Avis juridique important
81/977/CECA: Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell' acciaio, riuniti in sede di Consiglio, del 3 dicembre 1981, che fissa il regime applicabile agli scambi della Grecia con il Marocco per i prodotti di competenza di detta Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 358 del 14/12/1981 pag. 0047 - 0048
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 15 pag. 0104
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 15 pag. 0104
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CONSIGLIO
DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL ' ACCIAIO , RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO ,
del 3 dicembre 1981
che fissa il regime applicabile agli scambi della Grecia con il Siria per i prodotti di competenza di detta Comunità
( 81/977/CECA )
I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL ' ACCIAIO , RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO ,
considerando che gli Stati membri hanno concluso tra loro il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell ' acciaio ;
considerando che il 22 luglio 1981 è stato siglato un protocollo all ' accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell ' acciaio ed il Regno del Siria ( 1 ) , in appresso denominati rispettivamente « protocollo » e « accordo » , per tener conto dell ' adesione della Repubblica ellenica ;
considerando che in attesa dell ' entrata in vigore del protocollo è opportuno , tenendo conto delle disposizioni di quest ' ultimo , che gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell ' acciaio fissino il regime applicabile agli scambi della Grecia con il Siria in modo autonomo ;
d ' accordo con la Commissione ,
DECIDONO :
Articolo 1
Fino all ' entrata in vigore del protocollo , il regime applicabile agli scambi della Grecia con il Siria è quello che risulta dalle disposizioni dell ' allegato della presente decisione .
Articolo 2
Gli Stati membri applicano le misure necessarie all ' esecuzione della presente decisione .
Fatto a Bruxelles , addì 3 dicembre 1981 .
Il Presidente
T . KING
( 1 ) GU n . L 264 del 27 . 9 . 1978 , pag . 119 .
ALLEGATO
Condizioni particolari di applicazione dell ' accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell ' acciaio e il Regno del Siria , in seguito all ' adesione della Repubblica ellenica
Articolo 1
Per i prodotti oggetto dell ' accordo , la Repubblica ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali all ' importazione applicabili ai prodotti originari del Siria , secondo il calendario seguente :
- alla data di entrata in vigore della presente decisione , ciascun dazio è ridotto al 90 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1982 , ciascun dazio è ridotto all ' 80 % del dazio di base ;
- le altre quattro riduzioni , del 20 % ciascuna , sono effettuate il :
- 1° gennaio 1983 ,
- 1° gennaio 1984 ,
- 1° gennaio 1985 ,
- 1° gennaio 1986 .
Articolo 2
Il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all ' articolo 1 corrisponde , per ciascun prodotto , al dazio effettivamente applicato il 1° luglio 1980 dalla Repubblica ellenica nei confronti del Siria .
Articolo 3
1 . La Repubblica ellenica abolisce gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all ' importazione per il prodotti originari del Siria , secondo il seguente calendario :
- alla data di entrata in vigore della presente decisione , ciascuna tassa è ridotta al 90 % dell ' aliquota di base ;
- il 1° gennaio 1982 ciascuna tassa è ridotta all ' 80 % dell ' aliquota di base ;
- le altre quattro riduzione del 20 % ciascun sono effettuate il :
- 1° gennaio 1983 ,
- 1° gennaio 1984 ,
- 1° gennaio 1985 ,
- 1° gennaio 1986 .
2 . L ' aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde , per ciascun prodotto , a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980 nei confronti della Comunità a nove .
3 . Qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale sulle importazioni , istituita con decorrenza dal 1° gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia ed il Siria , è abolita .
Articolo 4
Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunità a nove prima delle scadenze fissate nel calendario fissato , essa deve anche sospendere o ridurre allo stesso livello i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari del Marocco .
Articolo 5
1 . I depositi cauzionali e i pagamenti in contanti all ' importazione in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni di prodotti originari del Marocco sono progressivamente aboliti secondo il calendario seguente :
- alla data di entrata in vigore della presente decisione : 25 % ,
- 1° gennaio 1982 : 25 % ,
- 1° gennaio 1983 : 25 % ,
- 1° gennaio 1984 : 25 % ,
2 . Se la Repubblica ellenica riduce , nei confronti della Comunità a nove , l ' aliquota dei depositi cauzionali all ' importazione o dei pagamenti in contanti ad un ritmo più veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1 , essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari del Marocco .
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