N. L 382 / 42 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA
COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSI
GLIO
del 22 dicembre 1986
che fissa il regime da applicare alle importazioni in Spagna e in Portogallo dei prodotti disciplinati dal
trattato CECA, originari dell'Austria , della Finlandia , della Norvegia , della Svezia e della Svizzera e
coperti dagli accordi tra la Comunità e questi paesi
( 86 / 660 /CECA)
della tariffa doganale comune , importate dal Portogallo , per
le quali il dazio di base è del 20 % .
3 . Se tuttavia , dopo il 1° gennaio 1985 e prima del
1 ° gennaio 1986 , è stata applicata una riduzione tariffaria , si
assume quale dazio di base il nuovo dazio ridotto .
4 . Qualora , durante il 1987 , il Regno di Spagna o la
Repubblica portoghese sospendano interamente o parzial
mente i dazi applicabili ai prodotti importati dalla Comunità
nella sua composizione al 31 dicembre 1985 , essi sospendo
no o riducono altresì , nella medesima percentuale , i dazi
all'importazione applicabili ai prodotti originari dei paesi
dell'EFTA.
I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'AC
CIAIO , RIUNITI IN SEDE DE CONSIGLIO ,
considerando che gli Stati membri hanno concluso tra di loro
il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e
dell'acciaio ;
considerando che il 1 ° gennaio 1986 , il Regno di Spagna e la
Repubblica portoghese hanno aderito alla Comunità sud
detta ;
considerando che protocolli aggiuntivi agli accordi conclusi
tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e
dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio ,
da un lato , e la Repubblica d'Austria , la Repubblica
finlandese , il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia ,
dall'altro , nonché i protocolli aggiuntivi agli accordi conclusi
tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e
dell'acciaio , da un lato , e la Confederazione svizzera e la
Repubblica d'Islanda , dall'altro , debbono essere approvati
da ciascuna parte contraente secondo le rispettive proce
dure ;
considerando che le procedure di ratifica dei protocolli
precitati non sono ancora state ultimate e che occorre
applicare in via autonoma e concomitante gli obblighi che
discendono , per l'anno 1987 , da detti protocolli per quanto
riguarda i dazi doganali all'importazione ; che tali obblighi
non esistono tuttavia per quanto concerne l'Islanda ;
d'accordo con la Commissione ,
Articolo 2
1 . Qualora il Regno di Spagna apra nei confronti dei
paesi terzi contingenti tariffari effettivamente applicati al
1° gennaio 1985 , per tutto il periodo di apertura di questi
contingenti i prodotti originari dei paesi dell'EFTA benefi
ciano dello stesso trattamento riservato ai prodotti importati
dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre
1985 .
2 . Qualora il Regno di Spagna non apra i contingenti di
cui al paragrafo 1 , essa applica all'importazione dei prodotti
originari dei paesi dell'EFTA i dazi applicati in caso di
apertura di questi contingenti . I quantitativi o i valori
ammessi al beneficio di questi dazi sono limitati ai volumi
effettivamente importati da questi paesi nell'ambito degli
stessi contingenti aperti al 1° gennaio 1985 .
DECIDONO:
Articolo 3
La tassa dello 0,4% ad valorem applicata dalla Repubblica
portohese alle merci importate temporaneamente , alle merci
reimportate ( ad eccezione dei containers ) e alle merci impor
tate in regime di perfezionamento attivo caratterizzato dal
rimborso dei dazi riscossi all'importazione delle merci impie
gate dopo l'esportazione dei prodotti ottenuti («drawback»),
è ridotta allo 0,2% il 1° gennaio 1987 .
Articolo 1
1 . Per i prodotti disciplinati dal trattato CECA, originari
dell'Austria , della Finlandia , della Norvegia , della Svezia e
della Svizzera , in appresso denominati «paesi dell'EFTA», a
decorrere dal 1° gennaio 1987 , i dazi all'importazione in
Spagna , incluse le isole Canarie , Ceuta e Melilla , e in
Portogallo sono ridotti rispettivamente al 77,5 % e all'80%
dei dazi di base .
2 . I dazi di base sono i dazi effettivamente applicati al
1° gennaio 1985 , tranne per le lamiere placcate , rivestite o
altrimenti trattate in superficie , della sottovoce ex 73.13 B IV
Articolo 4
Le modifiche delle norme sull'origine rese necessarie a seguito
dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica porto
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Articolo 6
Gli Stati membri prendono le mesure necessarie per l'esecu
zione della presente decisione .
ghese e adottate dai comitati misti istituiti dagli accordi tra la
Comunità e i paesi dell'EFTA si applicano ai prodotti indicati
nella presente decisione .
Articolo 5
La presente decisione si applica fino all'entrata in vigore dei
protocolli aggiuntivi agli accordi tra gli Stati membri della
Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità
europea del carbone e dell'acciaio , da un lato , e i paesi
dell'EFTA, dall'altro , e comunque non oltre il 31 dicembre
1987 .
Fatto a Bruxelles , addì 22 dicembre 1986 .
Il Presidente
G. SHAW
Full & Egal Universal Law Academy