N. L 380 / 64 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE
DI CONSIGLIO
del 22 dicembre 1986
che proroga il regime provvisorio applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con
gli Stati dell'Africa , dei Caraibi e del Pacifico (ACP) per i prodotti di competenza del trattato
CECA
( 86 / 643 / CECA)
DECIDONO :
Articolo 1
La decisione 86 / 49 /CECA è prorogata fino alla conclusio
ne del negoziato del protocollo previsto agli articoli 179 e
366 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo e
comunque non oltre il 30 giugno 1987 . Tuttavia , la
presente decisione cessa di avere efficacia qualora gli accor
di transitori adottati congiuntamente con gli Stati ACP non
siano più in vigore .
Articolo 2
Gli Stati membri prendono le misure necessarie all'esecu
zione della presente decisione .
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee.
Essa prende efficacia il giorno della pubblicazione .
Fatto a Bruxelles , addì 22 dicembre 1986 .
I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'AC
CIAIO , RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO ,
considerando che gli Stati membri hanno concluso un
trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e
dell'acciaio ;
considerando che il 31 dicembre 1986 scade la decisione
86 / 49 /CECA 0 ) che definisce , in attesa dell'entrata in
vigore del protocollo aggiuntivo alla terza convenzione
ACP-CEE previsto agli articoli 179 e 366 dell'atto di
adesione della Spagna e del Portogallo , il regime provvi
sorio applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo
con gli Stati dell'Africa , dei Caraibi e del Pacifico (ACP ) per
i prodotti di competenza del trattato CECA ;
considerando che il suddetto protocollo non potrà entrare
in vigore alla data indicata ;
considerando che l'articolo 2 della decisione ACP-CEE
n . 11 / 86 che proroga la decisione ACP-CEE n . 6 / 86
prevede che gli Stati ACP, gli Stati membri e la Comunità
devono prendere , ciascuno per quanto lo concerne , le
misure necessarie all'esecuzione della presente decisione ;
considerando che è quindi opportuno prorogare la deci
sione 86 / 49 / CECA oltre il 31 dicembre 1986 ;
d'accordo con la Commissione ,
Il Presidente
G. SHAW
(') GU n . L 63 del 5 . 3 . 1986 , pag. 187 .
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