Avis juridique important
80/1187/CECA: Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell' acciaio riuniti in sede di Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativa all' apertura di preferenze tariffarie per i prodotti di competenza di tale Comunità e originari dei paesi e territori d' oltremare associati alla Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 361 del 31/12/1980 pag. 0111 - 0112
edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 28 pag. 0108
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 14 pag. 0113
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 14 pag. 0113
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DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL ' ACCIAIO RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO del 16 dicembre 1980
relativa all ' apertura di preferenza tariffarie per i prodotti di competenza di tale Comunità e originari dei paesi e territori d ' oltremare associati alla Comunità
( 80/1187/CECA )
I RAPPRESENTANTI DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL ' ACCIAIO RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO ,
considerando che gli Stati membri hanno concluso tra loro il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell ' acciaio ;
considerando che il titolo I della decisione 80/1186/CEE del Consiglio , del 16 dicembre 1980 , relativa all ' associazione dei paesi e territori d ' oltremare alla Comunità economica europea ( 1 ) , non si applica ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell ' acciaio ;
considerando , tuttavia , che occorre mantenere e intensificare gli scambi di tali prodotti tra gli Stati membri e i paesi e territori ,
d ' intesa con la Commissione ,
DECIDONO :
Articolo 1
I dazi applicabili nella Comunità all ' importazione dei prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell ' acciaio e originari dei paesi e territori elencati all ' allegato I della decisione 80/1186/CEE e le tasse de effetto equivalente a tali dazi , o la riscossione di tali dazi e tasse , sono sospesi senza che i trattamento riservato a questi prodotti possa essere più favorevole di quello che gli Stati membri si concedono tra loro .
Articolo 2
I suddetti prodotti originari degli Stati membri sono ammessi all ' importazione nei paesi e territori in condizion analoghe a quelle fissate nel capitolo 1 del titolo I della decisione 80/1186/CEE .
Articolo 3
Tra gli Stati membri interessati hanno luogo consultazioni tutte le volte che , secondo uno di detti Stati , l ' applicazione delle succitate disposizioni lo richieda .
Articolo 4
Le disposizioni che determinano le regole d ' origine per l ' applicazione della decisione 80/1186/CEE si applicano anche alla presente decisione .
Articolo 5
Gli Stati membri decidono di comune accordo sulle eventuali misure di salvaguardia , suggerite da uno o più Stati membri o dalla Commissione .
Articolo 6
La presente decisione è applicabile fino al 28 febbraio 1985 .
Articolo 7
Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie all ' esecuzione della presente decisione .
Articolo 8
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee contemporaneamente alle decisione 80/1186/CEE .
La presente decisione entra in vigore contemporaneamente alla decisione 80/1186/CEE .
Fatto a Bruxelles , addì 16 dicembre 1980 .
Il Presidente
Colette FLESCH
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