Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/96
16.1.2026
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/96 DELLA COMMISSIONE
del 15 gennaio 2026
relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di semi di sedano ottenuto da Apium graveolens L. e dell’olio essenziale di carvi ottenuto da Carum carvi L. come additivi per mangimi destinati a determinate specie animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, e l’articolo 10, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).
(2)
Le sostanze olio essenziale di semi di sedano ottenuto da Apium graveolens L. e olio essenziale di carvi ottenuto da Carum carvi L. sono state autorizzate per un periodo illimitato conformemente alla direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tali sostanze sono state successivamente iscritte nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(3)
In conformità all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7, è stata presentata una domanda di autorizzazione dell’olio essenziale di semi di sedano ottenuto da Apium graveolens L. e dell’olio essenziale di carvi ottenuto da Carum carvi L. come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(4)
Il richiedente ha chiesto che gli additivi siano autorizzati anche per l’utilizzo nell’acqua di abbeveraggio. Il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza tuttavia l’utilizzo di «aromatizzanti» nell’acqua di abbeveraggio. Pertanto l’utilizzo di tali additivi nell’acqua di abbeveraggio non dovrebbe essere consentito.
(5)
Nei pareri del 27 giugno 2024 (3) , (4) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che l’olio essenziale di semi di sedano ottenuto da Apium graveolens L. e l’olio essenziale di carvi ottenuto da Carum carvi L. non destano preoccupazioni fino a determinate concentrazioni massime ulteriormente specificate per le singole specie. Non è tuttavia stato possibile trarre conclusioni per i gatti, i pesci ornamentali e altre specie. Essa ha inoltre concluso che, ai livelli d’uso proposti nei mangimi, l’olio essenziale di semi di sedano ottenuto da Apium graveolens L. è sicuro per i consumatori e non dovrebbe presentare rischi per l’ambiente. L’Autorità ha altresì constatato che, ai livelli d’uso proposti nei mangimi, l’olio essenziale di carvi ottenuto da Carum carvi L. è sicuro per i consumatori e per l’ambiente. Essa ha inoltre concluso che l’olio essenziale di semi di sedano ottenuto da Apium graveolens L. e l’olio essenziale di carvi ottenuto da Carum carvi L. dovrebbero essere considerati irritanti per la pelle e per gli occhi e sensibilizzanti della pelle e delle vie respiratorie. Dato che l’olio essenziale di semi di sedano ottenuto da Apium graveolens L. e l’olio essenziale di carvi ottenuto da Carum carvi L. sono riconosciuti come aromi per gli alimenti e che la loro funzione nei mangimi sarebbe essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti, l’Autorità ha altresì concluso che non è necessaria alcuna ulteriore dimostrazione della loro efficacia. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
(6)
Il richiedente ha successivamente ritirato la domanda di autorizzazione dell’olio essenziale di semi di sedano ottenuto da Apium graveolens L. e dell’olio essenziale di carvi ottenuto da Carum carvi L. per tutte le specie e categorie di animali a eccezione di tacchini da ingrasso, polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso, tutto il pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione, uccelli ornamentali, tutto il pollame destinato alla produzione di uova o alla riproduzione, suini da ingrasso, suini da ingrasso delle specie minori di suidi, suinetti (lattanti e svezzati) di tutte le specie di suidi, tutti i suidi destinati alla riproduzione, vitelli da ingrasso, ovini e caprini, bovini da ingrasso, altri ruminanti da ingrasso e tutti gli altri ruminanti, camelidi da ingrasso e tutti gli altri camelidi, equidi, leporidi, salmonidi, pesci pinnati minori e cani.
(7)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che l’olio essenziale di semi di sedano ottenuto da Apium graveolens L. e l’olio essenziale di carvi ottenuto da Carum carvi L. soddisfino le condizioni stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 per quanto riguarda tacchini da ingrasso, polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso, tutto il pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione, uccelli ornamentali, tutto il pollame destinato alla produzione di uova o alla riproduzione, suini da ingrasso, suini da ingrasso delle specie minori di suidi, suinetti (lattanti e svezzati) di tutte le specie di suidi, tutti i suidi destinati alla riproduzione, vitelli da ingrasso, ovini e caprini, bovini da ingrasso, altri ruminanti da ingrasso e tutti gli altri ruminanti, camelidi da ingrasso e tutti gli altri camelidi, equidi, leporidi, salmonidi, pesci pinnati minori e cani. È pertanto opportuno autorizzare l’uso di tali additivi come specificato nell’allegato del presente regolamento.
(8)
Per quanto riguarda l’olio essenziale di semi di sedano ottenuto da Apium graveolens L., data la presenza di sostanze che destano preoccupazione, ossia perillaldeide e furocumarine, la Commissione ritiene che sia necessario fissare un tenore massimo dell’additivo nel mangime completo e che la miscela di olio essenziale di semi di sedano ottenuto da Apium graveolens L. con altri additivi botanici dovrebbe essere consentita, purché i livelli di perillaldeide e furocumarine nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti rimangano inferiori a quelli risultanti dall’utilizzo di un unico additivo al tenore massimo o raccomandato per la pertinente specie o categoria di animali. Per quanto riguarda l’olio essenziale di carvi ottenuto da Carum carvi L., data la presenza della sostanza che desta preoccupazione perillaldeide, la Commissione ritiene che sia necessario fissare un tenore massimo dell’additivo nel mangime completo e che la miscela di olio essenziale di carvi ottenuto da Carum carvi L. con altri additivi botanici dovrebbe essere consentita, purché i livelli di perillaldeide nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti siano inferiori a quelli risultanti dall’utilizzo di un unico additivo al tenore massimo o raccomandato per la pertinente specie o categoria di animali. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori dell’additivo.
(9)
In conformità all’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1831/2003, la Commissione è tenuta ad adottare un regolamento che disponga il ritiro dal mercato degli additivi per mangimi per i quali non sono state presentate richieste prima del termine stabilito all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Analogamente dovrebbe essere adottato un regolamento relativo agli additivi per mangimi per i quali è stata presentata una domanda successivamente ritirata.
(10)
Nel caso di additivi per mangimi per i quali sia stata ritirata una domanda per determinate specie o categorie di animali, il ritiro dal mercato dovrebbe riguardare solo tali specie o categorie di animali.
(11)
È pertanto opportuno ritirare dal mercato l’olio essenziale di semi di sedano ottenuto da Apium graveolens L. e l’olio essenziale di carvi ottenuto da Carum carvi L. per quanto riguarda le specie e categorie di animali che non sono oggetto dell’autorizzazione rilasciata dal presente regolamento.
(12)
Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione delle sostanze in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall’autorizzazione.
(13)
Nella misura in cui gli additivi per mangimi sono ritirati dal mercato, è altresì opportuno prevedere un periodo transitorio entro il quale le scorte esistenti degli additivi, delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti prodotti con tali additivi possano essere utilizzate fino a esaurimento anche per quanto riguarda le specie e categorie di animali che non sono oggetto dell’autorizzazione rilasciata dal presente regolamento al fine di consentire alle parti interessate di adeguarsi all’obbligo di ritirare tali prodotti dal mercato.
(14)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Autorizzazione
Le sostanze specificate nell’allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «aromatizzanti», sono autorizzate come additivi nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Ritiro dal mercato
Gli additivi per mangimi olio essenziale di semi di sedano ottenuto da Apium graveolens L. e olio essenziale di carvi ottenuto da Carum carvi L., autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE, sono ritirati dal mercato per quanto riguarda le specie e categorie di animali diverse da quelle menzionate nell’allegato.
Articolo 3
Misure transitorie relative all’autorizzazione
1. Gli additivi per mangimi olio essenziale di semi di sedano ottenuto da Apium graveolens L. e olio essenziale di carvi ottenuto da Carum carvi L., autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE, e le premiscele contenenti tali additivi, destinati a tacchini da ingrasso, polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso, tutto il pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione, uccelli ornamentali, tutto il pollame destinato alla produzione di uova o alla riproduzione, suini da ingrasso, suini da ingrasso delle specie minori di suidi, suinetti (lattanti e svezzati) di tutte le specie di suidi, tutti i suidi destinati alla riproduzione, vitelli da ingrasso, ovini e caprini, bovini da ingrasso, altri ruminanti da ingrasso e tutti gli altri ruminanti, camelidi da ingrasso e tutti gli altri camelidi, equidi, leporidi, salmonidi, pesci pinnati minori e cani, prodotti ed etichettati prima del 5 agosto 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 5 febbraio 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti gli additivi per mangimi di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 5 febbraio 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 5 febbraio 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti gli additivi per mangimi di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 5 febbraio 2028 in conformità alle norme applicabili prima del 5 febbraio 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.
Articolo 4
Misure transitorie relative al ritiro dal mercato
1. Le scorte esistenti degli additivi per mangimi olio essenziale di semi di sedano ottenuto da Apium graveolens L. e olio essenziale di carvi ottenuto da Carum carvi L. possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate per quanto riguarda le specie e categorie di animali diverse da quelle menzionate nell’allegato fino al 5 febbraio 2027.
2. Le premiscele prodotte con gli additivi per mangimi di cui al paragrafo 1 possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate per quanto riguarda le specie e categorie di animali diverse da quelle menzionate nell’allegato fino al 5 maggio 2027.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi prodotti con gli additivi per mangimi di cui al paragrafo 1 o con le premiscele di cui al paragrafo 2 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati per quanto riguarda le specie e categorie di animali diverse da quelle menzionate nell’allegato fino al 5 febbraio 2028.
Articolo 5
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.
(2) Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj).
(3) EFSA Journal, 22(7), e8907. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8907.
(4) EFSA Journal, 22(7), e8906. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8906.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell’additivo per mangimi
Nome dell’additivo
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi
Specie o categoria di animali
Età massima
Tenore minimo
Tenore massimo
Altre disposizioni
Fine del periodo di autorizzazione
mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti
2b52-eo
Olio essenziale di semi di sedano
Composizione dell’additivo
Olio essenziale ottenuto da frutti di Apium graveolens L.
Forma liquida
Caratterizzazione della sostanza attiva
Olio essenziale di semi di sedano:
olio essenziale quale definito dal Consiglio d’Europa (1), ottenuto da frutti di Apium graveolens L. mediante distillazione in corrente di vapore e successiva condensazione dei costituenti volatili e separazione dalla fase acquosa tramite decantazione
Numero CAS: 8015-90-5
Numero EINECS: 289-668-4
Numero FEMA: 2271
Numero CoE: 52
Specifiche:
d-limonene: 35-79 %
β-selinene: 5-20 %
Senkyunolide A: 1,5-22 %
β-pinene (pin-2(10)-ene): 0,3-2 %
Perillaldeide: ≤ 0,025 %
Furocumarine:
—
bergaptene: ≤ 0,001 %
—
psoralene:
—
xantotossina:
—
isopimpinellina:
—
isoimperatorina:
Metodo di analisi (2)
Per la determinazione del limonene (marcatore fitochimico) nell’additivo per mangimi:
—
gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID) (ISO 3760)
Tacchini da ingrasso
-
-
2,1
1.
L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.
2.
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
3.
La miscela di olio essenziale di semi di sedano con altri additivi botanici è consentita, purché i livelli di perillaldeide e furocumarine nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti siano inferiori a quelli risultanti dall’utilizzo di un unico additivo al tenore massimo o raccomandato per la pertinente specie o categoria di animali.
4.
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.
5 febbraio 2036
Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso
-
-
1,6
Tutto il pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione
-
-
1,6
Uccelli ornamentali
-
-
1,6
Tutto il pollame destinato alla produzione di uova o alla riproduzione
2,3
Suini da ingrasso
-
-
3,3
Suini da ingrasso delle specie minori di suidi
-
-
2,8
Suinetti (lattanti e svezzati) di tutte le specie di suidi
-
-
2,8
Tutti i suidi destinati alla riproduzione
-
-
4,1
Vitelli da ingrasso
6 mesi
-
6,5
Ovini e caprini
-
-
6,2
Bovini da ingrasso; altri ruminanti da ingrasso a eccezione degli ovini, dei caprini e dei vitelli da ingrasso di età non superiore ai 6 mesi; camelidi da ingrasso
-
-
6,2
Tutti gli altri ruminanti; tutti gli altri camelidi
-
-
4
Equidi
-
-
6,2
Leporidi
-
-
2,5
Salmonidi e pesci pinnati minori
-
-
6,8
Cani
-
-
7,2
Numero di identificazione dell’additivo per mangimi
Nome dell’additivo
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi
Specie o categoria di animali
Età massima
Tenore minimo
Tenore massimo
Altre disposizioni
Fine del periodo di autorizzazione
mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti
2b112-eo
Olio essenziale di carvi
Composizione dell’additivo
Olio essenziale ottenuto da frutti di Carum carvi L.
Forma liquida
Caratterizzazione della sostanza attiva
Olio essenziale di carvi:
olio essenziale quale definito dal Consiglio d’Europa (3), ottenuto da frutti maturi essiccati di Carum carvi L. mediante distillazione in corrente di vapore e successiva condensazione dei costituenti volatili e separazione dalla fase acquosa tramite decantazione
Numero CAS: 8000-42-8
Numero EINECS: 288-921-6
Numero FEMA: 2238
Numero CoE: 112
Specifiche:
—
d-carvone: 45-65 %
—
d-limonene: 30-50 %
—
Perillaldeide: ≤ 0,5 %
Metodo di analisi (4)
Per la determinazione del limonene e del carvone (marcatori fitochimici) nell’additivo per mangimi:
—
gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID) (Farmacopea europea, monografia 1817)
Tacchini da ingrasso
-
-
12
1.
L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.
2.
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
3.
La miscela di olio essenziale di carvi con altri additivi botanici è consentita, purché i livelli di perillaldeide nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti siano inferiori a quelli risultanti dall’utilizzo di un unico additivo al tenore massimo o raccomandato per la pertinente specie o categoria di animali.
4.
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.
5 febbraio 2036
Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso
-
-
9
Tutto il pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione
-
-
9
Uccelli ornamentali
-
-
9
Tutto il pollame destinato alla produzione di uova o alla riproduzione
-
-
13
Suini da ingrasso
-
-
19
Suini da ingrasso delle specie minori di suidi
-
-
16
Suinetti (lattanti e svezzati) di tutte le specie di suidi
-
-
16
Tutti i suidi destinati alla riproduzione
-
-
24
Vitelli da ingrasso
6 mesi
-
35
Ovini e caprini
-
-
10
Bovini da ingrasso, altri ruminanti da ingrasso a eccezione degli ovini, dei caprini e dei vitelli da ingrasso di età non superiore ai 6 mesi; camelidi da ingrasso
-
-
11
Tutti gli altri ruminanti; tutti gli altri camelidi
-
-
10
Equidi
-
-
10
Leporidi
-
-
10
Salmonidi e pesci pinnati minori
-
-
25
Cani
-
-
25
(1) «Natural sources of flavourings» – Relazione n. 2 (2007).
(2) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.
(3) «Natural sources of flavourings» – Relazione n. 2 (2007).
(4) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/96/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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