N . C 3 4 6 / 2 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 3 1 . 12. 82
2. Tuttavia, il Comitato fa osservare che la proposta
di regolamento cita solo le forti obiezioni di carattere
etico. Esso mette in risalto che l'uccisione degli animali
adulti pone problemi per la sopravvivenza della specie e
per il mantenimento di un sano equilibrio ecologico,
aspetti sui quali occorre proseguire le ricerche.
3 . Il Comitato , mentre si rammarcia che i contatti
avuti a livello comunitario con i paesi interessati non
abbiano permesso di giungere ad un accordo sul divieto di
uccisione dei cuccioli di foca, riconosce che alla Commis-
sione non rimaneva altro che proporre il divieto d'impor-
tazione a fini commerciali; in questo modo , attraverso la
restrizione del mercato, dovrebbe diminuire l'interesse
all'uccisione.
4. Il Comitato constata inoltre che la proposta di
regolamento, ispirata alle regole della politica commer-
ciale comune, non potrà avere un'efficacia decisiva ed
impegna la Commissione a proseguire nei negoziati con la
Norvegia ed il Canada ai fini di una soluzione adeguata di
questo problema. Qualora col divieto d'importazione
previsto dall 'attuale proposta di regolamento non si
pervenga a ridurre l'uccisione dei cuccioli di foca, la
Commissione dovrebbe proporre a livello internazionale
delle iniziative analoghe per ottenere una moratoria o
eventualmente anche un divieto totale.
Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 1982.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Francois CEYRAC
Parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva
7 0 / 2 2 0 / C E E concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle
misure da adottare contro l ' inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad
accensione comandata dei veicoli a motore
Il testo che ha formato oggetto della consultazione non è stato ancora pubblicato nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee.
A. F O N D A M E N T O GIURIDICO DEL PARERE
Il Consiglio ha deciso in data 27 aprile 1982 di consultare, conformemente alle disposizioni
dell'articolo 100 del t rat tato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato
economico e sociale sulla proposta di cui sopra.
B. PARERE DEL C O M I T A T O E C O N O M I C O E SOCIALE
Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull 'argomento summenzionato nel corso
della 202 a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 24 e 25 novembre 1982.
Il testo del parere viene riportato in appresso.
IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,
visto il t rat tato che istituisce la Comunità economica
europea e in particolare l'articolo 100,
vista la richiesta di parere, presentata dal Consiglio delle
Comunità europee in data 27 aprile 1982, sulla proposta
di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 7 0 /
220 /CEE concernente il ravvicinamento delle legislazio-
ni degli Stati membri relative alle misure da adottare
contro l ' inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai
motori ad accensione comandata dei veicoli a motore ,
vista la decisione presa il 27 aprile 1982 dal proprio
ufficio di presidenza di affidare alla sezione «Ecologia,
salute pubblica e consumo» l'incarico di elaborare il
parere in materia,
visto il proprio parere sul progetto di programma d'azio-
ne delle Comunità europee in materia ambientale
( 1 9 8 2 - 1 9 8 6 ) del 27 maggio 1982 ( J),
visto quanto deliberato dalla suddetta sezione l'I 1
novembre 1982 (71 a riunione),
ascoltata la relazione presentata dal sig. von der Decken,
relatore,
visto quanto deliberato dai propri membri il 24 novembre
1982 (202a sessione plenaria del 24 e 25 novembre
1982),
(») GU n. C 205 del 9. 8. 1982, pag. 28.
3 1 . 12. 82 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N . C 3 4 6 / 3
HA ADOTTATO
all'unanimità
IL SEGUENTE PARERE:
I. Osservazioni generali
1. Il Comitato apprezza l'impegno della Commissione
per ridurre l ' inquinamento atmosferico provocato dai gas
emessi dai motori degli autoveicoli. Queste emissioni
sono infatti una causa determinante dell ' inquinamento
dell'aria nelle zone urbane e possono contribuire con altri
fattori alla formazione dello «smog» fotochimico.
Tenendo conto che queste zone sono caratterizzate da
forti concentrazioni di popolazione e che la densità del
traffico automobilistico è tuttora tendenzialmente in
aumento , estendendo in tal modo l ' inquinamento a nuove
zone, il Comitato concorda con la Commissione sulle
necessità di interventi urgenti ed efficaci nel settore a
tutela della salute pubblica.
Questi interventi sono facilitati sia dal progresso realiz-
zato nell'industria automobilistica comunitaria sia dalle
norme particolarmente severe già in vigore in taluni paesi
terzi concorrenti.
2. Il Comitato sottolinea che la riduzione dell'inqui-
namento atmosferico provocato dai motori degli autovei-
coli richiede, accanto ad interventi specifici relativi ai gas
emessi da questi motori , altri interventi.
Esso concorda in particolare che un contributo per
ridurre questo tipo di inquinamento atmosferico può
essere fornito da disposizioni adeguate di carattere urba-
nistico, come pure da disposizioni sulla disciplina del
traffico automobilistico, soprattutto migliorando il con-
trollo periodico dei veicoli in circolazione, da rendere
possibilmente obbligatorio. Inoltre il Comitato domanda
alla Commissione di studiare quali effetti sulla produzio-
ne e l'utilizzazione di combinazioni motor i /carbu-
ranti meno inquinanti possono avere eventuali incentivi
fiscali.
3 . Il Comitato prende atto che, a giudizio della
Commissione, parallelamente ai lavori per una regola-
mentazione globale della materia è indispensabile adot-
tare un provvedimento urgente per giungere, rispetto ai
limiti fissati nella direttiva 7 8 / 6 6 5 / C E E , ad una riduzio-
ne del 23 % nelle emissioni di ossido di carbonio (CO) e
del 2 0 - 3 0 % - secondo la categoria di peso - nelle
emissioni combinate di idrocarburi (HC) e di ossido di
azoto ( N O x ) , provenienti da veicoli con motore a
benzina, e di estendere gli stessi valori limite agli auto-
veicoli a motore diesel e ai veicoli commerciali leggeri
(categorie M j ed N i ).
In ogni caso, il Comitato ritiene necessario che l'imposta-
zione globale, adottata dalla Commissione nel 1 9 8 1 , sia
attuata il più presto possibile. Il problema della benzina
senza piombo può essere affrontato nel quadro di tale
impostazione - come è già avvenuto in alcuni paesi
extracomunitari - al fine di permettere l ' introduzione
delle tecniche atte a ridurre le emissioni di gas nocivi già
messe a punto in alcuni di tali Stati.
4 . A tale proposito il Comitato ribadisce la recente
dichiarazione da esso fatta (') nel parere sul III program-
ma ambientale, paragrafo 4 , punto 9, secondo cui «resta
ancora da fare un lavoro essenziale nel settore della
tecnologia per lottare contro l ' inquinamento dei veicoli a
motore e ritiene che l'industria automobilistica nella
Comunità dovrebbe adoperarsi maggiormente per pro-
durre motori meno inquinanti e per stare al passo con gli
sviluppi tecnologici in questo settore».
In tale contesto, il Comitato auspica che da tutti i paesi
della Comunità siano intensificate le ricerche per l'utiliz-
zazione, negli autoveicoli stradali, di carburanti alterna-
tivi a quelli ora abitualmente utilizzati, con lo scopo non
solo di migliorare il bilancio energetico della Comuni tà ,
ma anche di ridurre l ' inquinamento atmosferico. Tali
ricerche dovrebbero essere maggiormente coordinate
nella Comunità e potrebbero essere inquadrate nell'azio-
ne COST 304 (COST: cooperazione europea nel campo
della ricerca scientifica e tecnica).
5. La stessa industria automobilistica comunitaria
riconosce che le misure proposte comporteranno un
aumento dei costi di produzione per i motori a benzina
inferiori in media al 3 % e un aumento del consumo di
carburante non superiore al 5 % .
II. Osservazioni particolari
1. Il Comitato apprezza che sia stato adottato dalla
Comunità il metodo di campionamento e di analisi già in
uso negli Stati Uniti, in Giappone ed in Svezia.
2 . Il Comitato appoggia l'estensione della proposta di
emendamento alla direttiva 7 0 / 2 2 0 / C E E del Consiglio
ai veicoli leggeri a motore diesel. Chiede tuttavia alla
Commissione di formulare anche una direttiva sulle
emissioni di gas dai veicoli diesel aventi un peso superiore
a 3 500 kg e da macchinario pesante di cantiere a motore
diesel.
3 . A giudizio degli esperti degli Stati membri , le date
proposte dalla Commissione per l'applicazione della
direttiva in esame possono essere rispettate senza creare
difficoltà insormontabili alle autorità nazionali oppure ai
costruttori di automobili . Pertanto il Comitato concorda
(M GU n. C 205 del 9. 8. 1982, pag. 28.
N. C 3 4 6 / 4 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 3 1 . 12. 82
con queste date, pur essendo favorevole ad un termine più
ravvicinato.
4. Per quanto riguarda gli allegati, il Comitato prende
atto che le disposizioni tecniche ivi contenute corrispon-
Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 1982.
Il testo del parere viene riportato in appresso.
IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,
visto il parere che istituisce la Comunità economica
europea e in particolare gli articoli 235 e 198,
vista la richiesta di parere, presentata dal Consiglio delle
Comunità europee il 6 luglio 1982, concernente la
proposta di programma quinquennale di ricerca e svilup-
po nel settore della metrologia applicata e dei materiali
di riferimento (azione indiretta non nucleare)
1983-1987 ( ]) ,
vista la decisione del proprio ufficio di presidenza di
affidare alla sezione «Energia» l'incarico di predisporre il
parere in materia (decisione presa il 19 agosto 1982),
visto il programma comunitario riguardante lo stesso
settore, per il 1979-1982 (2), ed il relativo parere del
CES( 3 ) ,
vista la relazione valutativa del 1981 sul programma
relativo ai materiali di riferimento e alla metrologia
applicata (4),
(') GU n. C 187 del 22. 7. 1982, pag. 8.
(2) GU n. L 258 del 13. 10. 1979.
(}) GU n. C 128 del 21. 5. 1979.
(4) EUR 7811.
dono alle norme della Commissione economica per
l 'Europa delle Nazioni Unite (serie 04 di modifiche del
regolamento 15) e ritiene che possano essere approvate
come la migliore soluzione possibile nello stato attuale
delle conoscenze tecniche.
// Presidente
del Comitato economico e sociale
Francois CEYRAC
visto il parere formulato dalla suddetta sezione il 5
novembre 1982 (75a riunione),
ascoltata la relazione del relatore von der Decken,
visto quanto deliberato dai propri membri il 24 novembre
1982 (202a sessione plenaria del 24 e 25 novembre
1982),
HA ADOTTATO
all 'unanimità
IL SEGUENTE PARERE:
1. Il Comitato economico e sociale già più volte si è
pronunciato favorevolmente in merito ai programmi di
R & S sull 'argomento in oggetto. Desidera ancora una
volta sottolineare il significato dei materiali e dei metodi
di riferimento, come pure della metrologia applicata, per
diversi settori della vita economica e sociale. Per l'indu-
stria, il commercio, la sanità, l'ecologia, agricoltura, ecc.
è di estrema importanza una prograssiva armonizzazione
nel campo dei materiali e dei metodi di riferimento.
Infatti, le divergenze nei metodi e nei risultati delle
misurazioni possono ad esempio comportare notevoli
ostacoli commerciali e pregiudicare la corretta applica-
zione di direttive della Comunità .
Parere in merito ad una proposta di programma quinquennale di ricerca e sviluppo nel settore
della metrologia applicata e dei materiali di riferimento (azione indiretta non nucleare)
1983-1987
Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee n. C 187 del 22 luglio 1982, pagina 8.
A. F O N D A M E N T O GIURIDICO DEL PARERE
Il Consiglio ha deciso in data 6 luglio 1982 di consultare, conformemente alle disposizioni degli
articoli 235 e 198 del t rat tato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato
economico e sociale sulla proposta di cui sopra.
B. PARERE DEL C O M I T A T O E C O N O M I C O E SOCIALE
Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull 'argomento summenzionato nel corso
della 202 a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 24 e 25 novembre 1982.
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