Avis juridique important
80/1331/CECA: Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in sede di Consiglio, nonché del governo della Repubblica ellenica, del 16 dicembre 1980, che fissa il regime applicabile il 1° gennaio 1981 agli scambi della Grecia con il Libano per i prodotti di competenza di detta Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 382 del 31/12/1980 pag. 0101 - 0102
edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 26 pag. 0209
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 14 pag. 0144
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 14 pag. 0144
DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO, NONCHÉ DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ELLENICA del 16 dicembre 1980 che fissa il regime applicabile il 1º gennaio 1981 agli scambi della Grecia con il Libano per i prodotti di competenza di detta Comunità (80/1331/CECA)
I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE Dl CONSIGLIO, NONCHÉ DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
considerando che gli Stati membri hanno concluso tra loro il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;
considerando che il 12 dicembre 1980 è stato firmato il protocollo all'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica libanese (1), in appresso denominati rispettivamente «protocollo» e «accordo», per tener conto dell'adesione della Repubblica ellenica;
considerando che a decorrere dal 1º gennaio 1981 e in attesa dell'entrata in vigore del protocollo è opportuno, tenendo conto delle disposizioni di detto protocollo, che gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio fissino il regime applicabile agli scambi della Grecia con il Libano in modo autonomo,
d'accordo con la Commissione,
DECIDONO:
Articolo 1
A decorrere dal 1º gennaio 1981 e fino all'entrata in vigore del protocollo, il regime applicabile agli scambi della Grecia con il Libano è quello che risulta dalle disposizioni dell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri adottano le misure necessarie all'esecuzione della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1980.
Il Presidente
Colette FLESCH
(1) GU n. L 316 del 12.12.1979, pag. 24.
ALLEGATO Condizioni particolari di applicazione dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica libanese, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica
Articolo 1
Per i prodotti oggetto dell'accordo, la Repubblica ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti originari del Libano, secondo il calendario seguente: - il 1º gennaio 1981, ciascun dazio è ridotto al 90 % del dazio di base;
- il 1º gennaio 1982, ciascun dazio è ridotto all'80 % del dazio di base;
- le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono effettuate il: - 1º gennaio 1983,
- 1º gennaio 1984,
- 1º gennaio 1985,
- 1º gennaio 1986.
Articolo 2
Il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all'articolo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, al dazio effettivamente applicato il 1º luglio 1980 dalla Repubblica ellenica nei confronti del Libano.
Articolo 3
1. La Repubblica ellenica abolisce gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione sui prodotti originari del Libano, secondo il seguente calendario: - il 1º gennaio 1981, ciascuna tassa è ridotta al 90 % dell'aliquota di base;
- il 1º gennaio 1982, ciascuna tassa è ridotta all'80 % dell'aliquota di base;
- le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono effettuate il: - 1º gennaio 1983,
- 1º gennaio 1984,
- 1º gennaio 1985,
- 1º gennaio 1986.
2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980 nei confronti della Comunità a nove.
3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale sulle importazioni, istituita con decorrenza dal 1º gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e il Libano, è abolita il 1º gennaio 1981.
Articolo 4
Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunità a nove prima delle scadenze fissate nel calendario, essa deve anche sospendere o ridurre allo stesso livello i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari del Libano.
Articolo 5
1. I depositi cauzionali all'importazione e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni dei prodotti originari del Libano sono progressivamente aboliti nel corso di un periodo di tre anni dal 1º gennaio 1981.
Le aliquote dei depositi cauzionali all'importazione e dei pagamenti in contanti sono ridotte secondo il calendario seguente: - 1º gennaio 1981 : 25 %,
- 1º gennaio 1982 : 25 %,
- 1º gennaio 1983 : 25 %,
- 1º gennaio 1984 : 25 %.
2. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunità a nove, l'aliquota dei depositi cauzionali all'importazione o dei pagamenti in contanti ad un ritmo più veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari del Libano.
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