un'azione già avviata solo se il richiedente è in grado di provare la necessità di avviare l'azione prima della firma della convenzione di sovvenzione. Tuttavia, i costi sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione non sono ammissibili, tranne nei casi previsti all’articolo 196, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento finanziario. Al fine di consentire la continuità della prospettiva di finanziamento per le azioni che avrebbero potuto essere sostenute a titolo dei finanziamenti per il 2024 a norma del regolamento (UE) 2023/1525 o (UE) 2023/2418, nella decisione di finanziamento dovrebbe essere possibile prevedere contributi finanziari nell'ambito del Programma in relazione ad azioni riguardanti un periodo a decorrere dal 5 marzo 2024 e che non sono state completate prima della firma della convenzione di sovvenzione, in deroga all'articolo 196, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento finanziario. In considerazione dei nessi tra il Programma e lo strumento di sostegno per l'Ucraina nonché della necessità di sostenere con urgenza la ricostruzione, la ripresa e la modernizzazione della DTIB ucraina, tenendo conto della sua possibile futura integrazione nell'EDTIB, la stessa deroga dovrebbe applicarsi ai contributi finanziari nell'ambito dello strumento di sostegno per l'Ucraina. In nessun caso il bilancio dell'Unione dovrebbe finanziare due volte i medesimi costi.
(40)
Nella valutazione delle proposte presentate dai richiedenti, la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione al contributo di tali proposte agli obiettivi del presente regolamento. Le proposte dovrebbero essere valutate, in particolare, alla luce del loro contributo all'aumento della prontezza e della resilienza industriali nel settore della difesa e del loro contributo alla cooperazione industriale transfrontaliera nel settore della difesa tra gli Stati membri, i paesi associati e l'Ucraina.
(41)
Lo sviluppo in tutta l'Unione di capacità di fabbricazione nel settore della difesa, tenuto conto dei rischi associati all'ulteriore deterioramento del contesto di sicurezza dell'Unione, è essenziale per garantire che tutti gli Stati membri contribuiscano a una solida EDTIB e ne traggano vantaggio. Per quanto riguarda le azioni di rafforzamento industriale, è opportuno prestare particolare attenzione al contributo dell'azione in questione alla resilienza industriale, soprattutto per garantire la disponibilità e la sicurezza dell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa in tutta l'Unione in risposta ai rischi individuati, come l'elevata esposizione al rischio del concretizzarsi di minacce militari convenzionali.
(42)
In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (21), (Euratom, CE) n. 2185/96 (22) e (UE) 2017/1939 (23) del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all'individuazione, alla rettifica e all'indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, all'irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. In conformità del regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea (EPPO) ha il potere di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (24). In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti europea e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l'EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.
(43)
È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica che imponga ai paesi associati che partecipano al Programma di concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'OLAF e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze.
(44)
A norma dell'articolo 85 della decisione (UE) 2021/1764 del Consiglio (25), le persone fisiche e gli enti e le istituzioni stabiliti nei paesi e territori d'oltremare (PTOM) sono ammessi a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del Programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso.
(45)
L'Unione dovrebbe individuare i progetti europei di interesse comune nel settore della difesa (European Defence Projects of Common Interest - EDPCI) su cui concentrare gli sforzi e le risorse, che dovrebbero consistere in progetti industriali collaborativi volti a rafforzare la competitività dell'EDTIB in tutta l'Unione, contribuendo nel contempo allo sviluppo delle capacità militari degli Stati membri che si rivelano critiche per gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione, comprese quelle che garantiscono l'accesso a tutti i settori operativi. In ragione della natura sensibile della decisione di individuare un EDPCI alla luce del suo potenziale impatto sugli interessi di sicurezza nazionale e dell'importanza di garantire il contributo di tali progetti alla prontezza alla difesa per tutti gli Stati membri, è opportuno conferire al Consiglio il potere di adottare atti di esecuzione per individuare gli EDPCI, su proposta della Commissione. Prima di proporre tali atti di esecuzione, la Commissione dovrebbe tenere conto dei pareri di tutti gli Stati membri e delle loro proposte di progetto relative a possibili EDPCI. Nel preparare tali proposte di progetto, gli Stati membri dovrebbero coordinarsi in modo inclusivo, avvalendosi a tal fine del sostegno dell'AED ove necessario. In tale contesto, gli Stati membri possono individuare capacità a duplice uso di interesse comune. Nella misura in cui tali proposte di progetto si trasformino in EDPCI, le capacità a duplice uso individuate dagli Stati membri potrebbero essere sviluppate per l'Unione, le sue istituzioni, i suoi organi e i suoi organismi nel contesto degli EDPCI in questione. Oltre a essere coerenti con le priorità in materia di capacità individuate nel contesto della PESC, compreso il piano di sviluppo delle capacità (Capability Development Plan - CDP), con gli obiettivi della bussola strategica per la sicurezza e la difesa e con le opportunità di collaborazione individuate nel contesto della revisione coordinata annuale sulla difesa (Coordinated Annual Review on Defence - CARD), gli EDPCI dovrebbero tenere conto dei progetti concordati nel contesto della PESCO, delle iniziative dell'AED e delle pertinenti attività svolte dalla NATO, come il processo di pianificazione della difesa della NATO. Prima di presentare una proposta di atto di esecuzione, la Commissione dovrebbe invitare l'alto rappresentante e l'AED, se necessario, a fornire contributi al fine di garantire la coerenza con tali priorità e obiettivi. Tali contributi integreranno le informazioni fornite dagli Stati membri in merito alle proposte di progetto. Il Consiglio dovrebbe poter aggiungere o rimuovere progetti ovvero apportare altre modifiche alla proposta di atto di esecuzione della Commissione. Nel valutare una proposta di atto di esecuzione, il Consiglio dovrebbe prendere in considerazione il livello di maturità di un progetto, il previsto contributo di quest'ultimo per quanto riguarda la prontezza alla difesa e il numero di Stati membri partecipanti.
(46)
Nel contesto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, quest'ultima e la DTIB ucraina hanno sviluppato competenze specifiche in materia di progetti industriali nel settore della difesa, anche in cooperazione con gli Stati membri e con l'EDTIB. Tali competenze possono essere fondamentali per lo sviluppo degli EDPCI, che esse possono agevolare, contribuendo in tal modo a rafforzare la competitività dell'EDTIB e, nel contempo, allo sviluppo delle capacità militari degli Stati membri che si rivelano critiche per gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione. È pertanto opportuno consentire, in tali casi, la partecipazione dell'Ucraina agli EDPCI. La Commissione dovrebbe verificare che tutti gli Stati membri, i paesi associati e l'Ucraina siano stati informati della nascita di un progetto e che sia stata data loro la possibilità di partecipare. Poiché la Commissione potrebbe disporre di competenze adeguate per sostenere l'attuazione degli EDPCI a vantaggio della competitività dell'EDTIB in tutta l'Unione, è opportuno consentire la sua partecipazione agli EDPCI al fine di condividere tali competenze, su richiesta degli Stati membri partecipanti.
(47)
Dato l'impatto potenzialmente significativo degli EDPCI sulla competitività e sulla prontezza industriale dell'EDTIB, il Programma dovrebbe sostenere i consorzi di Stati membri e paesi associati partecipanti nella loro realizzazione. Tale sostegno finanziario da parte del Programma dovrebbe essere limitato alle attività intraprese da tali consorzi che riguardano gli appalti comuni di prodotti per la difesa, l'accelerazione dell'adeguamento ai cambiamenti strutturali della capacità di produzione dei prodotti per la difesa nonché alle relative attività di sostegno, lo sviluppo industriale di nuovi prodotti per la difesa o il miglioramento di quelli esistenti, e lo sviluppo e l'appalto delle infrastrutture necessarie. Data la portata particolare di tali progetti, che richiede un livello di cooperazione e coordinamento senza precedenti tra gli Stati membri e l'industria, e tenendo conto dei rischi finanziari per Stati membri e paesi associati partecipanti, i finanziamenti dell'Unione dovrebbero poter coprire, in deroga all'articolo 193, paragrafo 1, del regolamento finanziario, fino al 100 % dei costi ammissibili. Ciò non impedisce che determinate attività dell'EDPCI siano sostenute finanziariamente nell’ambito di altre azioni, purché queste soddisfino le condizioni stabilite per dette azioni e non abbiano ricevuto finanziamenti a titolo di altri programmi dell'Unione, in linea con il regolamento finanziario. Gli Stati membri partecipanti dovrebbero provvedere affinché le attività degli EDPCI siano conformi agli obiettivi del Programma, anche in assenza di sostegno finanziario dell'Unione. Per facilitare il monitoraggio della conformità a tali obiettivi, gli Stati membri che partecipano a un EDPCI dovrebbero presentare alla Commissione, su base annuale, una relazione congiunta sull'attuazione delle attività dell'EDPCI. Il Consiglio, su proposta della Commissione, dovrebbe poter modificare gli atti di esecuzione che individuano gli EDPCI, anche rimuovendo EDPCI dall'elenco. Al fine di svolgere le attività necessarie all’attuazione di un EDPCI, gli Stati membri che vi partecipano potranno avvalersi delle competenze e della capacità amministrativa dell'ADE o di organizzazioni internazionali quali l'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR) e l'Agenzia di supporto e approvvigionamento della NATO (NATO Support and Procurement Agency - NSPA).
(48)
La capacità dell'EDTIB di garantire la disponibilità di prodotti per la difesa in termini di tempi e volumi è essenziale per la sua competitività, soprattutto in periodi di inasprimento delle tensioni in materia di sicurezza. Durante tali periodi l'EDTIB potrebbe non disporre della capacità di produzione necessaria a soddisfare le esigenze urgenti degli Stati membri e i suoi prodotti potrebbero risultare meno visibili agli Stati membri rispetto a quelli offerti da paesi terzi o da soggetti di paesi terzi. Il presente regolamento dovrebbe pertanto prevedere un meccanismo europeo di vendite militari, comprese misure volte ad aumentare la velocità di commercializzazione dei prodotti per la difesa provenienti dall'EDTIB agevolando le procedure per gli appalti comuni di prodotti per la difesa e facendo leva sul ricorso agli appalti aggiudicati da un governo a un altro governo.
(49)
Gli Stati membri, i paesi associati e l'Ucraina oppure una SEAP dovrebbero essere in grado di istituire, gestire e mantenere pool per la prontezza industriale nel settore della difesa costituiti da prodotti per la difesa che gli Stati membri, i paesi associati e l'Ucraina potrebbero facilmente acquistare o utilizzare, ai fini del rafforzamento della competitività dell'EDTIB nonché della ricostruzione, della ripresa e della modernizzazione della DTIB ucraina. Tali pool, costituiti da scorte di prodotti per la difesa acquisiti dall'EDTIB o dalla DTIB ucraina, attirerebbero la domanda e aumenterebbero la prevedibilità per il settore della difesa. Fornirebbero segnali positivi all'Unione e all'industria ucraina, incentivandole a produrre prodotti per la difesa e a investire ai fini del rafforzamento delle capacità industriali in tale settore. Inoltre, i pool per la prontezza industriale nel settore della difesa migliorerebbero la sicurezza dell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa per gli Stati membri migliorando la disponibilità dei prodotti e riducendo i termini di esecuzione della consegna, anche in situazioni di crisi di approvvigionamento. Qualora tali pool siano istituiti nel contesto di una SEAP, il Programma e lo strumento di sostegno per l'Ucraina dovrebbero poter sostenere gli appalti comuni di quantità supplementari di prodotti per la difesa mediante azioni di appalto comuni eseguite dalla SEAP, nonché l'istituzione e il funzionamento della SEAP ai fini della gestione e del mantenimento di tali pool.
(50)
Per migliorare la consapevolezza degli Stati membri in merito alla disponibilità di prodotti dell'EDTIB e della DTIB ucraina, il Programma dovrebbe poter sostenere l'istituzione, da parte della Commissione, di un catalogo unico, centralizzato e aggiornato di prodotti per la difesa sviluppati dall'EDTIB e dalla DTIB ucraina, basato sui contributi volontari degli Stati membri, dell'Ucraina e degli operatori economici (catalogo europeo di vendite militari). A tal fine, i prodotti presenti nel catalogo dovrebbero essere fabbricati da operatori economici che siano stabiliti e che abbiano le proprie strutture di gestione esecutiva nell'Unione, in un paese associato o in Ucraina, e le infrastrutture, gli impianti, i beni e le risorse utilizzati per la fabbricazione di tali prodotti dovrebbero essere situati nell'Unione, in un paese associato o in Ucraina. In sede di istituzione di tale catalogo, la Commissione dovrebbe consultare l'AED e tenere conto delle sue competenze.
(51)
Basandosi, tra l'altro, sull'esperienza dello strumento di capitale proprio per la difesa, istituito nel contesto del Fondo europeo per la difesa come operazione di finanziamento misto di InvestEU, la Commissione dovrebbe adoperarsi per istituire un apposito meccanismo nell'ambito del Programma, da denominare Fondo per accelerare la trasformazione delle catene di approvvigionamento della difesa (Fund Accelerating Defence Supply Chains Transformation - FAST). Il FAST dovrebbe essere attuato in regime di gestione indiretta. Il FAST mobiliterà e accelererà gli investimenti necessari per aumentare le capacità di fabbricazione nel settore della difesa, nel territorio dell’Unione, delle PMI e delle piccole imprese a media capitalizzazione («piccole mid-cap») con sede nell’Unione e ridurrà i rischi di tali investimenti, mediante un'operazione di finanziamento misto che offre sostegno sotto forma di debito o capitale. Poiché la domanda di sostegno sotto forma di debito nell'ambito del FAST potrebbe includere informazioni relative alle infrastrutture, agli impianti, ai beni o alle risorse utilizzati dalla PMI o dalla piccola mid-cap ai fini dell'industrializzazione o della fabbricazione di prodotti per la difesa, è opportuno subordinare tale sostegno a norme che impongano che tali infrastrutture, impianti, beni e risorse siano situati nel territorio di uno Stato membro o di un paese associato, con alcune eccezioni mirate. Il FAST dovrebbe essere istituito come operazione di finanziamento misto, anche nell'ambito del programma InvestEU istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio (26), in stretta cooperazione con i suoi partner esecutivi.
(52)
Il FAST dovrebbe conseguire un effetto moltiplicatore soddisfacente in linea con la combinazione di debito e capitale nonché contribuire ad attrarre finanziamenti dei settori pubblico e privato. Al fine di contribuire all'obiettivo generale di rafforzare la competitività dell'EDTIB, il FAST dovrebbe altresì fornire sostegno alle PMI, comprese le start-up e le scale-up, e alle piccole mid-cap in tutta l'Unione che fanno parte delle catene di approvvigionamento della difesa dell'Unione, o prevedono di entrare a farne parte in tempi brevi, e sono in fase di industrializzazione o fabbricazione di prodotti per la difesa, o prevedono di avviare tale fase in tempi brevi, e che hanno difficoltà ad accedere ai finanziamenti. Il FAST dovrebbe inoltre accelerare gli investimenti nel settore della fabbricazione di tecnologie e prodotti per la difesa e quindi rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento delle catene del valore dell'industria della difesa dell'Unione.
(53)
Occorre aumentare il numero e l'entità degli appalti comuni di prodotti per la difesa dall'EDTIB e dalla DTIB ucraina al fine di conseguire gli obiettivi del Programma e dello strumento di sostegno per l'Ucraina. In conformità dell'articolo 168, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di partecipare con loro ad appalti congiunti, anche mediante accordi di acquisto anticipato, o in qualità di centrale di committenza. I paesi associati dovrebbero poter chiedere alla Commissione di partecipare ad appalti congiunti, in deroga all'articolo 168, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento finanziario, in quanto tale possibilità non è prevista in un trattato bilaterale o multilaterale con tali paesi. Insieme ad almeno uno Stato membro, i paesi associati dovrebbero altresì poter chiedere alla Commissione di agire in qualità di centrale di committenza, in deroga all'articolo 168, paragrafo 3, del regolamento finanziario, in quanto il regolamento finanziario non prevede la partecipazione di paesi terzi a tali azioni.
Analogamente, ai fini dello strumento di sostegno per l'Ucraina, quest'ultima dovrebbe poter partecipare a tali azioni. Insieme ad almeno uno Stato membro, l'Ucraina dovrebbe poter chiedere alla Commissione di partecipare ad appalti congiunti, in deroga all'articolo 168, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento finanziario, in quanto tale possibilità non è prevista in un trattato bilaterale o multilaterale con l'Ucraina. Per lo stesso motivo, l'Ucraina, insieme ad almeno uno Stato membro, dovrebbe altresì poter chiedere alla Commissione di agire in qualità di centrale di committenza, in deroga all'articolo 168, paragrafo 3, del regolamento finanziario. Per promuovere l'aggregazione della domanda in caso di appalti congiunti, la Commissione dovrebbe garantire che tale procedura di appalto sia aperta a tutti gli Stati membri e, se del caso, ai paesi associati. Allo scopo di promuovere il potenziamento industriale delle capacità di fabbricazione dell'EDTIB e della DTIB ucraina, la Commissione dovrebbe altresì agevolare la conclusione di accordi di off-take nel rispetto delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e appalti. Ai fini degli appalti congiunti con il sostegno della Commissione, l'uso del bilancio dell'Unione sarà in linea con gli obiettivi e i criteri di ammissibilità applicabili del Programma o dello strumento di sostegno per l'Ucraina e sarà volto a sostenere l'adattamento della capacità di fabbricazione delle catene di approvvigionamento industriali della difesa. Il sostegno da parte del bilancio dell’Unione potrebbe in particolare servire a ridurre i rischi degli investimenti industriali, quali l'aumento delle capacità di fabbricazione o l'acquisizione delle macchine utensili richieste per garantire l'esecuzione di un contratto, e in ogni caso dovrebbe essere strettamente limitato a coprire i costi non ricorrenti sostenuti nel contesto dell'acquisto o della manutenzione di prodotti per la difesa. La dotazione di bilancio dovrebbe essere inclusa nei programmi di lavoro del Programma e dello strumento di sostegno per l'Ucraina.
(54)
Nei casi contemplati dal presente regolamento, l'aggiudicazione e l'esecuzione immediate di un contratto prima della sua firma risultanti dalle procedure di appalto condotte con il sostegno della Commissione per le finalità del presente regolamento potrebbero essere giustificate alla luce della situazione geopolitica esistente, in particolare quando la gravità delle circostanze e delle relative implicazioni per la sicurezza dei cittadini dell'Unione richiede l'esecuzione efficace e senza alcun ritardo delle consegne del prodotto per la difesa in questione. A tale fine specifico e in deroga all'articolo 175, paragrafo 1, del regolamento finanziario, dovrebbe essere possibile consentire che l'esecuzione del contratto inizi prima della sua firma, qualora la necessità di tale misura sia debitamente documentata dall'amministrazione aggiudicatrice.
(55)
I programmi di cooperazione in materia di armamenti nell'Unione affrontano sfide significative, in quanto per la maggior parte sono istituiti ad hoc e sono gravati da complessità, ritardi e sovraccosti. Per porre rimedio a tale situazione e garantire un impegno costante degli Stati membri fino alla fine del ciclo di vita dei prodotti per la difesa, è necessario un approccio più strutturato a livello di Unione. Per realizzare tale approccio, è opportuno sostenere gli sforzi degli Stati membri mettendo a disposizione un nuovo quadro giuridico, ossia la SEAP, al fine di sostenere e rafforzare la loro cooperazione. Per conseguire il suo obiettivo di promuovere la competitività dell'EDTIB e, se del caso, della DTIB ucraina, una SEAP dovrebbe poter effettuare lo sviluppo, l'acquisizione, la gestione del ciclo di vita o la gestione dinamica della disponibilità comuni di prodotti per la difesa. Le SEAP dovrebbero poter svolgere ulteriori attività necessarie per il conseguimento dei loro obiettivi, come ad esempio attività relative alle infrastrutture direttamente connesse a prodotti per la difesa. Le azioni intraprese nel quadro di una SEAP dovrebbero rafforzarsi reciprocamente con quelle eseguite nell'ambito della PESC, in particolare nel contesto del CDP. Inoltre, tali azioni non dovrebbero essere in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, compreso il rispetto del principio delle relazioni di buon vicinato.
(56)
Nell'ambito delle SEAP, gli Stati membri dovrebbero beneficiare di procedure standardizzate che potrebbero essere previste dalla Commissione per l'avvio e la gestione di programmi di cooperazione in materia di armamenti, comprese linee guida riguardanti la gestione di progetti, gli appalti, la gestione finanziaria e le relazioni. La cooperazione nell'ambito di una SEAP dovrebbe altresì consentire, alle condizioni stabilite dalle direttive 2006/112/CE (27) e (UE) 2020/262 del Consiglio (28), un'esenzione dall'IVA o dalle accise, qualora la SEAP detenga i materiali acquisiti. Oltre ai contributi provenienti dal Programma e dallo strumento di sostegno per l'Ucraina, le SEAP dovrebbero poter ricevere contributi da altri programmi dell'Unione, purché i contributi non coprano gli stessi costi. Al contributo fornito all'azione in questione da un programma dell'Unione dovrebbero applicarsi le norme del programma corrispondente.
(57)
Se i loro membri esprimono un auspicio unanime, le SEAP dovrebbero poter emettere titoli conformemente al diritto dello Stato membro in cui hanno la loro sede legale per garantire il piano di finanziamento a lungo termine dei programmi di armamento e il rispetto del quadro di governance economica. L'Unione non dovrebbe essere responsabile dei titoli emessi dalle SEAP. I contributi finanziari dell'Unione potrebbero migliorare le condizioni di finanziamento, da parte degli Stati membri, dei programmi di armamento.
(58)
Per conseguire i propri obiettivi, una SEAP dovrebbe poter incaricare dello svolgimento di uno o più dei suoi compiti, mediante un accordo di delega, uno o più dei soggetti ammissibili al finanziamento nell'ambito di azioni di appalto comune a titolo del Programma. In particolare, organizzazioni internazionali quali l'OCCAR e l'NSPA, nonché l'ADE, dispongono di risorse, competenze e capacità relative alla gestione della cooperazione in materia di difesa che potrebbero apportare un valore aggiunto alle SEAP. La SEAP che incarichi un altro soggetto dello svolgimento dei suoi compiti dovrebbe rimanere responsabile del rispetto degli obblighi che le incombono a norma del diritto dell'Unione, in particolare del presente regolamento. Dovrebbe pertanto garantire che l'accordo di delega includa tali obblighi e adottare le misure opportune per assicurarne il rispetto.
(59)
Affinché la procedura per l’istituzione di una SEAP sia efficiente, è necessario che, qualora desiderino istituire una SEAP, gli Stati membri, i paesi associati o l'Ucraina presentino una domanda alla Commissione, che dovrebbe valutare se la proposta di statuto della SEAP sia conforme al presente regolamento. Tale domanda dovrebbe contenere una dichiarazione dello Stato membro in cui è previsto che la SEAP abbia la sede legale, di riconoscimento della SEAP quale organismo o organizzazione internazionale, a decorrere dalla sua istituzione, ai fini dell'applicazione delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/262. La Commissione dovrebbe valutare la domanda senza indebito ritardo, idealmente entro due mesi dal ricevimento della domanda completa. A tal fine, la Commissione dovrebbe poter invitare l'AED a fornire le proprie competenze.
(60)
Per ragioni di trasparenza è opportuno pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea gli atti di esecuzione che istituiscono le SEAP e gli avvisi relativi alle decisioni di scioglimento e di chiusura di una SEAP, nonché eventuali avvisi nel caso in cui una SEAP non sia in grado di pagare i propri debiti.
(61)
Affinché possa svolgere i propri compiti nel modo più efficiente, una SEAP dovrebbe essere dotata di personalità giuridica a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’atto di esecuzione che la istituisce e dovrebbe beneficiare della massima capacità giuridica in ciascuno Stato membro. Una SEAP dovrebbe inoltre beneficiare della massima capacità giuridica nei paesi associati e in Ucraina nei casi in cui tali paesi siano membri della SEAP. Essa dovrebbe avere una sede legale nel territorio di uno Stato membro.
(62)
Gli Stati membri, i paesi associati e l'Ucraina possono essere membri di una SEAP. Tra i membri di una SEAP dovrebbero figurare almeno tre paesi, dei quali almeno due dovrebbero essere Stati membri.
(63)
Ai fini dell’'attuazione della SEAP, è opportuno prevedere nel suo statuto disposizioni più dettagliate in base alle quali la Commissione dovrebbe esaminare la conformità di una domanda alle norme del presente regolamento. È importante che lo statuto chiarisca quali capacità amministrative sono previste per garantire il rispetto delle norme dell'Unione e nazionali applicabili alla gestione dei prodotti per la difesa. Fatte salve le norme dell'Unione e nazionali vigenti in materia di esportazione di prodotti per la difesa, i membri della SEAP dovrebbero poter concordare all'unanimità un approccio a tali esportazioni.
(64)
Occorre garantire, da un lato, che una SEAP disponga della flessibilità necessaria per modificare il proprio statuto e, dall'altro, che taluni elementi essenziali, in particolare quelli necessari per la concessione dello status di SEAP, siano preservati attraverso un necessario controllo a livello di Unione. Se una modifica riguarda un elemento essenziale dello statuto, è opportuno che tale modifica sia approvata dalla Commissione prima di entrare in vigore. Qualsiasi altra modifica dovrebbe essere notificata alla Commissione. Ad eccezione delle modifiche relative a un possibile approccio all'esportazione di prodotti per la difesa, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di opporsi a tali modifiche se le ritiene contrarie al presente regolamento.
(65)
Una SEAP dovrebbe poter acquisire prodotti per la difesa per conto proprio ovvero a nome o per conto dei suoi membri. A tal fine, le SEAP dovrebbero essere considerate organizzazioni internazionali ai sensi dell'articolo 12, lettera c), della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (29). La direttiva 2009/81/CE non dovrebbe pertanto applicarsi a tali appalti. Se una SEAP procede ad acquisizioni per conto dei suoi membri che sono Stati membri o, se del caso, paesi associati, la direttiva 2009/81/CE non dovrebbe applicarsi nei casi in cui la procedura di appalto è conforme agli obiettivi della SEAP di promuovere la competitività dell'EDTIB e, se del caso, della DTIB ucraina. La direttiva 2009/81/CE non dovrebbe inoltre applicarsi alle procedure di appalto condotte dagli Stati membri quando questi ultimi agiscono per conto o a nome di una SEAP, in quanto tali contratti dovrebbero essere aggiudicati conformemente alle norme della SEAP in materia di appalti. Qualora gli Stati membri o, se del caso, i paesi associati acquisiscano prodotti per la difesa da una SEAP, l'appalto dovrebbe essere considerato un appalto aggiudicato da un governo a un altro governo ai sensi dell'articolo 13, lettera f), della direttiva 2009/81/CE. Le SEAP dovrebbero definire le proprie norme in materia di appalti, nel rispetto dei principi di diritto primario dell'Unione applicabili agli appalti, in particolare quelli di parità di trattamento, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, e nel rispetto delle norme stabilite nel presente regolamento. Qualora incarichi uno o più soggetti dello svolgimento di compiti in materia di appalti, una SEAP dovrebbe garantire che le norme in materia di appalti che devono essere applicate siano conformi a tali principi.
(66)
Gli Stati membri che partecipano a una SEAP dovrebbero provvedere affinché la politica in materia di appalti della SEAP sia conforme agli obiettivi di promuovere la competitività dell'EDTIB o della DTIB ucraina, anche in assenza di sostegno finanziario dell'Unione. Ciò lascia impregiudicate le condizioni specifiche che si applicano nel caso in cui una SEAP riceva finanziamenti dell'Unione nell'ambito di un programma pertinente.
(67)
Per svolgere i propri compiti nel modo più efficiente e come conseguenza logica della sua personalità giuridica, una SEAP dovrebbe essere responsabile dei propri debiti. Al fine di permettere ai membri di una SEAP di trovare soluzioni appropriate in materia di responsabilità, dovrebbe essere possibile prevedere nello statuto diversi regimi di responsabilità che vadano oltre la responsabilità limitata ai contributi dei membri.
(68)
Al fine di garantire un controllo sufficiente dell'osservanza del presente regolamento, una SEAP dovrebbe trasmettere alla Commissione la sua relazione annuale e qualsiasi informazione relativa alle circostanze che rischiano di mettere gravemente a repentaglio l'esecuzione dei suoi compiti. Se, tramite la relazione annuale o in altre circostanze, la Commissione riceve indicazioni del fatto che la SEAP viola gravemente il presente regolamento o altre disposizioni applicabili, essa dovrebbe chiedere spiegazioni o provvedimenti da parte della SEAP o dei suoi membri. In casi estremi e in assenza di azioni correttive, la Commissione dovrebbe poter abrogare l’atto di esecuzione che istituisce la SEAP, determinandone così lo scioglimento. La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale aggregata sulle attività di tutte le SEAP attive.
(69)
A seguito della guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina, la sicurezza dell'approvvigionamento è diventata un fattore sempre più importante nelle decisioni degli Stati membri in materia di appalti riguardanti prodotti per la difesa. Di conseguenza, la capacità delle catene di approvvigionamento transfrontaliere dell'Unione di garantire un approvvigionamento indisturbato di prodotti per la difesa è diventata un fattore determinante per la loro competitività. L'introduzione di un regime di sicurezza dell'approvvigionamento a livello dell'Unione potrebbe pertanto sortire effetti positivi sulla competitività dell'EDTIB.
(70)
Al momento dell'adozione del regolamento (UE) 2023/1525, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno invitato la Commissione a valutare la possibilità di presentare un quadro giuridico inteso a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, nella loro dichiarazione comune dell'11 luglio 2023. Tale dichiarazione comune ha richiamato le conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2013, in cui si chiedeva un regime globale di sicurezza dell'approvvigionamento a livello dell'Unione, e la raccomandazione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2022, che esortava la Commissione a presentare senza indugio tale regime.
(71)
Crisi recenti come la pandemia di COVID-19 e il forte aumento della domanda di determinati prodotti per la difesa, in particolare le munizioni, hanno mostrato le vulnerabilità delle catene di approvvigionamento dell'Unione. Tali crisi hanno altresì messo in luce come le perturbazioni nell'approvvigionamento di tali prodotti, o di componenti o materie prime critici per la loro produzione, possano ostacolare il funzionamento del mercato interno. Tali crisi hanno evidenziato il possibile rischio di comparsa di misure divergenti a livello nazionale, anche per preservare le scorte per motivi di sicurezza nazionale e certificare i prodotti per la difesa, nonché la mancanza di coordinamento a livello di Unione nel far fronte alle carenze di prodotti di importanza critica per la risposta alle crisi emergenti, come pure di componenti e materie prime indispensabili per la loro produzione, il che si traduce in difficoltà di accesso ai prodotti, ai componenti e alle materie prime necessari per fabbricare i prodotti in questione, o di acquisizione degli stessi, con il rischio concreto di ostacolare così intere catene di produzione. È fondamentale prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi transfrontalieri tra gli Stati membri a causa di divergenze nel diritto nazionale, in quanto tali divergenze limiterebbero la libera circolazione dei prodotti critici nonché dei rispettivi componenti e materie prime nel mercato interno e perturberebbero il funzionamento delle catene di approvvigionamento. Inoltre, tali difficoltà lungo le catene di approvvigionamento hanno messo in luce la mancanza di strumenti di gestione delle crisi e di meccanismi di coordinamento e hanno rivelato che la condivisione delle informazioni e la panoramica delle capacità di fabbricazione in tutta l'Unione, in particolare per quanto riguarda i prodotti per la difesa, sono insufficienti.
(72)
Il costante peggioramento del contesto di sicurezza, caratterizzato da crescenti minacce a lungo termine, l'accelerazione nello sviluppo di tecnologie e innovazioni nel settore della difesa e il probabile aumento della spesa per la difesa potrebbero innescare un brusco aumento della domanda di prodotti per la difesa e aggravare le future crisi di approvvigionamento in relazione a tali prodotti. È probabile che tale aumento della domanda intensifichi la pressione sulle catene di approvvigionamento dell'Unione dei prodotti per la difesa e che, se non si adotta un quadro a livello di Unione, ne consegua la comparsa o la ricomparsa di misure nazionali divergenti per far fronte alle carenze, il che farebbe insorgere ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno, compromettendo di conseguenza gli interessi di difesa e sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri.
(73)
Il contesto di sicurezza in rapida evoluzione potrebbe contribuire ad altre crisi con varie forme, ad esempio attacchi informatici alle industrie della difesa o perturbazioni su vasta scala delle infrastrutture critiche, che richiederebbero risposte coordinate rapide e decise per prevenire gravi perturbazioni delle relative catene di approvvigionamento della difesa. In previsione dell'aumento della domanda di prodotti per la difesa e dell'intensificarsi della pressione sulle relative catene di approvvigionamento, il funzionamento affidabile di tali catene di approvvigionamento è pertanto essenziale per garantire il corretto funzionamento del mercato interno dei prodotti per la difesa.
(74)
Come illustrato dagli insegnamenti tratti dai lavori della task force per le acquisizioni congiunte nel settore della difesa sul coordinamento delle esigenze a brevissimo termine in materia di appalti nel settore della difesa e dall'attuazione del regolamento (UE) 2023/1525, le catene di approvvigionamento della difesa dell'Unione hanno spesso una dimensione transfrontaliera, in particolare nei livelli inferiori. È essenziale evitare che la crescente complessità delle catene di approvvigionamento a livello dell'Unione dei prodotti per la difesa comporti l'assenza di visibilità in termini di capacità di produzione complessive e catene di approvvigionamento dell'EDTIB nonché l'incapacità degli Stati membri di assumere decisioni informate, in particolare per affrontare le carenze o attenuarne il rischio.
(75)
Vi è il rischio concreto che le misure in materia di sicurezza dell'approvvigionamento adottate a livello nazionale non siano sufficienti per affrontare efficacemente le sfide in futuro e che gli effetti transfrontalieri sulle catene di approvvigionamento della difesa a livello dell'Unione non possano essere presi sufficientemente in considerazione né affrontati adeguatamente dai singoli Stati membri. Inoltre, approcci non coordinati a livello nazionale, in particolare per quanto riguarda la certificazione e il trasferimento intra-UE di prodotti per la difesa e l'attribuzione di priorità degli ordini con finalità militari, possono avere un grave impatto negativo sul funzionamento del mercato interno dei prodotti per la difesa, in particolare creando ostacoli agli scambi transfrontalieri, e aggravare le carenze e le perturbazioni generali nelle catene di approvvigionamento.
(76)
Alla luce di tali sfide, risulta necessario e opportuno istituire un regime di sicurezza dell'approvvigionamento a livello dell'Unione inteso ad aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e renderlo resiliente a qualsiasi shock. In tale contesto, è essenziale: prevedere misure di coordinamento nonché prepararsi e rispondere all'impatto delle future crisi di approvvigionamento sul mercato interno dei prodotti per la difesa; garantire la sicurezza dell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa, dei rispettivi componenti e materie prime, come pure di tutti i prodotti e servizi critici per la loro produzione, la cui disponibilità è indispensabile per garantire il corretto funzionamento del mercato interno e delle relative catene di approvvigionamento e che deve essere garantita per rispondere a una crisi di approvvigionamento («prodotti di rilevanza per la crisi»); garantire il corretto funzionamento del mercato interno dei prodotti per la difesa, anche prevenendo l'insorgere di ostacoli. Tali misure dovrebbero basarsi sull'articolo 114 TFUE.
(77)
La direttiva 2009/81/CE riguarda, tra l'altro, l'istituzione di un quadro legislativo adeguato, una condizione fondamentale per la creazione di un mercato europeo dei materiali di difesa, in merito al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti che soddisfi i requisiti di sicurezza degli Stati membri e gli obblighi derivanti dal TFUE. A tale scopo, la direttiva 2009/81/CE provvede in particolare ad affrontare le situazioni di crisi, nello specifico tramite disposizioni specifiche che disciplinano casi di urgenza risultante da situazioni di crisi, ad esempio i termini ridotti per la ricezione delle offerte e la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Tuttavia, in alcuni casi di urgenza, tali norme potrebbero essere insufficienti, specie quando l'urgenza risultante da situazioni di crisi può essere affrontata solo coinvolgendo due o più Stati membri in un appalto comune. Spesso, in questi casi, l'unica soluzione per garantire gli interessi di sicurezza di tali Stati membri è aprire un accordo quadro esistente alle amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri che non ne erano originariamente parte, anche se tale possibilità non era stata prevista nell'accordo quadro originario. Poiché tali possibilità non sono previste dalla direttiva 2009/81/CE al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, quest'ultimo prevede la possibilità di integrare le disposizioni di tale direttiva o di derogarvi in casi di urgenza risultante da situazioni di crisi, a condizione che sia ottenuto il consenso dell'impresa che ha concluso l'accordo quadro.
(78)
Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, le modifiche di un appalto pubblico devono limitarsi rigorosamente a quanto strettamente necessario in date circostanze, rispettando nel contempo, per quanto possibile, i principi di non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. A tale riguardo, dovrebbe essere possibile derogare alla direttiva 2009/81/CE aumentando le quantità previste in un accordo quadro fino al 100 % del valore di tale accordo quadro al momento della sua apertura alle amministrazioni aggiudicatrici di altri Stati membri, nella misura in cui tale aumento sia strettamente necessario per l'apertura dell'accordo quadro a dette amministrazioni aggiudicatrici. Rispetto alle quantità supplementari, tali amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero beneficiare delle stesse condizioni dell'amministrazione aggiudicatrice iniziale che ha concluso l'accordo quadro iniziale. È inoltre opportuno adottare adeguate misure di trasparenza per garantire che tutte le parti potenzialmente interessate siano informate.
(79)
Negli ultimi anni si è intensificata tra gli Stati membri la cooperazione in materia di difesa, in particolare allo scopo di far convergere le rispettive capacità militari. Processi dell'Unione quali la CARD e la PESCO hanno, in particolare, lo scopo di sostenere l'attuazione delle pertinenti priorità con l'individuazione e la promozione delle opportunità di cooperazione rafforzata in materia di difesa, al fine di conseguire il livello di ambizione dell'Unione nel settore della sicurezza e della difesa. Lo sviluppo della cooperazione operativa è tanto più necessario alla luce del costante deterioramento del contesto geopolitico e dell'estrema volatilità del contesto internazionale. Per essere efficace, la cooperazione in materia di difesa potrebbe dover richiedere che le forze armate degli Stati membri cooperanti utilizzino lo stesso prodotto per la difesa o, quanto meno, prodotti così simili da essere intercambiabili. In tali casi, uno Stato membro che partecipa all'istituzione di un'iniziativa di cooperazione di questo tipo, che va al di là di un semplice appalto cooperativo di prodotti per la difesa, o aderisce a detta iniziativa, dovrebbe essere autorizzato a derogare ai principi di trasparenza e concorrenza e ad aggiudicare direttamente un appalto, senza previa gara o pubblicazione di un bando di gara, all'impresa dell'EDTIB che produce tale prodotto, purché ciò sia necessario per l'attuazione della cooperazione in materia di difesa in questione.
(80)
Dato il contesto di sicurezza nonché le tensioni e le strozzature esistenti e prevedibili nel mercato interno dei prodotti per la difesa e nelle relative catene di approvvigionamento derivanti, in particolare, dallo squilibrio tra le limitate capacità di fabbricazione nell'Unione e l'impennata della domanda dall'inizio della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, è necessario prevedere una serie di misure che consentano all'Unione di anticipare, prepararsi e attenuare i rischi di gravi perturbazioni nell'approvvigionamento di prodotti per la difesa che comporterebbero o rischierebbero di comportare l'adozione di misure nazionali divergenti, con un grave impatto negativo sul corretto funzionamento del mercato interno.
(81)
La capacità dell'Unione di anticipare e affrontare le crisi nell'approvvigionamento di prodotti per la difesa che incidono sul corretto funzionamento del mercato interno dipende dalla conoscenza e dalla sorveglianza, a livello di Unione, della struttura e dei punti di forza e di debolezza delle catene di approvvigionamento dell'Unione di tali prodotti. Alla luce delle complessità delle catene di approvvigionamento della difesa, delle tensioni esistenti e del rischio di carenze lungo tali catene di approvvigionamento, è necessario fornire strumenti per un approccio continuo e coordinato in materia di mappatura e monitoraggio delle catene di approvvigionamento dell'Unione dei prodotti di rilevanza per la crisi. I risultati di tale mappatura forniranno altresì informazioni pertinenti per elaborare misure dell'Unione volte a rafforzare la competitività dell'EDTIB e per valutare la posizione dell'Unione nelle catene di approvvigionamento globali della difesa. In tale prospettiva, la mappatura e il monitoraggio dovrebbero concentrarsi sui prodotti la cui grave perturbazione, o il rischio imminente di grave perturbazione, comporterebbero o rischierebbero di comportare l'adozione di misure nazionali divergenti, con un grave impatto negativo sul corretto funzionamento del mercato interno, segnatamente ostacoli agli scambi transfrontalieri.
(82)
Ai fini della mappatura, la Commissione dovrebbe individuare e aggiornare periodicamente un elenco dei prodotti di rilevanza per la crisi, concentrandosi su eventuali perturbazioni o strozzature che incidono sulla sicurezza dell'approvvigionamento di tali prodotti. L'individuazione dei prodotti in questione da parte della Commissione dovrebbe basarsi sui dati forniti dagli Stati membri e derivanti dall'individuazione delle pertinenti capacità di fabbricazione e catene di approvvigionamento. Al fine di garantire l'esaustività dei dati aggregati, la Commissione dovrebbe effettuare un controllo incrociato di tali dati utilizzando, a tal fine, i dati disponibili e, se necessario, i dati ottenuti tramite richieste di informazioni su base volontaria da parte delle imprese.
(83)
La Commissione dovrebbe predisporre un quadro e una metodologia per individuare i prodotti di rilevanza per la crisi. Al fine di garantire l'efficienza della mappatura, tale quadro e tale metodologia dovrebbero essere definiti in modo da evitare inutili oneri amministrativi a carico degli Stati membri. Dovrebbero pertanto basarsi su quadri e metodologie nazionali esistenti che gli Stati membri condividano con la Commissione. Tale quadro e tale metodologia dovrebbero, in primo luogo, concentrarsi sulle strozzature esistenti lungo le catene di approvvigionamento della difesa e portare all'individuazione delle capacità di fabbricazione e delle relative catene di approvvigionamento.
(84)
Nell'ambito della mappatura, la Commissione dovrebbe altresì definire e mettere a punto un elenco di indicatori di allerta precoce volti a individuare i fattori che potrebbero perturbare, compromettere o influenzare negativamente l'approvvigionamento di tali prodotti. Questi indicatori potrebbero includere: aumenti atipici dei termini di esecuzione; la disponibilità di materie prime, di prodotti intermedi e di capitale umano necessari per la fabbricazione di prodotti di rilevanza per la crisi o di apparecchiature di fabbricazione adeguate; la domanda prevista; gli aumenti dei prezzi superiori alla normale fluttuazione dei prezzi; incidenti, attacchi, catastrofi naturali o altri eventi gravi; l'effetto delle politiche commerciali, dei dazi doganali, delle restrizioni all'esportazione, degli ostacoli agli scambi e di altre misure connesse al commercio; l'effetto della chiusura di imprese, delle delocalizzazioni o delle acquisizioni dei principali fornitori di prodotti di rilevanza per la crisi. Le attività di monitoraggio della Commissione dovrebbero concentrarsi su tali indicatori di allerta precoce, il che potrebbe comportare, se necessario, richieste di informazioni su base volontaria agli attori pertinenti.
(85)
Al fine di ridurre al minimo l'onere per le imprese che rispondono al monitoraggio e di garantire che le informazioni acquisite possano essere raccolte in modo significativo, la Commissione dovrebbe prevedere mezzi standardizzati e sicuri per qualsiasi raccolta di informazioni. Tali mezzi dovrebbero garantire che tutte le informazioni raccolte siano trattate in modo riservato, assicurando il segreto aziendale e la cibersicurezza. Analogamente, al fine di limitare gli oneri amministrativi per le amministrazioni nazionali, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a chiedere alla Commissione di svolgere i compiti loro affidati ai fini della mappatura delle catene di approvvigionamento dei prodotti per la difesa.
(86)
Sulla base dell'elenco dei prodotti di rilevanza per la crisi definito dalla Commissione, gli Stati membri dovrebbero individuare nel loro territorio i principali fornitori di tali prodotti. L'elenco dei fornitori dovrebbe essere trasmesso alla Commissione per garantire un efficiente approccio coordinato a livello di Unione. Per poter individuare qualsiasi evento che possa avere conseguenze negative e durature sulla disponibilità e sull'approvvigionamento tempestivi di tali prodotti e riferire in merito, gli Stati membri dovrebbero monitorare la capacità dei fornitori di svolgere le loro attività, alla luce degli indicatori di allerta precoce individuati dalla Commissione. Al medesimo fine, i principali fornitori di prodotti di rilevanza per la crisi dovrebbero inoltre informare lo Stato membro nel cui territorio sono stabiliti qualora rilevino perturbazioni dell'approvvigionamento che possano incidere in modo significativo sulle loro attività relative alla produzione di prodotti di rilevanza per la crisi.
(87)
Nell'ambito del quadro di preparazione alle crisi, la Commissione dovrebbe effettuare e coordinare test di resistenza e simulazioni, sulla scorta in particolare della consulenza fornita dal consiglio per la sicurezza dell'approvvigionamento nel settore della difesa («consiglio per la sicurezza dell'approvvigionamento») riguardo a temi di fondamentale importanza per le catene di approvvigionamento della difesa. In tale contesto la Commissione potrebbe elaborare scenari e parametri che contemplino i rischi particolari associati a una crisi nell'approvvigionamento di prodotti di rilevanza per la crisi. Al fine di garantire la preparazione alle crisi di tutti gli attori pertinenti, è necessario che tutti gli Stati membri e, se del caso, l'alto rappresentante, l'AED e altri attori pertinenti siano invitati a partecipare, su base volontaria, a questi test di resistenza. In tale contesto, la Commissione potrebbe agevolare e incoraggiare lo sviluppo di strategie di preparazione alle emergenze, comprese strategie per la comunicazione in caso di crisi e lo scambio di informazioni sulle restrizioni applicabili in circostanze difficili. Data la sensibilità delle informazioni relative alle strozzature nelle catene di approvvigionamento per gli interessi di difesa e sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, i risultati di detti test di resistenza dovrebbero costituire informazioni classificate.
(88)
La mancanza di trasparenza in merito all'identità delle autorità di certificazione e alle procedure di certificazione dei prodotti per la difesa all'interno dell'Unione si traduce in una certificazione incrociata limitata dei prodotti per la difesa, con una conseguente frammentazione ulteriore del mercato interno dei prodotti per la difesa, in particolare in periodi di crisi di approvvigionamento, come illustrato dalla crisi delle munizioni del 2023. Nell'ambito del quadro di preparazione, è pertanto necessario aumentare la trasparenza dei processi nazionali di certificazione e agevolare la condivisione delle informazioni tra le autorità di certificazione, al fine di facilitare la certificazione incrociata dei prodotti per la difesa e promuovere la circolazione di tali prodotti nel mercato interno. A tale scopo, la Commissione dovrebbe redigere e tenere aggiornato un elenco delle autorità nazionali di certificazione.
(89)
Al fine di ridurre il rischio di carenze nell'approvvigionamento di prodotti di rilevanza per la crisi, è necessario accelerare il potenziamento degli impianti di produzione connessi alla produzione di tali prodotti, in particolare garantendo un trattamento amministrativo efficiente e tempestivo di tutte le domande riguardanti la pianificazione, la costruzione e il funzionamento di tali impianti. Per tale motivo le autorità degli Stati membri dovrebbero provvedere affinché tali domande siano trattate nel modo più rapido giuridicamente possibile.
(90)
Per consentire all'Unione di attenuare il rischio che insorga una crisi di approvvigionamento, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero avvertire il consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento se vengono a conoscenza di un rischio di grave perturbazione nell'approvvigionamento di prodotti di rilevanza per la crisi o sono in possesso di informazioni concrete e attendibili riguardanti il concretizzarsi di qualunque altro fattore o evento di rischio pertinente. Per garantire un approccio coordinato al fine di attenuare tale rischio, la Commissione, qualora venga a conoscenza di un rischio di questo tipo, dovrebbe intraprendere azioni preventive, come la convocazione di una riunione straordinaria del consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento per discutere in merito alla gravità di eventuali perturbazioni nonché riguardo alle possibili risposte e, se del caso, la consultazione di paesi terzi e organizzazioni internazionali pertinenti al fine di cercare soluzioni di cooperazione per evitare o affrontare perturbazioni nelle catene di approvvigionamento, nel rispetto degli obblighi internazionali.
(91)
Il presente regolamento dovrebbe altresì prevedere strumenti volti ad affrontare, in modo efficiente e coordinato, una crisi di approvvigionamento imminente o già insorta. Data la necessità di prevedere misure mirate in funzione del fatto che un grave impatto negativo sul funzionamento del mercato interno o un rischio imminente di tale grave impatto negativo possa riguardare prodotti di rilevanza per la crisi non destinati alla difesa o prodotti per la difesa di rilevanza per la crisi, il presente regolamento dovrebbe pertanto prevedere due diversi stati di crisi di approvvigionamento.
(92)
Lo stato di crisi di approvvigionamento dovrebbe essere attivato sulla base di prove concrete e attendibili, nel caso di gravi perturbazioni o di un rischio imminente di tali perturbazioni nella fornitura di prodotti di rilevanza per la crisi e qualora tali gravi perturbazioni o il rischio imminente di tali perturbazioni comportino o rischino di comportare l'adozione di misure nazionali divergenti relative a prodotti di rilevanza per la crisi non destinati alla difesa, con un grave impatto negativo sul corretto funzionamento del mercato interno, in particolare ostacoli agli scambi transfrontalieri di tali prodotti di rilevanza per la crisi.
(93)
Lo stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza dovrebbe essere attivato qualora vi siano gravi perturbazioni o un rischio imminente di tali perturbazioni nella fornitura di prodotti per la difesa e qualora dette gravi perturbazioni o il rischio imminente di tali perturbazioni comportino o rischino di comportare l'adozione di misure nazionali divergenti relative a prodotti per la difesa di rilevanza per la crisi, con un grave impatto negativo sul corretto funzionamento del mercato interno, in particolare ostacoli agli scambi transfrontalieri di tali prodotti per la difesa di rilevanza per la crisi. Nel valutare se siano soddisfatte le condizioni per attivare lo stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza, la Commissione dovrebbe considerare se sia stata individuata, nell'ambito della PESC, una crisi che incide sugli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, ad esempio ove uno Stato membro abbia attivato la clausola di assistenza reciproca a norma dell'articolo 42, paragrafo 7, TUE. In tale contesto, la Commissione potrebbe valutare se tale crisi sia stata individuata anche in seno alla NATO.
(94)
Data la natura sensibile della decisione di attivare lo stato di crisi di approvvigionamento o lo stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza, dovuta in particolare alle potenziali conseguenze delle misure che potrebbero essere adottate in risposta a ciò, compreso l'impatto significativo che tali misure potrebbero avere sulle imprese private nell'Unione, è opportuno conferire al Consiglio il potere di adottare un atto di esecuzione per quanto riguarda l'attivazione, la proroga e la cessazione degli stati di crisi di approvvigionamento. Per garantire che la risposta a livello di Unione sia adeguata alla natura della crisi di approvvigionamento, il Consiglio dovrebbe inoltre determinare quali delle misure di cui al presente regolamento sia opportuno attivare per affrontare la crisi di approvvigionamento in corso e dovrebbe poter individuare per quali prodotti di rilevanza per la crisi sia opportuno attivare tali misure.
(95)
Al fine di consentire valutazioni precise e quasi in tempo reale riguardo alla natura e alla gravità della crisi di approvvigionamento e alla necessità di attuare misure di attribuzione di priorità, la Commissione dovrebbe poter rivolgere richieste di informazioni agli operatori economici che contribuiscono alla produzione dei prodotti di rilevanza per la crisi interessati, qualora un atto di esecuzione del Consiglio lo preveda nel quadro dello stato di crisi di approvvigionamento o dello stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza. Tali richieste di informazioni dovrebbero essere avanzate solo qualora le informazioni disponibili non siano sufficienti e dovrebbero essere limitate alle informazioni sulle potenzialità produttive, sulle capacità di produzione o su possibili perturbazioni primarie. Data la natura sensibile delle informazioni che potrebbero essere richieste, la Commissione dovrebbe ricevere l'accordo preliminare dello Stato membro in cui è situato il sito di produzione dell’operatore economico interessato e le informazioni richieste dovrebbero essere inoltrate tramite tale Stato membro. Qualora convenga sull'avvio di tale richiesta di informazioni, lo Stato membro interessato dovrebbe poter decidere di rivolgerla direttamente all'operatore economico interessato e informarne la Commissione. È altresì importante che la Commissione sia a conoscenza delle richieste di informazioni provenienti da paesi terzi in relazione alle attività degli operatori economici stabiliti nell'Unione sull'approvvigionamento di prodotti di rilevanza per la crisi, in quanto tali richieste di informazioni potrebbero comportare misure di attribuzione di priorità da parte di tali paesi terzi che potrebbero avere un impatto significativo sull'approvvigionamento di tali prodotti nell'Unione e sul corretto funzionamento del mercato interno. L'operatore economico interessato dovrebbe pertanto informare tempestivamente lo Stato membro nel cui territorio si trova il suo sito di produzione, il quale a sua volta dovrebbe informare la Commissione, in modo da consentire allo Stato membro interessato e alla Commissione di chiedere all’operatore economico interessato di fornire informazioni analoghe a quelle richieste dal paese terzo.
(96)
In caso di carenze gravi e persistenti o di domanda eccezionalmente elevata di prodotti di rilevanza per la crisi che comportano un rischio imminente o si concretizzano sotto forma di un grave impatto negativo sul corretto funzionamento del mercato interno, le misure di attribuzione di priorità a livello di Unione volte a garantire la disponibilità di prodotti di rilevanza per la crisi potrebbero rivelarsi indispensabili per garantire il corretto funzionamento del mercato interno dei prodotti per la difesa e delle relative catene di approvvigionamento. Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione dovrebbe poter utilizzare a tale riguardo richieste classificate come prioritarie per agevolare l'approvvigionamento sia di prodotti per la difesa di rilevanza per la crisi sia di prodotti di rilevanza per la crisi non destinati alla difesa, nonché ordini classificati come prioritari per garantire l'approvvigionamento di prodotti di rilevanza per la crisi non destinati alla difesa. Tali misure di attribuzione di priorità dovrebbero essere attivate dal Consiglio.
(97)
Le richieste classificate come prioritarie dovrebbero consistere in richieste che la Commissione, su iniziativa di uno Stato membro, rivolge agli operatori economici pertinenti stabiliti nell'Unione affinché accettino gli ordini di prodotti di rilevanza per la crisi o vi diano priorità. Come strumento di ultima istanza per garantire che le catene di approvvigionamento della difesa possano continuare a operare in un periodo di crisi di approvvigionamento, e solo laddove necessario e proporzionato a tal fine, tali richieste classificate come prioritarie dovrebbero essere intese a sostenere uno Stato membro che affronti gravi difficoltà nell'effettuare un ordine o nell'eseguire un contratto per l'approvvigionamento di prodotti di rilevanza per la crisi. Gli operatori economici dovrebbero avere la possibilità di rifiutare di essere soggetti a una richiesta classificata come prioritaria. Nel formulare una richiesta classificata come prioritaria, la Commissione dovrebbe tenere conto dei possibili effetti negativi sulla concorrenza nel mercato interno e del rischio di aggravare le distorsioni del mercato. Inoltre, la scelta dei destinatari e dei beneficiari delle richieste classificate come prioritarie non dovrebbe essere discriminatoria.
(98)
Alla luce dell'accresciuto deterioramento del contesto di sicurezza dell'Unione, legato alla minaccia persistente e intensificata della Russia nel contesto della sua guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina, è fondamentale affrontare le difficoltà che gli Stati membri potrebbero incontrare nell'effettuare un ordine o nell'eseguire un contratto relativo all'approvvigionamento di prodotti per la difesa, in particolare se tali difficoltà derivano da perturbazioni nella fornitura di prodotti di rilevanza per la crisi non destinati alla difesa. In effetti, se i prodotti di rilevanza per la crisi sono prodotti a duplice uso o civili, le catene di approvvigionamento della difesa possono trovarsi ad affrontare la concorrenza di catene di approvvigionamento di altri settori dotate di un potere d'acquisto significativamente più forte quando cercano di accedere a tali prodotti di rilevanza per la crisi. Laddove non si possa garantire con altre misure, compresa una richiesta classificata come prioritaria, la produzione o l'approvvigionamento di tali prodotti di rilevanza per la crisi non destinati alla difesa, è pertanto necessario prevedere uno strumento aggiuntivo di ultima istanza. Gli ordini classificati come prioritari dovrebbero pertanto consentire alla Commissione di obbligare gli operatori economici stabiliti nell'Unione a produrre o fornire determinati prodotti di rilevanza per la crisi non destinati alla difesa dopo aver ricevuto il previo accordo dello Stato membro nel cui territorio si trova il sito di produzione dell'operatore economico interessato e dello Stato membro nel cui territorio si trova la struttura di gestione esecutiva dell'operatore economico. La Commissione non dovrebbe emettere ordini classificati come prioritari se l'operatore economico non è in grado di soddisfare l'ordine anche se prioritario, a causa di un'insufficiente potenzialità produttiva o capacità di produzione o per motivi tecnici, oppure perché ciò comporterebbe un onere economico eccessivo e particolari difficoltà per l'operatore economico, incluso un rischio sostanziale per la continuità operativa. Qualora tali motivi sorgano dopo che la Commissione abbia adottato un atto di esecuzione che sottopone un operatore economico a un ordine o a una richiesta classificati come prioritari, tale operatore economico dovrebbe poter chiedere alla Commissione di modificare l'atto di esecuzione in questione.
(99)
Una richiesta classificata come prioritaria o un ordine classificato come prioritario dovrebbero essere accettati sulla base di dati oggettivi, fattuali, misurabili e comprovati. Tale richiesta o ordine dovrebbe tener conto degli interessi legittimi delle imprese nonché dei costi e degli sforzi necessari per apportare qualsiasi modifica alla sequenza di produzione. Una volta accettato o imposto, l'obbligo di eseguire la richiesta classificata come prioritaria o l'ordine classificato come prioritario dovrebbe prevalere sugli obblighi di prestazione previsti dal diritto privato o pubblico. Qualora l'oggetto di una richiesta classificata come prioritaria riguardi un prodotto per la difesa, la richiesta dovrebbe specificare la portata degli obblighi contrattuali sui quali dovrebbe avere la precedenza. Ciascuna richiesta o ciascun ordine classificati come prioritari dovrebbero essere eseguiti a un prezzo equo e ragionevole. Dovrebbe essere possibile effettuare il calcolo di tale prezzo in base ai prezzi applicabili registrati negli ultimi anni, a condizione che eventuali aumenti o diminuzioni siano motivati, ad esempio dall'inflazione o dai costi dei fattori di produzione. Alla luce dell'importanza di garantire l'approvvigionamento di prodotti di rilevanza per la crisi, indispensabili per il corretto funzionamento del mercato interno e delle relative catene di approvvigionamento, il rispetto dell'obbligo di eseguire una richiesta o un ordine classificati come prioritari non dovrebbe comportare responsabilità verso terzi per i danni che potrebbero derivare da una violazione degli obblighi contrattuali disciplinati dal diritto di uno Stato membro, nella misura in cui la violazione degli obblighi contrattuali si sia resa necessaria per rispettare l'attribuzione di priorità imposta. Agli operatori economici potenzialmente interessati da una richiesta classificata come prioritaria dovrebbe essere consentito prevedere, nelle condizioni dei loro contratti commerciali, le possibili conseguenze di una richiesta classificata come prioritaria.
(100)
Qualora l'operatore economico abbia espressamente accettato una richiesta classificata come prioritaria e la Commissione abbia adottato un atto di esecuzione a seguito di tale accettazione, oppure qualora all'operatore economico sia stato imposto un ordine classificato come prioritario da un atto di esecuzione adottato dalla Commissione, l'operatore economico dovrebbe rispettare tutte le condizioni previste da tale atto di esecuzione. L’inosservanza da parte dell'operatore economico delle condizioni stabilite nell'atto di esecuzione dovrebbe comportare la perdita del beneficio di esenzione dalla responsabilità contrattuale. Qualora l’inosservanza sia intenzionale o imputabile a negligenza grave, la Commissione dovrebbe poter imporre all'operatore economico un'ammenda o una penalità di mora, nel rispetto del principio di proporzionalità. La Commissione dovrebbe tenere conto di eventuali giustificati motivi presentati dall'operatore economico al fine di determinare se le ammende o le penalità di mora siano ritenute necessarie e proporzionate.
(101)
Nella circostanza eccezionale in cui un operatore economico stabilito nell'Unione sia soggetto a una misura che comporta un ordine classificato come prioritario o una richiesta classificata come prioritaria di un prodotto di rilevanza per la crisi proveniente da un paese terzo, è opportuno che esso informi la Commissione, in modo da valutare se tale misura avrà un impatto significativo sulla sicurezza dell'approvvigionamento di prodotti di rilevanza per la crisi e sul corretto funzionamento del mercato interno, nonché considerare eventuali opportuni interventi da adottare in risposta a tale misura.
(102)
La richiesta o l'obbligo di dare priorità alla produzione o all'approvvigionamento di taluni prodotti non pregiudica in modo sproporzionato la libertà d'impresa e la libertà contrattuale, che sono tutelate dall'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), e il diritto di proprietà sancito dall’articolo 17 della stessa. Conformemente all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, eventuali limitazioni all'esercizio di tali diritti e libertà devono essere previste dalla legge, rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà ed essere soggette al principio di proporzionalità.
(103)
In caso di attivazione dello stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza dovrebbero essere disponibili anche le misure previste nell'ambito dello stato di crisi di approvvigionamento, se ritenuto opportuno dal Consiglio e specificato nell'atto di esecuzione che attiva lo stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza.
(104)
I trasferimenti intra-UE di prodotti per la difesa sono disciplinati dalla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (30), tesa a semplificare tali trasferimenti al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno dei prodotti per la difesa. Come documentato dalle precedenti valutazioni di tale direttiva, il rilascio di licenze globali e individuali di trasferimento a priori rimane in gran parte la norma per la circolazione dei prodotti per la difesa nel mercato interno e il tempo medio di trattamento delle domande varia, talvolta in modo significativo, da uno Stato membro all'altro. Durante una crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza e qualora lo ritenga necessario, il Consiglio dovrebbe poter adottare un atto di esecuzione che attivi lo stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza al fine di stabilire un termine, che non dovrebbe essere superiore a due settimane, entro il quale le autorità nazionali interessate dovrebbero trattare le domande una volta ricevute integralmente, al fine di agevolare ulteriormente la circolazione di tali prodotti nel mercato interno. Inoltre, il presente regolamento mira ad agevolare i trasferimenti intra-UE di prodotti di rilevanza per la crisi nel contesto di una crisi di approvvigionamento. È pertanto opportuno chiarire che uno Stato membro che imponga limitazioni all'esportazione di componenti che sono prodotti di rilevanza per la crisi e che considera sensibili ai sensi della direttiva 2009/43/CE non dovrebbe richiedere ulteriori autorizzazioni per il trasferimento intra-UE dei componenti interessati laddove il destinatario fornisca una dichiarazione d'uso nella quale attesti che i componenti oggetto della licenza di trasferimento sono o saranno integrati in un prodotto per la difesa e non possono essere trasferiti o esportati come tali. Tale misura non dovrebbe incidere sulle norme vigenti a livello dell'Unione e nazionale che disciplinano il trasferimento e l'esportazione di prodotti per la difesa.
(105)
Poiché la certificazione dei prodotti per la difesa è fondamentale per garantire il corretto funzionamento del mercato interno dei prodotti per la difesa, in particolare durante una crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza, il presente regolamento dovrebbe consentire, oltre all'accelerazione dei processi nazionali esistenti, il riconoscimento reciproco obbligatorio di un prodotto per la difesa di rilevanza per la crisi legalmente certificato in uno Stato membro.
(106)
In aggiunta alle altre misure previste dal presente regolamento al fine di far fronte a uno stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza, gli Stati membri dovrebbero, se il Consiglio attiva tali misure, prendere in considerazione la possibilità di avvalersi, caso per caso, delle esenzioni o deroghe previste per il settore della difesa dal diritto nazionale e dal diritto dell'Unione applicabile ai fini del rilascio delle autorizzazioni relative alla pianificazione, alla costruzione e al funzionamento degli impianti di produzione di prodotti per la difesa di rilevanza per la crisi o al fine di garantire la continuità della produzione di tali prodotti, qualora ritengano che il ricorso a tali esenzioni o deroghe agevolerebbe la sicurezza dell'approvvigionamento di prodotti per la difesa di rilevanza per la crisi. Ciò potrebbe applicarsi in particolare al diritto dell'Unione in materia di ambiente, salute e sicurezza, che è indispensabile per migliorare la protezione della salute umana e dell'ambiente, nonché per conseguire uno sviluppo sostenibile e sicuro. Poiché una crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza è caratterizzato da ostacoli alla circolazione di prodotti per la difesa di rilevanza per la crisi sul mercato interno, è opportuno consentire, in tali circostanze, il sostegno finanziario di azioni di innovazione nell'ambito del Programma, affinché vi sia una disponibilità particolarmente rapida di prodotti per la difesa sul mercato. Il sostegno di tali azioni contribuirebbe in effetti ad affrontare gli ostacoli in questione, in particolare consentendo una significativa riduzione del termine di esecuzione della consegna dei prodotti per la difesa o una produzione di massa di tali prodotti. Ove attivi lo stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza, il Consiglio dovrebbe pertanto poter rendere ammissibili tali azioni di innovazione nell'ambito del Programma.
(107)
L'osservanza degli obblighi imposti a norma del presente regolamento dovrebbe essere assicurata mediante ammende e penalità di mora. A tal fine è opportuno stabilire livelli adeguati di ammende in caso di inosservanza delle richieste di informazioni, degli obblighi derivanti da una richiesta classificata come prioritaria e dell'obbligo di notifica che si applica laddove un operatore economico stabilito nell'Unione sia soggetto a una misura di attribuzione di priorità di un paese terzo, tenendo conto dei diversi livelli di gravità dell'inosservanza tra entrambi gli obblighi e con massimali diversi per le PMI. Inoltre, dovrebbero essere stabilite penalità di mora proporzionate in caso di inosservanza dell'obbligo di accettare ed eseguire ordini classificati come prioritari, con massimali diversi per le PMI. Oltre ai termini di prescrizione per l'applicazione delle sanzioni dovrebbero applicarsi termini di prescrizione per l'imposizione di ammende e penalità di mora. Inoltre, la Commissione dovrebbe conferire agli operatori economici interessati il diritto di essere ascoltati.
(108)
Una delle sfide emerse durante la crisi COVID-19 è stata la mancanza di una rete tesa a garantire la preparazione, nonché una condivisione delle informazioni e un coordinamento delle misure di risposta insufficienti tra gli Stati membri, da un lato, e tra gli Stati membri e la Commissione, dall'altro. Pertanto, il conseguimento dell'obiettivo perseguito dal presente regolamento, ossia prepararsi all'impatto di future crisi di approvvigionamento sul mercato interno dei prodotti per la difesa e rispondervi, dovrebbe essere sostenuto da un meccanismo di governance. Il presente regolamento dovrebbe istituire un consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento al fine di facilitare la cooperazione, lo scambio di informazioni e l'attuazione agevole, efficace e armonizzata delle misure ivi previste volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa. Il consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento dovrebbe essere composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione. Poiché per garantire il corretto funzionamento del mercato interno dei prodotti per la difesa in tempi di crisi di approvvigionamento o per prepararsi a tali crisi di approvvigionamento è necessario tenere conto della capacità degli Stati membri di sviluppare, acquisire e gestire le loro capacità di difesa e migliorare la loro prontezza alla difesa, è opportuno che la Commissione e lo Stato membro che esercita la presidenza di turno del Consiglio copresiedano il consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento. Inoltre, dato il contributo del regime di sicurezza dell'approvvigionamento alla capacità dell'Unione di difendere i suoi interessi in materia di sicurezza e difesa, anche l'alto rappresentante e l'AED dovrebbero essere membri del consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento. In particolare, gli attuali filoni di lavoro dell'AED riguardanti la sicurezza dell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa potrebbero essere utili per l'attuazione del presente regolamento. L'AED facilita la condivisione delle migliori pratiche e rafforza la cooperazione tra gli Stati membri in materia di sicurezza dell'approvvigionamento nel settore della difesa. Genera inoltre informazioni sulle strozzature che incidono sulle catene di approvvigionamento dei prodotti per la difesa. Pertanto l'AED dovrebbe poter condividere le proprie opinioni e competenze, tra l'altro, in sede di consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento, il che contribuirà alla preparazione e alla risposta all'impatto delle crisi di approvvigionamento sul mercato interno dei prodotti per la difesa. I paesi associati dovrebbero avere il diritto di diventare membri senza diritto di voto del consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento conformemente alle condizioni previste dall'accordo sullo Spazio economico europeo. I rappresentanti del Parlamento europeo dovrebbero essere invitati in qualità di osservatori alle riunioni del consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento. Il consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento dovrebbe facilitare il coordinamento tra gli Stati membri nonché fornire raccomandazioni alla Commissione e assisterla in merito all'attuazione dei meccanismi istituiti dal presente regolamento volti a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, in particolare anticipando, preparando, prevenendo e affrontando le crisi di approvvigionamento di prodotti di rilevanza per la crisi.
(109)
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo all'adozione di programmi di lavoro per stabilire le priorità di finanziamento e le condizioni di finanziamento applicabili, la concessione di finanziamenti per azioni specifiche, l'istituzione di SEAP, l'individuazione e l'aggiornamento di prodotti di rilevanza per la crisi, la creazione e il mantenimento di un elenco di autorità nazionali di certificazione, le misure di attribuzione di priorità e l'imposizione di sanzioni. È opportuno tenere conto delle specificità del settore della difesa, in particolare della responsabilità degli Stati membri, dei paesi associati o dell'Ucraina in relazione al processo di pianificazione e acquisizione. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (31).
(110)
Dovrebbe essere possibile invitare rappresentanti dell'Ucraina alle riunioni del comitato qualora il loro contributo sia necessario in relazione a misure di esecuzione che riguardano l'Ucraina, quali gli atti di esecuzione relativi allo strumento di sostegno per l'Ucraina. Ciò consentirebbe loro di condividere pareri e rispondere alle domande degli Stati membri. Non dovrebbe tuttavia essere loro consentito di assistere alle deliberazioni né di partecipare alle votazioni del comitato.
(111)
Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fatte salve le norme dell'Unione in materia di concorrenza, in particolare gli articoli da 101 a 109 TFUE e gli atti giuridici che danno attuazione a tali articoli.
(112)
I finanziamenti dell'Unione nell’ambito del presente regolamento dovrebbero coprire solo i costi necessari al perseguimento degli obiettivi del Programma e dello strumento di sostegno per l’Ucraina e non possono coprire i costi derivanti dalla PESC. Di conseguenza, i finanziamenti dell'Unione nell'ambito del Programma e dello strumento di sostegno per l'Ucraina non dovrebbero coprire i costi di acquisto e di manutenzione di prodotti per la difesa a fini militari o di difesa, anche nel quadro dell'istituzione, della gestione e del mantenimento di pool per la prontezza industriale nel settore della difesa. I finanziamenti dell'Unione nell'ambito del Programma e dello strumento di sostegno per l'Ucraina dovrebbero tuttavia poter coprire i costi sostenuti nel contesto dell'acquisto o della manutenzione di tali prodotti qualora tali costi siano necessari per rafforzare la competitività dell'EDTIB o la ripresa, la ricostruzione e la modernizzazione della DTIB ucraina, in particolare i costi non ricorrenti.
(113)
In conformità dell'articolo 241 TFUE, il Consiglio può chiedere alla Commissione di procedere a tutti gli studi che esso ritenga opportuni ai fini del raggiungimento degli obiettivi comuni e di sottoporgli tutte le proposte del caso. La Commissione presta rapida e attenta considerazione a tali eventuali richieste di proposte.
(114)
Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fatto salvo il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri.
(115)
Il presente regolamento lascia impregiudicate le norme vigenti dell'Unione e nazionali in materia di esportazione di prodotti per la difesa nonché gli obblighi previsti dalla direttiva 2009/43/CE.
(116)
Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire rafforzare la leadership tecnologica, l'innovazione, la prontezza, la competitività a lungo termine, la resilienza, l'integrazione e la preparazione dell’EDTIB, garantendo la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa e contribuendo alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione della DTIB ucraina, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata o degli effetti dell'azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(117)
Per consentire che la sua attuazione possa iniziare il prima possibile, al fine di conseguire i suoi obiettivi, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Obiettivi generali e oggetto
1. Il presente regolamento mira a rafforzare la leadership tecnologica, l'innovazione, la prontezza, la competitività a lungo termine, la resilienza, l'integrazione e la preparazione della base industriale e tecnologica di difesa europea (European Defence Technological and Industrial Base – EDTIB), garantendo la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa e contribuendo alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione della base industriale e tecnologica di difesa dell'Ucraina (Defence Technological and Industrial Base – «DTIB ucraina»).
2. Il presente regolamento stabilisce un bilancio per il periodo 2025-2027 e istituisce:
1)
il Programma per l'industria europea della difesa («Programma»), comprendente misure per rafforzare la competitività, la reattività e la capacità dell'EDTIB, come previsto al capo II;
2)
lo strumento di sostegno per l'Ucraina, vale a dire un programma di cooperazione con l'Ucraina finalizzato alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione della DTIB ucraina, tenendo conto della possibile futura integrazione della DTIB ucraina nell'EDTIB, come previsto al capo III;
3)
un quadro giuridico per progetti europei di interesse comune nel settore della difesa (European Defence Projects of Common Interest - EDPCI), come previsto al capo IV;
4)
un meccanismo europeo di vendite militari, come previsto al capo V;
5)
un quadro giuridico per le strutture per un programma europeo di armamento (Structures for European Armament Programme – SEAP) come previsto al capo VI;
6)
un quadro giuridico per la preparazione e la risposta all'impatto delle crisi di approvvigionamento sul mercato interno, come previsto al capo VII, volto a garantire:
a)
la sicurezza dell'approvvigionamento di prodotti di rilevanza per la crisi; e
b)
il corretto funzionamento del mercato interno dei prodotti per la difesa, anche prevenendo l'insorgere di ostacoli.
3. Il presente regolamento fa salva la competenza esclusiva di ciascuno Stato membro per la propria sicurezza nazionale, come stabilito all'articolo 4, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE), nonché il diritto di ciascuno Stato membro di tutelare gli interessi essenziali della propria sicurezza conformemente all'articolo 346 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«accordo di acquisto anticipato»: un appalto pubblico con uno o più operatori economici che mira a sostenere lo sviluppo o la produzione rapidi di un prodotto e in virtù del quale il diritto di acquistare un determinato numero di prodotti in un determinato arco di tempo e a un determinato prezzo è subordinato al prefinanziamento di una parte dei costi iniziali sostenuti dagli operatori economici interessati; sebbene sia giuridicamente vincolante per le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti e per il contraente, un accordo di acquisto anticipato deve essere ulteriormente attuato mediante la conclusione di contratti con i contraenti interessati;
2)
«soggetto di un altro paese terzo»: un soggetto giuridico stabilito in un paese terzo non associato diverso dall'Ucraina, oppure un soggetto giuridico stabilito nell'Unione, in Ucraina o in un paese associato, ma che ha le proprie strutture di gestione esecutiva in un paese terzo non associato diverso dall'Ucraina;
3)
«paesi associati»: i membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo che applicano il presente regolamento conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo;
4)
«strozzatura»: un punto di congestione in un sistema di produzione che interrompe o rallenta gravemente la produzione;
5)
«operazione di finanziamento misto»: un'azione sostenuta dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito di un meccanismo o di una piattaforma di finanziamento misto secondo la definizione di cui all’articolo 2, punto 6), del regolamento finanziario, che combina forme di aiuto non rimborsabile o strumenti finanziari a titolo del bilancio dell'Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, o di investitori e istituti di finanziamento commerciali;
6)
«informazioni classificate»: le informazioni o i materiali, in qualsiasi forma, la cui divulgazione non autorizzata potrebbe arrecare in varia misura pregiudizio agli interessi dell'Unione oppure a uno o più Stati membri e che recano un contrassegno di classifica UE o un contrassegno di classifica corrispondente, come stabilito nell'accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, sulla protezione delle informazioni classificate scambiate nell'interesse dell'Unione europea (32);
7)
«amministrazioni aggiudicatrici»: le amministrazioni aggiudicatrici quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (33) e all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (34);
8)
«controllo»: la capacità di esercitare un'influenza determinante su un soggetto giuridico, direttamente o indirettamente attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi;
9)
«prodotti di rilevanza per la crisi»: prodotti per la difesa o loro componenti o materie prime ovvero prodotti o servizi critici per la loro produzione la cui disponibilità è indispensabile per garantire il corretto funzionamento del mercato interno e delle relative catene di approvvigionamento e che devono essere garantiti per rispondere a una crisi di approvvigionamento;
10)
«azione di innovazione in materia di difesa»: un'azione che consiste essenzialmente in attività destinate direttamente alla produzione di piani e progetti o disegni per prodotti, processi o servizi per la difesa nuovi, modificati o migliorati e che possono comprendere la creazione di prototipi, il collaudo, la dimostrazione, i progetti pilota, la convalida dei prodotti su larga scala e le prime applicazioni commerciali;
11)
«prodotti per la difesa»: i prodotti per la difesa di cui all'allegato della direttiva 2009/43/CE, nonché i lavori, le forniture e i servizi direttamente legati a tali prodotti per ognuno e tutti gli elementi del loro ciclo di vita ai sensi dell'articolo 2, lettera c), della direttiva 2009/81/CE;
12)
«gestione dinamica della disponibilità»: la fornitura di prodotti per la difesa in tempo utile, nel luogo concordato e ai livelli di disponibilità concordati, nonché la gestione dei rischi di disponibilità che potrebbero concretizzarsi sotto forma di carenza del prodotto per la difesa in questione; in tale contesto, la «disponibilità» è la capacità del prodotto per la difesa di funzionare perfettamente in determinate condizioni e di essere pronto all'uso, ove necessario;
13)
«struttura di gestione esecutiva»: un organo di un soggetto giuridico, nominato ai sensi del diritto nazionale e che fa capo all'amministratore delegato, se applicabile, cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale del soggetto giuridico e che supervisiona e monitora le decisioni della dirigenza del soggetto giuridico;
14)
«informazioni acquisite»: dati, know-how o informazioni generati nell'ambito di una determinata azione a norma del presente regolamento, indipendentemente dalla loro forma o natura;
15)
«termine di esecuzione»: il periodo di tempo che intercorre tra l'inoltro di un ordine di acquisto e il completamento dell'ordine da parte del fabbricante;
16)
«soggetto giuridico»: una persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto dell'Unione, nazionale o internazionale, dotata di personalità giuridica e capacità di agire a proprio nome, di esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o un'entità non avente personalità giuridica di cui all'articolo 200, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario;
17)
«ciclo di vita»: tutte le possibili fasi successive di un prodotto, dalla fase di ricerca e sviluppo a quella di disattivazione e smaltimento;
18)
«manutenzione»: tutte le azioni intraprese per garantire la prontezza e la capacità operativa di un prodotto per la difesa, in particolare per mantenere i materiali in condizioni specifiche, o riportarli a dette condizioni, fino alla fine del loro utilizzo, quali prontezza alla missione, longevità e aggiornamenti, personalizzazione e specializzazione, ispezione, revisione, collaudo, mantenimento, modifiche, classificazione in termini di funzionalità, riparazione, recupero, ricostruzione, rigenerazione, salvataggio e cannibalizzazione;
19)
«impresa a media capitalizzazione» o «mid-cap»: un'impresa che non è una PMI e che impiega un massimo di 3 000 persone, laddove il calcolo degli effettivi è effettuato conformemente agli articoli da 3 a 6 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (35);
20)
«soggetto di un paese terzo non associato»: un soggetto giuridico stabilito in un paese terzo non associato oppure un soggetto giuridico stabilito nell'Unione o in un paese associato che ha però le proprie strutture di gestione esecutiva in un paese terzo non associato;
21)
«costi non ricorrenti»: i costi che si verificano una tantum o a intervalli irregolari, in particolare i costi di progettazione, sviluppo e investimento necessari per la produzione o la manutenzione di prodotti per la difesa o la riserva di capacità di fabbricazione;
22)
«accordo di off-take»: qualsiasi accordo contrattuale tra, da un lato, almeno tre Stati membri e, se del caso, paesi associati o l'Ucraina e, dall’atro, almeno un fabbricante di prodotti per la difesa che preveda un impegno da parte degli Stati membri e, se del caso, di paesi associati o l'Ucraina, ad acquisire una determinata quantità di prodotti per la difesa in un determinato periodo di tempo oppure un impegno da parte del fabbricante di prodotti per la difesa a concedere agli Stati membri e, se del caso, ai paesi associati o all'Ucraina l'opzione di procedere a tale appalto;
23)
«originatore»: l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione, lo Stato membro o un soggetto istituito a norma del presente regolamento sotto la cui autorità sono state create informazioni classificate;
24)
«ente appaltante»: un'amministrazione aggiudicatrice stabilita in uno Stato membro o in un paese associato, una struttura per un programma europeo di armamento (SEAP), l'Agenzia europea per la difesa (European Defence Agency - AED) o un'organizzazione internazionale designata da Stati membri, da paesi associati, dall'Ucraina o da una SEAP per condurre un appalto comune per loro conto;
25)
«materie prime»: le materie prime quali definite all’articolo 2, punto 1) del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio (36);
26)
«risultati»: qualsiasi effetto tangibile o intangibile di un'azione, per esempio dati, know-how o informazioni, indipendentemente dalla sua forma o natura e che possa o no essere protetto, nonché qualsiasi diritto a esso collegato, ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale;
27)
«marchio di eccellenza»: un marchio di qualità attribuito alle proposte presentate nel quadro di un invito a presentare proposte nell'ambito del Programma o dello strumento di sostegno per l'Ucraina che hanno superato tutte le soglie di valutazione stabilite nel programma di lavoro, ma che non hanno potuto essere finanziate a causa della dotazione di bilancio insufficiente attribuita a tale invito nel programma di lavoro, e che potrebbero beneficiare del sostegno a titolo di altre fonti di finanziamento dell'Unione o nazionali;
28)
«informazioni sensibili»: informazioni e dati non classificati che devono essere protetti da un accesso o una divulgazione non autorizzati in virtù degli obblighi stabiliti nel diritto dell'Unione o nazionale, ove applicabile, o allo scopo di tutelare la riservatezza o la sicurezza di una persona fisica o giuridica;
29)
«piccole e medie imprese» (PMI): piccole e medie imprese secondo la definizione di cui all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE;
30)
«piccola impresa a media capitalizzazione» o «piccola mid-cap»: un'impresa quale definita nell'allegato della raccomandazione (UE) 2025/1099 della Commissione (37);
31)
«subappaltatore»: un operatore economico proposto da un candidato, da un offerente o da un contraente per eseguire, sotto la supervisione del contraente principale, compiti o servizi specifici che contribuiscono alla progettazione o alla fabbricazione di un prodotto per la difesa e che sono diversi da quelli svolti dai fornitori per l'esecuzione del contratto, per i quali gli è assegnato almeno il 15 % del valore del contratto, e che necessita di accedere a informazioni classificate per l'esecuzione di tale contratto; ai fini della presente definizione, per «fornitore» si intende un operatore economico che fornisce al contraente componenti di propria progettazione o produzione.
Articolo 3
Bilancio
1. Le dotazioni finanziarie per l'attuazione del Programma per il periodo dal 30 dicembre 2025 al 31 dicembre 2027 sono composte:
a)
da 1 200 000 000 EUR a prezzi correnti; e
b)
dai contributi aggiuntivi conformemente all'articolo 5.
2. Le dotazioni finanziarie per l'attuazione dello strumento di sostegno per l'Ucraina per il periodo dal 30 dicembre 2025 al 31 dicembre 2027 sono composte:
a)
da 300 000 000 EUR a prezzi correnti; e
b)
dai contributi aggiuntivi conformemente all'articolo 23 nella misura assegnata.
3. I finanziamenti dell'Unione a norma del presente regolamento coprono solo i costi necessari al perseguimento degli obiettivi del Programma e dello strumento di sostegno per l'Ucraina. Pertanto, i finanziamenti dell'Unione nell'ambito del Programma e dello strumento di sostegno per l'Ucraina non coprono i costi di acquisto e di manutenzione di prodotti per la difesa a fini militari o di difesa, anche nel quadro dell'istituzione, della gestione e del mantenimento di pool per la prontezza industriale nel settore della difesa di cui all'articolo 38. I fondi dell’Unione a norma del presente regolamento possono coprire i costi sostenuti nel contesto dell'acquisto o della manutenzione di tali prodotti qualora tali costi siano necessari per rafforzare la competitività dell'EDTIB o per la ripresa, la ricostruzione e la modernizzazione della DTIB ucraina, in particolare i costi non ricorrenti.
4. Almeno il 15 % della dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo è destinato alle azioni di cui all'articolo 11 e almeno il 30 % di tale dotazione finanziaria è destinato alle azioni di cui all'articolo 12. Fino al 25 % della dotazione finanziaria può essere destinato alle azioni di cui all'articolo 35.
5. Per rispondere a situazioni impreviste o a nuovi sviluppi ed esigenze, la Commissione può trasferire gli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 tra il Programma e lo strumento di sostegno per l'Ucraina conformemente al regolamento finanziario.
6. Fino al 3,5 % dell'importo di cui ai paragrafi 1 e 2 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del Programma e dello strumento di sostegno per l'Ucraina, segnatamente le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, compresi indagini sui prezzi e sistemi e piattaforme informatici istituzionali, nonché tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa o relative al personale sostenute dalla Commissione per la gestione del Programma e dello strumento di sostegno per l'Ucraina.
7. Gli impegni di bilancio per attività la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.
8. Se necessario per consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027, gli stanziamenti possono essere iscritti nel bilancio dell'Unione fino al 2033 per coprire le spese necessarie per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 4 per il Programma o, se del caso, all'articolo 22 per lo strumento di sostegno per l'Ucraina, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro la fine del Programma o dello strumento di sostegno per l'Ucraina, e di coprire le spese relative alle attività e ai servizi operativi critici.
CAPO II
IL PROGRAMMA
SEZIONE 1
DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AL PROGRAMMA
Articolo 4
Obiettivi
1. Il Programma è finalizzato ad aumentare la competitività, la resilienza e la prontezza dell'EDTIB avviando e accelerando l'adeguamento dell'industria ai cambiamenti strutturali imposti dall'evolversi del contesto di sicurezza. In particolare, il Programma mira a:
a)
rafforzare la cooperazione in materia di appalti nel settore della difesa incoraggiando gli Stati membri ad aggregare la domanda di prodotti per la difesa, ad armonizzare i requisiti in materia di capacità di difesa e a rafforzare la solidarietà tra gli Stati membri, per condurre in ultima analisi a una maggiore interoperabilità e intercambiabilità, nonché migliorando la prevedibilità della domanda per l'EDTIB, corrispondente alle esigenze degli Stati membri in materia di prodotti per la difesa;
b)
migliorare e accelerare la capacità di adattamento delle catene di approvvigionamento industriali della difesa, aprire le catene di approvvigionamento alla cooperazione transfrontaliera, in particolare per le PMI e le mid-cap, aumentare le capacità di fabbricazione, ridurre il termine di esecuzione della produzione dei prodotti per la difesa e sostenere l'industrializzazione e la commercializzazione di prodotti per la difesa sostenute da azioni finanziate dall'Unione o sostenute da altre attività di cooperazione dell'Unione condotte con il sostegno degli Stati membri, al fine di garantire la disponibilità e l'approvvigionamento di prodotti per la difesa in tutta l'Unione e tenendo conto delle esigenze specifiche degli Stati membri nel caso dovessero concretizzarsi minacce militari convenzionali;
c)
migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento e la resilienza dell'EDTIB sostenendo lo sviluppo e la presenza dell'EDTIB in tutta l'Unione.
2. Il Programma è attuato tenendo conto degli obiettivi della bussola strategica per la sicurezza e la difesa ed è coerente con le priorità in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri nel quadro della politica estera e di sicurezza comune (PESC), in particolare nel contesto del piano di sviluppo delle capacità (CDP), e con le opportunità di collaborazione individuate nella revisione coordinata annuale sulla difesa (CARD).
3. Il Programma è coerente con la cooperazione degli Stati membri nel quadro della cooperazione strutturata permanente (PESCO), con le iniziative e i progetti dell'AED e con l'assistenza civile e militare dell'Unione all'Ucraina. Il Programma tiene debitamente conto delle attività pertinenti svolte dall'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) e da altri partner, qualora tali attività siano al servizio degli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione.
Articolo 5
Risorse finanziarie aggiuntive
1. Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altri terzi possono destinare contributi finanziari aggiuntivi al Programma, compreso il Fondo per accelerare la trasformazione delle catene di approvvigionamento della difesa (FAST) di cui all'articolo 14 del presente regolamento, conformemente all'articolo 211, paragrafo 2, del regolamento finanziario. Tali contributi finanziari costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), d) o e), o dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.
2. A condizione che contribuiscano al conseguimento di almeno uno degli obiettivi di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/241, i contributi degli Stati membri sostenuti dal dispositivo per la ripresa e la resilienza sono utilizzati a beneficio dello Stato membro interessato e possono essere utilizzati, in deroga all'articolo 20, paragrafo 6, del presente regolamento e all'articolo 193, paragrafo 1, del regolamento finanziario, per contribuire al finanziamento delle azioni ammissibili a norma dell'articolo 12 del presente regolamento fino al 100 % dei costi ammissibili.
In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d), e all'allegato V, criterio 2.4, del regolamento (UE) 2021/241, il principio «non arrecare un danno significativo» non si applica ai contributi degli Stati membri sostenuti dal dispositivo per la ripresa e la resilienza, a condizione che lo Stato membro interessato giustifichi, nell’accordo di contributo con la Commissione, che non è né fattibile né opportuno garantire che il tipo di attività che si intende sostenere nell’ambito del presente regolamento rispetti il principio «non arrecare un danno significativo».
3. Eventuali importi aggiuntivi ricevuti nell'ambito di accordi bilaterali o multilaterali conclusi a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio (38) costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario e sono utilizzati per il Programma conformemente al presente regolamento.
4. Su richiesta degli Stati membri interessati, le risorse destinate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono essere trasferite al Programma alle condizioni stabilite nel regolamento (UE) 2021/1060. La Commissione dà esecuzione a tali risorse direttamente in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario o indirettamente in conformità della lettera c) del medesimo comma. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.
5. Per quanto riguarda gli importi versati a titolo di contributo conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri interessati possono adottare decisioni in merito alla percentuale di detti importi da mettere a disposizione di tutti i soggetti ammissibili al finanziamento a norma del presente regolamento, da mettere a disposizione a beneficio solo dello Stato membro interessato oppure a beneficio aggiuntivo di altri Stati membri. Laddove siano messi a disposizione a beneficio dello Stato membro interessato oppure a beneficio aggiuntivo di altri Stati membri, tali importi possono essere utilizzati, in deroga all'articolo 20, paragrafo 6, del presente regolamento e all'articolo 193, paragrafo 1, del regolamento finanziario, per contribuire al finanziamento delle azioni ammissibili a norma dell'articolo 12 del presente regolamento fino al 100 % dei costi ammissibili.
6. Se la Commissione non ha assunto un impegno giuridico in regime di gestione diretta o indiretta per le risorse trasferite a norma del paragrafo 4 del presente articolo e al più tardi entro il 31 dicembre 2028, le corrispondenti risorse non impegnate possono essere ritrasferite a uno o più rispettivi programmi originari, su richiesta dello Stato membro interessato, conformemente alle condizioni di cui al regolamento (UE) 2021/1060.
Articolo 6
Finanziamento alternativo, combinato e cumulativo
1. Il Programma è attuato in sinergia con altri programmi dell'Unione. Un'azione che abbia beneficiato di un contributo nell'ambito di un altro programma dell'Unione può essere finanziata anche nel quadro del Programma, purché tale contributo non copra gli stessi costi. Al corrispondente contributo si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione oppure a tutti i contributi può essere applicato un unico insieme di norme di uno qualsiasi dei programmi dell'Unione che forniscono contributi e può essere concluso un unico impegno giuridico. Il sostegno cumulativo proveniente dal bilancio dell'Unione non supera i costi totali ammissibili dell'azione e può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno.
2. Al fine di ricevere un marchio di eccellenza nell'ambito del Programma, le azioni soddisfano tutte le condizioni seguenti:
a)
sono state valutate nel quadro di un invito a presentare proposte nell'ambito del Programma;
b)
sono conformi ai requisiti minimi di qualità indicati nell'invito a presentare proposte;
c)
non sono finanziate nel quadro dell'invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio.
3. A norma delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060, il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) o il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) può sostenere proposte presentate a seguito di un invito a presentare proposte nell'ambito del Programma che hanno ricevuto un marchio di eccellenza.
Articolo 7
Attuazione e forme del finanziamento dell'Unione
1. Il Programma è attuato in regime di gestione diretta conformemente al regolamento finanziario o in regime di gestione indiretta con le entità di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.
2. Fatto salvo l'articolo 20, paragrafo 3, del presente regolamento, i finanziamenti dell'Unione possono essere erogati in qualsivoglia forma prevista dal regolamento finanziario, in particolare in forma di sovvenzioni, premi, appalti e strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto nel quadro del programma InvestEU conformemente al titolo X del regolamento finanziario.
3. Per quanto riguarda le azioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento per le quali i finanziamenti dell'Unione sono erogati sotto forma di sovvenzione e si ottiene un profitto, la Commissione ha il diritto di recuperarne la percentuale corrispondente al contributo dell'Unione ai costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario nel realizzare l'azione, fino a concorrenza dell'importo finale del contributo dell'Unione. In deroga all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento finanziario, il profitto è calcolato come un surplus delle entrate rispetto ai costi ammissibili dell'azione, in cui le entrate sono limitate ai finanziamenti dell'Unione, ai finanziamenti degli Stati membri, compresi gli appalti, agli altri ricavi generati nel corso dell'azione e agli eventuali ricavi derivanti dall'azione. I programmi di lavoro di cui all’articolo 21 del presente regolamento possono stabilire ulteriori dettagli.
4. In deroga all'articolo 196, paragrafo 2, del regolamento finanziario, se pertinente e necessario per l'attuazione di un'azione, i contributi finanziari possono riguardare azioni avviate e costi sostenuti prima della data di presentazione della proposta relativa a tali azioni, a condizione che queste non siano state avviate prima del 5 marzo 2024 e non siano state completate prima della firma della convenzione di sovvenzione.
Articolo 8
Paesi terzi associati al Programma
Il Programma è aperto alla partecipazione dei paesi associati, conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo sullo Spazio economico europeo.
Articolo 9
Soggetti giuridici ammissibili
1. Solo soggetti giuridici che sono stabiliti nell'Unione o in un paese associato e hanno le proprie strutture di gestione esecutiva nell'Unione o in un paese associato sono ammissibili quali destinatari dei finanziamenti dell'Unione previsti dal presente regolamento.
2. Oltre ai criteri stabiliti a norma del regolamento finanziario, si applicano i criteri di ammissibilità di cui ai paragrafi da 3 a 9 del presente articolo.
3. Le infrastrutture, gli impianti, i beni e le risorse dei destinatari dei finanziamenti dell'Unione coinvolti in un'azione che sono utilizzati ai fini di tale azione sono situati nel territorio di uno Stato membro o di un paese associato per l'intera durata dell'azione.
4. In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, laddove non dispongano prontamente di alternative o infrastrutture, impianti, beni e risorse pertinenti nell'Unione o in un paese associato, i destinatari dei finanziamenti dell'Unione coinvolti in un'azione possono utilizzare le proprie infrastrutture, i propri impianti, i propri beni o le proprie risorse situati o detenuti al di fuori del territorio degli Stati membri o dei paesi associati, purché tale uso non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, compreso il rispetto del principio delle relazioni di buon vicinato, e sia coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 4. I costi relativi alle attività che utilizzano tali infrastrutture, impianti, beni o risorse non sono ammissibili al sostegno da parte del Programma.
5. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione nell'ambito del Programma non sono soggetti al controllo di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato.
6. In deroga al paragrafo 5 del presente articolo, un soggetto giuridico stabilito nell'Unione o in un paese associato e controllato da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato è ammissibile quale destinatario dei finanziamenti dell'Unione se sono messe a disposizione della Commissione garanzie approvate secondo le procedure nazionali di uno Stato membro o di un paese associato nel quale è stabilito, ad esempio misure adeguate a norma dei controlli definiti all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio (39).
Le garanzie di cui al primo comma del presente paragrafo assicurano che il coinvolgimento di un soggetto giuridico di cui allo stesso comma in un'azione non sia in contrasto né con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, quali stabiliti nell'ambito della PESC a norma del titolo V TUE, compreso il rispetto del principio delle relazioni di buon vicinato, né con gli obiettivi di cui all'articolo 4 del presente regolamento. In particolare, tali garanzie provano che, ai fini di un'azione, sono in atto misure tese ad assicurare che:
a)
il controllo sul soggetto giuridico non sia esercitato in un modo che ostacoli o riduca la sua capacità di eseguire l'azione e conseguire risultati, che imponga restrizioni riguardo alle infrastrutture, agli impianti, ai beni, alle risorse, alla proprietà intellettuale o al know-how necessari ai fini dell'azione, o che pregiudichi le sue capacità e gli standard necessari all'esecuzione dell'azione;
b)
sia impedito l'accesso di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati a informazioni classificate o sensibili relative all'azione e i dipendenti o le altre persone coinvolte nell'azione dispongano di un nulla osta di sicurezza nazionale rilasciato da uno Stato membro o da un paese associato, se del caso, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali;
c)
la titolarità della proprietà intellettuale derivante dalle azioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), non sia soggetta a restrizioni da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato né sia trasferita a soggetti stabiliti al di fuori del territorio degli Stati membri o di paesi associati, senza l'approvazione dello Stato membro o del paese associato in cui il soggetto giuridico è stabilito. Tale approvazione non deve essere in contrasto con gli obiettivi di cui all'articolo 4.
Se considerato opportuno dallo Stato membro o dal paese associato nel quale è stabilito il soggetto giuridico, possono essere previste ulteriori garanzie.
La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 77 in merito ai soggetti giuridici considerati ammissibili quali destinatari dei finanziamenti dell'Unione ai sensi del presente paragrafo.
7. Le garanzie di cui al paragrafo 6 del presente articolo possono essere basate su un modello standardizzato fornito dalla Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 77, al fine di assicurare un approccio armonizzato in tutta l'Unione.
8. Nell'eseguire un'azione ammissibile, i destinatari possono anche cooperare con soggetti giuridici stabiliti al di fuori del territorio degli Stati membri o dei paesi associati, o controllati da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato, anche utilizzando i beni, le infrastrutture, gli impianti e le risorse di tali soggetti giuridici, purché tale utilizzo non sia in contrasto né con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, compreso il rispetto del principio delle relazioni di buon vicinato, né con gli obiettivi di cui all'articolo 4.
Ai paesi terzi non associati o ai soggetti di paesi terzi non associati non è consentito l'accesso non autorizzato a informazioni classificate concernenti l'esecuzione dell'azione e devono essere evitati i potenziali effetti negativi sulla sicurezza dell'approvvigionamento dei fattori di produzione indispensabili per l'azione.
I costi relativi alla cooperazione con soggetti giuridici stabiliti al di fuori del territorio degli Stati membri o di paesi associati, o controllati da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato, non sono ammissibili al sostegno del Programma.
9. I paragrafi 5 e 6 non si applicano:
a)
alle amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri e dei paesi associati;
b)
alle organizzazioni internazionali;
c)
alle SEAP;
d)
all'AED.
SEZIONE 2
AZIONI AMMISSIBILI
Articolo 10
Azioni ammissibili
1. Le azioni ammissibili al finanziamento nell'ambito del Programma realizzano gli obiettivi di cui all'articolo 4 e possono assumere una delle forme seguenti, o una loro combinazione:
a)
azioni di appalto comune di cui all'articolo 11, anche al fine di istituire, gestire o mantenere i pool per la prontezza industriale nel settore della difesa;
b)
azioni di rafforzamento industriale di cui all'articolo 12;
c)
azioni di sostegno di cui all'articolo 13;
d)
realizzazione di EDPCI di cui all'articolo 35.
2. Le azioni seguenti non sono ammissibili al finanziamento nell'ambito del Programma:
a)
azioni connesse a prodotti per la difesa che sono vietati dal diritto internazionale applicabile;
b)
azioni connesse a sistemi autonomi letali che operano al di fuori di una catena delle responsabilità di comando e controllo umani o che non possono essere utilizzati in conformità del diritto internazionale umanitario;
c)
azioni connesse alle munizioni a grappolo;
d)
azioni, o parti di esse, già interamente finanziate da altre fonti pubbliche o private.
3. Per gli appalti condotti a norma degli articoli 11, 13 e 35 e sostenuti da finanziamenti dell'Unione, il costo dei componenti provenienti dall'esterno dell'Unione e dei paesi associati non supera il 35 % del costo stimato dei componenti del prodotto finale. Nessun componente proviene da paesi terzi che sono in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri.
4. Per le azioni eseguite a norma dell'articolo 12 e per le attività svolte a norma dell'articolo 35 diverse dalle attività di appalto, il costo dei componenti provenienti dall'esterno dell'Unione e dei paesi associati non supera il 35 % del costo stimato dei componenti del prodotto il cui aumento della capacità di produzione è sostenuto da finanziamenti dell'Unione. Nessun componente del prodotto il cui aumento della capacità di produzione sia sostenuto da finanziamenti dell'Unione proviene da paesi terzi che siano in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri.
5. I destinatari di finanziamenti dell'Unione o, se del caso, i contraenti hanno la facoltà di decidere, senza limitazioni imposte da paesi terzi non associati o da soggetti di paesi terzi non associati, in merito alla definizione, all'adattamento e all'evoluzione della progettazione dei prodotti per la difesa interessati, compresa l'autorità giuridica di sostituire o rimuovere componenti soggetti a restrizioni imposte da paesi terzi non associati o da soggetti di paesi terzi non associati.
6. Fatto salvo l'articolo 5 della direttiva 2009/43/CE, gli Stati membri possono pubblicare licenze generali di trasferimento per effettuare trasferimenti ad altri Stati membri di prodotti connessi alle azioni sostenute dal Programma.
Articolo 11
Azioni di appalto comune
1. Le azioni di appalto comune consistono in attività connesse alla cooperazione di soggetti giuridici negli appalti di prodotti per la difesa, in qualsiasi momento del ciclo di vita di tali prodotti per la difesa, anche ai fini di istituire, gestire e mantenere i pool per la prontezza industriale nel settore della difesa.
2. Solo i seguenti soggetti giuridici sono ammissibili alle azioni di appalto comune:
a)
le amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri o dei paesi associati;
b)
le organizzazioni internazionali;
c)
le SEAP;
d)
l'AED.
3. Le azioni di appalto comune sono realizzate da:
a)
un consorzio di soggetti giuridici di cui al paragrafo 2, comprendente almeno tre soggetti di cui al paragrafo 2, lettera a), di almeno tre Stati membri o paesi associati dei quali almeno due sono amministrazioni aggiudicatrici di due Stati membri; oppure
b)
una SEAP.
4. Gli Stati membri e i paesi associati che svolgono un'azione di appalto comune nominano all'unanimità un ente appaltante che agisca per loro conto ai fini dell’appalto comune. L'ente appaltante svolge le procedure di appalto e conclude i contratti che ne conseguono con i contraenti per conto dei paesi partecipanti. L'ente appaltante può partecipare all'azione in qualità di beneficiario e fungere da coordinatore del consorzio di soggetti giuridici e può pertanto essere in grado di gestire e combinare i fondi provenienti dal Programma e quelli provenienti da Stati membri e paesi associati partecipanti.
5. Le procedure di appalto di cui al paragrafo 4 si basano su un accordo che deve essere firmato da Stati membri e paesi associati partecipanti con l'ente appaltante alle condizioni stabilite nel programma di lavoro. L'accordo stabilisce, in particolare, le modalità pratiche che si applicano all'appalto comune e il processo decisionale per quanto riguarda la scelta della procedura, la valutazione delle offerte e l'aggiudicazione del contratto.
6. Nelle procedure di appalto e nei contratti con i contraenti, l'ente appaltante applica criteri equivalenti a quelli di cui all'articolo 9 e prescrive che tali criteri siano applicati ai subappaltatori.
7. In deroga al paragrafo 6, al fine di tenere conto della cooperazione industriale con paesi terzi non associati, gli appalti comuni che coinvolgono un subappaltatore cui è assegnato tra il 15 % e il 35 % del valore del contratto e che non è stabilito o non ha le proprie strutture di gestione esecutiva nell'Unione o in un paese associato sono ammissibili al sostegno nell'ambito del Programma a condizione che tra il contraente e il suddetto subappaltatore sia stato stabilito un rapporto contrattuale diretto relativo al prodotto per la difesa prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
8. Gli enti appaltanti comunicano alla Commissione le garanzie di cui all'articolo 9, paragrafo 6. Ulteriori informazioni su tali garanzie sono messe a disposizione della Commissione su richiesta. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 77 in merito alle comunicazioni effettuate conformemente al presente paragrafo.
9. Prima di avviare una procedura di appalto per un'azione di appalto comune ai sensi del presente regolamento, l'ente appaltante informa gli Stati membri che non partecipano alla procedura prevista e offre loro la possibilità di presentare, entro un arco di tempo ragionevole, una richiesta motivata affinché l'ente appaltante acquisti per loro quantità supplementari di prodotti per la difesa. Se tale richiesta viene presentata, il contratto di appalto comune riserva alle amministrazioni aggiudicatrici partecipanti il diritto di acquistare quantità supplementari di prodotti per la difesa per tali Stati membri, fatte salve le norme applicabili dell'Unione e nazionali in materia di esportazione di prodotti per la difesa.
10. Prima di avviare una procedura di appalto per un'azione di appalto comune ai sensi del presente regolamento, l'ente appaltante, ove possibile, informa altresì i paesi associati e l'Ucraina in merito alla procedura prevista e offre loro la possibilità di presentare una richiesta motivata affinché l'ente appaltante acquisti per loro quantità supplementari di prodotti per la difesa. Se tale richiesta viene presentata, il contratto di appalto comune riserva alle amministrazioni aggiudicatrici partecipanti il diritto di acquistare quantità supplementari di prodotti per la difesa per i paesi associati e l'Ucraina.
Articolo 12
Azioni di rafforzamento industriale
1. Le azioni di rafforzamento industriale consistono in attività connesse all'accelerazione dell'adeguamento ai cambiamenti strutturali da parte della capacità di produzione di prodotti per la difesa, compresi i loro componenti e le rispettive materie prime, nella misura in cui siano destinati alla produzione di prodotti per la difesa o utilizzati interamente per tale produzione, in particolare:
a)
l'ottimizzazione, l'espansione, la modernizzazione, compresa l'automazione, il miglioramento o il cambio di destinazione delle capacità di produzione esistenti, o la creazione di nuove capacità di produzione, per quanto riguarda i prodotti per la difesa, i loro componenti e le rispettive materie prime, anche sulla base di appalti o tramite l'acquisizione delle macchine utensili richieste e di qualsiasi altro fattore di produzione necessario;
b)
l'istituzione di partenariati industriali transfrontalieri, anche attraverso partenariati pubblico-privato o altre forme di cooperazione industriale che includano PMI e piccole mid-cap, in uno sforzo industriale congiunto, comprese le attività volte a coordinare l'approvvigionamento o la riserva e lo stoccaggio di prodotti per la difesa, di componenti e delle rispettive materie prime, nonché a coordinare le capacità di produzione e i piani di produzione;
c)
la costituzione e la messa a disposizione di capacità di fabbricazione aggiuntive riservate di prodotti per la difesa, dei loro componenti e delle rispettive materie prime, in conformità dei volumi di produzione ordinati o pianificati;
d)
la promozione dell'industrializzazione e della commercializzazione dei prodotti per la difesa che sono stati sviluppati nel quadro di azioni finanziate dall'Unione o di altre attività di cooperazione condotte con il sostegno di almeno due Stati membri, anche attraverso l'istituzione di partenariati industriali transfrontalieri, partenariati pubblico-privato o altre forme di cooperazione industriale, il potenziamento della produzione iniziale e la produzione soggetta a licenza, se del caso;
e)
il collaudo, comprese le necessarie infrastrutture, e, se del caso, la certificazione di ricondizionamento di prodotti per la difesa, al fine di affrontarne l'obsolescenza e renderli utilizzabili dagli utilizzatori finali.
2. Per le attività di cui al paragrafo 1, lettera d), l'azione è eseguita da soggetti giuridici che cooperano nell'ambito di un consorzio di almeno tre soggetti giuridici ammissibili, dei quali almeno due sono stabiliti in Stati membri diversi. Per l'intero periodo in cui è eseguita l'azione, almeno tre di tali soggetti giuridici ammissibili stabiliti in almeno due Stati membri diversi non sono controllati, direttamente o indirettamente, dallo stesso soggetto giuridico, né si controllano a vicenda.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, le attività di cui al paragrafo 1 possono essere svolte da una SEAP.
4. Per la produzione di munizioni e missili, i destinatari dei finanziamenti dell'Unione o le autorità governative competenti degli Stati membri interessati hanno la facoltà di decidere, senza limitazioni imposte da paesi terzi non associati o da soggetti di paesi terzi non associati, in merito alla definizione, all'adattamento e all'evoluzione della progettazione del prodotto per la difesa in questione, compresa l'autorità giuridica di sostituire o rimuovere componenti soggetti a restrizioni imposte da paesi terzi non associati o da soggetti di paesi terzi non associati, oppure in alternativa, in deroga all'articolo 10, paragrafo 5, hanno ottenuto dal paese terzo non associato o dal soggetto del paese terzo non associato interessato un impegno giuridicamente vincolante di ottenere la suddetta facoltà di decidere entro un termine ragionevole commisurato alla complessità dell'azione in questione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2033.
Articolo 13
Azioni di sostegno
1. Sono azioni di sostegno:
a)
le attività volte ad aumentare l'interoperabilità e l'intercambiabilità, comprese la certificazione incrociata dei prodotti per la difesa e le attività che portano al riconoscimento reciproco delle certificazioni, o volte ad agevolare l'attuazione di norme militari, in particolare le norme della NATO e altre norme pertinenti, riducendo in tal modo qualsiasi eccessiva differenziazione dei prodotti per la difesa in tutta l'Unione;
b)
le attività volte ad agevolare l'accesso al mercato della difesa da parte di PMI, mid-cap e start-up, nonché il sostegno nell'ottenimento delle necessarie certificazioni di qualità e di produzione;
c)
lo sviluppo delle capacità, la formazione, la riqualificazione o il miglioramento del livello delle competenze del personale in relazione alle attività di cui all'articolo 10, paragrafo 1;
d)
gli appalti di sistemi di protezione fisica e informatica in relazione alle attività di cui all'articolo 12;
e)
le azioni di coordinamento e sostegno tecnico, in particolare volte ad affrontare le strozzature individuate nelle capacità di produzione e nelle catene di approvvigionamento al fine di garantire e accelerare la produzione di prodotti di rilevanza per la crisi allo scopo di assicurarne l'approvvigionamento efficace e la tempestiva disponibilità;
f)
l'istituzione di un catalogo europeo di vendite militari di cui al capo V;
g)
il sostegno alla creazione e al funzionamento di SEAP, anche al fine dell’istituzione, della gestione e del mantenimento di pool per la prontezza industriale nel settore della difesa;
h)
attività volte ad adeguare e modificare rapidamente i prodotti civili per applicazioni nel settore della difesa;
i)
azioni di innovazione in materia di difesa, comprese azioni di innovazione di emergenza in materia di difesa in caso di attivazione della misura di cui all'articolo 68.
2. Per le attività di cui al paragrafo 1, lettera a), l'azione è eseguita da soggetti giuridici che cooperano nell'ambito di un consorzio di almeno tre soggetti giuridici ammissibili, dei quali almeno due sono stabiliti in almeno due Stati membri diversi. Per l'intero periodo in cui è eseguita l'azione, almeno tre di tali soggetti giuridici ammissibili non sono controllati, direttamente o indirettamente, dallo stesso soggetto giuridico, né si controllano a vicenda.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, le attività di cui al paragrafo 1 possono essere svolte da una SEAP.
SEZIONE 3
FONDO PER ACCELERARE LA TRASFORMAZIONE DELLE CATENE DI APPROVVIGIONAMENTO DELLA DIFESA (FAST)
Articolo 14
Fondo per accelerare la trasformazione delle catene di approvvigionamento della difesa (FAST)
1. Al fine di mobilitare e accelerare gli investimenti necessari per aumentare le capacità di fabbricazione nel settore della difesa delle PMI e delle piccole mid-cap che soddisfano criteri equivalenti a quelli di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e, se del caso, all'articolo 9, paragrafi 3 e 4, nonché ridurre i rischi di tali investimenti, può essere istituita un'operazione di finanziamento misto che offre sostegno sotto forma di debito o capitale o entrambi, intitolata «Fondo per accelerare la trasformazione delle catene di approvvigionamento della difesa» (FAST). Essa è attuata conformemente al titolo X del regolamento finanziario e al regolamento (UE) 2021/523.
2. Gli obiettivi specifici perseguiti da FAST sono i seguenti:
a)
conseguire un effetto moltiplicatore soddisfacente che sia in linea con la combinazione di debito e capitale e che contribuisca ad attrarre finanziamenti dei settori pubblico e privato;
b)
fornire sostegno in tutta l'Unione alle PMI, comprese start-up e scale-up, e alle piccole mid-cap che hanno difficoltà ad accedere ai finanziamenti e che:
i)
sono in fase di industrializzazione o fabbricazione di prodotti per la difesa o prevedono di avviare tale fase in tempi brevi; oppure
ii)
fanno parte della catena di approvvigionamento della difesa dell'Unione o prevedono di entrare a farne parte in tempi brevi;
c)
accelerare gli investimenti nei settori della fabbricazione di prodotti per la difesa e dello sviluppo di tecnologie per la difesa e quindi rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento delle catene del valore dell'industria della difesa dell'Unione.
SEZIONE 4
APPALTI
Articolo 15
Appalti con il sostegno della Commissione
1. A norma dell'articolo 168 del regolamento finanziario, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione:
a)
di partecipare con loro a un appalto congiunto di cui all'articolo 168, paragrafo 2, del regolamento finanziario, nell'ambito del quale gli Stati membri possono acquistare, affittare o noleggiare integralmente i prodotti per la difesa oggetto dell'appalto congiunto;
b)
di agire in qualità di centrale di committenza di cui all’articolo 168, paragrafo 3, del regolamento finanziario per acquisire prodotti per la difesa per conto o a nome degli Stati membri interessati.
2. Si considera che le amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri, nel momento in cui chiedono alla Commissione di agire conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, abbiano rispettato i requisiti di cui alla direttiva 2009/81/CE.
3. In deroga all'articolo 168, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento finanziario, un paese associato può chiedere alla Commissione di partecipare all'appalto congiunto di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo. A tale appalto congiunto si applicano le altre condizioni stabilite nell'articolo 168, paragrafo 2, del regolamento finanziario.
4. In deroga all'articolo 168, paragrafo 3, del regolamento finanziario, un paese associato, insieme ad almeno uno Stato membro, può chiedere alla Commissione di agire in qualità di centrale di committenza di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo. Laddove la Commissione agisca in qualità di centrale di committenza, si applicano condizioni equivalenti a quelle di cui all'articolo 168, paragrafo 3, del regolamento finanziario.
5. Oltre alle condizioni stabilite nel regolamento finanziario, la procedura di appalto di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 del presente articolo soddisfa le condizioni seguenti:
a)
la partecipazione alla procedura di appalto è aperta a tutti gli Stati membri e, in deroga all'articolo 168, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario, può essere aperta ai paesi associati;
b)
la Commissione invita almeno un esperto proveniente da ciascun paese partecipante e con esperienza pertinente nei negoziati a formare una squadra negoziale congiunta;
c)
i paesi partecipanti dichiarano esplicitamente se decidono di condurre negoziati paralleli per il prodotto in questione, e tale decisione è soggetta all'approvazione unanime dei paesi partecipanti.
6. Laddove agisca in qualità di centrale di committenza a norma del paragrafo 1, lettera b), e del paragrafo 4, la Commissione può acquisire, per conto o a nome degli Stati membri o dei paesi associati, componenti e materie prime necessari all'approvvigionamento dei prodotti per la difesa ai fini della costituzione di riserve strategiche da parte dei paesi partecipanti, compreso lo stoccaggio.
7. Ove debitamente giustificato dall'estrema urgenza della situazione, in deroga all'articolo 175, paragrafo 1, del regolamento finanziario la Commissione può chiedere la consegna dei prodotti per la difesa a partire dalla data di invio dei progetti di contratto derivanti dall'appalto condotto ai fini del presente regolamento.
8. Per concludere accordi di acquisto con operatori economici, i rappresentanti della Commissione o gli esperti da essa nominati possono effettuare visite in loco presso gli impianti di produzione dei prodotti per la difesa pertinenti, in cooperazione con le autorità nazionali competenti.
9. Il presente articolo non pregiudica le vigenti norme dell'Unione e nazionali che disciplinano la proprietà, l'esportazione e il trasferimento di prodotti per la difesa.
10. La Commissione garantisce che i paesi partecipanti siano trattati equamente nello svolgimento delle procedure di appalto e nell'attuazione degli accordi che ne conseguono.
11. Nei contratti derivanti dagli appalti condotti a norma del presente articolo, agli offerenti, ai contraenti e ai subappaltatori si applicano, oltre alle condizioni stabilite nel regolamento finanziario, criteri equivalenti a quelli di cui all'articolo 9, paragrafi 1, 3 e 4, del presente regolamento.
12. Per gli appalti condotti a norma del paragrafo 1, lettera a), e del paragrafo 3 del presente articolo si applicano le norme di cui all'articolo 10, paragrafi 3 e 5.
Articolo 16
Acquisto anticipato di prodotti per la difesa
1. Gli appalti congiunti di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), possono assumere la forma di accordi di acquisto anticipato di prodotti per la difesa, negoziati e conclusi a nome o per conto dei paesi partecipanti. Tali accordi possono includere un meccanismo di pagamento anticipato per la produzione di tali prodotti in cambio del diritto sui risultati, che non supera le parti del contratto relative ai costi non ricorrenti, compresa la riserva di capacità di fabbricazione.
2. Qualora gli accordi di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprendano un meccanismo di pagamento anticipato, il pagamento anticipato versato al contraente può essere coperto dalla dotazione finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 1. I contributi dei paesi partecipanti di cui all'articolo 5 sono presi in considerazione in egual misura per ciascun articolo ordinato dai paesi partecipanti.
3. Ove i quantitativi negoziati superino la domanda, la Commissione, su richiesta dei paesi partecipanti interessati, istituisce un meccanismo per la riassegnazione alle scorte nazionali o l’istituzione di pool per la prontezza industriale nel settore della difesa.
Articolo 17
Agevolazione degli accordi di off-take
1. La Commissione istituisce un sistema per facilitare la conclusione di accordi di off-take relativi al potenziamento industriale delle capacità di fabbricazione dell'EDTIB tra Stati membri e, se del caso, paesi associati, da un lato, e gli operatori economici dell'EDTIB, dall'altro, nel rispetto delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e appalti. La Commissione provvede affinché sia impedito l'accesso di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati a informazioni classificate o sensibili relative all'azione e affinché i dipendenti o le altre persone coinvolte nell'azione dispongano di un nulla osta di sicurezza nazionale rilasciato da uno Stato membro o da un paese associato.
2. Il sistema di cui al paragrafo 1 consente agli Stati membri interessati e ai paesi associati di presentare offerte di acquisto di prodotti per la difesa indicando:
a)
il volume e la qualità;
b)
il prezzo o la fascia di prezzo previsti;
c)
la durata prevista dell'accordo di off-take.
3. Il sistema di cui al paragrafo 1 del presente articolo consente ai fabbricanti di prodotti per la difesa che rispettano criteri equivalenti a quelli di cui all'articolo 9, paragrafi 1, 3 e 4, di presentare offerte di vendita indicando:
a)
il volume e la qualità dei prodotti per la difesa per i quali intendono concludere accordi di off-take;
b)
il prezzo o la fascia di prezzo previsti a cui sono disposti a vendere;
c)
il termine di esecuzione della consegna stimato dei prodotti per la difesa nel quadro dell'accordo di off-take;
d)
la durata prevista dell'accordo di off-take.
4. Sulla base delle offerte di acquisto e di vendita ricevute a norma dei paragrafi 2 e 3, la Commissione mette in contatto i pertinenti fabbricanti di prodotti per la difesa con gli Stati membri e i paesi associati interessati.
5. A seguito dei contatti di cui al paragrafo 4 del presente articolo, i paesi interessati possono chiedere alla Commissione di partecipare a una procedura di appalto congiunto o a una procedura di appalto a loro nome o per loro conto a norma dell'articolo 15.
6. La dotazione finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 1, può coprire le parti del contratto relative ai costi non ricorrenti, compresa la riserva di capacità di fabbricazione.
SEZIONE 5
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE O ATTRIBUZIONE E PROGRAMMI DI LAVORO
Articolo 18
Criteri di aggiudicazione o attribuzione
1. Le proposte di azioni sono valutate a fronte degli obiettivi fissati per l'azione in questione, dei risultati attesi per l'azione in questione, nonché della qualità e dell'efficienza della sua attuazione. In particolare, tale valutazione comprende uno o più dei criteri seguenti:
a)
contributo alla competitività;
b)
contributo alla resilienza e alla distribuzione geografica delle capacità di fabbricazione;
c)
aumento della capacità di produzione;
d)
aumento dell'interoperabilità;
e)
aumento dell'intercambiabilità; e
f)
contributo alla riduzione delle dipendenze strategiche.
2. In aggiunta ai criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le proposte di azioni di appalto comune di cui all'articolo 11 sono valutate sulla base dei criteri seguenti:
a)
il numero degli Stati membri o dei paesi associati partecipanti;
b)
il contributo dell'azione all'adattamento, alla modernizzazione e allo sviluppo dell'EDTIB in tutta l'Unione; e
c)
la partecipazione delle PMI e delle mid-cap.
3. In aggiunta ai criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le proposte di azioni di rafforzamento industriale di cui all'articolo 12 sono valutate sulla base dei criteri seguenti:
a)
la riduzione del termine di esecuzione della produzione e l'aumento della capacità di produzione nell'Unione, della capacità riservata e della forza lavoro qualificata;
b)
il contributo a garantire la disponibilità e la sicurezza dell'approvvigionamento in tutta l'Unione in risposta ai rischi individuati, compresa in particolare l'elevata esposizione al rischio del concretizzarsi di minacce militari convenzionali; e
c)
il contributo alla cooperazione industriale transfrontaliera nel settore della difesa in tutta l'Unione, migliorando l'inclusione delle PMI e delle mid-cap ovvero il collegamento con gli ordini derivanti dall'appalto comune di prodotti per la difesa da parte di almeno tre Stati membri o paesi associati.
4. I programmi di lavoro di cui all’articolo 21 stabiliscono ulteriori dettagli relativi all'applicazione dei criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, compresa l'eventuale ponderazione da applicare. I programmi di lavoro non fissano soglie individuali.
5. Il comitato di valutazione può essere assistito da esperti esterni indipendenti conformemente all'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento finanziario. Nei programmi di lavoro può essere stabilito che tali esperti debbano possedere un nulla osta di sicurezza personale valido.
Articolo 19
Procedura di selezione e di aggiudicazione
Fatta eccezione per le azioni di cui all'articolo 11, per le azioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera g), e per le azioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), la Commissione aggiudica il finanziamento a norma del presente capo mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 77, paragrafo 4.
Articolo 20
Contributo finanziario dell'Unione
1. Per le azioni di cui agli articoli 13 e 35 del presente regolamento, e in deroga all'articolo 193, paragrafo 1, del regolamento finanziario, quando il contributo finanziario dell'Unione assume la forma di sovvenzioni il Programma può finanziare fino al 100 % dei costi ammissibili.
2. Quando la sovvenzione dell'Unione assume la forma di un finanziamento non collegato ai costi a norma dell’articolo 183, paragrafo 3, del regolamento finanziario, il livello del contributo dell'Unione attribuito a ciascuna azione può essere basato su fattori quali:
a)
il grado di complessità dell'appalto comune, per il quale una parte del valore stimato del contratto di appalto comune e l'esperienza acquisita in azioni analoghe possono fungere da indicatore iniziale;
b)
il contributo dell'azione al miglioramento dei risultati di interoperabilità;
c)
le caratteristiche dell'azione che possono generare maggiori segnali di investimento a lungo termine per l'industria, in particolare quando l'appalto comune riguarda attività che sarebbero ammissibili al finanziamento a titolo del bilancio dell'Unione, ad esempio ricerca e sviluppo, collaudo e certificazione, produzione iniziale o attività di supporto in servizio;
d)
il numero di Stati membri e paesi associati partecipanti o l'inclusione di ulteriori Stati membri o paesi associati nell'ambito delle cooperazioni esistenti;
e)
il contributo dell'azione al potenziamento delle capacità di fabbricazione necessarie;
f)
il contributo dell’azione alla riduzione delle dipendenze da paesi non associati;
g)
il contributo dell'azione al rafforzamento della cooperazione tra Stati membri o paesi associati al fine di istituire, gestire o mantenere pool per la prontezza industriale nel settore della difesa;
h)
il contributo dell'azione al rafforzamento della cooperazione tra Stati membri o paesi associati che si traduce in appalti comuni di quantità supplementari di prodotti per la difesa per l'Ucraina o la Moldova;
i)
la complessità delle soluzioni tecnologiche necessarie all'integrazione del prodotto per la difesa acquisito in seno alle forze armate di uno Stato membro partecipante.
3. Le azioni di cui all'articolo 11 del presente regolamento sono finanziate mediante sovvenzioni sotto forma di finanziamenti non collegati ai costi a norma dell'articolo 183, paragrafo 3, del regolamento finanziario.
4. Il contributo finanziario dell'Unione a ciascuna azione di cui all'articolo 11 non supera il 15 % del valore stimato del contratto di appalto comune in questione.
5. In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, il contributo finanziario dell'Unione a ciascuna azione di cui all'articolo 11 può ammontare fino al 25 % del valore stimato del contratto di appalto comune in questione, purché sia soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:
a)
l'azione è eseguita da una SEAP;
b)
l'azione sostiene l'appalto comune di prodotti finali senza restrizioni;
c)
l'azione si traduce nell'appalto comune di quantità supplementari di prodotti per la difesa per l'Ucraina o la Moldova;
d)
l'azione garantisce un'ampia distribuzione dei fornitori tra gli Stati membri, tale per cui oltre il 20 % del valore totale del prodotto finale è realizzato da fornitori stabiliti in almeno uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito il contraente principale;
e)
le spese per gli investimenti nel settore della difesa della maggior parte degli Stati membri che partecipano all’azione in questione hanno superato il 30 % delle rispettive spese per la difesa nell'esercizio che precede la domanda.
6. Per le azioni di cui all'articolo 12, il contributo finanziario dell'Unione non supera il 35 % dei costi ammissibili.
7. In deroga al paragrafo 6 del presente articolo, il contributo finanziario dell'Unione a ciascuna azione di cui all'articolo 12 può ammontare fino al 50 % dei costi ammissibili se i beneficiari sono per la maggior parte PMI o mid-cap stabilite negli Stati membri o in paesi associati oppure se l'azione è eseguita da una SEAP, e qualora sia soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:
a)
il beneficiario dà prova di un contributo alla creazione di una nuova cooperazione transfrontaliera tra soggetti stabiliti negli Stati membri o nei paesi associati;
b)
l'azione prevede la costruzione di nuovi impianti, infrastrutture o linee di produzione da zero oppure in siti non precedentemente utilizzati per tali attività, contribuendo allo sviluppo di catene di approvvigionamento e al trasferimento di tecnologia in tutta l'Unione;
c)
l'azione contribuisce alla creazione di nuove capacità di fabbricazione di prodotti di rilevanza per la crisi o al potenziamento di quelle esistenti.
8. I programmi di lavoro di cui all’articolo 21 stabiliscono ulteriori dettagli.
Articolo 21
Programmi di lavoro
1. Il Programma è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario. I programmi di lavoro possono essere pluriennali, se del caso. I programmi di lavoro stabiliscono le azioni e il relativo bilancio necessari per conseguire gli obiettivi del Programma e, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto.
2. La Commissione adotta i programmi di lavoro mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 77, paragrafo 4.
3. I programmi di lavoro includono, in particolare:
a)
l'importo globale del contributo dell'Unione a ciascun tipo di azione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, e una descrizione dettagliata di ciascun tipo di azione;
b)
per quanto riguarda le azioni di cui agli articoli 11 e 12, l'entità finanziaria minima delle azioni;
c)
per quanto riguarda le azioni di cui all'articolo 12, il numero massimo di soggetti giuridici facenti parte del consorzio, che non possono essere più di 15;
d)
la procedura di valutazione e selezione delle proposte, compresi, se del caso, una descrizione dei traguardi, concepiti in modo da registrare progressi sostanziali nell'attuazione delle azioni, i risultati da conseguire e gli importi associati da esborsare, nonché le modalità di verifica dei traguardi, il soddisfacimento delle condizioni e il conseguimento dei risultati;
e)
l'importo complessivo del contributo dell'Unione agli appalti congiunti con il sostegno della Commissione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 15, paragrafo 3, e agli articoli 16 e 17; e
f)
i metodi di determinazione e, se del caso, di adeguamento dei finanziamenti.
4. Nell’elaborazione dei programmi, la Commissione tiene conto della coerenza tra i diversi programmi e strumenti dell’Unione.
5. La dotazione finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 1, può coprire gli appalti congiunti di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), che non superano le parti del contratto relative ai costi non ricorrenti, compresa la riserva di capacità di fabbricazione.
CAPO III
STRUMENTO DI SOSTEGNO PER L'UCRAINA
SEZIONE 1
DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI ALLO STRUMENTO DI SOSTEGNO PER L'UCRAINA
Articolo 22
Obiettivi
1. Lo strumento di sostegno per l'Ucraina contribuisce alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione della DTIB ucraina al fine di aumentarne la prontezza industriale nel settore della difesa, tenendo conto della sua possibile futura integrazione nell'EDTIB, attraverso la cooperazione tra l'Unione e l'Ucraina, rafforzando in tal modo la stabilità, la sicurezza, la pace, la prosperità, la resilienza e la sostenibilità reciproche.
2. L'obiettivo di cui al paragrafo 1 è perseguito ponendo l'accento sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera tra l'EDTIB e la DTIB ucraina, tenendo conto delle esigenze dell'Ucraina in termini di rafforzamento dell'industria della difesa e appalti pubblici della difesa, attraverso la creazione di capacità di fabbricazione o il loro potenziamento in linea con le norme della NATO e altre norme pertinenti, la protezione dei beni, l'assistenza tecnica e lo scambio di personale, maggiore cooperazione in materia di appalti comuni di prodotti per la difesa che coinvolgono l'Ucraina e la DTIB ucraina, compresa la loro manutenzione, e la cooperazione in materia di produzione soggetta a licenza mediante partenariati pubblico-privato o altre forme di cooperazione, ad esempio le joint venture. È prestata particolare attenzione all'obiettivo di sostenere l'Ucraina nell'allineamento progressivo alle norme, agli standard, alle politiche e alle prassi dell'Unione in vista della futura adesione.
Articolo 23
Risorse finanziarie aggiuntive
1. Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altri terzi possono destinare contributi finanziari aggiuntivi allo strumento di sostegno per l'Ucraina conformemente all'articolo 208, paragrafo 2, del regolamento finanziario. Tali contributi finanziari costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), d) o e), o dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.
2. Eventuali importi aggiuntivi ricevuti nell'ambito di accordi bilaterali o multilaterali conclusi a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2025/1106 costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario e sono utilizzati per lo strumento di sostegno per l'Ucraina conformemente a presente regolamento.
3. Eventuali importi aggiuntivi ricevuti nell'ambito delle pertinenti misure restrittive dell'Unione costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario e sono utilizzati per le azioni di rafforzamento della DTIB ucraina.
4. Su richiesta dello Stato membro interessato, le risorse destinate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono essere trasferite allo strumento di sostegno per l'Ucraina alle condizioni di cui al regolamento (UE) 2021/1060. La Commissione dà esecuzione a tali risorse direttamente in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario o indirettamente in conformità della lettera c) del medesimo comma. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.
5. Per quanto riguarda gli importi versati a titolo di contributo a norma del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri interessati possono adottare decisioni in merito alla percentuale di detti importi da mettere a disposizione di tutti i soggetti ammissibili al finanziamento a norma del presente regolamento, da mettere a disposizione a beneficio solo degli Stati membri interessati oppure a beneficio aggiuntivo di altri Stati membri o dell'Ucraina.
6. Se la Commissione non ha assunto un impegno giuridico in regime di gestione diretta o indiretta per le risorse trasferite a norma del paragrafo 4 e al più tardi entro il 31 dicembre 2028, le corrispondenti risorse non impegnate possono essere ritrasferite a uno o più rispettivi programmi originari, su richiesta dello Stato membro interessato, conformemente alle condizioni di cui al regolamento (UE) 2021/1060.
Articolo 24
Finanziamento alternativo, combinato e cumulativo
1. Lo strumento di sostegno per l'Ucraina è attuato in sinergia con altri programmi dell'Unione. Un'azione che abbia beneficiato di un contributo nel quadro di un altro programma dell'Unione può essere finanziata anche nell'ambito dello strumento di sostegno per l'Ucraina, purché il contributo non copra gli stessi costi. Al corrispondente contributo si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione oppure a tutti i contributi può essere applicato un unico insieme di norme di uno qualsiasi dei programmi dell'Unione che forniscono contributi e può essere concluso un unico impegno giuridico. Il sostegno cumulativo proveniente dal bilancio dell'Unione non supera i costi totali ammissibili dell'azione e può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno.
2. Al fine di ricevere un marchio di eccellenza nell'ambito dello strumento di sostegno per l'Ucraina, le azioni soddisfano tutte le condizioni seguenti:
a)
sono state valutate nel quadro di un invito a presentare proposte nell'ambito dello strumento di sostegno per l'Ucraina;
b)
sono conformi ai requisiti minimi di qualità indicati nell'invito a presentare proposte;
c)
non sono finanziate nel quadro dell'invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio.
3. A norma delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060, il FESR o l'FSE+ può sostenere proposte presentate a seguito di un invito a presentare proposte nell'ambito dello strumento di sostegno per l'Ucraina che hanno ricevuto un marchio di eccellenza.
Articolo 25
Attuazione e forme del finanziamento dell'Unione
1. Lo strumento di sostegno per l'Ucraina è attuato in regime di gestione diretta conformemente al regolamento finanziario o in regime di gestione indiretta con le entità di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.
2. Fatto salvo l'articolo 33, paragrafo 3, del presente regolamento, i finanziamenti dell'Unione possono essere erogati in qualsivoglia forma prevista dal regolamento finanziario conformemente al suo titolo X, ad eccezione delle operazioni di finanziamento misto nel quadro del programma InvestEU.
3. Per quanto riguarda le attività di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento per le quali i finanziamenti dell'Unione sono erogati sotto forma di sovvenzione nell'ambito dello strumento di sostegno per l'Ucraina e si ottiene un profitto, la Commissione ha il diritto di recuperarne la percentuale corrispondente al contributo dell'Unione ai costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario nel realizzare l'azione, fino a concorrenza dell'importo finale del contributo dell'Unione. In deroga all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento finanziario, il profitto è calcolato come un surplus delle entrate rispetto ai costi ammissibili dell'azione, in cui le entrate sono limitate ai finanziamenti dell'Unione, ai finanziamenti degli Stati membri, compresi gli appalti, agli altri ricavi generati nel corso dell'azione e agli eventuali ricavi derivanti dall'azione. I programmi di lavoro di cui all’articolo 34 del presente regolamento possono stabilire ulteriori dettagli.
4. In deroga all'articolo 196, paragrafo 2, del regolamento finanziario, se pertinente e necessario per l'attuazione di un'azione, i contributi finanziari possono riguardare azioni avviate e costi sostenuti prima della data di presentazione della proposta relativa a tali azioni, a condizione che queste non siano state avviate prima del 5 marzo 2024 e non siano state completate prima della firma della convenzione di sovvenzione.
Articolo 26
Soggetti giuridici ammissibili
1. Solo soggetti giuridici stabiliti nell'Unione o in Ucraina e che hanno le proprie strutture di gestione esecutiva nell'Unione o in Ucraina sono ammissibili quali destinatari dei finanziamenti dell'Unione previsti dal presente regolamento.
I soggetti giuridici stabiliti nelle zone dell'Ucraina non controllate dal governo non sono ammissibili ai finanziamenti previsti dal presente regolamento.
2. Oltre ai criteri stabiliti a norma del regolamento finanziario, si applicano i criteri di ammissibilità di cui ai paragrafi da 3 a 9 del presente articolo.
3. Le infrastrutture, gli impianti, i beni e le risorse dei destinatari dei finanziamenti dell'Unione coinvolti in un'azione che sono utilizzati ai fini di tale azione sono situati nel territorio di uno Stato membro o dell'Ucraina per l'intera durata dell'azione.
4. In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, laddove non dispongano prontamente di alternative o infrastrutture, impianti, beni e risorse pertinenti nell'Unione o in Ucraina, i destinatari dei finanziamenti dell'Unione coinvolti in un'azione possono utilizzare le proprie infrastrutture, i propri impianti, i propri beni o le proprie risorse situati o detenuti al di fuori del territorio degli Stati membri o in un paese terzo diverso dall'Ucraina, purché tale uso non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, compreso il rispetto del principio delle relazioni di buon vicinato, e sia coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 22. I costi relativi alle attività che utilizzano tali infrastrutture, impianti, beni o risorse non sono ammissibili al sostegno da parte dello strumento di sostegno per l'Ucraina.
5. Ai fini di un'azione sostenuta dallo strumento di sostegno per l'Ucraina, i destinatari dei finanziamenti dell'Unione non sono soggetti al controllo di un paese terzo non associato diverso dall'Ucraina o di un soggetto di un altro paese terzo.
6. In deroga al paragrafo 5 del presente articolo, un soggetto giuridico stabilito nell'Unione e controllato da un paese terzo non associato diverso dall'Ucraina o da un soggetto di un altro paese terzo è ammissibile quale destinatario dei finanziamenti dell'Unione se sono messe a disposizione della Commissione garanzie approvate secondo le procedure nazionali di uno Stato membro nel quale è stabilito, ad esempio misure adeguate a norma dei controlli definiti all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2019/452.
Le garanzie di cui al primo comma del presente paragrafo assicurano che il coinvolgimento di un soggetto giuridico di cui allo stesso comma in un'azione non sia in contrasto né con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, quali stabiliti nell'ambito della PESC a norma del titolo V TUE, compreso il rispetto del principio delle relazioni di buon vicinato, né con gli obiettivi di cui all'articolo 22 del presente regolamento. In particolare, tali garanzie provano che, ai fini di un'azione, sono in atto misure tese ad assicurare che:
a)
il controllo sul soggetto giuridico non sia esercitato in un modo che ostacoli o riduca la sua capacità di eseguire l'azione e conseguire risultati, che imponga restrizioni riguardo alle infrastrutture, agli impianti, ai beni, alle risorse, alla proprietà intellettuale o al know-how necessari ai fini dell'azione, o che pregiudichi le sue capacità e gli standard necessari all'esecuzione dell'azione;
b)
sia impedito l'accesso di paesi terzi non associati diversi dall'Ucraina o di soggetti di altri paesi terzi a informazioni classificate o sensibili relative all'azione e i dipendenti o le altre persone coinvolte nell'azione dispongano di un nulla osta di sicurezza nazionale rilasciato da uno Stato membro, da un paese associato o dall'Ucraina, se del caso, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali;
c)
la titolarità della proprietà intellettuale derivante dalle azioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), in relazione ad azioni di rafforzamento industriale che promuovono l'industrializzazione e la commercializzazione dei prodotti per la difesa che sono stati sviluppati nel quadro di azioni finanziate dall'Unione o di altre attività di cooperazione condotte con il sostegno degli Stati membri non è soggetta a restrizioni da parte di un paese terzo non associato diverso dall'Ucraina o di un soggetto di un altro paese terzo né è trasferita a soggetti stabiliti al di fuori del territorio degli Stati membri, di paesi associati o dell'Ucraina, senza l'approvazione dello Stato membro o del paese associato in cui il soggetto giuridico è stabilito o, se il soggetto giuridico è stabilito in Ucraina, senza l’approvazione dell'Ucraina. Tale approvazione non deve essere in contrasto con gli obiettivi di cui all'articolo 22.
Se considerato opportuno dallo Stato membro nel quale è stabilito il soggetto giuridico, possono essere previste ulteriori garanzie.
La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 77 in merito ai soggetti giuridici considerati ammissibili quali destinatari dei finanziamenti dell'Unione ai sensi del presente paragrafo.
7. Le garanzie di cui al paragrafo 6 del presente articolo possono essere basate su un modello standardizzato fornito dalla Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 77, al fine di assicurare un approccio armonizzato in tutta l'Unione.
8. Nell'eseguire un'azione ammissibile, i destinatari possono anche cooperare con soggetti giuridici stabiliti al di fuori del territorio degli Stati membri o dell'Ucraina, o controllati da un paese terzo non associato diverso dall'Ucraina o da un soggetto di un altro paese terzo, anche utilizzando i beni, le infrastrutture, gli impianti e le risorse di tali soggetti giuridici, purché tale utilizzo non sia in contrasto né con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, compreso il rispetto del principio delle relazioni di buon vicinato, né con gli obiettivi di cui all'articolo 22.
Ai paesi terzi non associati diversi dall'Ucraina o ai soggetti di un altro paese terzo non è consentito l'accesso non autorizzato a informazioni classificate concernenti l'esecuzione dell'azione e devono essere evitati i potenziali effetti negativi sulla sicurezza dell'approvvigionamento dei fattori di produzione indispensabili per l'azione.
I costi relativi alla cooperazione con soggetti giuridici stabiliti al di fuori del territorio degli Stati membri o dell’Ucraina o controllati da un paese terzo non associato o diverso dall’Ucraina o da un soggetto di un altro paese terzo non sono ammissibili al sostegno da parte dello strumento di sostegno per l'Ucraina.
9. I paragrafi 5 e 6 non si applicano:
a)
alle amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri e dell'Ucraina;
b)
alle organizzazioni internazionali;
c)
alle SEAP;
d)
all'AED.
SEZIONE 2
AZIONI AMMISSIBILI
Articolo 27
Azioni ammissibili
1. Le azioni ammissibili al finanziamento nell'ambito dello strumento di sostegno per l'Ucraina realizzano gli obiettivi di cui all'articolo 22 e possono assumere una delle forme seguenti, o una loro combinazione:
a)
azioni di appalto comune di cui all'articolo 11, anche al fine di istituire, gestire o mantenere i pool per la prontezza industriale nel settore della difesa;
b)
azioni di rafforzamento industriale di cui all'articolo 12;
c)
azioni di sostegno di cui all'articolo 13.
2. Le azioni seguenti non sono ammissibili al finanziamento nell'ambito dello strumento di sostegno per l'Ucraina:
a)
azioni connesse a prodotti per la difesa vietati dal diritto internazionale applicabile;
b)
azioni connesse a sistemi autonomi letali che operano al di fuori di una catena delle responsabilità di comando e controllo umani o che non possono essere utilizzati in conformità del diritto internazionale umanitario;
c)
azioni connesse alle munizioni a grappolo;
d)
azioni, o parti di esse, già interamente finanziate da altre fonti pubbliche o private.
3. Per gli appalti condotti a norma del paragrafo 1, lettere a) e c), e sostenuti da finanziamenti dell'Unione, il costo dei componenti provenienti dall'esterno dell'Unione e dell'Ucraina non supera il 35 % del costo stimato dei componenti del prodotto finale. Nessun componente proviene da paesi terzi che sono in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri.
4. Per le azioni eseguite a norma del paragrafo 1, lettera b), il costo dei componenti provenienti dall'esterno dell'Unione e dell'Ucraina non supera il 35 % del costo stimato dei componenti del prodotto il cui aumento della capacità di produzione è sostenuto da finanziamenti dell'Unione. Nessun componente del prodotto il cui aumento della capacità di produzione sia sostenuto da finanziamenti dell'Unione proviene da paesi terzi che siano in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri.
5. I destinatari di finanziamenti dell'Unione o, se del caso, i contraenti hanno la facoltà di decidere, senza limitazioni imposte da paesi terzi non associati diversi dall'Ucraina o da soggetti di un altro paese terzo, in merito alla definizione, all'adattamento e all'evoluzione della progettazione dei prodotti per la difesa interessati, compresa l'autorità giuridica di sostituire o rimuovere componenti soggetti a restrizioni imposte da paesi terzi non associati diversi dall'Ucraina o da soggetti di un altro paese terzo.
6. Fatto salvo l'articolo 5 della direttiva 2009/43/CE, gli Stati membri possono pubblicare licenze generali di trasferimento per effettuare trasferimenti ad altri Stati membri di prodotti connessi alle azioni sostenute dallo strumento di sostegno per l'Ucraina.
7. Le azioni ammissibili al finanziamento nell'ambito dello strumento di sostegno per l'Ucraina sono eseguite, come minimo, dall'Ucraina o da un soggetto giuridico stabilito e che ha la propria struttura di gestione esecutiva in Ucraina, oppure con il coinvolgimento dell'Ucraina o di tale soggetto giuridico.
8. Ai fini del presente capo, i riferimenti agli Stati membri negli articoli 11, 12, 13 e 38 si intendono fatti anche all'Ucraina. I riferimenti ai paesi associati negli articoli 11, 12, 13 e 38 non si applicano al presente capo. Ai fini del presente capo, i riferimenti all'articolo 9 contenuti nell'articolo 11 si intendono fatti all'articolo 26 e i riferimenti all'articolo 10, paragrafo 5, contenuti nell'articolo 12 si intendono fatti al paragrafo 5 del presente articolo.
SEZIONE 3
APPALTI
Articolo 28
Appalti con il sostegno della Commissione
1. In deroga all'articolo 168, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento finanziario, l'Ucraina, insieme ad almeno uno Stato membro, può chiedere alla Commissione di partecipare all'appalto congiunto di cui all'articolo 168, paragrafo 2, del regolamento finanziario nell’ambito del quale gli Stati membri possono acquistare, affittare o noleggiare integralmente i prodotti per la difesa oggetto dell'appalto congiunto. A tale appalto congiunto si applicano le altre condizioni stabilite nell'articolo 168, paragrafo 2, del regolamento finanziario.
2. In deroga all'articolo 168, paragrafo 3, del regolamento finanziario, l'Ucraina, insieme ad almeno uno Stato membro, può chiedere alla Commissione di agire in qualità di centrale di committenza di cui all'articolo 168, paragrafo 3, del regolamento finanziario per acquisire prodotti per la difesa per loro conto o a loro nome. Laddove la Commissione agisca in qualità di centrale di committenza, si applicano condizioni equivalenti a quelle di cui all'articolo 168, paragrafo 3, del regolamento finanziario.
3. Si considera che le amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri, nel momento in cui chiedono alla Commissione di agire conformemente al paragrafo 1, abbiano rispettato i requisiti di cui alla direttiva 2009/81/CE.
4. Oltre alle condizioni stabilite nel regolamento finanziario, la procedura di appalto di cui ai paragrafi 1 e 2 soddisfa le condizioni seguenti:
a)
la partecipazione alla procedura di appalto è aperta a tutti gli Stati membri;
b)
la Commissione invita almeno un esperto proveniente da ciascun paese partecipante e con esperienza pertinente nei negoziati a formare una squadra negoziale congiunta;
c)
i paesi partecipanti dichiarano esplicitamente se decidono di condurre processi negoziali paralleli per il prodotto in questione, e tale decisione è soggetta all'approvazione unanime dei paesi partecipanti.
5. Laddove agisca in qualità di centrale di committenza a norma del paragrafo 2, la Commissione può acquisire, nell'ambito degli appalti, componenti e materie prime necessari all'approvvigionamento dei prodotti per la difesa ai fini della costituzione di riserve strategiche da parte dei paesi partecipanti, compreso lo stoccaggio.
6. Ove debitamente giustificato dall'estrema urgenza della situazione, in deroga all'articolo 175, paragrafo 1, del regolamento finanziario la Commissione può chiedere la consegna dei prodotti per la difesa a partire dalla data di invio dei progetti di contratto derivanti dall'appalto condotto ai fini del presente regolamento.
7. Per concludere accordi di acquisto con operatori economici, i rappresentanti della Commissione o gli esperti da essa nominati possono effettuare visite in loco presso gli impianti di produzione dei prodotti per la difesa pertinenti, in cooperazione con le autorità nazionali competenti.
8. Il presente articolo non pregiudica le vigenti norme dell'Unione e nazionali che disciplinano la proprietà, l'esportazione e il trasferimento di prodotti per la difesa.
9. La Commissione garantisce che i paesi partecipanti siano trattati equamente nello svolgimento delle procedure di appalto e nell'attuazione degli accordi che ne conseguono.
10. Nei contratti derivanti dagli appalti condotti a norma del presente articolo, agli offerenti, ai contraenti e ai subappaltatori si applicano, oltre alle condizioni stabilite nel regolamento finanziario, criteri equivalenti a quelli di cui all'articolo 26, paragrafi 1, 3 e 4, del presente regolamento.
11. Per gli appalti condotti a norma del paragrafo 1 del presente articolo, si applicano le norme di cui all'articolo 27, paragrafi 3 e 5.
Articolo 29
Acquisto anticipato di prodotti per la difesa
1. Gli appalti congiunti di cui all'articolo 28 possono assumere la forma di accordi di acquisto anticipato di prodotti per la difesa, negoziati e conclusi a nome o per conto dei paesi partecipanti. Tali accordi possono includere un meccanismo di pagamento anticipato per la produzione di tali prodotti in cambio del diritto sui risultati, che non supera le parti del contratto relative ai costi non ricorrenti, compresa la riserva di capacità di fabbricazione.
2. Qualora gli accordi di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprendano un meccanismo di pagamento anticipato, il pagamento anticipato versato al contraente può essere coperto dalla dotazione finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 2. I contributi dei paesi partecipanti di cui all'articolo 23 sono presi in considerazione in egual misura per ciascun articolo ordinato dai paesi partecipanti.
3. Ove i quantitativi negoziati superino la domanda, la Commissione, su richiesta dei paesi partecipanti interessati, istituisce un meccanismo per la riassegnazione alle scorte nazionali o l’istituzione di pool per la prontezza industriale nel settore della difesa.
Articolo 30
Agevolazione degli accordi di off-take
1. La Commissione istituisce un sistema per facilitare la conclusione di accordi di off-take relativi al potenziamento industriale delle capacità di fabbricazione della DTIB ucraina tra gli Stati membri e l'Ucraina, da un lato, e gli operatori economici della DTIB ucraina, dall'altro, nel rispetto delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e appalti. La Commissione provvede affinché sia impedito l'accesso di paesi terzi non associati diversi dall'Ucraina o di soggetti di un altro paese terzo a informazioni classificate o sensibili relative all'azione e affinché i dipendenti o le altre persone coinvolte nell'azione dispongano di un nulla osta di sicurezza nazionale rilasciato da uno Stato membro, da un paese associato o dall'Ucraina.
2. Il sistema di cui al paragrafo 1 consente agli Stati membri interessati e all'Ucraina di presentare offerte di acquisto di prodotti per la difesa indicando:
a)
il volume e la qualità;
b)
il prezzo o la fascia di prezzo previsti;
c)
la durata prevista dell'accordo di off-take.
3. Il sistema di cui al paragrafo 1 del presente articolo consente ai fabbricanti di prodotti per la difesa che rispettano criteri equivalenti a quelli di cui all'articolo 26, paragrafi 1, 3 e 4, di presentare offerte di vendita indicando:
a)
il volume e la qualità dei prodotti per la difesa per i quali intendono concludere accordi di off-take;
b)
il prezzo o la fascia di prezzo previsti a cui sono disposti a vendere;
c)
il termine di esecuzione della consegna stimato dei prodotti per la difesa nel quadro dell'accordo di off-take;
d)
la durata prevista dell'accordo di off-take.
4. Sulla base delle offerte di acquisto e di vendita ricevute a norma dei paragrafi 2 e 3, la Commissione mette in contatto i pertinenti fabbricanti di prodotti per la difesa con gli Stati membri interessati e l'Ucraina.
5. A seguito dei contatti di cui al paragrafo 4 del presente articolo, l'Ucraina e gli Stati membri interessati possono chiedere alla Commissione di partecipare a una procedura di appalto congiunto o a una procedura di appalto a loro nome o per loro conto a norma dell'articolo 28.
6. La dotazione finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 2, può coprire le parti del contratto relative ai costi non ricorrenti, compresa la riserva di capacità di fabbricazione.
SEZIONE 4
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE O ATTRIBUZIONE E PROGRAMMI DI LAVORO
Articolo 31
Criteri di aggiudicazione o attribuzione
1. Le proposte di azioni sono valutate a fronte degli obiettivi fissati per l’azione in questione, di cui all'articolo 22, dei risultati attesi per l’azione in questione, nonché della qualità e dell'efficienza della sua attuazione.
2. In aggiunta ai criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le proposte di azioni di appalto comune di cui all'articolo 11 possono essere valutate sulla base di uno o più dei criteri seguenti:
a)
valore stimato dell'appalto comune;
b)
contributo dell'azione alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione della DTIB ucraina;
c)
contributo dell'azione all'accelerazione degli appalti e alla riduzione dei termini di esecuzione della produzione e della consegna dei prodotti per la difesa.
3. In aggiunta ai criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le proposte di azioni di rafforzamento industriale di cui all'articolo 12 possono essere valutate sulla base di uno o più dei criteri seguenti:
a)
riduzione del termine di esecuzione della produzione e aumento della capacità di produzione in Ucraina;
b)
contributo a garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa in tutta l'Ucraina;
c)
contributo alla cooperazione industriale transfrontaliera nel settore della difesa tra l'Ucraina e l'Unione.
4. I programmi di lavoro di cui all’articolo 34 stabiliscono ulteriori dettagli relativi all'applicazione dei criteri di aggiudicazione o attribuzione, compresa l'eventuale ponderazione da applicare. I programmi di lavoro non fissano soglie individuali.
5. Il comitato di valutazione può essere assistito da esperti esterni indipendenti conformemente all'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento finanziario. Nei programmi di lavoro può essere stabilito che tali esperti debbano possedere un nulla osta di sicurezza personale valido.
Articolo 32
Procedura di selezione e di aggiudicazione
Fatta eccezione per le azioni di cui all'articolo 11 e all'articolo 13, paragrafo 1, lettera g), la Commissione aggiudica il finanziamento a norma del presente capo mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 77, paragrafo 4.
Articolo 33
Contributo finanziario dell'Unione
1. Quando il contributo dell'Unione assume la forma di sovvenzioni ai sensi dell'articolo 193, paragrafo 3, del regolamento finanziario, lo strumento di sostegno per l'Ucraina può finanziare fino al 100 % dei costi ammissibili per le azioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettere b) e c), del presente regolamento.
2. Quando la sovvenzione dell'Unione assume la forma di un finanziamento non collegato ai costi, il livello del contributo dell'Unione a ciascuna azione può essere basato su fattori quali:
a)
il grado di complessità dell'appalto comune, per il quale una parte del valore stimato dell'azione e l'esperienza acquisita in azioni analoghe possono fungere da indicatore iniziale;
b)
il contributo dell'azione al miglioramento dei risultati di interoperabilità;
c)
le caratteristiche dell'azione che possono generare maggiori segnali di investimento a lungo termine per l'industria;
d)
il contributo dell'azione al potenziamento delle necessarie capacità di fabbricazione in Ucraina;
e)
il grado di complessità per l'Ucraina nel portare avanti il processo verso l'adesione all'Unione, comprese le riforme strutturali e le misure volte a promuovere la convergenza con le norme, gli standard, le politiche e le prassi dell'Unione;
f)
il grado di complessità per l'Ucraina nell'adattamento delle proprie procedure di appalto nel settore della difesa e del contesto dell'industria ucraina della difesa, anche per soddisfare le norme della NATO e altre norme pertinenti;
g)
le difficoltà e i rischi associati alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, tenendo conto della necessità di ricostruire e modernizzare in modo resiliente le infrastrutture danneggiate dalla guerra, nonché della necessità di evitare, prevenire o ridurre e, se possibile, compensare tali danni.
3. Le azioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento sono finanziate mediante sovvenzioni sotto forma di finanziamenti non collegati ai costi a norma dell'articolo 183, paragrafo 3, del regolamento finanziario.
4. Per le azioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), il sostegno a titolo dello strumento di sostegno per l'Ucraina non supera il 25 % del valore stimato del contratto di appalto comune in questione.
5. I programmi di lavoro di cui all’articolo 34 stabiliscono ulteriori dettagli.
Articolo 34
Programmi di lavoro
1. Lo strumento di sostegno per l'Ucraina è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario. I programmi di lavoro possono essere pluriennali, se del caso. I programmi di lavoro stabiliscono le azioni e il relativo bilancio necessari per conseguire gli obiettivi dello strumento di sostegno per l'Ucraina.
2. La Commissione adotta i programmi di lavoro mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 77, paragrafo 4.
3. I programmi di lavoro includono, in particolare:
a)
l'importo globale del contributo dell'Unione a ciascun tipo di azione di cui all'articolo 27, paragrafo 1, e una descrizione dettagliata di ciascun tipo di azione;
b)
per quanto riguarda le azioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettere a) e b), l'entità finanziaria minima delle azioni;
c)
per quanto riguarda le azioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), il numero massimo di soggetti giuridici facenti parte del consorzio, che non possono essere più di 15;
d)
la procedura di valutazione e selezione delle proposte, compresi, se del caso, una descrizione dei traguardi, concepiti in modo da registrare progressi sostanziali nell'attuazione delle azioni, i risultati da conseguire e gli importi associati da esborsare, nonché le modalità di verifica dei traguardi, il soddisfacimento delle condizioni e il conseguimento dei risultati;
e)
l'importo complessivo del contributo dell'Unione agli appalti congiunti con il sostegno della Commissione di cui all'articolo 28, paragrafo 1, e agli articoli 29 e 30; e
f)
i metodi di determinazione e, se del caso, di adeguamento dei finanziamenti.
4. Nell’elaborazione dei programmi, la Commissione tiene conto della coerenza tra i diversi programmi e strumenti dell’Unione.
CAPO IV
PROGETTI EUROPEI DI INTERESSE COMUNE NEL SETTORE DELLA DIFESA
Articolo 35
Progetti europei di interesse comune nel settore della difesa
1. I progetti europei di interesse comune nel settore della difesa (EDPCI) consistono in progetti industriali collaborativi volti a rafforzare la competitività dell'EDTIB in tutta l'Unione, contribuendo nel contempo allo sviluppo delle capacità militari degli Stati membri che si rivelano critiche per gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione, comprese le capacità che garantiscono l'accesso a tutti i settori operativi, vale a dire terrestre, marittimo, aereo, spaziale e informatico.
2. Gli EDPCI soddisfano tutti i criteri seguenti:
a)
rafforzano in modo significativo la competitività, l'efficienza e la capacità di innovazione dell'EDTIB, in particolare:
i)
contribuendo all'instaurazione di una nuova cooperazione transfrontaliera o all'ampliamento di una cooperazione transfrontaliera esistente, anche con PMI e mid-cap;
ii)
generando effetti di ricaduta positivi sul mercato interno;
iii)
contribuendo in modo significativo all'integrazione del mercato e alla riduzione della frammentazione del mercato;
iv)
migliorando l'interoperabilità e l'intercambiabilità dei prodotti per la difesa; e
v)
mirando a ridurre le dipendenze strategiche, anche attraverso la diversificazione dell'approvvigionamento e l’aumento delle capacità;
b)
contribuiscono allo sviluppo di capacità militari degli Stati membri che si rivelano critiche per gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e sono coerenti con gli obiettivi della bussola strategica per la sicurezza e la difesa, con le priorità in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri nel quadro della PESC, in particolare nel contesto del CDP, e con le opportunità di collaborazione individuate nel contesto della CARD;
c)
tengono conto della cooperazione degli Stati membri nel quadro della PESCO e delle iniziative e dei progetti dell'AED;
d)
tengono conto delle attività pertinenti svolte dalla NATO, come il processo di pianificazione della difesa della NATO, qualora tali attività siano al servizio degli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione;
e)
coinvolgono almeno quattro Stati membri, e a tutti gli Stati membri e i paesi associati nonché all'Ucraina è concessa una reale opportunità di partecipazione a un EDPCI;
f)
producono benefici che si estendono a una parte più ampia dell'Unione;
g)
hanno una dimensione o una portata particolarmente significativa o mirano ad attenuare un elevato livello di rischio tecnologico o finanziario, oppure entrambi;
h)
i loro potenziali benefici complessivi superano i costi, anche a più lungo termine.
3. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, può adottare atti di esecuzione che individuano EDPCI.
4. Gli Stati membri si coordinano per preparare proposte di progetto relative a possibili EDPCI in modo inclusivo, con il sostegno dell'AED ove necessario.
5. Prima di proporre gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3, la Commissione verifica la conformità delle proposte di progetto di cui al paragrafo 4 a tutti i criteri elencati al paragrafo 2 e:
a)
consulta gli Stati membri in modo inclusivo e tiene conto dei loro pareri e delle loro proposte di progetto relative a possibili EDPCI;
b)
invita l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») e l'AED a fornire competenze al fine di garantire la coerenza con le priorità e gli obiettivi di cui al paragrafo 2, lettere b), c) e d), in particolare le priorità in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri nel quadro della PESC, in particolare così come espresse congiuntamente nel contesto del CDP, per integrare le informazioni fornite dagli Stati membri in merito alle proposte di progetto; e
c)
verifica che tutti gli Stati membri e i paesi associati, nonché, se del caso, l'Ucraina, siano stati informati della nascita di un progetto e che sia stata data loro la possibilità di partecipare.
6. Negli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3 il Consiglio:
a)
stabilisce gli obiettivi e le caratteristiche dell'EDPCI in relazione ai criteri di cui al paragrafo 2;
b)
stabilisce l'elenco dei paesi partecipanti all'EDPCI alla data di adozione dell'atto di esecuzione; e
c)
stima l'entità finanziaria complessiva dell'EDPCI.
7. Il Consiglio adotta gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3 deliberando a maggioranza qualificata. Il Consiglio può modificare le proposte di progetto di cui al paragrafo 4 deliberando a maggioranza qualificata.
8. La realizzazione di un EDPCI ammissibile ai finanziamenti dell'Unione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), consiste in una o più attività relative:
a)
agli appalti comuni di prodotti per la difesa;
b)
all'accelerazione dell'adeguamento ai cambiamenti strutturali della capacità di produzione di prodotti per la difesa e delle relative attività di sostegno;
c)
allo sviluppo industriale di nuovi prodotti per la difesa o al miglioramento di quelli esistenti;
d)
allo sviluppo e all'appalto delle infrastrutture necessarie.
9. Gli Stati membri partecipanti provvedono affinché nei contratti relativi alle attività dell'EDPCI sostenute da finanziamenti dell'Unione siano applicati criteri equivalenti a quelli di cui all'articolo 9. Agli appalti comuni di prodotti per la difesa sostenuti da finanziamenti dell'Unione nell'ambito degli EDPCI si applica anche l'articolo 11, paragrafo 6.
10. Gli Stati membri che partecipano a un EDPCI garantiscono che le attività dell'EDPCI, comprese quelle non sostenute da finanziamenti dell'Unione, siano conformi agli obiettivi di cui all'articolo 4 e al paragrafo 1 del presente articolo e non pregiudichino la conformità dell'EDPCI ai criteri di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
11. Un EDPCI può riguardare lo sviluppo di capacità a duplice uso per l'Unione.
12. Un EDPCI e le sue attività specifiche possono essere istituiti nel quadro di una SEAP.
13. Solo gli Stati membri e i paesi associati, nonché le SEAP costituite da Stati membri o da Stati membri e paesi associati, sono ammissibili al finanziamento nell'ambito delle attività dell'EDPCI.
14. La Commissione può, ove pertinente, partecipare al progetto. Gli Stati membri partecipanti possono decidere di coinvolgere l'alto rappresentante e l'AED in qualità di osservatori in un EDPCI.
15. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, gli Stati membri possono applicare misure di sostegno e fornire supporto amministrativo agli EDPCI.
16. La pianificazione, la costruzione e il funzionamento degli impianti di produzione connessi a un EDPCI possono essere considerati un motivo imperativo di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (40) nonché dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (41), nell'interesse della difesa ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (42) e nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (43), purché siano soddisfatte le altre condizioni stabilite in tali disposizioni.
17. Gli Stati membri che partecipano a un EDPCI presentano alla Commissione, su base annuale, una relazione congiunta sull'attuazione delle attività dell'EDPCI, concernente anche la conformità agli obblighi di cui al paragrafo 10.
18. Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare gli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 3, anche rimuovendo un progetto dagli EDPCI o rispecchiando le eventuali modifiche degli elementi di cui al paragrafo 6.
19. Tutti gli Stati membri, i paesi associati e l'Ucraina hanno la possibilità di aderire a un EDPCI dopo la sua istituzione, previa approvazione di tutti gli Stati membri che vi partecipano.
CAPO V
MECCANISMO EUROPEO DI VENDITE MILITARI
Articolo 36
Meccanismo europeo di vendite militari
1. Al fine di rafforzare la competitività dell'EDTIB e, se del caso, della DTIB ucraina, in particolare aumentando la capacità dell'EDTIB di garantire la disponibilità di prodotti per la difesa in termini di tempi e volumi, è istituito un meccanismo europeo di vendite militari.
2. Il meccanismo europeo di vendite militari consiste:
a)
nell'istituzione di un catalogo europeo di vendite militari;
b)
nella possibilità di istituire, gestire e mantenere i pool per la prontezza industriale nel settore della difesa; e
c)
in misure che contribuiscono ad agevolare le procedure per gli appalti comuni di prodotti per la difesa.
Articolo 37
Catalogo europeo di vendite militari
1. La Commissione, previa consultazione dell'AED, istituisce e mantiene aggiornato un catalogo unico e centralizzato di prodotti per la difesa sviluppati dall'EDTIB e dalla DTIB ucraina («catalogo»). La Commissione consulta l'AED e tiene conto del suo parere nell'elaborazione delle specifiche tecniche per il catalogo e, se del caso, fornisce la piattaforma informatica istituzionale necessaria all'istituzione del catalogo. Gli Stati membri, l'Ucraina e gli operatori economici sono invitati ad alimentare il catalogo su base volontaria.
2. I prodotti per la difesa presenti nel catalogo sono fabbricati dagli operatori economici in linea con i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 9, paragrafi 1, 3 e 4, o all'articolo 26, paragrafi 1, 3 e 4. Il catalogo indica, inoltre, se l'operatore economico ha la facoltà di decidere, senza limitazioni imposte da paesi terzi non associati o da soggetti di paesi terzi non associati, in merito alla definizione, all'adattamento e all'evoluzione della progettazione del prodotto per la difesa, compresa l'autorità giuridica di sostituire o rimuovere componenti soggetti a restrizioni imposte da paesi terzi non associati o da soggetti di paesi terzi non associati. Nel catalogo può altresì essere indicato il sostegno ricevuto nell'ambito del Programma, dello strumento di sostegno per l’Ucraina o del regolamento (UE) 2018/1092 del Parlamento europeo e del Consiglio (44), del regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio (45) o del regolamento (UE) 2023/1525 o (UE) 2023/2418.
Articolo 38
Pool per la prontezza industriale nel settore della difesa
1. Un consorzio composto dagli Stati membri, dai paesi associati o dall’Ucraina o da una SEAP può istituire, gestire e mantenere pool per la prontezza industriale nel settore della difesa e può, a tal fine, invitare l'AED a fornire le proprie competenze.
Ai fini del primo comma, un consorzio composto da Stati membri, da paesi associati o dall’Ucraina consiste di almeno tre di tali paesi, di cui almeno due sono Stati membri.
2. Gli Stati membri che istituiscono un pool per la prontezza industriale nel settore della difesa provvedono affinché l'istituzione, la gestione e la manutenzione di tale pool siano conformi agli obiettivi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, nonché agli obiettivi di cui all'articolo 4 e, se del caso, all'articolo 22.
3. Gli Stati membri, i paesi associati, l'Ucraina e le SEAP che istituiscono un pool per la prontezza industriale nel settore della difesa concedono a tutti gli Stati membri, ai paesi associati e all'Ucraina un'opzione immediata e preferenziale di acquisto, uso o noleggio dei prodotti per la difesa facenti parte di tale pool per la prontezza industriale nel settore della difesa.
4. Qualora un pool per la prontezza industriale nel settore della difesa sia istituito nel contesto di una SEAP, il Programma e lo strumento di sostegno per l'Ucraina possono sostenere finanziariamente quanto segue:
a)
appalti comuni di quantità supplementari di prodotti per la difesa mediante azioni di appalto comune eseguite dalla SEAP conformemente all'articolo 11;
b)
l'istituzione e il funzionamento della SEAP ai fini della gestione e del mantenimento del pool per la prontezza industriale nel settore della difesa conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, lettera g).
5. Ai fini degli acquisti degli Stati membri o, se del caso, dei paesi associati dal pool per la prontezza industriale nel settore della difesa istituito, gestito e mantenuto da una SEAP, l'appalto è considerato un appalto aggiudicato da un governo a un altro governo di cui all'articolo 13, lettera f), della direttiva 2009/81/CE.
Articolo 39
Agevolazione delle procedure per gli appalti comuni di prodotti per la difesa
Qualora concludano un accordo per acquisire congiuntamente prodotti per la difesa, gli Stati membri possono applicare le norme e le procedure di cui all'articolo 11, paragrafi 9 e 10, all'articolo 52 e all'articolo 53, fatte salve le condizioni ivi stabilite.
CAPO VI
STRUTTURA PER UN PROGRAMMA EUROPEO DI ARMAMENTO
Articolo 40
Obiettivo specifico e attività di una struttura per un programma europeo di armamento
1. Una struttura per un programma europeo di armamento (SEAP) promuove la competitività dell'EDTIB e, se del caso, della DTIB ucraina. Tale obiettivo è conseguito aggregando la domanda di prodotti per la difesa durante tutto il loro ciclo di vita nonché garantendone la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi e stimolando la cooperazione industriale transfrontaliera.
2. Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1, tra i compiti principali di una SEAP vi è ha almeno uno dei seguenti:
a)
lo sviluppo comune di prodotti e tecnologie per la difesa, compresi ricerca e sviluppo, collaudo e certificazione per la difesa; lo sviluppo di capacità industriali, anche attraverso l'industrializzazione e la commercializzazione; il sostegno agli investimenti non ricorrenti connessi alla produzione iniziale o il supporto in servizio, in particolare qualora i prodotti per la difesa siano o siano stati sviluppati nel quadro di azioni finanziate dall'Unione nell'ambito del corrispondente programma dell'Unione;
b)
gli appalti comuni di prodotti e tecnologie per la difesa, anche al fine di istituire, gestire e mantenere dei pool per la prontezza industriale nel settore della difesa;
c)
la gestione comune del ciclo di vita dei prodotti per la difesa, compresi gli appalti di pezzi di ricambio, i servizi logistici o di manutenzione e, se del caso, l'istituzione di partenariati pubblico-privato per garantire l'efficienza e l'elevata disponibilità dei prodotti per la difesa; o
d)
la gestione dinamica della disponibilità di quantità supplementari, garantendo un'opzione immediata e preferenziale di acquisto, uso o noleggio per gli Stati membri, i paesi associati o l'Ucraina nel contesto dei pool per la prontezza industriale nel settore della difesa.
3. Una SEAP può incaricare, mediante accordi di delega, uno o più soggetti ammissibili di cui all'articolo 11, paragrafo 2, dello svolgimento di uno o più compiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo. La SEAP ha la responsabilità di garantire il rispetto degli obblighi che le incombono a norma del diritto dell'Unione e in particolare del presente regolamento.
Articolo 41
Requisiti relativi all'istituzione di una SEAP
1. Al fine di rafforzare la competitività dell'EDTIB o della DTIB ucraina, una SEAP soddisfa tutti i requisiti seguenti:
a)
sostiene la cooperazione fino alla fine del ciclo di vita di un prodotto per la difesa o fino allo scioglimento della SEAP;
b)
sostiene lo sviluppo, gli appalti o il supporto in servizio comuni di prodotti per la difesa, in linea con le priorità in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri nel quadro della PESC, in particolare nel contesto del CDP;
c)
tiene conto delle attività pertinenti svolte dalla NATO, come il processo di pianificazione della difesa della NATO, qualora tali attività siano al servizio degli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione; e
d)
comprende almeno tre membri, dei quali almeno due sono Stati membri.
2. Una SEAP utilizza procedure standardizzate per l'avvio e la gestione di programmi di cooperazione in materia di armamenti. La Commissione, tenendo conto delle opinioni espresse dagli Stati membri, può stabilire orientamenti o modelli per tali procedure, comprese linee guida riguardanti la gestione di progetti, gli appalti, la gestione finanziaria e le relazioni.
Articolo 42
Domande per l'istituzione di una SEAP
1. Le domande per l'istituzione di una SEAP sono presentate alla Commissione. La domanda contiene le informazioni seguenti:
a)
una richiesta di istituzione della SEAP indirizzata alla Commissione;
b)
la proposta di statuto della SEAP di cui all'articolo 45, firmata e adottata in debita forma da tutti i membri della SEAP proposta;
c)
una descrizione schematica dei prodotti per la difesa che saranno sviluppati, acquisiti o gestiti dalla SEAP, che tratti in particolare i requisiti di cui all'articolo 41, paragrafo 1, lettere a) e b);
d)
una dichiarazione dello Stato membro sul cui territorio è previsto l'insediamento della sede legale della SEAP, che riconosce la SEAP quale organismo internazionale ai sensi dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e dell'articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE e quale organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/262 a decorrere dalla sua istituzione;
e)
qualora un paese associato o l'Ucraina figuri tra i membri previsti della SEAP, una dichiarazione di riconoscimento della massima capacità giuridica della SEAP conformemente all'articolo 44, paragrafo 2.
Ai fini del presente paragrafo, primo comma, lettera d), i limiti e le condizioni delle esenzioni previste dall’articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e dall’articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE e dall’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2020/262 sono stabiliti in un accordo fra i membri della SEAP.
2. La Commissione, senza indebito ritardo dopo il ricevimento della domanda completa di cui al paragrafo 1, valuta tale domanda in linea con i requisiti stabiliti nel presente regolamento e può, a tal fine, invitare l'AED a fornire le proprie competenze. Il risultato di tale valutazione è comunicato ai richiedenti, i quali, se necessario, sono invitati a completare o modificare la domanda.
3. Mediante un atto di esecuzione e tenendo conto dei risultati della valutazione di cui al paragrafo 2, la Commissione:
a)
istituisce la SEAP dopo essere giunta alla conclusione che i requisiti stabiliti nel presente regolamento sono soddisfatti; oppure
b)
rigetta la domanda se giunge alla conclusione che i requisiti stabiliti nel presente regolamento non sono soddisfatti, anche in mancanza della dichiarazione di cui al paragrafo 1, lettera d), dopo aver dato ai richiedenti la possibilità di completare o correggere la domanda.
4. La decisione in merito alla domanda è notificata ai richiedenti. In caso di rigetto, la decisione è illustrata in modo chiaro e preciso ai richiedenti.
5. L'atto di esecuzione che istituisce la SEAP di cui al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 77, paragrafo 4, ed è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 43
Status e sede di una SEAP
1. Una SEAP è dotata di personalità giuridica a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione che la istituisce.
2. In ciascuno Stato membro una SEAP ha la massima capacità giuridica riconosciuta ai soggetti giuridici dal diritto di detto Stato membro, in particolare la capacità di acquisire, possedere e alienare beni mobili, beni immobili e proprietà intellettuale, concludere contratti e stare in giudizio. Tutte le agenzie nazionali di finanziamento degli Stati membri considerano una SEAP un destinatario ammissibile dei contributi finanziari nazionali.
3. Una SEAP ha una sede legale, ubicata sul territorio di uno Stato membro.
Articolo 44
Requisiti di adesione di una SEAP
1. I seguenti paesi possono essere membri di una SEAP:
a)
gli Stati membri;
b)
i paesi associati;
c)
l'Ucraina.
2. I paesi associati o l'Ucraina possono essere membri di una SEAP, previo il loro riconoscimento, a beneficio della SEAP, della massima capacità giuridica riconosciuta ai soggetti giuridici dal diritto del paese in questione, anche ai fini della conclusione di contratti e della possibilità di stare in giudizio.
3. Gli Stati membri, i paesi associati o l'Ucraina possono aderire in qualità di membri di una SEAP in qualsiasi momento dopo la sua istituzione, a condizioni eque e ragionevoli specificate nello statuto di cui all'articolo 45, o in qualità di osservatori senza diritto di voto alle condizioni specificate in tale statuto.
4. Una SEAP può inoltre cooperare con un paese terzo non associato diverso dall'Ucraina o un soggetto di un altro paese terzo, anche utilizzando i beni, le infrastrutture, gli impianti e le risorse di tali soggetti giuridici, purché tale cooperazione non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, compreso il rispetto del principio delle relazioni di buon vicinato.
Articolo 45
Statuto di una SEAP
1. Lo statuto di una SEAP contiene almeno gli elementi seguenti:
a)
un elenco dei membri della SEAP, degli osservatori e, se del caso, dei soggetti giuridici che rappresentano i membri nonché le condizioni e la procedura per modificare l'adesione e la rappresentanza, a norma dell'articolo 44;
b)
gli obiettivi specifici, i compiti e le attività della SEAP, a norma degli articoli 40 e 41, compresa una descrizione schematica dei prodotti per la difesa che devono essere sviluppati, acquisiti o gestiti dalla SEAP;
c)
un elenco degli eventuali prodotti per la difesa che saranno detenuti dalla SEAP e che possono beneficiare di un'esenzione dall'IVA o dalle accise;
d)
la sede legale della SEAP, a norma dell'articolo 43, paragrafo 3;
e)
l'individuazione del diritto nazionale dello Stato membro che determina il foro competente a dirimere le controversie tra i membri della SEAP in relazione alla SEAP, tra i membri della SEAP e la SEAP e tra la SEAP e i terzi, a norma dell'articolo 49, paragrafo 2;
f)
la denominazione della SEAP;
g)
la durata e la procedura di scioglimento della SEAP, a norma dell'articolo 50;
h)
una descrizione dei principali criteri che la SEAP deve applicare nell'acquisizione di prodotti per la difesa al fine di garantire la conformità all'obiettivo di cui all'articolo 40, paragrafo 1;
i)
il regime di responsabilità, compresa la possibilità di emettere titoli, se così deciso, a norma dell'articolo 48;
j)
i diritti e gli obblighi dei membri della SEAP, compresi l'obbligo di contribuire a un bilancio equilibrato e i diritti di voto;
k)
gli organi direttivi della SEAP, i loro ruoli, le loro responsabilità, la loro composizione e il processo decisionale all'interno della SEAP, comprese le modalità di voto applicabili, in particolare in merito alla modifica dello statuto a norma dell'articolo 46;
l)
la lingua o le lingue di lavoro della SEAP;
m)
i riferimenti alle norme di attuazione dello statuto della SEAP;
n)
le norme in materia di protezione delle informazioni classificate;
o)
l'individuazione delle norme dell'Unione e nazionali applicabili alla gestione dei prodotti per la difesa che devono essere sviluppati, acquisiti o gestiti dalla SEAP e delle capacità amministrative previste per garantirne il rispetto.
Ai fini del presente paragrafo, primo comma, lettera k), le modalità di voto applicabili alle modifiche relative all'approccio all'esportazione di prodotti per la difesa, se incluse nello statuto, e al regime di responsabilità sono conformi rispettivamente al paragrafo 4 del presente articolo e all'articolo 48, paragrafo 5.
2. Qualora i membri di una SEAP decidano di istituire un pool per la prontezza industriale nel settore della difesa, lo statuto comprende le norme che ne disciplinano la gestione.
3. Lo statuto, firmato e adottato all'unanimità da tutti i membri di una SEAP conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, lettera b), può contenere un approccio all'esportazione di prodotti per la difesa.
4. I membri di una SEAP decidono all'unanimità qualsiasi modifica dell'approccio all'esportazione di prodotti per la difesa di cui al paragrafo 3.
Articolo 46
Modifiche dello statuto di una SEAP
1. Qualsiasi modifica dello statuto di una SEAP riguardante gli elementi di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere da a) a k), è adottata conformemente alle modalità di voto specificate nello statuto ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera k), ed è presentata dalla SEAP alla Commissione a fini di approvazione.
2. Qualsiasi modifica dello statuto riguardante gli elementi di cui all'articolo 45, paragrafo 3, è adottata conformemente alle modalità di voto specificate nello statuto ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera k), ed è notificata dalla SEAP alla Commissione entro 10 giorni dalla data di adozione.
3. Qualsiasi modifica dello statuto diversa da quella di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo è adottata conformemente alle modalità di voto specificate nello statuto ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera k), ed è presentata dalla SEAP alla Commissione entro 10 giorni dalla data di adozione.
4. La Commissione può sollevare un’obiezione nei confronti delle modifiche dello statuto di cui al paragrafo 3 entro 30 giorni dalla data della loro presentazione, indicando per quali ragioni esse non soddisfano i requisiti del presente regolamento.
5. Le modifiche dello statuto di cui al paragrafo 3 non acquistano efficacia prima della scadenza del termine previsto per sollevare le obiezioni di cui al paragrafo 4 o prima che la Commissione abbia annullato tale termine o prima che un'obiezione sollevata sia stata ritirata.
6. Una domanda di modifica dello statuto di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 contiene:
a)
il testo della modifica proposta o, se del caso, il testo della modifica adottata; e
b)
la versione modificata consolidata dello statuto.
Articolo 47
Condizioni specifiche in materia di appalti
1. Conformemente all'articolo 40, paragrafo 3, una SEAP può incaricare uno dei soggetti ammissibili di cui all'articolo 11, paragrafo 2, dello svolgimento di azioni di appalto. Tale soggetto agisce in nome o per conto della SEAP.
2. Ai fini degli appalti di prodotti per la difesa, le SEAP sono considerate organizzazioni internazionali ai sensi dell'articolo 12, lettera c), della direttiva 2009/81/CE. Le SEAP definiscono le proprie norme in materia di appalti nel rispetto dei principi che disciplinano gli appalti pubblici, in particolare quelli di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
3. Quando acquisisce prodotti per la difesa, una SEAP applica, alle proprie procedure di appalto e ai propri contratti, criteri che garantiscano che la sua politica in materia di appalti sia conforme agli obiettivi di cui all'articolo 40, paragrafo 1. Una SEAP cerca attivamente di includere più soggetti giuridici di vari Stati membri nelle catene di approvvigionamento dei prodotti per la difesa.
4. Qualora sia concluso un accordo di delega di cui all'articolo 40, paragrafo 3, le parti di tale accordo possono decidere che si applichino le norme in materia di appalti del soggetto che svolge l'appalto, a condizione che tali norme siano conformi ai principi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, in particolare quelli di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
5. Qualora gli Stati membri o, se del caso, i paesi associati acquistino prodotti per la difesa da una SEAP, incluso da un pool per la prontezza industriale nel settore della difesa, l'appalto è considerato un appalto aggiudicato da un governo a un altro governo di cui all'articolo 13, lettera f), della direttiva 2009/81/CE.
Articolo 48
Responsabilità e assicurazioni
1. Una SEAP è responsabile dei propri debiti.
2. La responsabilità finanziaria dei membri di una SEAP per i debiti di quest'ultima è limitata ai rispettivi contributi alla SEAP. I membri possono precisare nello statuto di una SEAP che assumeranno una responsabilità predeterminata superiore ai rispettivi contributi o una responsabilità illimitata.
3. Nelle fattispecie in cui la responsabilità finanziaria dei suoi membri è limitata, la SEAP sottoscrive opportune assicurazioni a copertura dei rischi inerenti all'istituzione e alla gestione della capacità della SEAP.
4. Previa decisione all'unanimità dei suoi membri, una SEAP può emettere titoli conformemente al diritto dello Stato membro in cui ha la propria sede legale. La SEAP è responsabile di tali titoli.
5. Qualsiasi modifica del regime di responsabilità o qualsiasi misura che incida sulla responsabilità finanziaria dei membri di una SEAP è decisa all'unanimità da tali membri.
6. L'Unione non è responsabile di eventuali debiti di una SEAP.
Articolo 49
Diritto applicabile e foro competente
1. L’istituzione e il funzionamento interno di una SEAP sono disciplinati:
a)
dal diritto dell'Unione, in particolare dal presente regolamento e dall'atto di esecuzione di cui all'articolo 42, paragrafo 3, lettera a);
b)
dal suo statuto e dalle relative norme di attuazione;
c)
dal diritto dello Stato membro in cui la SEAP ha la sua sede legale per le questioni che non sono disciplinate dagli atti di cui alle lettere a) e b), o che lo sono soltanto parzialmente.
2. Fatti salvi i casi in cui la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a norma dei trattati, il diritto nazionale dello Stato membro in cui la SEAP ha la sua sede legale determina il foro competente a dirimere le controversie tra i membri della SEAP in relazione alla SEAP, tra i membri della SEAP e la SEAP e tra la SEAP e i terzi.
3. L’accordo di delega di cui all'articolo 40, paragrafo 3, determina quale foro di uno Stato membro è competente a dirimere le controversie relative all'accordo di delega interessato. L'accordo di delega può anche prevedere meccanismi di composizione amichevole delle controversie. Ciò lascia impregiudicati i casi in cui la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a norma dei trattati.
Articolo 50
Scioglimento e insolvenza
1. Lo statuto di una SEAP determina la procedura da applicare in caso di scioglimento della SEAP a seguito di una decisione dell'assemblea dei membri o nel caso in cui la Commissione abroghi l'atto di esecuzione che istituisce la SEAP, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 7. Lo scioglimento può comportare il trasferimento delle attività e della proprietà di prodotti per la difesa a un altro soggetto giuridico.
2. Dopo l'adozione da parte dell'assemblea dei membri di una decisione di scioglimento della SEAP, senza indebito ritardo e in ogni caso entro 10 giorni dall'adozione della decisione, la SEAP ne dà notifica alla Commissione e designa un rappresentante per lo scioglimento. La Commissione pubblica un avviso corrispondente della decisione di scioglimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
3. La procedura di scioglimento non è conclusa prima che sia completato il trasferimento della proprietà di prodotti per la difesa detenuti dalla SEAP.
4. Dopo la chiusura della procedura di scioglimento, senza indebito ritardo e in ogni caso entro 10 giorni dalla chiusura, il rappresentante della SEAP ne dà notifica alla Commissione. La Commissione pubblica un avviso della chiusura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La SEAP cessa di esistere dalla data di pubblicazione dell'avviso.
5. Nel caso in cui non sia in grado di pagare i propri debiti, la SEAP ne dà immediatamente notifica alla Commissione. La Commissione pubblica un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 51
Relazioni e controllo
1. Una SEAP elabora una relazione annuale di attività contenente una descrizione tecnica e un rendiconto finanziario delle sue attività di cui all'articolo 40. La relazione è trasmessa alla Commissione entro sei mesi dalla fine dell'esercizio. La Commissione trasmette la relazione a tutti gli Stati membri.
2. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale aggregata sulle attività di tutte le SEAP attive.
3. La Commissione può fornire raccomandazioni a una SEAP sulle questioni trattate nella relazione annuale di attività di cui al paragrafo 1.
4. Una SEAP e gli Stati membri interessati informano la Commissione di qualsiasi circostanza che rischi di mettere seriamente a repentaglio il corretto assolvimento dei compiti della SEAP o di impedire alla SEAP di soddisfare i requisiti di cui al presente regolamento.
5. Se riceve indicazioni del fatto che una SEAP viola gravemente il presente regolamento, l'atto di esecuzione che la istituisce, il suo statuto o altre disposizioni applicabili, la Commissione richiede spiegazioni alla SEAP o ai suoi membri.
6. Se, dopo aver accordato alla SEAP o ai suoi membri almeno due mesi per formulare le loro osservazioni, giunge alla conclusione che la SEAP viola gravemente il presente regolamento, l'atto di esecuzione che la istituisce, il suo statuto o altre disposizioni applicabili, la Commissione può proporre alla SEAP e ai suoi membri azioni correttive.
7. Se non è intrapresa alcuna azione correttiva di cui al paragrafo 6 del presente articolo, la Commissione può abrogare l'atto di esecuzione che istituisce la SEAP. L'atto abrogativo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La pubblicazione dell'atto abrogativo comporta lo scioglimento della SEAP di cui all'articolo 50.
CAPO VII
SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO
SEZIONE 1
APPALTI COOPERATIVI NEL SETTORE DELLA DIFESA
Articolo 52
Modifica degli accordi quadro nel contesto di una crisi ai sensi della direttiva 2009/81/CE
1. Qualora almeno due Stati membri concludano un accordo in materia di appalti comuni di prodotti per la difesa per se stessi o per l'Ucraina e qualora giustificato da un'urgenza risultante da una crisi quale definita all'articolo 1, punto 10, della direttiva 2009/81/CE, le norme di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo possono essere applicate a un accordo quadro non contenente norme che disciplinano la possibilità di modificar l’accordo in modo sostanziale. Nell'applicare le norme di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l'amministrazione aggiudicatrice che ha concluso l'accordo quadro ottiene il consenso dell'impresa con cui ha concluso l'accordo quadro.
2. Un'amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro può modificare un accordo quadro per prodotti per la difesa esistente se quest'ultimo è stato concluso con un'impresa che soddisfa criteri equivalenti a quelli di cui all'articolo 9, paragrafi 1, 3 e 4, del presente regolamento al fine di aggiungere nuove amministrazioni aggiudicatrici quali parti dell’accordo quadro, affinché le sue disposizioni si applichino alle amministrazioni aggiudicatrici che non erano inizialmente parti dell'accordo quadro. L'articolo 29, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2009/81/CE non si applica alle amministrazioni aggiudicatrici che non erano inizialmente parti dell'accordo quadro.
3. In deroga all'articolo 29, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2009/81/CE, quando aggiudica appalti basati su un accordo quadro il cui valore stimato supera la soglia di cui all'articolo 8 della stessa, un'amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro può apportare modifiche sostanziali alle quantità fissate in tale accordo quadro fino al 100 % del valore dell'accordo quadro, qualora tale accordo quadro sia stato concluso con un'impresa che soddisfa criteri equivalenti a quelli di cui all'articolo 9, paragrafi 1, 3 e 4, del presente regolamento e nella misura in cui la modifica sia strettamente necessaria per l'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo.
4. Ai fini del calcolo del valore di cui al paragrafo 3, il valore aggiornato è il punto di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione.
5. Nelle situazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, il principio della parità di diritti e obblighi si applica alle relazioni tra le amministrazioni aggiudicatrici che sono parti dell'accordo quadro, in particolare per quanto riguarda il costo delle quantità supplementari acquisite.
6. L'amministrazione aggiudicatrice che abbia modificato un accordo quadro nelle situazioni di cui al paragrafo 2 o 3 del presente articolo pubblica un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso è pubblicato conformemente all'articolo 32 della direttiva 2009/81/CE.
Articolo 53
Casi che giustificano il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara nell'ambito di un'iniziativa di cooperazione in materia di difesa
Qualora istituisca una nuova autentica iniziativa di cooperazione in materia di difesa o aderisca a una tale iniziativa esistente istituita da un accordo o da un'intesa internazionale tra Stati membri e, se del caso, uno o più paesi associati o l'Ucraina, ai fini della convergenza delle capacità militari, un'amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro può aggiudicare un appalto a un'impresa, ovvero concludere con essa un accordo quadro su un prodotto per la difesa, conformemente all'articolo 28, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2009/81/CE, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
l'impresa interessata soddisfa criteri equivalenti a quelli di cui all'articolo 9, paragrafi 1, 3 e 4;
b)
l'iniziativa di cooperazione in materia di difesa di cui alla frase introduttiva del presente articolo è stata avviata prima del lancio della procedura di appalto da parte dell'amministrazione aggiudicatrice dello Stato membro interessato;
c)
uno degli altri Stati membri che partecipano all'iniziativa di cooperazione in materia di difesa di cui alla frase introduttiva del presente articolo ha già aggiudicato un appalto alla stessa impresa, ovvero ha concluso con essa un accordo quadro su un prodotto per la difesa;
d)
il prodotto per la difesa da acquisire è identico a quello di cui alla lettera c) del presente articolo o è soggetto solo a modifiche minori;
e)
l'aggiudicazione dell'appalto o la conclusione dell'accordo quadro è necessaria per l'attuazione dell'iniziativa di cooperazione in materia di difesa di cui alla lettera b) del presente articolo.
SEZIONE 2
PREPARAZIONE
Articolo 54
Accelerazione della procedura di rilascio delle autorizzazioni per la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi dei prodotti di rilevanza per la crisi
1. Gli Stati membri provvedono affinché le domande amministrative riguardanti la pianificazione, la costruzione e il funzionamento degli impianti di produzione, il trasferimento di fattori di produzione all'interno dell'Unione e la qualificazione e certificazione dei prodotti finali siano trattate in modo efficiente e tempestivo. A tal fine, tutte le autorità nazionali interessate provvedono affinché tali domande siano trattate nel modo più rapido giuridicamente possibile.
2. Gli Stati membri provvedono affinché nella procedura di pianificazione e di rilascio delle autorizzazioni, in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi, sia accordata priorità alla costruzione e al funzionamento degli impianti di produzione dei prodotti di rilevanza per la crisi.
Articolo 55
Agevolazione del processo di certificazione incrociata
1. Gli Stati membri adottano un elenco di autorità nazionali di certificazione a fini di difesa e lo notificano alla Commissione, che lo mette a disposizione degli Stati membri.
2. La Commissione, tenendo conto dei pareri dell'AED, redige e tiene aggiornato, mediante atti di esecuzione, un elenco ufficiale delle autorità nazionali di certificazione a fini di difesa individuate dagli Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 77, paragrafo 4.
3. Un'autorità di certificazione di uno Stato membro può chiedere all'autorità di certificazione di un altro Stato membro informazioni sull'ambito di applicazione della certificazione di un determinato prodotto per la difesa.
4. Le autorità nazionali di certificazione di cui al paragrafo 1 cooperano nello svolgimento dei loro compiti a norma del presente regolamento e forniscono alle autorità degli altri Stati membri tutto il sostegno necessario a tal fine. La Commissione, invitando se del caso l'AED a fornire le proprie competenze, sostiene tale cooperazione al fine di agevolare una circolazione efficiente ed efficace dei prodotti per la difesa nel mercato interno.
Articolo 56
Mappatura delle catene di approvvigionamento della difesa
1. La mappatura delle catene di approvvigionamento dell'Unione nel settore della difesa mira ad analizzare i punti di forza e di debolezza di tali catene di approvvigionamento, con particolare attenzione alle strozzature. La mappatura orienta, ove pertinente, l'elaborazione dei programmi di lavoro del Programma e dello strumento di sostegno per l'Ucraina di cui agli articoli 21 e 34.
2. La mappatura delle catene di approvvigionamento dell'Unione nel settore della difesa consiste nelle attività seguenti, che devono essere effettuate periodicamente:
a)
l'individuazione delle pertinenti capacità di fabbricazione e catene di approvvigionamento dei prodotti per la difesa a norma del paragrafo 5;
b)
l'individuazione dei prodotti di rilevanza per la crisi e delle relative capacità di fabbricazione, a norma del paragrafo 9;
c)
l'aggregazione, il controllo incrociato e la valutazione dei dati raccolti a norma dei paragrafi 6, 7 e 8;
d)
l'individuazione degli indicatori di allerta precoce, a norma del paragrafo 11; e
e)
l'individuazione dei principali fornitori di prodotti di rilevanza per la crisi e delle rispettive capacità di produzione, a norma dei paragrafi 12 e 13.
3. La Commissione, in cooperazione con il consiglio per la sicurezza dell'approvvigionamento nel settore della difesa («consiglio per la sicurezza dell'approvvigionamento»), svolge le attività di cui al paragrafo 2, le lettere b), c) e d). Gli Stati membri svolgono le attività di cui al paragrafo 2, lettere a) ed e). Ciascuno Stato membro può chiedere alla Commissione di svolgere, per suo conto, le attività di cui di cui al paragrafo 2, lettere a) ed e).
4. La Commissione, previa consultazione del consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento, elabora un quadro e una metodologia per individuare i prodotti di rilevanza per la crisi, con particolare attenzione alle strozzature esistenti, e le relative capacità di fabbricazione nell'Unione, nonché per mappare le catene di approvvigionamento di tali prodotti. La metodologia si basa su eventuali quadri o metodologie esistenti negli Stati membri. A tal fine, il consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento può formulare raccomandazioni sul tipo di informazioni adeguate per la mappatura delle catene di approvvigionamento dei prodotti di rilevanza per la crisi, sulle specifiche tecniche e sui formati per la comunicazione di tali informazioni e sulla periodicità di tale comunicazione.
5. Sulla base del quadro e della metodologia elaborati a norma del paragrafo 4, gli Stati membri individuano sul proprio territorio le pertinenti capacità di fabbricazione e catene di approvvigionamento dei prodotti per la difesa e ne comunicano l'esito alla Commissione.
6. La Commissione aggrega i dati forniti dagli Stati membri a norma del paragrafo 5 ed effettua un controllo incrociato al fine di individuare un elenco dei prodotti di rilevanza per la crisi e le relative capacità di fabbricazione nonché di valutare i punti di forza e di debolezza delle catene di approvvigionamento dell'Unione per quanto riguarda tali prodotti.
7. Per integrare i dati forniti dagli Stati membri, la Commissione utilizza dati pubblicamente e commercialmente disponibili e le informazioni pertinenti non riservate fornite dagli operatori economici nonché i risultati di analisi analoghe, svolte anche nel contesto del diritto dell'Unione in materia di materie prime, semiconduttori ed energia rinnovabile, i risultati delle attività pertinenti dell'AED, come pure i risultati dei test di resistenza condotti a norma dell'articolo 58 e i risultati della valutazione effettuata a norma dell'articolo 85, paragrafo 2.
8. Qualora i dati di cui ai paragrafi 6 e 7 non siano sufficienti per svolgere i suoi compiti a norma del paragrafo 6, la Commissione può chiedere ai pertinenti attori delle catene di approvvigionamento interessate con sede nell'Unione di fornire, su base volontaria, informazioni allo Stato membro in cui si trova il sito di produzione dell'operatore economico destinatario. La richiesta della Commissione indica esplicitamente che l'operatore economico è libero di rifiutarla. La richiesta di informazioni include le informazioni di contatto delle autorità nazionali competenti dello Stato membro in cui si trova il sito di produzione dell'operatore economico destinatario a cui deve essere inviata la risposta. Se l'operatore economico decide di fornire le informazioni richieste allo Stato membro interessato, quest'ultimo mette le informazioni a disposizione della Commissione.
9. La Commissione, mediante un atto di esecuzione, stila e aggiorna periodicamente l'elenco dei prodotti di rilevanza per la crisi. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 77, paragrafo 4.
10. La Commissione informa il consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento in merito ai risultati aggregati della mappatura su base annuale o su richiesta di uno dei membri del consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento di cui all'articolo 76, paragrafo 5. Tali risultati costituiscono informazioni classificate.
11. In base all'esito delle attività svolte a norma dei paragrafi 4, 6 e 7 e previa consultazione del consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento, la Commissione mette a punto un elenco di indicatori di allerta precoce intesi a individuare i fattori che potrebbero perturbare, compromettere o influenzare negativamente l'approvvigionamento dei prodotti di rilevanza per la crisi. La Commissione, previa consultazione del consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento, riesamina periodicamente, almeno ogni due anni, l'elenco degli indicatori di allerta precoce.
12. Gli Stati membri, se del caso in cooperazione con la Commissione e l'AED, individuano i principali fornitori di prodotti di rilevanza per la crisi stabiliti nel loro territorio, senza indebito ritardo, dopo l'adozione dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 9 del presente articolo. Ciascuno Stato membro notifica ai principali fornitori di prodotti di rilevanza per la crisi stabiliti nel suo territorio il fatto che sono stati individuati a norma del presente paragrafo e li informa in merito all'obbligo di segnalare perturbazioni nell'approvvigionamento di prodotti di rilevanza per la crisi di cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettera c). Tale notifica comprende anche le pertinenti informazioni di contatto delle autorità nazionali competenti alle quali deve essere inviata la segnalazione.
13. L'individuazione dei fornitori principali di cui al paragrafo 12 può tenere conto degli elementi seguenti:
a)
la quota di mercato del fornitore nel mercato di tale prodotto di rilevanza per la crisi;
b)
l'importanza del fornitore ai fini del mantenimento di un livello sufficiente di approvvigionamento di un prodotto di rilevanza per la crisi nell'Unione, tenendo conto della disponibilità nell'Unione di mezzi alternativi per la fornitura di tale prodotto; o
c)
l'impatto che una perturbazione dell'approvvigionamento del prodotto di rilevanza per la crisi fornito dal fornitore potrebbe avere sul funzionamento del mercato interno.
14. Fatto salvo il paragrafo 10 del presente articolo, le informazioni ottenute a norma del presente articolo sono trattate nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 80.
15. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto di ciascuno Stato membro di tutelare gli interessi essenziali della propria sicurezza conformemente all'articolo 346, paragrafo 1, lettera a), TFUE.
Articolo 57
Monitoraggio
1. Gli Stati membri e la Commissione, in cooperazione con il consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento, effettuano un monitoraggio periodico delle capacità di fabbricazione dell'Unione necessarie per l'approvvigionamento dei prodotti di rilevanza per la crisi individuati conformemente all'articolo 56, paragrafo 9, al fine di individuare i possibili rischi per l'approvvigionamento di tali prodotti. Nell’effettuare il monitoraggio:
a)
la Commissione, in cooperazione con il consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento, monitora gli indicatori di allerta precoce individuati a norma dell'articolo 56, paragrafo 11, anche aggregando eventuali contributi ricevuti dagli Stati membri sulla base delle informazioni raccolte a livello nazionale;
b)
gli Stati membri monitorano, alla luce degli indicatori di allerta precoce, la capacità dei principali fornitori di prodotti di rilevanza per la crisi di cui all'articolo 56, paragrafo 12, di svolgere le rispettive attività e riferiscono al consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento in merito a qualsiasi evento che possa avere conseguenze negative e durature sulla disponibilità e sull'approvvigionamento tempestivi di tali prodotti;
c)
i fornitori principali di prodotti di rilevanza per la crisi, qualora rilevino perturbazioni dell'approvvigionamento che possano incidere in modo significativo sulle loro attività connesse alla produzione di tali prodotti, le segnalano allo Stato membro nel cui territorio sono stabiliti e lo Stato membro interessato comunica tali informazioni alla Commissione senza indebito ritardo;
d)
la Commissione, previa consultazione del consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento, individua le migliori pratiche per l'attenuazione preventiva del rischio e la maggiore trasparenza delle capacità di fabbricazione dell'Unione necessarie per l'approvvigionamento dei prodotti di rilevanza per la crisi.
La Commissione, previa consultazione del consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento, definisce la frequenza del monitoraggio di cui al primo comma.
2. La Commissione e gli Stati membri prestano particolare attenzione alle PMI per ridurre al minimo gli oneri amministrativi derivanti dal monitoraggio di cui al paragrafo 1 e, se necessario, possono fornire un'assistenza specifica.
3. La Commissione, previa consultazione del consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento, può invitare i principali fornitori di prodotti di rilevanza per la crisi di cui all'articolo 56, paragrafo 12, gli Stati membri, le associazioni nazionali dell'industria della difesa e altri pertinenti portatori di interessi a fornire informazioni, su base volontaria, ai fini dello svolgimento delle attività di monitoraggio conformemente al paragrafo 1, primo comma, lettera a), del presente articolo
4. Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera b), del presente articolo, gli Stati membri possono chiedere informazioni, su base volontaria, ai principali fornitori di prodotti di rilevanza per la crisi di cui all'articolo 56, paragrafo 12, se necessario e in misura proporzionata.
5. Ai fini del paragrafo 3, le autorità competenti degli Stati membri stabiliscono e mantengono un elenco dei contatti dei principali fornitori di prodotti di rilevanza per la crisi stabiliti nel loro territorio. Tale elenco è trasmesso alla Commissione. In seno al consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento, la Commissione mette a disposizione un formato standardizzato per l'elenco dei contatti.
6. Fatta salva la protezione delle informazioni commerciali riservate, gli Stati membri forniscono al consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento informazioni supplementari pertinenti, in particolare informazioni sull'individuazione di questioni relative all'approvvigionamento di prodotti di rilevanza per la crisi in tutta l'Unione o su pertinenti misure future a livello nazionale per l'appalto, l'acquisto o la fabbricazione di prodotti di rilevanza per la crisi.
7. Sulla base delle informazioni raccolte attraverso le attività di monitoraggio svolte a norma del presente articolo, la Commissione presenta periodicamente al consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento una relazione sulle risultanze aggregate. Tale relazione costituisce un'informazione classificata. Il consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento si riunisce per valutare i risultati della relazione e individuare, se del caso, possibili soluzioni alle questioni di interesse comune. Se del caso, la Commissione, previa consultazione del consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento, può invitare a tali riunioni le associazioni nazionali dell'industria della difesa, i principali fornitori di prodotti di rilevanza per la crisi di cui all'articolo 56, paragrafo 12, ed esperti del mondo accademico e della società civile.
8. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto di ciascuno Stato membro di tutelare gli interessi essenziali della propria sicurezza conformemente all'articolo 346, paragrafo 1, lettera a), TFUE.
Articolo 58
Test di resistenza
1. La Commissione, previa consultazione del consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento, individua i temi pertinenti per effettuare i test di resistenza.
2. La Commissione, tenendo conto dei temi pertinenti individuati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, effettua e coordina test di resistenza, comprese le simulazioni, al fine di prevedere e prepararsi a una crisi di approvvigionamento di cui all'articolo 60 e di prepararvisi, e può, in particolare:
a)
elaborare scenari e parametri che contemplino i rischi particolari associati a una crisi di approvvigionamento, al fine di valutare il potenziale impatto sulla fornitura di prodotti di rilevanza per la crisi e sul corretto funzionamento del mercato interno;
b)
facilitare e incoraggiare lo sviluppo di strategie per la preparazione alle emergenze;
c)
individuare, in cooperazione con il consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento, misure di attenuazione del rischio dopo il completamento dei test di resistenza.
3. La Commissione può effettuare periodicamente i test di resistenza di cui al paragrafo 2. Il consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento formula raccomandazioni sulla frequenza dello svolgimento dei test di resistenza.
4. La Commissione invita i rappresentanti di tutti gli Stati membri a partecipare ai test di resistenza di cui al paragrafo 2. Previa consultazione del consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento, la Commissione può anche invitare rappresentanti dell'alto rappresentante, dell'AED o di altri soggetti pertinenti a partecipare a tali test.
5. Su richiesta di due o più Stati membri, la Commissione può effettuare test di resistenza in specifiche zone geografiche o regioni frontaliere di tali Stati membri.
6. Dopo il completamento dei test di resistenza effettuati a norma del presente articolo, la Commissione comunica i risultati agli Stati membri partecipanti. La Commissione condivide senza indebito ritardo con il consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento una relazione contenente raccomandazioni basate sui risultati dei test di resistenza. Tali risultati e tale relazione costituiscono informazioni classificate.
Articolo 59
Segnalazioni e azione preventiva
1. Qualora venga a conoscenza di un rischio di grave perturbazione nell'approvvigionamento di un prodotto di rilevanza per la crisi o entri in possesso di informazioni concrete e attendibili riguardanti qualunque altro fattore o evento di rischio pertinente che incida in misura rilevante sull'approvvigionamento di un prodotto di rilevanza per la crisi, un'autorità competente di uno Stato membro ne dà segnalazione al consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento senza indebito ritardo.
2. Per stabilire se un rischio di grave perturbazione nell'approvvigionamento di un prodotto di rilevanza per la crisi debba far scattare la segnalazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto di quanto segue:
a)
la posizione di mercato degli operatori economici che potrebbero essere interessati dalla perturbazione;
b)
la durata prevista della potenziale perturbazione;
c)
la zona geografica e la quota del mercato interno interessata dalla potenziale perturbazione e i suoi possibili effetti transfrontalieri, come pure il suo possibile impatto su zone geografiche particolarmente vulnerabili o esposte; e
d)
l'impatto della potenziale perturbazione sull'approvvigionamento dei prodotti di rilevanza per la crisi.
3. Qualora il consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento o la Commissione venga a conoscenza di un rischio di grave perturbazione nell'approvvigionamento di un prodotto di rilevanza per la crisi o entri in possesso di informazioni concrete e attendibili riguardanti qualunque altro fattore o evento di rischio pertinente che incida in misura rilevante sull'approvvigionamento di un prodotto di rilevanza per la crisi, anche sulla base di indicatori di allerta precoce, di una segnalazione a norma del paragrafo 1 o di una segnalazione dei partner internazionali, la Commissione intraprende senza indebito ritardo le azioni preventive seguenti:
a)
convoca una riunione straordinaria del consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento al fine di coordinare le azioni seguenti:
i)
discutere della gravità delle potenziali perturbazioni nella disponibilità e nell'approvvigionamento dei prodotti di rilevanza per la crisi interessati;
ii)
raccomandare alla Commissione di avviare un'azione conformemente ai capi II e III;
iii)
discutere gli approcci e lo scambio di migliori pratiche delle autorità competenti degli Stati membri, anche per valutare lo stato di preparazione dei principali fornitori di prodotti di rilevanza per la crisi;
iv)
invitare gli Stati membri ad avviare un dialogo con i portatori di interessi delle capacità di fabbricazione dell'Unione necessarie per l'approvvigionamento dei prodotti di rilevanza per la crisi al fine di individuare, preparare ed eventualmente coordinare misure preventive;
v)
valutare se l'attivazione dello stato di crisi di approvvigionamento di cui all'articolo 60 sia necessaria e proporzionata;
b)
per conto dell'Unione, previa consultazione del consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento, avvia consultazioni o una cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali pertinenti al fine di cercare soluzioni di cooperazione per evitare o affrontare, nel rispetto degli obblighi internazionali, perturbazioni della catena di approvvigionamento e che possono comprendere, se del caso, un coordinamento nell'ambito dei consessi internazionali pertinenti;
c)
garantisce le sinergie con i pertinenti programmi e atti giuridici dell'Unione.
4. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto di ciascuno Stato membro di tutelare gli interessi essenziali della propria sicurezza conformemente all'articolo 346, paragrafo 1, lettera a), TFUE.
SEZIONE 3
ATTENUAZIONE DI UNA CRISI DI APPROVVIGIONAMENTO
Articolo 60
Attivazione dello stato di crisi di approvvigionamento
1. Si ritiene che una crisi di approvvigionamento si verifichi quando:
a)
vi sono gravi perturbazioni o vi è un rischio imminente di perturbazioni nella fornitura di prodotti di rilevanza per la crisi; e
b)
dette gravi perturbazioni o il rischio imminente di tali perturbazioni comportano o rischiano di comportare l'adozione di misure nazionali divergenti in relazione ai prodotti di rilevanza per la crisi non destinati alla difesa, con un grave impatto negativo sul corretto funzionamento del mercato interno, in particolare ostacoli agli scambi transfrontalieri di tali prodotti di rilevanza per la crisi, e sul funzionamento delle catene di approvvigionamento della difesa dell'Unione.
2. Qualora, a norma dell'articolo 59, la Commissione o il consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento venga a conoscenza di un rischio di grave perturbazione nell'approvvigionamento di prodotti di rilevanza per la crisi o entri in possesso di informazioni concrete e attendibili riguardanti qualunque altro fattore o evento di rischio pertinente che incida in misura rilevante sull'approvvigionamento di tali prodotti, la Commissione, previa consultazione del consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento, valuta se siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tale valutazione tiene conto delle conseguenze e degli effetti potenziali dello stato di crisi di approvvigionamento sulle catene di approvvigionamento dei prodotti di rilevanza per la crisi pertinenti all'interno dell'Unione, dei risultati dei test di resistenza effettuati a norma dell'articolo 58 e delle valutazioni effettuate nell'ambito di altri pertinenti quadri dell'Unione di gestione delle crisi. Ove tale valutazione produca prove concrete e attendibili, la Commissione, previa consultazione del consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento, può proporre al Consiglio di attivare lo stato di crisi di approvvigionamento. Quando propone al Consiglio di attivare lo stato di crisi di approvvigionamento, la Commissione ne informa il Parlamento.
3. Il Consiglio, mediante un atto di esecuzione adottato a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può attivare lo stato di crisi di approvvigionamento. La durata dello stato di crisi di approvvigionamento è specificata nell'atto di esecuzione e non supera inizialmente i 12 mesi. Tale atto di esecuzione specifica inoltre quali delle misure di cui agli articoli 62 e 63 sono attivate. In aggiunta, l'atto di esecuzione può individuare per quali prodotti di rilevanza per la crisi non destinati alla difesa sono attivate tali misure.
4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare la proposta di cui al paragrafo 3.
5. La Commissione riferisce periodicamente, almeno ogni tre mesi, al Consiglio e al Parlamento europeo in merito allo stato della crisi di approvvigionamento.
6. Prima della scadenza della durata dello stato di crisi di approvvigionamento, la Commissione, tenendo conto della raccomandazione del consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento, valuta se sia giustificato prorogarlo. Ove tale valutazione produca prove concrete e attendibili che siano ancora presenti le condizioni per attivare lo stato di crisi di approvvigionamento, la Commissione, previa consultazione del consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento, può proporre al Consiglio di prorogare lo stato di crisi di approvvigionamento.
7. Il Consiglio, mediante un atto di esecuzione adottato a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può prorogare lo stato di crisi di approvvigionamento. La durata della proroga è limitata a un massimo di 12 mesi e specificata nell'atto di esecuzione
8. Durante lo stato di crisi di approvvigionamento la Commissione, previa consultazione del consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento, valuta l'adeguatezza di una cessazione anticipata dello stato di crisi di approvvigionamento. Se la valutazione fornisce indicazioni in tal senso, la Commissione può proporre al Consiglio di cessare lo stato di crisi di approvvigionamento.
9. Il Consiglio, mediante un atto di esecuzione adottato a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può cessare lo stato di crisi di approvvigionamento prima della data di scadenza specificata nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 3 o 7.
10. Durante lo stato di crisi di approvvigionamento la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, convoca riunioni straordinarie del consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento, ove necessario. In linea con l'articolo 76, paragrafo 10, il consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento, se del caso, invita i rappresentanti dell'industria di alto livello a riunirsi in una configurazione speciale al fine di discutere le questioni relative ai prodotti di rilevanza per la crisi. Gli Stati membri operano in stretta collaborazione con la Commissione, in seno al consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento, al fine di garantire il coordinamento delle misure nazionali e dell'Unione adottate per quanto riguarda le catene di approvvigionamento dei prodotti di rilevanza per la crisi non destinati alla difesa in questione.
11. Alla scadenza del periodo di attivazione o di prolungamento dello stato di crisi di approvvigionamento o alla sua cessazione anticipata, le misure adottate conformemente agli articoli 62 e 63 cessano di applicarsi con effetto immediato. Gli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 63, paragrafi 7 e 9, continuano in ogni caso ad applicarsi fino al completamento delle richieste classificate come prioritarie o degli ordini classificati come prioritari in questione.
12. La Commissione e gli Stati membri aggiornano la mappatura e il monitoraggio delle catene di approvvigionamento della difesa dell'Unione a norma degli articoli 56 e 57, tenendo conto dell'esperienza acquisita con la crisi di approvvigionamento, entro sei mesi dalla scadenza o cessazione anticipata dello stato di crisi di approvvigionamento.
Articolo 61
Pacchetto di strumenti per la crisi di approvvigionamento
1. Se lo stato di crisi di approvvigionamento è attivato a norma dell'articolo 60 e se necessario al fine di affrontare la crisi di approvvigionamento nell'Unione, la Commissione può adottare le misure previste agli articoli 62 e 63 come specificato nell'atto di esecuzione adottato dal Consiglio conformemente all'articolo 60, paragrafo 3.
2. Previa consultazione del consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento, la Commissione limita l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1 ai prodotti di rilevanza per la crisi non destinati alla difesa e che sono oggetto di grave perturbazione o a rischio imminente di una tale perturbazione a causa della crisi di approvvigionamento. L'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1 è proporzionata e limitata a quanto necessario per far fronte a gravi perturbazioni o per attenuare il rischio imminente di tali perturbazioni che incidono sulle catene di approvvigionamento dei prodotti di rilevanza per la crisi in questione nell'Unione ed è nell'interesse dell'Unione. L'applicazione di tali misure evita di imporre oneri amministrativi sproporzionati, in particolare alle PMI.
3. Se lo stato di crisi di approvvigionamento è attivato a norma dell'articolo 60 e, se del caso, al fine di affrontare la crisi di approvvigionamento nell'Unione, il consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento valuta e consiglia misure adeguate ed efficaci.
4. La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle misure adottate conformemente al paragrafo 1 e spiega i motivi della sua azione.
5. La Commissione, tenendo conto della raccomandazione del consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento, emana orientamenti sull'attuazione delle misure di cui agli articoli 62 e 63 e sul ricorso a queste ultime.
Articolo 62
Richieste di informazioni
1. Qualora il Consiglio attivi la misura prevista dal presente articolo conformemente all'articolo 60, paragrafo 3, laddove le informazioni disponibili non siano sufficienti la Commissione può chiedere a un operatore economico che contribuisce alla produzione di prodotti di rilevanza per la crisi non destinati alla difesa, previo consenso dello Stato membro in cui si trova il sito di produzione di tale operatore economico, di fornire allo Stato membro in questione ed entro un termine stabilito informazioni in merito alle sue potenzialità produttive, alle sue capacità di produzione e alle perturbazioni primarie in corso. Lo Stato membro interessato mette a disposizione della Commissione le informazioni richieste. Le informazioni richieste sono limitate a quanto necessario per valutare la natura della crisi di approvvigionamento o per individuare e valutare potenziali misure di attenuazione.
2. Prima di avviare una richiesta di informazioni a norma del paragrafo 1 e previo accordo dello Stato membro in cui si trova il sito di produzione dell'operatore economico interessato, la Commissione può effettuare una consultazione su base volontaria di un numero rappresentativo di operatori economici pertinenti al fine di individuare il contenuto appropriato e proporzionato di tale richiesta. La Commissione prepara la richiesta di informazioni in cooperazione con il consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento.
3. La Commissione trasmette senza indebito ritardo una copia della richiesta di informazioni all'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui si trova il sito di produzione dell'operatore economico interessato.
4. La richiesta di informazioni:
a)
indica la sua base giuridica;
b)
è limitata al minimo necessario ed è proporzionata in termini di granularità e volume dei dati richiesti e di frequenza di accesso ai dati richiesti;
c)
tiene conto degli interessi legittimi dell'operatore economico e dei costi e degli sforzi necessari per mettere a disposizione i dati;
d)
include le informazioni di contatto delle autorità nazionali competenti dello Stato membro in cui si trova il sito di produzione dell'operatore economico interessato a cui deve essere inviata la risposta;
e)
indica il termine entro il quale le informazioni devono essere fornite allo Stato membro interessato; e
f)
precisa le sanzioni previste all'articolo 72.
5. Qualora accetti l'avvio di una richiesta di informazioni a norma del paragrafo 1, lo Stato membro interessato può decidere di rivolgere tale richiesta, preparata dalla Commissione a norma dei paragrafi 2 e 4, direttamente all'operatore economico interessato.
6. Ogni operatore economico interessato o una persona debitamente autorizzata a rappresentarlo fornisce allo Stato membro interessato le informazioni richieste su base individuale.
7. Lo Stato membro interessato provvede affinché le informazioni richieste siano messe a disposizione della Commissione senza indebito ritardo.
8. Qualora un operatore economico stabilito nell'Unione riceva da un paese terzo una richiesta di informazioni relative alle sue attività per l'approvvigionamento di prodotti di rilevanza per la crisi non destinati alla difesa, ne informa tempestivamente lo Stato membro in cui si trova il suo sito di produzione. Tale Stato membro informa a sua volta la Commissione, in modo tale da consentire allo Stato membro interessato e alla Commissione di richiedere all'operatore economico informazioni analoghe. La Commissione informa il consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento dell'esistenza di tale richiesta da parte di un paese terzo.
9. Qualora fornisca informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta a una richiesta presentata a norma del presente articolo o non fornisca le informazioni entro il termine prescritto, l'operatore economico è soggetto alle ammende fissate conformemente all'articolo 72, tranne nel caso in cui abbia sufficienti motivi per non fornire le informazioni richieste o per non fornirle entro il termine prescritto, in particolare laddove il trattamento della richiesta di informazioni da parte dell'operatore economico possa perturbare in maniera significativa le sue operazioni, laddove le informazioni siano classificate e contrassegnate esclusivamente per uso nazionale o laddove la divulgazione di tali informazioni possa arrecare un danno significativo all'attività commerciale dell'operatore economico.
10. La Commissione e lo Stato membro interessato utilizzano mezzi sicuri per avviare la richiesta di informazioni e per gestire qualsiasi informazione acquisita conformemente all'articolo 80.
11. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto di ciascuno Stato membro di tutelare gli interessi essenziali della propria sicurezza conformemente all'articolo 346, paragrafo 1, lettera a), TFUE.
Articolo 63
Attribuzione di priorità a prodotti non destinati alla difesa
1. Qualora il Consiglio attivi la misura prevista dal presente articolo conformemente all'articolo 60, paragrafo 3, uno Stato membro che incontri gravi difficoltà nell'effettuare un ordine o nell'eseguire un contratto relativo all'approvvigionamento di prodotti di rilevanza per la crisi può chiedere alla Commissione di richiedere a un operatore economico di accettare un determinato ordine di prodotti di rilevanza per la crisi non destinati alla difesa o di darvi priorità.
2. In seguito a una richiesta di cui al paragrafo 1, laddove la produzione o l'approvvigionamento di prodotti di rilevanza per la crisi non destinati alla difesa non possano essere garantiti con nessun’altra misura prevista dal presente capo, la Commissione può rivolgere una richiesta all'operatore economico interessato:
a)
previa consultazione e previo accordo dello Stato membro in cui si trova il sito di produzione dell'operatore economico interessato; e
b)
previa consultazione dello Stato membro in cui si trova la struttura di gestione esecutiva dell'operatore economico interessato.
3. La richiesta di cui al paragrafo 2 comprende informazioni sulla base giuridica della richiesta, precisa i prodotti, le loro specifiche e quantità, precisa il calendario e il termine di esecuzione e completamento dell'ordine e illustra i motivi che giustificano il ricorso alla richiesta classificata come prioritaria.
4. La Commissione dimostra che la scelta dei destinatari e dei beneficiari della richiesta di cui al paragrafo 2 non è discriminatoria e rispetta le norme dell'Unione in materia di concorrenza.
5. La Commissione fonda la richiesta di cui al paragrafo 2 su dati oggettivi, fattuali, misurabili e comprovati, dimostrando che tale attribuzione di priorità è indispensabile per garantire il corretto funzionamento del mercato interno e tenendo conto degli interessi legittimi dell'operatore economico interessato e dei costi e degli sforzi necessari per qualsiasi modifica della sequenza di produzione della catena di approvvigionamento.
6. L'operatore economico interessato risponde alla Commissione entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 2 e dichiara se accetta o rifiuta la richiesta. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, sulla base di una giustificazione di tale urgenza la Commissione può chiedere all'operatore economico di rispondere entro un termine più breve.
7. Se l'operatore economico destinatario della richiesta di cui al paragrafo 2 ha espressamente accettato tale richiesta, la Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una richiesta classificata come prioritaria che indica:
a)
la base giuridica della richiesta classificata come prioritaria che l'operatore economico deve rispettare;
b)
l'elenco dei prodotti di rilevanza per la crisi oggetto della richiesta classificata come prioritaria, le relative specifiche, il prezzo e le quantità che devono essere fornite;
c)
i termini entro cui la richiesta classificata come prioritaria deve essere soddisfatta;
d)
i beneficiari della richiesta classificata come prioritaria;
e)
l'esenzione dalla responsabilità contrattuale alle condizioni di cui al paragrafo 12 del presente articolo; e
f)
le sanzioni previste all'articolo 72 in caso di inosservanza degli obblighi derivanti dall'atto di esecuzione.
8. Qualora declini la richiesta di cui al paragrafo 2, l'operatore economico fornisce alla Commissione una giustificazione dettagliata di tale rifiuto.
9. Tenendo debitamente conto delle giustificazioni fornite dall'operatore economico a norma del paragrafo 8 del presente articolo nonché previa consultazione e previo accordo dello Stato membro in cui si trova il sito di produzione dell'operatore economico interessato e dello Stato membro in cui si trova la struttura di gestione esecutiva dell'operatore economico, la Commissione può adottare, mediante un atto di esecuzione, un ordine classificato come prioritario che impone all'operatore economico interessato l'obbligo di eseguire l’ordine. La Commissione indica i motivi per i quali, in linea con il principio di proporzionalità e i diritti fondamentali dell'operatore economico ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla luce delle circostanze descritte al paragrafo 1, è stato necessario adottare l'atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione fornisce le informazioni di cui al paragrafo 7.
10. La Commissione non emette l'ordine classificato come prioritario in uno qualsiasi dei casi seguenti:
a)
l'operatore economico non è in grado di eseguire l'ordine classificato come prioritario a causa di un'insufficiente potenzialità produttiva o capacità di produzione, o per motivi tecnici, anche in caso di trattamento preferenziale dell'ordine; oppure
b)
l'esecuzione dell'ordine comporterebbe un onere economico eccessivo e particolari difficoltà per l'operatore economico, inclusi rischi sostanziali in termini di continuità operativa.
11. Le richieste classificate come prioritarie di cui al paragrafo 7 e gli ordini classificati come prioritari di cui al paragrafo 9:
a)
sono effettuati a un prezzo equo e ragionevole, tenendo adeguatamente conto dei costi di opportunità sostenuti dall'operatore economico nell'eseguire le richieste classificate come prioritarie o gli ordini classificati come prioritari rispetto agli obblighi contrattuali esistenti;
b)
prevalgono su qualsiasi obbligo di prestazione previsto dal diritto privato o pubblico in relazione ai prodotti di rilevanza per la crisi oggetto di una richiesta classificata come prioritaria o di un ordine classificato come prioritario, a eccezione degli obblighi direttamente connessi agli ordini con finalità militari.
12. Gli operatori economici oggetto di una richiesta classificata come prioritaria a norma del paragrafo 7 o di un ordine classificato come prioritario a norma del paragrafo 9 non sono responsabili di eventuali violazioni degli obblighi contrattuali disciplinati dal diritto di uno Stato membro, a condizione che:
a)
la violazione degli obblighi contrattuali sia necessaria per rispettare l'attribuzione di priorità richiesta;
b)
l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 7 o 9 sia stato rispettato; e
c)
ove applicabile, la richiesta classificata come prioritaria non sia stata accettata al solo scopo di evitare indebitamente un obbligo contrattuale pregresso.
13. Eventuali conflitti tra una richiesta classificata come prioritaria o un ordine classificato come prioritario e una misura nell'ambito di qualsiasi altro meccanismo di attribuzione di priorità dell'Unione sono discussi in sede di consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento e risolti dalla Commissione, sulla base della ponderazione dell'interesse pubblico.
14. L'operatore economico oggetto di una richiesta classificata come prioritaria a norma del paragrafo 7 o di un ordine classificato come prioritario a norma del paragrafo 9 può chiedere alla Commissione di modificare l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 7 o 9 nel caso in cui lo ritenga debitamente giustificato per uno dei motivi seguenti:
a)
l'operatore economico non è in grado di eseguire la richiesta classificata come prioritaria o l'ordine classificato come prioritario a causa di un'insufficiente potenzialità produttiva o capacità di produzione, anche in caso di trattamento preferenziale della richiesta o dell'ordine;
b)
il completamento della richiesta o dell'ordine comporterebbe un onere economico eccessivo e particolari difficoltà per l'operatore economico.
15. L'operatore economico fornisce tutte le informazioni pertinenti e circostanziate per consentire alla Commissione di valutare la fondatezza della richiesta di modifica di cui al paragrafo 14.
16. Sulla base dell'esame dei motivi e degli elementi di prova forniti dall'operatore economico la Commissione, previa consultazione dello Stato membro in cui si trova il sito di produzione dell'operatore economico interessato e dello Stato membro in cui si trova la struttura di gestione esecutiva di tale operatore economico, può modificare il proprio atto di esecuzione per dispensare in tutto o in parte l'operatore economico interessato dagli obblighi di cui al presente articolo.
17. Laddove un operatore economico stabilito nell'Unione sia oggetto di una misura di un paese terzo che comporta un ordine classificato come prioritario o una richiesta classificata come prioritaria di un prodotto di rilevanza per la crisi non destinato alla difesa ne dà notifica alla Commissione. La Commissione informa quindi il consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento dell'esistenza di tali misure.
18. Laddove un operatore economico oggetto di una richiesta classificata come prioritaria a norma del paragrafo 7 o di un ordine classificato come prioritario a norma del paragrafo 9, intenzionalmente o per negligenza grave, non adempia tale richiesta o ordine, è soggetto ad ammende conformemente all'articolo 72, a eccezione dei casi in cui:
a)
l'operatore economico non è in grado di eseguire la richiesta classificata come prioritaria o l'ordine classificato come prioritario a causa di un'insufficiente potenzialità produttiva o capacità di produzione, ovvero per motivi tecnici; oppure
b)
l'esecuzione o il completamento dell'ordine comporterebbe un onere economico eccessivo e particolari difficoltà per l'operatore economico, inclusi rischi sostanziali in termini di continuità operativa.
19. La Commissione adotta un atto di esecuzione che definisce le modalità pratiche e operative per il funzionamento delle richieste classificate come prioritarie e degli ordini classificati come prioritari, compresa una metodologia per la determinazione del prezzo dei prodotti di rilevanza per la crisi oggetto di ordini classificati come prioritari.
20. Gli atti di esecuzione di cui al presente articolo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 77, paragrafo 4.
21. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto di ciascuno Stato membro di tutelare gli interessi essenziali della propria sicurezza conformemente all'articolo 346, paragrafo 1, lettera b), TFUE.
SEZIONE 4
STATO DI CRISI DI APPROVVIGIONAMENTO CONNESSA ALLA SICUREZZA
Articolo 64
Attivazione dello stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza
1. Si ritiene che una crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza si verifichi quando:
a)
vi sono gravi perturbazioni o un rischio imminente di tali perturbazioni nella fornitura di prodotti per la difesa, quali perturbazioni dovute all'impatto di eventi connessi alla sicurezza dell'Unione; e
b)
le perturbazioni gravi o il rischio imminente di tali perturbazioni comportano o rischiano di comportare l'adozione di misure nazionali divergenti in relazione ai prodotti per la difesa di rilevanza per la crisi, con un grave impatto negativo sul corretto funzionamento del mercato interno, in particolare ostacoli agli scambi transfrontalieri di tali prodotti per la difesa di rilevanza per la crisi all'interno dell'Unione che causano carenze significative di prodotti per la difesa.
2. Qualora, a norma dell'articolo 59, la Commissione o il consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento venga a conoscenza di un rischio di grave perturbazione nell'approvvigionamento di prodotti per la difesa di rilevanza per la crisi o entri in possesso di informazioni concrete e affidabili riguardanti qualunque altro fattore di rischio o evento che incida in misura rilevante sull'approvvigionamento di tali prodotti, la Commissione, previa consultazione del consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento, valuta se siano soddisfatte le condizioni stabilite nel paragrafo 1 del presente articolo. Tale valutazione tiene conto delle conseguenze e degli effetti potenziali dello stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza sulle catene di approvvigionamento della difesa all'interno dell'Unione, dei risultati dei test di resistenza effettuati a norma dell'articolo 58 e delle valutazioni effettuate nell'ambito di altri pertinenti quadri dell'Unione di gestione delle crisi. Ove tale valutazione produca prove concrete e attendibili, la Commissione, previa consultazione del consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento, può proporre al Consiglio di attivare lo stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza. Quando propone al Consiglio di attivare lo stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza, la Commissione informa il Parlamento.
3. Nel valutare se le condizioni stabilite nel paragrafo 1 del presente articolo sono soddisfatte a norma del paragrafo 2 dello stesso, la Commissione considera in particolare se sia stata individuata, nell'ambito della PESC, una crisi che incide sugli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, ad esempio se tale crisi ha innescato l'attivazione della clausola di assistenza reciproca a norma dell'articolo 42, paragrafo 7, TUE.
4. Il Consiglio, mediante un atto di esecuzione adottato a maggioranza qualificata e su proposta della Commissione, può attivare lo stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza. La durata dello stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza è specificata nell'atto di esecuzione e non supera inizialmente i 12 mesi. L'atto di esecuzione specifica anche quali delle misure di cui agli articoli da 65 a 71 sono attivate. In aggiunta, l'atto di esecuzione può individuare per quali prodotti per la difesa di rilevanza per la crisi tali misure sono attivate.
5. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare la proposta di cui al paragrafo 4.
6. La Commissione riferisce periodicamente, almeno ogni tre mesi, al Consiglio e al Parlamento europeo in merito allo stato della crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza.
7. Entro tre settimane prima del termine della durata dello stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza, la Commissione, tenendo conto della raccomandazione del consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento, presenta al Consiglio una relazione in cui valuta la necessità di prorogare tale durata. Nella relazione viene analizzato in particolare l'impatto delle misure precedentemente attivate a norma del presente capo. Ove tale valutazione produca prove concrete e attendibili che siano ancora soddisfatte le condizioni per attivare lo stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza, la Commissione, previa consultazione del consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento, può proporre al Consiglio di prorogare lo stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza.
8. Il Consiglio, mediante un atto di esecuzione adottato a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può prorogare lo stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza. La durata della proroga è limitata a un massimo di sei mesi e specificata nell'atto di esecuzione del Consiglio. L'atto di esecuzione specifica inoltre quali delle misure di cui agli articoli da 65 a 71 continuano ad applicarsi o, se del caso, sono attivate. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere ripetutamente di prorogare il periodo di attivazione dello stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza, laddove ciò sia giustificato per affrontare la crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza.
9. Fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 7, la Commissione può proporre al Consiglio di prorogare lo stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza tante volte quante ritenute necessarie per affrontare tale crisi. A seguito della proposta della Commissione, si applica il paragrafo 8.
10. Durante lo stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza la Commissione, previa consultazione del consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento, valuta l'adeguatezza di una sua cessazione anticipata. Se la valutazione fornisce indicazioni in tal senso, la Commissione propone al Consiglio di cessare lo stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza.
11. Il Consiglio, mediante un atto di esecuzione adottato a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può cessare lo stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza prima della data di scadenza specificata nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 4 o 8.
12. Alla scadenza del periodo di attivazione o di prolungamento dello stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza o alla sua cessazione anticipata, le misure adottate conformemente agli articoli da 65 a 71 cessano immediatamente di applicarsi. Gli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 66, paragrafo 6, continuano in ogni caso ad applicarsi fino al completamento delle richieste classificate come prioritarie in questione.
Nel corso della preparazione e dell'attuazione delle misure di cui agli articoli da 65 a 71 la Commissione, ove possibile, agisce in stretto coordinamento con il consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento, che fornisce consulenza in modo tempestivo. La Commissione informa il consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento delle azioni intraprese. Durante lo stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, convoca riunioni straordinarie del consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento, ove necessario. In linea con l'articolo 76, paragrafo 10, il consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento, se del caso, invita i rappresentanti dell'industria di alto livello a riunirsi in una configurazione speciale al fine di discutere le questioni relative ai prodotti per la difesa interessati. Gli Stati membri operano in stretta collaborazione con la Commissione in seno al consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento al fine di garantire il coordinamento delle misure dell'Unione e nazionali adottate per quanto riguarda le catene di approvvigionamento della difesa connesse ai prodotti per la difesa di rilevanza per la crisi in questione.
13. In caso di attivazione dello stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza, la Commissione può proporre al Consiglio di attivare le misure di cui agli articoli 62 e 63, alle condizioni stabilite in tali articoli, e agli articoli 60 e 61.
Articolo 65
Richieste di informazioni
Qualora il Consiglio attivi la misura prevista dal presente articolo conformemente all'articolo 64, paragrafo 4, la Commissione può adottare le misure di cui all'articolo 62 in relazione ai prodotti per la difesa di rilevanza per la crisi, conformemente alle condizioni ivi specificate.
Articolo 66
Attribuzione di priorità a prodotti per la difesa
1. Qualora il Consiglio attivi la misura prevista dal presente articolo conformemente all'articolo 64, paragrafo 4, uno Stato membro può richiedere alla Commissione di richiedere a un operatore economico il cui sito di produzione si trova in tale Stato membro di accettare un determinato ordine di prodotti per la difesa di rilevanza per la crisi o di darvi priorità al fine di far fronte alle gravi difficoltà che tale Stato membro o un altro Stato membro incontra nell'effettuare un ordine o nell'eseguire un contratto per l'approvvigionamento di tali prodotti.
2. In seguito a una richiesta di cui al paragrafo 1 la Commissione, laddove la produzione o l'approvvigionamento di prodotti per la difesa di rilevanza per la crisi non possano essere garantiti con altre misure previste dal presente capo, può rivolgere una richiesta all'operatore economico interessato:
a)
previa consultazione e previo accordo dello Stato membro in cui si trova il sito di produzione dell'operatore economico interessato; e
b)
previa consultazione e previo accordo dello Stato membro in cui si trova la struttura di gestione esecutiva dell'operatore economico interessato.
La richiesta della Commissione indica esplicitamente che l'operatore economico è libero di rifiutarla.
3. La richiesta di cui al paragrafo 2 comprende informazioni sulla base giuridica della richiesta, precisa i prodotti, le loro specifiche e quantità, precisa il calendario e il termine di esecuzione e completamento dell'ordine e illustra i motivi che giustificano il ricorso alla richiesta classificata come prioritaria.
4. La Commissione dimostra che la scelta dei destinatari e dei beneficiari della richiesta di cui al paragrafo 2 non è discriminatoria e rispetta le norme dell'Unione in materia di concorrenza.
5. La Commissione fonda la richiesta di cui al paragrafo 2 su dati oggettivi, fattuali, misurabili e comprovati, dimostrando che tale attribuzione di priorità è indispensabile per garantire il corretto funzionamento del mercato interno e tenendo conto degli interessi legittimi dell'operatore economico interessato e dei costi e degli sforzi necessari per qualsiasi modifica della sequenza di produzione della catena di approvvigionamento.
6. Qualora l'operatore economico destinatario della richiesta di cui al paragrafo 2 abbia espressamente accettato tale richiesta, la Commissione, mediante un atto di esecuzione e previa consultazione e previo accordo dello Stato membro in cui si trova il sito di produzione dell'operatore economico interessato e dello Stato membro in cui si trova la struttura di gestione esecutiva di tale operatore economico interessato, adotta una richiesta classificata come prioritaria che indica:
a)
la base giuridica della richiesta classificata come prioritaria che l'operatore economico deve rispettare;
b)
l'elenco dei prodotti di rilevanza per la crisi oggetto della richiesta classificata come prioritaria, le relative specifiche e le quantità che devono essere fornite;
c)
i termini entro cui la richiesta classificata come prioritaria deve essere soddisfatta;
d)
i beneficiari della richiesta classificata come prioritaria;
e)
la portata degli obblighi contrattuali su cui prevale la richiesta classificata come prioritaria;
f)
l'esenzione dalla responsabilità contrattuale alle condizioni di cui al paragrafo 8 del presente articolo; e
g)
le sanzioni previste all'articolo 72 in caso di inosservanza degli obblighi derivanti dall'atto di esecuzione.
L'atto di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 77, paragrafo 4.
7. Le richieste classificate come prioritarie di cui al paragrafo 6:
a)
sono effettuate a un prezzo equo e ragionevole, tenendo adeguatamente conto dei costi di opportunità sostenuti dall'operatore economico nell'eseguire tali richieste rispetto agli obblighi contrattuali esistenti; e
b)
prevalgono su qualsiasi obbligo contrattuale relativo ai prodotti di rilevanza per la crisi oggetto della richiesta classificata come prioritaria a norma del diritto privato o pubblico, alle condizioni previste nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 6.
8. L'operatore economico oggetto di una richiesta classificata come prioritaria a norma del paragrafo 6 non è responsabile di eventuali violazioni degli obblighi contrattuali disciplinati dal diritto di uno Stato membro, a condizione che:
a)
la violazione dell'obbligo contrattuale sia strettamente necessaria per rispettare l'attribuzione di priorità richiesta;
b)
l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 6 sia stato rispettato; e
c)
la richiesta classificata come prioritaria non sia stata accettata al solo scopo di evitare indebitamente un obbligo di prestazione precedente.
9. L'operatore economico oggetto di una richiesta classificata come prioritaria può chiedere alla Commissione di modificare l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 6 nel caso in cui lo ritenga debitamente giustificato per uno dei motivi seguenti:
a)
l'operatore economico non è in grado di eseguire la richiesta classificata come prioritaria a causa di un'insufficiente potenzialità produttiva o capacità di produzione, anche in caso di trattamento preferenziale della richiesta;
b)
il completamento della richiesta comporterebbe un onere economico eccessivo e particolari difficoltà per l'operatore economico.
10. L'operatore economico fornisce tutte le informazioni pertinenti e circostanziate per consentire alla Commissione di valutare la fondatezza della richiesta di modifica di cui al paragrafo 9.
11. Sulla base dell'esame dei motivi e degli elementi di prova forniti dall'operatore economico la Commissione, previa consultazione e previo accordo dello Stato membro in cui si trova il sito di produzione dell'operatore economico interessato e dello Stato membro in cui si trova la struttura di gestione esecutiva dell'operatore economico interessato, può modificare il proprio atto di esecuzione per dispensare in tutto o in parte l'operatore economico interessato dagli obblighi di cui al presente articolo.
12. L'operatore economico che, dopo aver espressamente accettato di dare priorità agli ordini richiesti dalla Commissione, intenzionalmente o per negligenza grave non adempia l'obbligo di dare priorità a tali ordini, è soggetto ad ammende fissate conformemente all'articolo 72, a eccezione dei casi in cui:
a)
l'operatore economico non è in grado di eseguire la richiesta classificata come prioritaria a causa di un'insufficiente potenzialità produttiva o capacità di produzione, ovvero per motivi tecnici; oppure
b)
l'esecuzione o il completamento della richiesta comporterebbe un onere economico eccessivo e particolari difficoltà per l'operatore economico, inclusi rischi sostanziali in termini di continuità operativa.
13. L'operatore economico stabilito nell'Unione che sia oggetto di una misura di un paese terzo che comporta una richiesta classificata come prioritaria di un prodotto per la difesa di rilevanza per la crisi ne dà notifica alla Commissione. La Commissione informa il consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento dell'esistenza di tali misure. Se del caso, la Commissione può consultare il consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento in merito a eventuali opportuni da adottare in risposta a tale misura.
14. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto di ciascuno Stato membro di tutelare gli interessi essenziali della propria sicurezza conformemente all'articolo 346, paragrafo 1, lettera b), TFUE.
Articolo 67
Trasferimenti intra-UE di prodotti per la difesa di rilevanza per la crisi
1. Qualora il Consiglio attivi la misura prevista dal presente articolo conformemente all'articolo 64, paragrafo 4, del presente regolamento, e fatte salve la direttiva 2009/43/CE e le prerogative degli Stati membri a norma di tale direttiva, gli Stati membri garantiscono il trattamento efficiente e tempestivo delle domande relative ai trasferimenti intra-UE. A tal fine, tutte le autorità nazionali interessate provvedono affinché tali domande siano trattate nel modo più rapido giuridicamente possibile. L'atto di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 64, paragrafo 4, del presente regolamento specifica il termine entro il quale le autorità nazionali interessate trattano le domande una volta ricevute tutte le informazioni necessarie dal richiedente. Tale termine non può essere superiore a due settimane.
2. Lo Stato membro che imponga, a norma dell'articolo 4, paragrafo 8, della direttiva 2009/43/CE, limitazioni all'esportazione di componenti che sono prodotti di rilevanza per la crisi, non richiede ulteriori autorizzazioni per il trasferimento intra-UE dei componenti interessati se il destinatario fornisce una dichiarazione d'uso nella quale attesta che i componenti oggetto della licenza di trasferimento sono o saranno integrati in un prodotto per la difesa e non possono essere trasferiti o esportati in quanto tali. Ciò lascia impregiudicati gli obblighi dei destinatari di cui all'articolo 10 della direttiva 2009/43/CE.
Articolo 68
Sostegno alle azioni di innovazione di emergenza in materia di difesa
Qualora il Consiglio attivi la misura prevista dal presente articolo conformemente all'articolo 64, paragrafo 4, sono considerate ammissibili nell'ambito del Programma le azioni di innovazione relative a una delle attività seguenti:
a)
attività volte ad accorciare in modo molto significativo il termine di esecuzione della consegna dei prodotti per la difesa;
b)
attività volte a semplificare in modo significativo le specifiche tecniche dei prodotti per la difesa al fine di consentirne la produzione di massa;
c)
attività volte a semplificare in modo significativo i processi di produzione dei prodotti per la difesa al fine di consentirne la produzione di massa; o
d)
attività volte a sostituire i componenti con alternative disponibili nell'Unione o facilmente adattabili oppure che possono essere sviluppate in modo tempestivo da operatori economici stabiliti all'interno dell'Unione.
Articolo 69
Certificazione
1. Qualora il Consiglio attivi la misura prevista dal presente articolo conformemente all'articolo 64, paragrafo 4, gli Stati membri provvedono affinché le procedure amministrative relative alla certificazione di prodotti per la difesa di rilevanza per la crisi e, ove necessario, agli adeguamenti tecnici di tali prodotti siano trattate il più rapidamente possibile, conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari nazionali applicabili.
2. Qualora tale status sia previsto dal diritto nazionale, alla certificazione dei prodotti per la difesa di rilevanza per la crisi è attribuito lo status di massima importanza possibile.
3. Se la presente misura è attivata, i prodotti per la difesa di rilevanza per la crisi certificati in uno Stato membro sono considerati certificati in un altro Stato membro senza essere soggetti a controlli supplementari.
4. L'atto di esecuzione di cui all'articolo 64, paragrafo 4, può stabilire disposizioni più precise sull'ambito di applicazione della presente misura.
5. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto di ciascuno Stato membro di tutelare gli interessi essenziali della propria sicurezza conformemente all'articolo 346, paragrafo 1, lettera b), TFUE.
Articolo 70
Procedure nazionali accelerate di rilascio delle autorizzazioni
Qualora il Consiglio attivi la misura prevista dal presente articolo conformemente all'articolo 64, paragrafo 4, del presente regolamento, la sicurezza dell'approvvigionamento di prodotti per la difesa di rilevanza per la crisi può essere considerata un motivo imperativo di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE e di prioritario interesse pubblico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE. Pertanto la pianificazione, la costruzione e il funzionamento dei relativi impianti di produzione possono essere considerati di rilevante interesse pubblico, purché siano soddisfatte le altre condizioni stabilite in tali disposizioni.
Articolo 71
Continuità della produzione di prodotti per la difesa di rilevanza per la crisi
1. Qualora il Consiglio attivi la misura prevista dal presente articolo conformemente all'articolo 64, paragrafo 4, del presente regolamento, e qualora la direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (46) si applichi alle attività di produzione pertinenti, gli Stati membri possono decidere di avvalersi o di incoraggiare gli operatori economici il cui sito di produzione si trova nel loro territorio e che producono i prodotti per la difesa di rilevanza per la crisi in questione ad avvalersi delle deroghe di cui all'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2003/88/CE, al fine di consentire l'ampliamento dei turni di lavoro, agevolando in tal modo la continuità della produzione dei prodotti per la difesa di rilevanza per la crisi in questione, se lo ritengono necessario per conseguire gli obiettivi del presente regolamento.
2. Qualora sia richiesta un'autorizzazione preventiva, tutte le autorità nazionali interessate provvedono affinché sia accordato il trattamento più rapido giuridicamente possibile alle richieste di avvalersi delle deroghe di cui al paragrafo 1 presentate dagli operatori economici che producono prodotti per la difesa di rilevanza per la crisi.
SEZIONE 5
SANZIONI
Articolo 72
Sanzioni
1. Qualora lo ritenga necessario e proporzionato, mediante atti di esecuzione la Commissione può infliggere agli operatori economici che sono destinatari delle richieste di informazioni a norma dell'articolo 62 o che sono soggetti a qualsiasi altro obbligo di informare la Commissione in merito all'obbligo di un paese terzo a norma dell'articolo 63, paragrafo 17, e dell'articolo 66, paragrafo 13, o di dare priorità alla produzione di prodotti di rilevanza per la crisi a norma degli articoli 63 e 66 le ammende o sanzioni seguenti:
a)
ammende non superiori a 300 000 EUR quando l'operatore economico, intenzionalmente o per negligenza grave, fornisce informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta a una richiesta presentata a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, o non fornisce le informazioni entro il termine prescritto conformemente all'articolo 62, paragrafo 9;
b)
ammende non superiori a 150 000 EUR quando l'operatore economico, intenzionalmente o per negligenza grave, non adempie l'obbligo di informare la Commissione in merito all'obbligo di un paese terzo a norma dell'articolo 63, paragrafo 17, e dell'articolo 66, paragrafo 13;
c)
penalità di mora non superiori all'1,5 % del fatturato giornaliero medio realizzato nell'esercizio finanziario precedente per ogni giorno lavorativo di inosservanza a decorrere dalla data stabilita nella decisione in cui l'ordine classificato come prioritario è stato emesso, quando l'operatore economico, intenzionalmente o per negligenza grave, non adempie l'obbligo di dare priorità alla produzione di prodotti di rilevanza per la crisi a norma dell'articolo 63, paragrafo 9, conformemente all'articolo 63, paragrafo 18 e, quando l'operatore economico a cui è imposta una penalità di mora ai sensi della presente lettera è una PMI, non superiori allo 0,5 % del fatturato giornaliero medio realizzato nell'esercizio finanziario precedente;
d)
ammende non superiori a 300 000 EUR quando l'operatore economico, intenzionalmente o per negligenza grave, non adempie l'obbligo di dare priorità alla produzione di prodotti di rilevanza per la crisi a norma dell'articolo 63, paragrafo 8, e dell'articolo 66, paragrafo 6, conformemente, rispettivamente, all'articolo 63, paragrafo 18, e all'articolo 66, paragrafo 12.
Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 77, paragrafo 4.
2. Prima di adottare una decisione a norma del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione dà all'operatore economico interessato la possibilità di essere ascoltato conformemente all'articolo 75. La Commissione tiene conto di eventuali giustificati motivi presentati dall'operatore economico al fine di determinare se le ammende o le penalità di mora siano ritenute necessarie e proporzionate.
3. Nel determinare l'importo dell'ammenda o della penalità di mora, la Commissione tiene conto della natura, della gravità e della durata della violazione, anche in relazione a casi di inosservanza dell'obbligo di accettare o trattare come prioritari gli ordini classificati come prioritari di cui all'articolo 63, paragrafo 9, o le richieste classificate come prioritarie di cui all'articolo 63, paragrafo 7, o all'articolo 66, paragrafo 6, e se l'operatore economico abbia parzialmente soddisfatto gli ordini classificati come prioritari o le richieste classificate come prioritarie.
4. Le ammende costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario e sono destinate allo strumento di sostegno per l'Ucraina.
Articolo 73
Termine di prescrizione per l’imposizione di sanzioni
1. I poteri conferiti alla Commissione in virtù dell'articolo 72 sono soggetti ai termini di prescrizione seguenti:
a)
due anni in caso di violazione delle disposizioni relative alle richieste di informazioni a norma dell'articolo 62, paragrafo 1;
b)
due anni in caso di violazione delle disposizioni relative agli obblighi di informazione a norma dell'articolo 63, paragrafo 17, e dell'articolo 66, paragrafo 13;
c)
tre anni in caso di violazione delle disposizioni relative all'obbligo concernente l'attribuzione di priorità alla produzione di prodotti di rilevanza per la crisi a norma degli articoli 63 e 66.
2. I termini di prescrizione di cui al paragrafo 1 decorrono dal giorno in cui è commessa la violazione. In caso di violazioni continuate o ripetute, i termini di prescrizione decorrono dal giorno in cui è commessa l'ultima infrazione.
3. Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o dalle autorità competenti degli Stati membri al fine di garantire il rispetto del presente regolamento interrompe il termine di prescrizione.
4. L'interruzione della prescrizione si applica a tutte le parti ritenute responsabili di aver partecipato alla violazione.
5. Dopo ogni interruzione della prescrizione inizia un nuovo termine di prescrizione. Tuttavia, il termine di prescrizione scade al più tardi il giorno in cui giunge a compimento un periodo di durata doppia rispetto al termine di prescrizione senza che la Commissione abbia imposto un'ammenda o una penalità di mora. Tale termine è prorogato del periodo durante il quale la prescrizione è sospesa in quanto la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento pendente dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
Articolo 74
Termine di prescrizione per l'applicazione delle sanzioni
1. Il potere della Commissione di dare esecuzione alle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 72 è soggetto a un termine di prescrizione di tre anni.
2. Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui la decisione diventa definitiva.
3. Il termine di prescrizione per l'applicazione delle ammende e delle penalità di mora è interrotto:
a)
dalla notifica di una decisione che modifica l'importo iniziale dell'ammenda o della penalità di mora, oppure respinge una domanda intesa a ottenere una tale modifica;
b)
da ogni atto compiuto dalla Commissione o da uno Stato membro su richiesta della Commissione ai fini dell'esecuzione forzata dell'ammenda o della penalità di mora.
4. Dopo ogni interruzione di cui al paragrafo 3 inizia un nuovo termine di prescrizione.
5. Il termine di prescrizione per l'applicazione delle ammende e delle penalità di mora è sospeso:
a)
durante il periodo concesso per il pagamento;
b)
finché l'esecuzione forzata è sospesa in forza di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea.
Articolo 75
Diritto di essere ascoltati per l'imposizione di ammende o di penalità di mora
1. Prima di adottare una decisione a norma dell'articolo 72, la Commissione provvede affinché gli operatori economici interessati abbiano avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito:
a)
alle constatazioni preliminari della Commissione, comprese le questioni in relazione alle quali la Commissione ha sollevato obiezioni;
b)
alle misure che la Commissione intende adottare in considerazione delle constatazioni preliminari di cui alla lettera a) del presente paragrafo.
2. Gli operatori economici interessati possono presentare alla Commissione le loro osservazioni sulle constatazioni preliminari della Commissione entro un termine ivi fissato dalla Commissione, che non può essere inferiore a 14 giorni lavorativi.
3. La Commissione basa l'imposizione di ammende o di penalità di mora esclusivamente sulle obiezioni in merito alle quali gli operatori economici interessati sono stati posti in condizione di esprimersi.
4. Qualora abbia informato gli operatori economici interessati delle proprie constatazioni preliminari di cui al paragrafo 1, la Commissione dà accesso, su richiesta, al suo fascicolo nel rispetto della procedura di divulgazione negoziata, fermo restando il legittimo interesse degli operatori economici alla tutela dei propri segreti aziendali, o al fine di tutelare i segreti aziendali o altre informazioni riservate di qualsiasi persona. Sono esclusi dal diritto di accesso al fascicolo le informazioni riservate e i documenti interni della Commissione o delle autorità degli Stati membri, in particolare gli scambi di corrispondenza fra la Commissione e le autorità degli Stati membri. Nessuna disposizione del presente paragrafo osta a che la Commissione divulghi e utilizzi le informazioni necessarie a dimostrare l'esistenza di una violazione.
SEZIONE 6
CONSIGLIO PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO NEL SETTORE DELLA DIFESA
Articolo 76
Consiglio per la sicurezza dell'approvvigionamento nel settore della difesa
1. È istituito il consiglio per la sicurezza dell'approvvigionamento nel settore della difesa («consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento»).
2. Il compito generale del consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento è assistere la Commissione e fornirle raccomandazioni a norma del presente capo.
3. La Commissione mantiene un flusso regolare di informazioni verso il consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento in merito a qualsiasi misura programmata e a qualsiasi misura adottata a seguito dell'attivazione degli stati di crisi di approvvigionamento a norma dell'articolo 60 o 64. La Commissione fornisce le informazioni necessarie mediante un sistema informatico sicuro.
4. Al fine di prepararsi a uno stato di crisi di approvvigionamento a norma dell'articolo 60 o 64 e di affrontarlo, il consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento assiste la Commissione nelle attività seguenti:
a)
analisi delle informazioni di rilevanza per la crisi raccolte dagli Stati membri o dalla Commissione;
b)
valutazione di possibili misure di preparazione;
c)
valutazione del soddisfacimento o meno dei criteri per l'attivazione o la disattivazione degli stati di crisi di approvvigionamento a norma dell'articolo 60 o 64;
d)
agevolazione dell'azione coordinata con gli Stati membri;
e)
fornitura di orientamenti sull'attuazione delle misure scelte per rispondere alle crisi di approvvigionamento a livello di Unione di cui all’articolo 60 o 64, anche per quanto riguarda l'attivazione delle misure di cui agli articoli 62, 63 e da 65 a 71;
f)
individuazione di misure di risposta specifiche per gli Stati membri al fine di garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti di rilevanza per la crisi;
g)
agevolazione degli scambi e della condivisione di informazioni, anche con altri organismi di rilevanza per la crisi a livello di Unione, come pure, a seconda del caso, con paesi terzi, organizzazioni internazionali e rappresentanti dell'industria, della società civile e del mondo accademico;
h)
individuazione dei temi pertinenti per lo svolgimento dei test di resistenza;
i)
elaborazione di un quadro e di una metodologia per individuare i prodotti di rilevanza per la crisi e l'elenco degli indicatori di allerta precoce;
j)
effettuazione della mappatura relativa ai prodotti di rilevanza per la crisi e agli indicatori di allerta precoce;
k)
valutazione circa la necessità e la proporzionalità di prorogare lo stato di crisi di approvvigionamento nonché circa l'opportunità di cessare tale stato;
l)
valutazione dei risultati del monitoraggio e individuazione, se del caso, di possibili soluzioni alle questioni di interesse comune; e
m)
individuazione di una frequenza adeguata per lo svolgimento dei test di resistenza.
5. Il consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento è costituito da rappresentanti di tutti Stati membri, della Commissione, dell'alto rappresentante e dell'AED. È copresieduto da un rappresentante della Commissione e dello Stato membro che esercita la presidenza di turno del Consiglio. Il segretariato del consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento è assicurato dalla Commissione. Solo gli Stati membri hanno diritto di voto.
6. I copresidenti invitano rappresentanti del Parlamento europeo a partecipare, in qualità di osservatori, alle riunioni del consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento.
7. I paesi associati hanno il diritto di diventare membri, senza diritto di voto, del consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento conformemente alle condizioni di cui all'accordo sullo Spazio economico europeo.
8. Il consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento si riunisce ogniqualvolta la situazione lo esiga, su richiesta della Commissione, di uno Stato membro o di un paese associato che ne sia diventato membro. Il consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento adotta il proprio regolamento interno sulla base di una proposta presentata dalla Commissione. Il regolamento interno stabilisce meccanismi atti a garantire il buon funzionamento del consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento nello svolgimento dei propri compiti, anche prevedendo procedure di risoluzione delle controversie relative a potenziali controversie tra i copresidenti.
9. Il consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento può emanare raccomandazioni, su richiesta della Commissione o di propria iniziativa. Il consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento si adopera per trovare soluzioni che incontrino il più ampio sostegno possibile.
10. Il consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento invita, almeno una volta all'anno, i rappresentanti delle associazioni nazionali dell'industria della difesa e rappresentanti dell'industria selezionati a partecipare ai suoi lavori in qualità di osservatori, tenendo conto della necessità di garantire una rappresentanza geografica equilibrata. In caso di attivazione di uno stato di crisi di approvvigionamento di cui all'articolo 60 o 64, il consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento invita, se del caso, i rappresentanti dell'industria di alto livello a partecipare ai suoi lavori in qualità di osservatori, riunendosi in una configurazione speciale al fine di discutere le questioni relative ai prodotti di rilevanza per la crisi o, in caso di attivazione dello stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza ai sensi dell'articolo 64, i prodotti per la difesa interessati.
11. Il consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento invita i rappresentanti di altri organi di rilevanza per la crisi a livello di Unione in qualità di osservatori alle sue riunioni in funzione della materia.
12. Ove opportuno, in linea con il suo regolamento interno e nel debito rispetto degli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, il consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento invita un rappresentante dell'Ucraina a partecipare alle riunioni in qualità di osservatore.
13. La Commissione garantisce l'inclusività e provvede affinché tutti i membri del consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento abbiano pari accesso alle informazioni, onde assicurare che il processo decisionale del consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento rispecchi la situazione e le esigenze di tutti gli Stati membri. Il consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento adotta le misure necessarie per garantire la gestione e il trattamento sicuri delle informazioni classificate e sensibili conformemente agli articoli 79 e 80.
14. La Commissione può istituire, di propria iniziativa o su proposta del consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento, gruppi di lavoro ad hoc per assistere il consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento nel suo lavoro, allo scopo di esaminare questioni specifiche sulla base dei compiti di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri nominano esperti in seno a tali gruppi di lavoro. L'AED può essere invitata alle riunioni di tali gruppi di lavoro.
15. La Commissione istituisce un gruppo di lavoro ai sensi del paragrafo 14 sugli ostacoli giuridici, regolamentari e amministrativi. Gli obiettivi del gruppo di lavoro sono:
a)
individuare ostacoli giuridici, regolamentari e amministrativi esistenti o potenziali a livello internazionale, di Unione e nazionale che ostino al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, punto 6);
b)
individuare possibili soluzioni e misure di attenuazione per quanto riguarda gli ostacoli individuati.
CAPO VIII
GOVERNANCE, VALUTAZIONE E CONTROLLO
Articolo 77
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. L'AED è invitata a fornire le proprie opinioni e competenze al comitato in qualità di osservatore. Anche il servizio europeo per l'azione esterna è invitato a partecipare ai lavori del comitato.
3. La Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno o più Stati membri, può invitare, se del caso, rappresentanti dell'Ucraina a partecipare alle riunioni del comitato. I rappresentanti dell'Ucraina non assistono alle deliberazioni né partecipano alle votazioni del comitato.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
5. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 78
Convenzione di finanziamento con l'Ucraina
1. La Commissione conclude con l'Ucraina una convenzione di finanziamento ai sensi dell'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento finanziario per l'attuazione delle azioni di cui al presente regolamento che riguardano l'Ucraina o i soggetti giuridici stabiliti in Ucraina che ricevono fondi dell'Unione.
2. La convenzione di finanziamento conclusa con l'Ucraina e i contratti e gli accordi firmati con i soggetti giuridici stabiliti in Ucraina che ricevono fondi dell'Unione garantiscono che possano essere rispettati gli obblighi stabiliti all'articolo 129 del regolamento finanziario.
3. La convenzione di finanziamento stabilisce, per le autorità e gli organi ucraini cui sono affidati compiti di esecuzione del bilancio, gli obblighi di adottare tutte le misure necessarie, comprese misure legislative, regolamentari e amministrative, al fine di rispettare i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione, garantire la visibilità dell'azione dell'Unione nella gestione dei fondi dell'Unione, adempiere gli obblighi in materia di controllo e audit adeguati e assumere le conseguenti responsabilità, nonché tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, in particolare mediante disposizioni attuative dettagliate riguardanti:
a)
le attività connesse al controllo, alla supervisione, al monitoraggio, alla valutazione, alla rendicontazione e all'audit dei finanziamenti dell'Unione nell'ambito dello strumento di sostegno per l'Ucraina, nonché le attività connesse alle indagini, alle misure antifrode e alla cooperazione;
b)
le norme in materia di imposte, tasse, dazi e oneri di cui all'articolo 27, paragrafi 9 e 10, del regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio (47);
c)
il diritto della Commissione di monitorare le attività svolte a norma del presente regolamento dai soggetti giuridici stabiliti in Ucraina lungo tutto il ciclo del progetto, anche per quanto riguarda la cooperazione per le azioni di appalto comune, di partecipare a tali attività in qualità di osservatore, se del caso, e di formulare raccomandazioni affinché le attività siano perfezionate, nonché l'impegno delle autorità ucraine ad adoperarsi al massimo per attuare le raccomandazioni della Commissione e riferire in merito a tale attuazione;
d)
gli obblighi di cui all'articolo 83, paragrafo 2, compresi norme e tempi precisi per la raccolta dei dati da parte dell'Ucraina e per l'accesso a tali dati da parte della Commissione e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);
e)
la protezione e il trattamento delle informazioni classificate conformemente alle norme applicabili;
f)
le disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
4. I finanziamenti sono concessi all'Ucraina solo dopo che la convenzione di finanziamento è entrata in vigore e le parti hanno compiuto le azioni necessarie ad attuare le prescrizioni da essa stabilite.
5. La Commissione garantisce che, da parte sua, siano adottati tutti i provvedimenti necessari affinché la convenzione di finanziamento produca effetti non oltre 1o luglio 2026.
Articolo 79
Protezione delle informazioni classificate
1. Le informazioni classificate create, trattate, conservate, scambiate o condivise a norma del presente regolamento sono protette conformemente alle norme di sicurezza di cui alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione (48) o all'accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, sulla protezione delle informazioni classificate scambiate nell'interesse dell'Unione europea, a seconda dei casi.
2. Gli Stati membri partecipanti decidono chi è l'originatore delle informazioni acquisite classificate generate nell'attuazione delle azioni ammissibili di cui all'articolo 10.
3. La Commissione ha accesso alle informazioni classificate necessarie per lo svolgimento dei compiti che le sono stati assegnati a norma del presente regolamento per quanto riguarda le azioni ammissibili elencate all'articolo 10.
4. Nel contesto di una SEAP, le norme sulla protezione delle informazioni classificate di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera n), devono essere conformi al paragrafo 1 del presente articolo.
5. Qualora includa dei paesi associati o l'Ucraina tra i suoi membri o osservatori, una SEAP garantisce un livello di protezione equivalente a quello garantito dall'accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, sulla protezione delle informazioni classificate scambiate nell'interesse dell'Unione europea.
6. Il quadro di sicurezza applicabile a un'azione è istituito dagli Stati membri partecipanti al più tardi prima della firma della convenzione di sovvenzione o del contratto. I documenti pertinenti formano parte integrante della convenzione di sovvenzione o del contratto.
7. La Commissione istituisce un sistema accreditato in termini di sicurezza a norma della decisione (UE, Euratom) 2015/444 al fine di agevolare lo scambio di informazioni classificate tra la Commissione, gli Stati membri e i paesi associati e, se del caso, con i richiedenti e i destinatari.
Articolo 80
Riservatezza delle informazioni
1. Le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento sono utilizzate solo per lo scopo per il quale sono state richieste.
2. Gli Stati membri, la Commissione, il servizio europeo per l'azione esterna e l'AED garantiscono la protezione dei segreti commerciali e d'impresa e delle altre informazioni sensibili acquisiti e generati in applicazione del presente regolamento conformemente al diritto dell'Unione e al rispettivo diritto nazionale.
3. La Commissione tratta le informazioni contenenti dati di un soggetto o segreti commerciali in modo non meno rigoroso di quello con cui tratta informazioni sensibili, compresi l'applicazione del principio della necessità di sapere e l'utilizzo di ambienti criptati adeguati per il trattamento e la condivisione di tali informazioni.
Articolo 81
Protezione dei dati personali
Il presente regolamento lascia impregiudicati la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (49) e i regolamenti (UE) 2016/679 (50) e (UE) 2018/1725 (51) del Parlamento europeo e del Consiglio.
Articolo 82
Audit
Gli audit sull'utilizzo del contributo dell'Unione effettuati da persone o soggetti, compresi persone o soggetti diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione, costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell'articolo 127 del regolamento finanziario. La Corte dei conti europea esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell'Unione conformemente all'articolo 287 TFUE.
Articolo 83
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione
1. Allorché partecipa al Programma in forza di una decisione adottata a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo o sulla base di qualsiasi altro strumento giuridico, un paese associato concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'OLAF e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.
2. L'accordo di cui all'articolo 78 prevede gli obblighi seguenti per l'Ucraina:
a)
adottare misure adeguate per prevenire, individuare e rettificare le irregolarità, le frodi, la corruzione e i conflitti di interessi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, individuare ed evitare la duplicazione dei finanziamenti e intraprendere un'azione legale per il recupero dei fondi che siano stati oggetto di appropriazione indebita;
b)
verificare regolarmente che i finanziamenti erogati siano stati utilizzati in conformità delle norme applicabili, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica di irregolarità, frodi, corruzione e conflitti di interessi;
c)
corredare le richieste di pagamento nell'ambito dello strumento di sostegno per l'Ucraina di una dichiarazione attestante che i fondi sono stati utilizzati nel rispetto del principio della sana gestione finanziaria e per gli scopi previsti, nonché correttamente gestiti, in particolare secondo la normativa ucraina, integrata dagli standard internazionali in materia di prevenzione, individuazione e rettifica di irregolarità, frodi, corruzione e conflitti di interessi;
d)
autorizzare espressamente la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti europea e, se del caso, la Procura europea a esercitare i rispettivi diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario, in applicazione del principio di proporzionalità.
Articolo 84
Informazione, comunicazione e pubblicità
1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine dei finanziamenti e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono le azioni e i relativi risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, tra cui i media e il pubblico.
2. La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sul presente regolamento, sulle azioni intraprese a norma del presente regolamento e sui risultati ottenuti.
3. Le risorse finanziarie destinate al Programma e allo strumento di sostegno per l'Ucraina contribuiscono alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui agli articoli 4 e 22.
4. Le risorse finanziarie destinate al Programma e allo strumento di sostegno per l'Ucraina possono contribuire all'organizzazione di attività di divulgazione, eventi di abbinamento e attività di sensibilizzazione, in particolare al fine di aprire catene di approvvigionamento per favorire la partecipazione transfrontaliera delle PMI.
Articolo 85
Monitoraggio, valutazione e riesame
1. La Commissione monitora periodicamente l'attuazione del Programma e dello strumento di sostegno per l'Ucraina e riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi compiuti, anche per quanto riguarda il livello di coinvolgimento delle PMI e delle piccole mid-cap e le spese complessive del Programma e dello strumento di sostegno per l'Ucraina, ripartite per tipo di azione e per forma di contributo dell'Unione.
La Commissione predispone le modalità di monitoraggio necessarie per garantire che i dati per monitorare l'attuazione e i risultati del Programma e dello strumento di sostegno per l'Ucraina siano raccolti in modo efficiente, efficace e tempestivo. A tal fine possono essere imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e, se del caso, agli Stati membri.
2. Entro il 30 giugno 2027 la Commissione elabora una relazione, se del caso basata su indicatori, in cui valuta l'attuazione delle misure di cui al presente regolamento e i relativi risultati, nonché la necessità di un'eventuale revisione del presente regolamento. La relazione di valutazione si basa sulle consultazioni degli Stati membri e dei principali portatori di interessi e valuta il contributo del presente regolamento ai progressi compiuti per aumentare il valore dei materiali di difesa acquisiti nell'Unione in modo collaborativo, il valore degli scambi intra-UE nel settore della difesa e il valore degli investimenti degli Stati membri nel settore della difesa acquisiti nell'Unione.
3. La Commissione presenta la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredandola, se del caso, delle relative proposte legislative.
Articolo 86
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 16 dicembre 2025
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
M. BJERRE
(1) GU C, C/2025/805, 31.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/805/oj.
(2) GU C, C/2024/4662, 9.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4662/oj.
(3) GU C, C/2025/1705, 26.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1705/oj.
(4) Posizione del Parlamento europeo del 25 novembre 2025(non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'8 dicembre 2025.
(5) Regolamento (UE) 2023/1525 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 2023, sul sostegno alla produzione di munizioni (ASAP) (GU L 185 del 24.7.2023, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1525/oj).
(6) Regolamento (UE) 2023/2418 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, sull'istituzione di uno strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni (EDIRPA) (GU L, 2023/2418, 26.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2418/oj).
(7) Regolamento (UE) 2024/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce lo strumento per l'Ucraina (GU L, 2024/792, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/792/oj).
(8) Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/509/oj).
(9) Regolamento (UE) 2024/2773 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2024, che istituisce il meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina e fornisce assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina (GU L, 2024/2773, 28.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2773/oj).
(10) Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).
(11) Decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, che istituisce la cooperazione strutturata permanente (PESCO) e fissa l'elenco degli Stati membri partecipanti (GU L 331 del 14.12.2017, pag. 57, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/2315/oj).
(12) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2020/1222/oj.
(13) Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/oj).
(14) Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1058/oj).
(15) Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1057/oj).
(16) Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj).
(17) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj).
(18) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1994/1/oj.
(19) GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2014/295/oj.
(20) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/883/oj).
(21) Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2988/oj).
(22) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2185/oj).
(23) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1), ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj).
(24) Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1371/oj).
(25) Decisione (UE) 2021/1764 del Consiglio, del 5 ottobre 2021, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea, comprese le relazioni tra l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro (Decisione sull'associazione d'oltremare, compresa la Groenlandia) (GU L 355 del 7.10.2021, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1764/oj).
(26) Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/523/oj).
(27) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj).
(28) Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/262/oj).
(29) Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/81/oj).
(30) Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/43/oj).
(31) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).
(32) GU C 202 dell'8.7.2011, pag. 13.
(33) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/24/oj).
(34) Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/25/oj).
(35) Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj).
(36) Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 (GU L, 2024/1252, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj).
(37) Raccomandazione (UE) 2025/1099 della Commissione del 21 maggio 2025, relativa alla definizione delle piccole imprese a media capitalizzazione (GU L, 2025/1099, 28.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2025/1099/oj).
(38) Regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio, del 27 maggio 2025, che istituisce lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell'industria europea della difesa (GU L, 2025/1106, 28.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1106/oj).
(39) Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione (GU L 79 I del 21.3.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/452/oj).
(40) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj).
(41) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj).
(42) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj).
(43) Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/147/oj).
(44) Regolamento (UE) 2018/1092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione (GU L 200 del 7.8.2018, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1092/oj).
(45) Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/697/oj).
(46) Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/88/oj).
(47) Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/947/oj).
(48) Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/444/oj).
(49) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/58/oj).
(50) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
(51) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
In relazione al presente regolamento sono state formulate tre dichiarazioni, che figurano nella GU C C/2025/6783, 29.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6783/oj; GU C, C/2025/6784, 29.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6784/oj, and GU C, C/2025/6785, 29.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6785/oj.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2643/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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