N. L 373/ 162 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
II
(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)
CONSIGLIO
DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEM
BRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,
RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO
del 16 dicembre 1986
recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1987, a taluni
prodotti siderurgici originari di paesi in via di sviluppo
(86/638/CECA)
I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI
MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL
CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN
SEDE DI CONSIGLIO,
in accordo con la Commissione,
rispetto della definizione di prodotti originari , che e
adottata secondo la procedura prevista all' articolo 14
del regolamento (CEE) n . 802/68 O).
Tuttavia, il regime preferenziale comunitario applica
bile alla Iugoslavia risulta esclusivamente dalle dispo
sizioni dell'accordo con questo paese relativo ai pro
dotti CECA (2); pertanto, per i prodotti sottoposti, in
forza di detto accordo, a massimali tariffari comunitari
o indicati nell'allegato I della presente decisione, il cer
tificato di circolazione delle merci EUR 1 è il solo
titolo giustificativo per la concessione della preferenza
tariffaria .
4 . I contingenti e massimali tariffari comunitari sono
gestiti conformemente alle disposizioni che seguono.
DECIDONO :
Articolo 1
1 . A decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre
1987, i dazi doganali applicabili ai prodotti degli alle
gati I e II sono totalmente sospesi nel quadro di con
tingenti tariffari e di massimali tariffari .
La Spagna e il Portogallo applicano, all' importazione
dei prodotti di cui sopra i dazi doganali stabiliti in con
formità degli articoli 178 e 365 dell'atto di adesione del
1985 .
2 . Il beneficio del regime di cui al paragrafo 1 è riser
vato :
— in tutte le zone doganali della Comunità, a ciascuno
dei paesi e territori indicati nella colonna 4
dell'allegato I a fianco di ciascuna delle categorie di
prodotti specificati nelle colonne 2 e 3 ,
— nella Comunità, a ciascuno degli altri paesi e terri
tori di cui all'allegato III per le stesse categorie di
prodotti , ad esclusione della Iugoslavia,
— nella Comunità, a ciascuno dei paesi e territori di
cui all'allegato III per le categorie di prodotti di cui
all' allegato II ,
a condizione che sia rispettata la nozione di prodotti
originari .
3 . L'ammissione al beneficio del regime preferenziale
istituito con la presente decisione è subordinata al
SEZIONE I
Disposizioni concernenti la gestione dei contingenti
tariffari comunitari relativi ai prodotti dell'allegato I
Articolo 2
La sospensione totale dei dazi doganali nel quadro dei
contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 1 ,
paragrafo 1 , è concessa a ciascuno dei paesi e territori
elencati nella colonna 4 dell'allegato I , per quei pro
dotti, precisati nelle colonne 2 e 3 , a fianco dei quali
essi figurano con l' indicazione, nella colonna 5 ,
dell' importo contingentale individuale .
(') GU n. L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag. 1 .
(2) GUn. L 41 del 14 . 2 . 1983 , pag. 113 .
GU n. L 237 del 27 . 8 . 1983 , pag 1 .
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 373/ 163
Articolo 3
1 . Gli Stati membri gestiscono i loro contingenti tarif
fari conformemente alle proprie disposizioni in mate
ria.
2 . Lo stato di esaurimento effettivo delle quote degli
Stati membri è accertato sulla base delle importazioni
dei prodotti in questione, presentati in dogana accom
pagnati da una dichiarazione di immissione in libera
pratica, secondo il valore in dogana dei prodotti stessi ,
e corredati di un certificato di origine conforme alle
norme stabilite dall'articolo 1 , paragrafo 2 .
all' importazione dei prodotti in questione originari di
ciascuno dei paesi e territori considerati fino alla sca
denza del periodo indicato all'articolo 1 , paragrafo 1 .
2 . Nel quadro delle disposizioni che precedono, la
Commissione coordina le procedure di ripristino dei
normali dazi doganali , in particolare comunicando la
data comune per l' insieme della Comunità, diretta
mente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Que
sta comunicazione forma oggetto di una pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
3 . I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai paesi elencati
nell' allegato IV.
Artìcolo 7
Lo stato di esaurimento dei massimali è accertato a
livello comunitario in base alle importazioni imputate
alle condizioni stabilite all'articolo 8 , paragrafi 1 e 2 .
Articolo 4
Ciascuno Stato membro ripristina la riscossione dei
dazi sospesi nei confronti di un paese o territorio di cui
alla colonna 4 dell' allegato I , non appena constati che
le importazioni sul suo contingente nazionale di detti
prodotti originari di questo paese o territorio abbiano
raggiunto l'importo contemplato alla colonna 6
dell' allegato I.
SEZIONE II
Disposizioni concernenti la gestione dei massimali
tariffari comunitari relativi ai prodotti dell'allegato I
e dell'allegato II
Articolo 5
Fatti salvi gli articoli 6 e 7 , il beneficio del regime dei
massimali tariffari preferenziali è concesso :
— nel quadro dell'allegato I , a ciascuno dei paesi e ter
ritori di cui all'allegato III , esclusi quelli che figu
rano eventualmente nella colonna 4, entro il limite
degli importi fissati alla colonna 7 a fianco di cia
scuna delle categorie di prodotti ,
— nel quadro dell'allegato II , a tutti i paesi e territori
di cui all' allegato III presi individualmente, entro il
limite di un massimale comunitario pari a 102%
dell' importo massimo più elevato valido per il 1980,
nel quadro di ciascuno dei massimali preferenziali
aperti nello stesso anno .
SEZIONE III
Disposizioni generali
Articolo 8
1 . L' imputazione effettiva sulle quote contingentali e
sui massimali comunitari delle importazioni dei pro
dotti in questione viene effettuata via via che tali pro
dotti vengono presentati in dogana accompagnati da
dichiarazioni di immissione in libera pratica, in base al
valore in dogana dei prodotti stessi, e corredati di un
certificato di origine conforme alle regole previste
all' articolo 1 , paragrafo 2 .
2 . Una merce può essere imputata su un massimale, o
può essere ammessa al beneficio di un contingente
tariffario, soltanto se il certificato di origine di cui al
paragrafo 1 è presentato prima della data di ripristino
della riscossione dei dazi .
3 . Ai fini dell'applicazione della presente decisione,
gli importi in ECU, in cui sono espressi gli importi pre
ferenziali, e i tassi di conversione in monete nazionali
sono quelli previsti nella tariffa doganale comune.
4. Qualsiasi modifica dell'elenco dei beneficiari , in
particolare mediante l'aggiunta di nuovi paesi o terri
tori , può comportare un corrispondente adeguamento
dei contingenti o massimali tariffari comunitari .
Articolo 6
1 . Non appena vengono raggiunti , a livello comunita
rio, i massimali individuali fissati o calcolati in base
all'articolo 5 , previsti per le importazioni nella
Comunità, alle condizioni fissate da tale articolo , di
prodotti originari di ciascuno dei paesi e territori di cui
all'articolo 1 , paragrafo 2 , gli Stati membri possono in
qualsiasi momento ripristinare, a richiesta di uno di
essi o della Commissione e per il complesso della
Comunità, la riscossione dei dazi corrispondenti
Articolo 9
1 . Gli Stati membri trasmettono, entro sei settimane
dalla fine di ogni trimestre, all' Istituto statistico delle
Comunità europee, i dati statistici relativi alle merci
immesse in libera pratica durante il trimestre di riferi
N. L 373/ 164 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
mento, al beneficio delle preferenze tariffarie previste
dalla presente decisione . Tali dati , forniti per rubrica
della nomenclatura delle merci per le statistiche del
commercio estero della Comunità e del commercio tra
gli Stati membri (Nimexe) debbono dettagliare, per
paese di origine , i valori , le quantità e le unità supple
mentari eventualmente richieste secondo le definizioni
del regolamento (CEE) n . 1736/75 del Consiglio O ).
2 . Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti dell'alle
gato I sottoposti a contingente, gli Stati membri tra
smettono alla Commissione, non oltre l'undicesimo
giorno di ogni mese, l' estratto delle imputazioni effet
tuate durante il mese precedente . Per i prodotti
dell'allegato I sottoposti a massimale, gli Stati membri
trasmettono alla Commissione, a richiesta di questa e
alle stesse condizioni , l'estratto delle imputazioni effet
tuate durante il mese precedente .
smessi entro cinque giorni dalla scadenza di ogni
decade.
Articolo 10
Gli Stati membri adottano, in stretta collaborazione
con la Commissione, tutte le misure necessarie per assi
curare l'applicazione della presente decisione.
Articolo 11
Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessa
rie per l'esecuzione della presente decisione .
Articolo 12
La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1987 .
Fatto a Bruxelles , il 16 dicembre 1986 .
A richiesta della Commissione, allorché il massimale è
raggiunto a concorrenza del 75 %, gli Stati membri
comunicano alla Commissione gli estratti delle imputa
zioni ogni dieci giorni ; gli estratti devono essere tra
Il Presidente
G. HOWE
(') GU n . L 183 del 14 . 7 . 1975 , pag . 3 .
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 373/ 165
ALLEGATO I
Lista dei prodotti sottoposti a contingenti e massimali tariffari comunitari preferenziali a dazio nullo (a)
| Contingenti tariffari comunitari Massimale
N.
d'ordine
N. della
tariffa
doganale
comune
(codice Nimexe)
Designazione delle merci Paesi o
territori
beneficiari
Importo
contingentale
individuale
(in ECU)
Importo delle
quote
attribuite agli
Stati membri
{in ECU)
Massimale
individuale
per paese
o territorio
diverso
da quelli
della colonna
(4)
(in ECU)
( 1 ) (2) (3 ) (4) (5 ) (6) (7)
60.0010 73.07
(73.07-12, 21 ,
24)
Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e
bidoni ; ferro e acciaio semplicemente sboz
zati per fucinatura o per battitura al maglio
(sbozzi di forgia):
A. Blumi e billette :
I. laminati
B. Bramme e bidoni :
I. laminati
3 324 600
60.0020 73.08 (*)
(73.08-01 , 03 ,
05 , 07, 21 , 25 ,
29,41,45,49)
Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di ac
ciaio
Brasile
Corea del Sud
Venezuela
3 237 451 BNL 310 795
DK 148 923
D 809 363
E 236 334
GR 58 274
F 563 316
IRL 16 187
1 427 344
P 45 324
UK 621 591
3 237 451
60.0030 73.10 (*)
(73.10-11 , 12,
14, 15 , 17 , 18 ,
42)
Barre di ferro o di acciaio , laminate o estruse
a caldo o fucinate (compresa la vergella o
bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute
o rifinite a freddo ; barre forate di acciaio per
la perforazione delle mine :
A. semplicemente laminate o estruse a caldo
D. placcate o lavorate alla superficie (lucida
te , rivestite , ecc.):
I. semplicemente placcate :
a) laminate o estruse a caldo
Argentina
Brasile
Venezuela
2 006 493 BNL 192 623
DK 92 299
D 501 623
E 146 474
GR 36 117
F 349 130
IRL 10 032
I 264 857
P 28 091
UK 385 247
2 006 493
60.0040 73.11
(73.11-11 , 12 ,
14, 16 , 19 , 41 ,
50)
Profilati di ferro o di acciaio, laminati o
estrusi a caldo, fucinati , oppure ottenuti o ri
finiti a freddo ; palancole di ferro o di accia
io , anche forate o fatte di elementi riuniti :
A. Profilati :
I. semplicemente laminati o estrusi a
caldo
IV. placcati o lavorati alla superficie (lu
cidati , rivestiti , ecc.):
a) semplicemente placcati :
I. laminati o estrusi a caldo
B. Palancole
1 908 900
(a) Il beneficio delle preferenze non è concesso ai prodotti segnati con un asterisco , originari della Cina .
N. L 373/ 166 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
i 2 (3 (4 5 (6 (7)
60.0050 5 500 000
6 276 000Argentina
Brasile
Corea del Sud
73.13 (*)
(73.13-11 , 16,
17 , 19 , 21 , 23 ,
26, 32, 34, 36,
43 , 45 , 47 , 49,
50, 64, 65 , 67 ,
68 , 72, 74, 76,
78 , 79 , 82, 84,
86, 87 , 88, 89 ,
92)
BNL 528 000
DK 253 000
D 1 375 000
E 401 500
GR 99 000
F 957 000
IRL 27 500
I 726 000
P 77 000
UK 1 056 000
Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a cal
do o a freddo :
A. Lamiere dette «magnetiche»
B. altre lamiere :
I. semplicemente laminate a caldo
II . semplicemente laminate a freddo,
dello spessore :
b) di più di 1 mm ma meno di
3 mm
c) di 1 mm o meno
III . semplicemente lucidate o levigate a
superficie specolare
IV. placcate, rivestite o altrimenti tratta
te alla superficie :
b) stagnate
c) zincate o piombate
d) altre (ramate, ossidate, artificial
mente, laccate, nichelate, verni
ciate, placcate, parcherizzate, li
tografate, ecc.)
V. altrimenti foggiate o lavorate :
a) semplicemente tagliate in forma
diversa dalla quadrata o dalla
rettangolare :
2 . altre
5 564 100 5 891 400
60.0060 Brasile
Corea del Sud
73.15
(73.61-50)
(73.62-10, 30)
(73.63-21,29 , 72)
(73.64-20,72)
Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle
forme indicate alle voci dal n . 73.06 al
n . 73.14 incluso :
A. Acciai fini al carbonio :
I. Lingotti , blumi, billette, bramme, bi
doni :
BNL 534 154
DK 255 949
D 1 391 025
E 406 179
GR 100 154
F 968 153
IRL 27 821
I 734 461
P 77 897
UK 1 068 307
b) altri :
2 . Blumi, billette, bramme,
bidoni :
III . Sbozzi in rotoli per lamiere
IV. Larghi piatti
V. Barre (comprese la vergella o bordio
ne e le barre forate per la perforazio
ne delle mine) e profilati :
b) semplicemente laminati o estrusi
a caldo
d) placcati o lavorati alla superficie
(lucidati, rivestiti , ecc.):
1 . semplicemente placcati :
aa) laminati o estrusi a caldo
VI . Nastri :
a) semplicemente laminati a caldo
c) placcati , rivestiti o altrimenti
trattati alla superficie :
1 . semplicemente placcati :
aa) laminati a caldo
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 373/ 167
( l ) (2) 3 4 5 6) (7)
60.0060
(segue)
73.15
(segue)
(73.65-21 , 23 ,
25, 55 , 70, 81 )
(73.71-51 , 52,
54, 55 , 56, 59)
(73.72-11 , 13 ,
19, 33 , 39)
(73.73-23 , 24,
25 , 26, 29, 33 ,
34, 35 , 36, 39,
72)
A. VII . Lamiere :
a) semplicemente laminate a caldo
b) semplicemente laminate a fred
do, dello spessore :
2 . inferiore a 3 mm
c) lucidate, placcate, rivestite o al
trimenti trattate alla superficie
d) altrimenti foggiate o lavorate :
1 . semplicemente tagliate in
forma diversa dalla quadrata
o dalla rettangolare
B. Acciai legati :
I. Lingotti , blumi, billette, bramme,
bidoni :
b) altri :
2 . Blumi, billette, bidoni
III . Sbozzi in rotoli per lamiere
IV. Larghi piatti
V. Barre (comprese la vergella o bordio
ne e le barre forate per la perforazio
ne delle mine) e profilati :
b) semplicemente laminati o estrusi
a caldo
d) placcati o lavorati alla superficie
(lucidati , rivestiti , ecc.):
1 . semplicemente placcati :
aa) laminati o estrusi a
caldo
VI . Nastri :
a) semplicemente laminati a caldo
c) placcati , rivestiti o altrimenti
trattati alla superficie :
1 . semplicemente placcati :
aa) laminati a caldo
VII . Lamiere :
a) Lamiere dette «magnetiche»
b) altre lamiere :
1 . semplicemente laminate a
caldo
2 . semplicemente laminate a
freddo, dello spessore :
bb) inferiore a 3 mm
3 . lucidate, placcate, rivestite o
altrimenti tratate alla superfi
cie
4 . altrimenti foggiate o lavora
te :
aa) semplicemente tagliate
in forma diversa dalla qua
drata o dalla rettangolare
(73.74-21 , 23 ,
29, 72)
(73.75-11 , 19 ,
23 , 24, 29, 33 ,
34, 39, 43 , 44,
49, 63 , 64, 69,
73 , 79, 83 , 84,
89)
N. L 373/ 168 31 . 12 . 86Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
ALLEGATO II
Elenco dei prodotti per i quali i dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi nel quadro delle
preferenze tariffarie generalizzate a favore dei paesi e territori in via di sviluppo
N.
d'ordine
N. della tariffa
doganale
comune
(codice Nimexe)
Designazione delle merci
62.0010 Larghi piatti , di ferro o di acciaio73.09
(73.09-00)
62.0020 73.12
(73.12-11 , 19,21 ,
51,71 )
Nastri di ferro o di acciaio , laminati a caldo o a freddo :
A. semplicemente laminati a caldo
B. semplicemente laminati a freddo :
I. destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli)
C. placcati , rivestiti o altrimenti trattati alla superficie :
III . stagnati :
a) Latta
V. altri (ramati , ossidati artificialmente, laccati , nichelati , verniciati , placcati , parcherizza
ti , litografati , ecc.):
a) semplicemente placcati :
1 . laminati a caldo
62.0030 73.13
(73.13-41 )
(a)
Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo :
B. altre lamiere :
II . semplicemente laminate a freddo, dello spessore :
a) di 3 mm o più
62.0040 73.15 Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n . 73.06 al n. 73.14 inclu
so :
A. Acciai fini al carbonio :
VII . Lamiere :
b) semplicemente laminate a freddo , dello spessore :
1 . di 3 mm o più
B. Acciai legati :
VII . Lamiere :
b) altre lamiere :
2 . semplicemente laminate a freddo, dello spessore :
aa) di 3 mm o più
(73.65-53)
(a)
(73.75-53 , 54, 59)
(a)
62.0050 73.16
(73.16-14, 16, 17 ,
20, 40,51 )
Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio : rotaie, controrotaie,
aghi , cuori , incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti ,
cunei , piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi spe
cialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie :
A. Rotaie :
II . altre \
B. Controrotaie
C. Traverse
D. Stecche e piastre d'appoggio :
I. laminate
(a) Il beneficio delle preferenze è anche concesso ai prodotti di questa sottovoce, originari della Romania .
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 373/ 169
ALLEGATO III
Elenco dei paesi e territori in via dei sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate (')
A. PAESI INDIPENDENTI
048 Iugoslavia 373 Maurizio 608 Siria
204 Marocco 375 Comore (2) 612 Irak
208 Algeria 378 Zambia 616 Iran
212 Tunisia 382 Zimbabwe 628 Giordania
216 Libia 386 Malawi (2) 632 Arabia Saudita
220 Egitto 391 Botswana (2) 636 Kuwait
224 Sudan (2) 393 Swaziland 640 Bahrein
228 Mauritania 395 Lesotho (2) 644 Qatar
232 Mali (2) 412 Messico 647 Emirati arabi uniti
236 Burkina Faso (2) 416 Guatemala 649 Oman
240 Niger (2) 421 Belize 652 Yemen del Nord (2)
244 Ciad (2) 424 Honduras 656 Yemen del Sud (2)
247 Repubblica del Capo Verde (2) 428 E1 Salvador 660 Afganistan (2)
248 Senegal 432 Nicaragua 662 Pakistan
252 Gambia (2) 436 Costarica 664 India
257 Guinea-Bissau (2) 442 Panama 666 Bangladesh (2)
260 Guinea (2) 448 Cuba 667 Maldive (2)
264 Sierra Leone (2) 449 San Cristoforo e Nevis 669 Sri Lanka
268 Liberia 452 Haiti (2) 672 Nepal (2)
272 Costa d'Avorio 453 Bahamas 675 Butan (2)
276 Gana 456 Repubblica Dominicana 676 Birmania
280 Togo (2) 459 Antigua e Barbuda 680 Tailandia
284 Benin (2) 460 Dominica 684 Laos (2)
288 Nigeria 464 Giamaica 690 Vietnam
302 Camerun 465 Santa Lucia 696 Cambogia
306 Repubblica Centrafricana (2) 467 San Vincenzo 700 Indonesia
310 Guinea equatoriale (2) 469 Barbados 701 Malaysia
3 1 1 Sào Tome e Principe (2) 472 Trinidad e Tobago 703 Brunei Darussalam
314 Gabon 473 Grenada 706 Singapore
318 Congo 480 Colombia 708 Filippine
322 Zaire 484 Venezuela 720 Cina
324 Ruanda (2) 488 Guiana 728 Corea del Sud
328 Burundi (2) 492 Suriname 801 Papuasia-Nuova Guinea
330 Angola 500 Ecuador 803 Nauru
334 Etiopia (2) 504 Perù 806 Salomone, isole
338 Gibuti (2) 508 Brasile 807 Tuvalu
342 Somalia (2) 512 Cile 812 Kiribati
346 Kenia 516 Bolivia 815 Figi
350 Uganda (2) 520 Paraguay 816 Vanuatu
352 Tanzania (2) 524 Uruguay 817 Tonga (2)
355 Seicelle e dipendenze (2) 528 Argentina 819 Samoa occidentali (2)
366 Mozambico 600 Cipro
370 Madagascar 604 Libano
(') Il numero di codice che precede la denominazione di ciascun paese e territorio beneficiario è quello della geonomenclatura [regolamento (CEE)
n . 3639/86 (GU n. L 336 del 29 . 1 1 . 1986, pag. 46)].
(2) Questo paese è anche elencato nell'allegato IV.
N. L 373/ 170 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
B. PAESI E TERRITORI
dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte da Stati membri della
Comunità o da paesi terzi
044 Gibilterra
329 Sant'Elena e dipendenze
357 Territori britannici dell'Oceano Indiano
377 Mayotte
406 Groenlandia (')
413 Bermude
446 Anguilla
454 Isole Turks e Caicos
457 Isole Vergini degli Stati Uniti
461 Isole Vergini britanniche e Montserrat
463 Isole Cayman
474 Aruba
478 Antille olandesi
529 Isole Falkland e dipendenze
740 Hong Kong
743 Macao
802 Oceania australiana [isola Christmas, isole Cocos (Keeling), isole Heard e McDonald, isola
Norfolk]
808 Oceania americana (2)
809 Nuova Caledonia e dipendenze
811 Isole Wallis e Futuna
813 Isole Pitcairn
814 Oceania neozelandese (isole Cook, isola di Niue, isole Tokelau)
822 Polinesia francese
890 Regioni polari
Terre australi ed antartiche francesi
Territorio antartico australiano
Territorio antartico britannico
Osservazione : Gli elenchi di cui sopra possono essere modificati successivamente tenendo conto di
cambiamenti nello statuto internazionale di paesi o territori .
(') A decorrere dall'entrata in vigore del trattato , firmato a Bruxelles il 13 marzo 1984, che modifica i trattati che isti
tuiscono le Comunità europee per quanto concerne la Groenlandia o di misure transitorie adottate dal Consiglio .
(2) L'Oceania americana comprende : Guam, Samoa americane (compresa l' isola Swains), isole Midway, isole John
ston e Sand, isola Wake ; le isole sotto tutela : Caroline, Marianne e Marshall .
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 373/ 171
ALLEGATO IV
Elenco dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo
224 Sudan 342 Somalia
232 Mali 350 Uganda
236 Burkina Faso 352 Tanzania
240 Niger 355 Seicelle e dipendenze
244 Ciad 375 Comore
247 Repubblica del Capo Verde 386 Malawi
252 Gambia 391 Botswana
257 Guinea-Bissau 395 Lesotho
260 Guinea 452 Haiti
264 Sierra Leone 652 Yemen del Nord
280 Togo 656 Yemen del Sud
284 Benin 660 Afganistan
306 Repubblica Centrafricana 666 Bangladesh
310 Guinea equatoriale 667 Maldive
3 1 1 Sào Tome e Principe 672 Nepal
324 Ruanda 675 Butan
328 Burundi 684 Laos
334 Etiopia 817 Tonga
338 Gibuti 819 Samoa occidentali
Full & Egal Universal Law Academy