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80/1185/CECA: Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell' acciaio riuniti in sede di Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativa all' applicazione, per il 1981, di preferenze tariffarie generalizzate per taluni prodotti siderurgici originari di paesi in via di sviluppo
Gazzetta ufficiale n. L 354 del 29/12/1980 pag. 0202 - 0214
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DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA EUROPEA DEL CARBONE E DELL ' ACCIAIO RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO
del 16 dicembre 1980
relativa all ' applicazione , per il 1981 , di preferenze tariffarie generalizzate per taluni prodotti siderurgici originari di paesi in via di sviluppo
( 80/1185/CECA )
I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA EUROPEA DEL CARBONE E DELL ' ACCIAIO , RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO ,
in accordo con la Commissione ,
DECIDONO :
Articolo 1
1 . A decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1981 i dazi doganali applicabili ai prodotti degli allegati A e B sono totalmente sospesi nel quadro di contingenti tariffari e di massimali tariffari .
All ' importazione in Grecia sono applicabili ai prodotti di cui sopra i dazi doganali stabiliti in conformità dell ' articolo 117 dell ' atto di adesione del 1979 .
2 . Il beneficio del regime di cui al paragrafo 1 è reservato :
- in tutte le zone , doganali della Comunità , a ciascuno dei paesi e territori indicati nella colonna 4 dell ' allegato A a fianco di ciascuna delle categorie di prodotti specificati nelle colonne 2 e 3 ,
- nella Comunità , a ciascuno degli altri paesi e territori di cui all ' allegato C per le stesse categorie di prodotti ,
- nella Comunità , a ciascuno dei paesi e territori di cui all ' allegato C per le altre categorie di prodotti dell ' allegato A e , prese separatamente , per tutte le categorie di prodotti di cui all ' allegato B ,
a condizione che sia rispetta la nozione di prodotti originari .
3 . Le importazioni che beneficiano dell ' esenzione dai dazi doganali a norma di un altro regime tariffario preferenziale concesso dalla Comunità non sono imputabili su questi contingenti o massimali tariffari . L ' ammissione al beneficio del regime preferenziale istituito con la presente decisione è subordinata al rispetto della nozione di prodotti originari , che è definita secondo la procedura di cui all ' articolo 14 del regolamento ( CEE ) n . 802/68 ( 1 ) . Il regime preferenziale comunitario previsto dalla presente decisione cessa di essere applicabile alla Iugoslavia al momento dell ' entrata in vigore dell ' accordo con tale paesi sui prodotti CECA .
4 . I contingenti e massimali tariffari comunitari sono gestiti conformemente alle disposizioni che seguono .
SEZIONE I
Disposizioni concernenti la gestione dei contingenti tariffari comunitari relativi ai prodotti dell ' allegato A
Articolo 2
La sospensione totale dei dazi doganali nel quadro dei contingenti tariffari comunitari di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , è concessa a ciascuno dei paesi e territori elencati nella colonna 4 dell ' allegato A , per quei prodotti , precisati nelle colonne 2 e 3 , a fianco dei quali essi figurano con l ' indicazione , nella colonna 5 , dell ' importo contingentale individuale .
Articolo 3
1 . Gli Stati membri gestiscono i loro contingenti tariffari conformemente alle proprie disposizioni in materia .
2 . Lo stato di esaurimento effettivo delle quote degli Stati membri è accertato sulla base delle importazioni dei prodotti in questione , presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica , secondo il valore in dogana dei prodotti stessi , e corredati da un certificato di origine conforme alle norme stabilite dall ' articolo 1 , paragrafo 2 .
Articolo 4
Ciascuno Stato membro ripristina la riscossione dei dazi sospesi nei confronti di un paese o territorio di cui alla colonna 4 dell ' allegato A , non appena costati che le importazioni sul suo contingente nazionale di detti prodotti originari di questo paese o territorio abbiano raggiunto l ' importo contemplato alla colonna 6 dell ' allegato A .
SEZIONE II
Disposizioni concernenti la gestione dei massimali tariffari comunitari relativi ai prodotti dell ' allegato A e dell ' allegato B
Articolo 5
Fatti salvi gli articoli 6 e 7 , il beneficio del regime dei massimali tariffari preferenziali è concesso :
- nel quadro dell ' allegato A , a ciascuno dei paesi e territori di cui all ' allegato C , esclusi quelli che figurano eventualmente nella colonna 4 , entro il limite degli importi fissati alla colonna 7 a fianco di ciascuna delle categorie di prodotti ,
- nel quadro dell ' allegato B , a tutti i paesi e territori di cui all ' allegato C presi individualmente , entro i limite di un massimale comunitario pari all ' importo massimo più elevato valido per il 1980 , nel quadro di ciascuno dei massimali preferenziali aperti nello stesso anno .
Il massimale individuale così fissato è maggiorato del 2 % a seguito dell ' applicazione , da parte della Grecia , delle preferenze tariffarie della Comunità .
Articolo 6
1 . Non appena vengono raggiunti , a livello comunitario , i massimali individuali fissati o calcolati in base all ' articolo 5 , previsti per le importazioni nella Comunità , alle condizioni fissate da tale articolo , di prodotti originari di ciascuno dei paesi e territori di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , gli Stati membri possono in qualsiasi momento ripristinare , a richiesta di uno di essi o della Commissione e per il complesso della Comunità , la riscossione dei dazi corrispondenti all ' importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati fino alla scadenza del periodo indicato all ' articolo 1 , paragrafo 1 .
2 . Nel quadro delle disposizioni che precedono , la Commissione coordina le procedure di ripristino dei normali dazi doganali , in particolare comunicando la data comune per l ' insieme della Comunità , direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Questa comunicazione forma oggetto di una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
3 . I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai paesi elencati nell ' allegato D .
Articolo 7
Lo stato di esaurimento dei massimali e degli importi massimi è accertato a livello comunitario in base alla importazioni imputate alle condizioni stabilite all ' articolo 8 , paragrafi 1 e 2 .
SEZIONE III
Disposizioni generali
Articolo 8
1 . L ' imputazione effettiva sulle quote contingentali e sui massimali comunitari delle importazioni dei prodotti in questione viene effettuata via via che tali prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica , in base al valore in dogana dei prodotti stessi , e corredati di un certificato di origine conforme alle regole previste all ' articolo 1 , paragrafo 2 .
2 . Una merce può essere imputata su un massimale , o può essere ammessa al beneficio di un contingente tariffario , soltanto se il certificato di origine di cui al paragrafo 1 è presentato prima della data di ripristino della riscossione dei dazi .
3 . Ai fini dell ' applicazione della presente decisione , le unità di conto europee , in cui sono espressi gli importi preferenziali , e i tassi di conversione in monete nazionali sono quelli previsti nella tariffa doganale comune .
Tuttavia , per i prodotti di cui all ' allegato A , nn . 2 , 3 e 5 , la conversione in monete nazionali degli importi preferenziali espressi in UCE viene fatta ai seguenti tassi :
I UCE * 3,43481 DM *
* 48,11444 FB/Flux *
* 3,446098 Fl *
* 5,61888 FF *
* 741,528 Lit *
* 7,56456 Dkr *
* 0,4684092 £ Irl *
* 0,4507734 £ *
* 36,16763 Dr *
4 . Qualsiasi modifica dell ' elenco dei beneficiari , in particolare mediante l ' aggiunta di nuovi paesi o territori , può comportare un corrispondente adeguamento dei contingenti o massimali tariffari comunitari .
Articolo 9
1 . Gli Stati membri comunicano trimestralmente le informazioni relative alle importazioni relative alle importazioni contemplate dalla presente decisione all ' Istituto statistico delle Comunità europee , secondo le disposizioni della Nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri ( Nimexe ) .
2 . Tuttavia , per quanto riguarda i prodotti dell ' allegato A sottoposti a contingente , gli Stati membri trasmettono alla Commissione , non oltre l ' undicesimo giorno di ogni mese , l ' estratto delle imputazioni effettuate durante il mese precedente . Per i prodotti dell ' allegato A sottoposti a massimale , gli Stati membri trasmettono alla Commissione , a richiesta di questa e alle stesse condizioni , l ' estratto delle imputazioni effettuate durante il mese precedente .
A richiesta della Commissione , allorché il massimale è raggiunto a concorrenza del 75 % , gli Stati membri comunicano alla Commissione gli estratti delle imputazioni ogni dieci giorni ; gli estratti devono essere trasmessi entro cinque giorni dalla scadenza di ogni decade .
Articolo 10
Gli Stati membri adottano , in stretta collaborazione con la Commissione , tutte le misure necessarie per assicurare l ' applicazione della presente decisione .
Articolo 11
Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per l ' esecuzione della presente decisione .
Articolo 12
La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1981 .
Fatto a Bruxelles , addì 16 dicembre 1980 .
Il Presidente
Colette FLESCH
( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 1 .
ALLEGATO A : vedi G.U .
ALLEGATO B
Elenco dei prodotti per i quali i dazi della tariffa doganale sono totalmente sospesi nel quadro delle preferenze tariffarie generalizzate a favore dei paesi e territori in via sviluppo
N . d ' ordine * N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *
1 * 73.09 * Larghi piatti , di ferro o di acciaio
2 * 73.12 * Nastri di ferro o di acciaio , laminati a caldo o a freddo :
* * A . semplicemente laminati a caldo *
* * B . semplicemente laminati a freddo : *
* * I . destinati alla fabbricazione della latta ( presentati in rotoli ) *
* * C . placcati , rivestiti o altrimenti trattati alla superficie : *
* * III . stagnati : *
* * a ) Latta *
* * V . altri ( ramati , ossidati artificialmente , laccati , nichelati , verniciati , placcati , parcherizzati , litografati , ecc . ) : *
* * a ) semplicemente placcati : *
* * I . laminati a caldo *
3 * 73.16 * Elementi per la costruzione di strade ferrate , di ghisa , di ferro o di acciaio : rotaie , controrotaie , aghi , cuori , incroci e scambi , tiranti per aghi , rotaie a cremagliera , traverse , stecche , cuscinetti , cunei , piastre di appoggio , piastre di fissaggio , piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa , la congiunzione o il fissaggio delle rotaie : *
* * A . Rotaie : *
* * II . altre *
* * B . Controrotaie *
* * C . Traverse *
* * D . Stecche e piastre d ' appoggio : *
* * I . laminate *
ALLEGATO C
Elenco dei paesi e territori in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate ( 1 )
I . PAESI INDIPENDENTI
660 Afghanistan ( 2 ) * 464 Giamaica * 442 Panama *
208 Algeria * 338 Gibuti ( 2 ) * 801 Papuasia-Nuova Guinea *
236 Alto Volta ( 2 ) * 628 Giordania * 520 Paraguay *
330 Angola * 473 Grenada * 504 Perù *
632 Arabia Saudita * 416 Guatemala * 644 Qatar *
528 Argentina * 488 Guiana * 306 Repubblica Centrafricana ( 2 ) *
453 Bahamas * 260 Guinea ( 2 ) * 456 Repubblica dominicana *
640 Bahrein * 257 Guinea Bissau ( 2 ) * 247 Repubblica del Capo Verde ( 2 ) *
666 Bangladesh ( 2 ) * 310 Guinea equatoriale ( 2 ) * 324 Ruanda ( 2 ) *
469 Barbados * 452 Haiti ( 2 ) * 806 Salomone , isole *
284 Benin ( 2 ) * 424 Honduras * 819 Samoa occidentali ( 2 ) *
676 Birmania * 664 India * 465 Santa Lucia *
516 Bolivia * 700 Indonesia * 467 San Vincenzo *
391 Botswana ( 2 ) * 612 Irak * 311 Sào Tomé e Principe ( 2 ) *
508 Brasile * 616 Iran * 355 Seicelle e dipendenze ( 2 ) *
328 Burundi ( 2 ) * 048 iugoslavia * 248 Senegal *
675 Butan ( 2 ) * 346 Kenia * 264 Sierra Leone *
696 Cambogia * 812 Kiribati * 706 Singapore *
302 Camerun * 636 Kuwait * 608 Siria *
244 Ciad ( 2 ) * 684 Laos ( 2 ) * 342 Somalia ( 2 ) *
512 Cile * 395 Lesotho ( 2 ) * 669 Sri Lanka *
720 Cina * 604 Lisbano * 224 Sudan ( 2 ) *
600 Cipro * 268 Liberia * 492 Suriname *
480 Colombia * 216 Libia * 393 Swaziland *
375 Comore ( 2 ) * 370 Madagascar * 352 Tanzania ( 2 ) *
318 Congo * 386 Malawi ( 2 ) * 680 Tailandia *
728 Corea del Sud * 701 Malaysia * 280 Togo *
436 Costarica * 667 Maldive ( 2 ) * 817 Tonga ( 2 ) *
272 Costa d ' Avorio * 232 Mali ( 2 ) * 472 Trinidad e Tobago *
448 Cuba * 204 Marocco * 212 Tunisia *
460 Dominica * 228 Mauritania * 807 Tuvalu *
500 Ecuador * 373 Maurizio * 350 Uganda ( 2 ) *
220 Egitto * 412 Messico * 524 Uruguay *
428 El Salvador * 366 Mozambico * 816 Vanuatu *
647 Emirati arabi uniti * 803 Nauru * 484 Venezuela *
334 Etiopia ( 2 ) * 672 Nepal ( 2 ) * 690 Vietnam *
815 Figi * 432 Nicaragua * 652 Yemen del Nord ( 2 ) *
708 Filippine * 240 Niger ( 2 ) * 656 Yemen del Sud ( 2 ) *
314 Gabon * 288 Nigeria * 322 Zaire *
252 Gambia ( 2 ) * 649 Oman * 378 Zambia *
276 Gana * 662 Pakistan * 382 Zimbabwe *
( 1 ) Il numero di codice che precede la denominazione di ciascun paese e territorio beneficiario è quello della geonomenclatura 1980 ( regolamento ( CEE ) n . 2566/79 , GU n . L 294 del 21 . 11 . 1979 , pag . 5 ) .
( 2 ) Questo paese è anche elencato nell ' allegato D .
II . PAESI E TERRITORI
dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte da Stati membri della COmunità o da paesi terzi
476 Antille olandesi
421 Belize
413 Bermude
703 Brunei
044 Gibilterra
740 Hong Kong
451 Indie occidentali
463 Isole Cayman
529 Isole Falkland e dipendenze
813 Isole Pitcairn
454 Isole Turks e Caicos
457 Isole Vergini degli Stati Uniti
811 Isole Wallis e Futuna
743 Macao
377 Mayotte
809 Nuova Caledonia e dipendenze
808 Oceani americana ( 1 )
802 Oceania australiana [ isola Christmas , isole Cocos ( Keeling ) , isole Heard e Mc Donald , isola Norfolk ]
814 Oceania neozelandese ( isole Cook , isola di Niue , isole Tokelau )
822 Polinesia francese
890 Regioni polari * Terre australi ed antartiche francesi
* Territorio antartico australiano
* Territorio antartico britannico
329 Sant'Elena e dipendenze
357 Territori britannici dell ' Oceano Indiano
Osservazione : Gli elenchi di cui sopra possono essere modificati successivamente tenendo conto di cambiamenti nello statuto internazionale di paesi o territori .
( 1 ) L ' Oceania americana comprende : Guam , Samoa americane ( compresa l ' isola Swains ) , isole Midway , isole Johnston e Sand , isole Wake : le isole sotto tutela : Caroline , Marianne e Marshall .
ALLEGATO D
Elenco dei meno progediti fra i paesi in via di sviluppo
660 Afagnistan * 386 Malawi *
236 Alto Volta * 667 Maldive *
666 Bangladesh * 232 Mali *
284 Benin * 672 Nepal *
391 Botswana * 240 Niger *
328 Burundi * 306 Repubblica Centrafricana *
675 Butan * 247 Repubblica del Capo Verde *
244 Ciad * 324 Ruanda *
373 Comore * 819 Samoa occidentali *
334 Etiopia * 311 Sào Tomé e Principe *
252 Gambia * 355 Seicelle e dipendenze *
338 Gibuti * 342 Somalia *
260 Guinea * 224 Sudan *
257 Guinea-Bissau * 352 Tanzania *
310 Guinea equatoriale * 817 Tonga *
452 Haiti * 350 Uganda *
684 Laos * 652 Yemen del Nord *
395 Lesotho * 656 Yemen del Sud
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