Avis juridique important
80/1261/CECA: Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in sede di Consiglio, del 16 dicembre 1980, che istituisce preferenze tariffarie per i prodotti di competenza di tale Comunità e originari dello Zimbabwe
Gazzetta ufficiale n. L 372 del 31/12/1980 pag. 0085 - 0085
edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 28 pag. 0193
DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO del 16 dicembre 1980 che istituisce preferenze tariffarie per i prodotti di competenza di tale Comunità e originari dello Zimbabwe (80/1261/CECA)
I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,
considerando che i suddetti Stati membri hanno concluso tra loro il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'accaio;
considerando che l'accordo interinale tra la Comunità economica europea e la Repubblica dello Zimbabwe deve entrare in vigore il 1º gennaio 1981;
considerando che l'accordo analogo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica dello Zimbabwe è sottoposto all'approvazione di ciascuno Stato firmatario, secondo le rispettive norme costituzionali;
desiderosi d'applicare in modo concomitante le riduzioni tariffarie convenute in detto accordo;
d'accordo con la Commissione,
DECIDONO:
Articolo 1
A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo interinale tra la Comunità economica europea e la Repubblica dello Zimbabwe e fino all'entrata in vigore dell'accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio firmato il 4 novembre 1980, ma comunque fino al 31 dicembre 1981 al più tardi, i prodotti precitati sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e tasse di effetto equivalente, quando sono originari dello Zimbabwe.
Articolo 2
Le disposizioni relative alle regole d'origine per l'applicazione dell'accordo interinale sono parimenti applicabili alla presente decisione.
Articolo 3
Gli Stati membri decidono di comune accordo le eventuali misure di protezione suggerite da uno o più Stati membri e/o dalla Commissione.
Articolo 4
Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1980.
Il Presidente
Colette FLESCH
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