3 1 . 12. 82 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N . C 3 4 6 / 5
2. La Comunità ha già realizzato in questo campo tre
programmi di ricerca: 1973-1975; 1976-1978 (2,7
milioni di UC); 1979-1982 (10,3 milioni di UC). La
Commissione propone ora il 4° programma - la cui
durata è stata peraltro portata a 5 anni - che comporta
una spesa di 34,7 milioni di ECU. Il Comitato ritiene
necessario e giustificato questo ampliamento del pro-
gramma alla luce dei risultati sinora ottenuti come pure
del significato e dell 'importanza dei problemi in questione
ed approva il programma proposto dalla Commis-
sione.
Osservazioni specifiche
3. Il Comitato economico e sociale si compiace che
l'obiettivo esplicito della Commissione sia non già quello
di sostituire le attività nazionali o internazionali in tale
campo o di fare ad esse concorrenza, bensì quello di
approfondire in modo integrativo e impegnativo i proble-
mi che sono particolarmente importanti nel quadro della
CEE.
4. Il Comitato economico e sociale constata con
soddisfazione che i risultati dei materiali di riferimento,
soprattutto nel campo dei materiali inorganici, sono oggi
ben consolidati. Nel caso dei materiali di riferimento
organici, che in futuro dovranno essere approfonditi
ulteriormente, vi sono dei problemi forse più complessi
per i quali sarà molto importante un contat to più stretto
con la pratica.
5. Il Comitato economico e sociale già nel parere (')
relativo all'ultimo programma di R & S (1979-1982)
sullo stesso argomento, aveva fatto riferimento in tali
termini alla necessità di un programma globale d'infor-
mazione: essa giudica essenziale appoggiare il prezioso
lavoro di ricerca in corso attraverso un programma
globale d'informazione sui materiali disponibili in modo
da poter trarre il massimo vantaggio pratico dalle attività
comunitarie. Il Comitato si rammarica che proprio in
questo campo vi sia stata una situazione di stallo e che
quindi non sia possibile utilizzare i servizi e le possibilità
create con il finanziamento della Comunità . Il Comitato
sottolinea ancora una volta la necessità di un tale
programma di informazione ed invita la Commissione ad
esaminare la possibilità di ovviare a tale carenza attraver-
so il rafforzamento da parte del CCR del sostegno del
programma ridotto in modo drastico due anni fa.
6. Il Comitato vede favorevolmente l'intenzione della
Commissione di prevedere, dopo 3 anni , la revisione ed
eventualmente la modifica del programma da parte del
C C M G P responsabile e fa osservare che è molto impor-
tante al momento della modifica del programma tener
conto del punto di vista degli utilizzatori.
GU n. C 128 del 21. 5. 1979.
Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 1982.
// Presidente
del Comitato economico e sociale
Francois CEYRAC
Parere in merito ad una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il
regolamento (CEE) n. 3 1 6 4 / 7 6 , relativo al contingente comunitario per i trasporti di merci su
strada effettuati fra Stati membri e il regolamento (CEE) n. 2 9 6 4 / 7 9
Il testo che ha formato oggetto della consultazione e pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee n. C 247 del 21 settembre 1982, pagina 4.
A. F O N D A M E N T O GIURIDICO DEL PARERE
Il Consiglio ha deciso in data 24 settembre 1982 di consultare, conformemente alle disposizioni
dell'articolo 75 del trat tato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato
economico e sociale sulla proposta di cui sopra.
N . C 3 4 6 / 6 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 3 1 . 12. 82
B. PARERE DEL C O M I T A T O E C O N O M I C O E SOCIALE
Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull 'argomento summenzionato nel corso
della 202 a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 24 e 25 novembre 1982.
Il testo del parere viene riportato in appresso.
IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,
visto il t rat tato che istituisce la Comunità economica
europea e in particolare l'articolo 75 ,
vista la decisione del Consiglio di consultarlo in merito
alla suddetta proposta (decisione del 24 settembre
1982),
visto il regolamento (CEE) n. 3 1 6 4 / 7 6 del Consiglio, del
16 dicembre 1976, relativo al contingente comunitario
per i trasporti di merci su strada effettuati fra Stati
membri ( !), modificato da ultimo dal regolamento (CEE)
n. 6 6 3 / 8 2 del Consiglio, del 22 marzo 1982 (2),
visti i propri pareri in materia e segnatamente quello del
26 novembre 1981 (3),
vista la decisione del proprio presidente di affidare alla
sezione «Trasporti e comunicazioni» l'incarico di elabo-
rare il parere su tale argomento (articolo 22 del regola-
mento interno) (decisione del 19 ottobre 1982),
visti i lavori preparatori svolti dal relatore Morselli e dai
correlatori Binnenbruck e Schneider,
visto il parere formulato dalla sezione il 10 novembre
1982 (146a riunione),
ascoltata la relazione presentata dal sig. Morselli,
visto quanto deliberato dai propri membri il 24 novembre
1982 (202a sessione plenaria del 24 e 25 novembre
1982),
considerato che l'instaurazione di una politica comune dei
trasporti comporta , fra l 'altro, la messa a punto di regole
comuni applicabili ai trasporti di merci su strada fra Stati
membri,
considerato che tali regole devono essere stabilite in modo
da contribuire alla realizzazione di un mercato comune
dei trasporti ,
considerato che il regime delle autorizzazioni comunitarie
per i trasporti di merci su strada fra Stati membri deve
consentire ai trasportatori degli Stati membri di accedervi
su un piede di parità,
considerato che il regolamento (CEE) n. 2 9 6 4 / 7 9 ha
istituito la trasformazione di un massimo del 1 0 % del
CU n. L 357 del 29. 12. 1976, pag. 1.
GU n. L 78 del 24. 3. 1982, pag. 2.
GU n. C 348 del 31. 12. 1981, pag. 38.
numero delle autorizzazioni comunitarie in autorizzazio-
ni di breve durata , valide per 30 giorni,
considerato che tale regolamento scade tuttavia il 31
dicembre 1982,
considerato che a mente del regolamento (CEE) n. 6 6 3 /
82 succitato, il contingente comunitario valido a partire
dal 1 ° aprile 1982 comporta 4 038 autorizzazioni e che in
base al regolamento (CEE) n. 3 1 6 4 / 7 6 «l'eventuale
aumento del volume del contingente comunitario e
l 'attribuzione agli Stati membri del supplemento di
autorizzazioni che ne deriva sono fissati, prima del 30
novembre di ogni anno, dal Consiglio, su proposta della
Commissione» e che inoltre «fino a quando il Consiglio
non abbia deliberato su una proposta di regolamento per
la revisione del volume e / o della ripartizione del contin-
gente» continua ad essere applicabile l'ultimo regolamen-
to in materia,
HA ADOTTATO,
con 92 voti favorevoli, 30 contrari e 3 astensioni,
IL SEGUENTE PARERE:
Il Comitato non può per il momento approvare la
proposta della Commissione che prevede un aumento del
contingente comunitario di 189 autorizzazioni, cioè un
aumento globale del 4,3 % maggiorato di un totale di 15
autorizzazioni per quattro Stati membri periferici. Le
ragioni sono le seguenti:
1. Negli ultimi anni le proposte formulate dalla
Commissione, in base all'articolo 3 del regolamento
(CEE) n. 3 1 6 4 / 7 6 succitato, e volte ad aumentare il
volume del contingente comunitario, hanno dato luogo a
delle controversie a livello del Consiglio per le quali è
stato possibile trovare una soluzione solo nel quadro di un
compromesso a carattere essenzialmente politico.
Si sono altresì manifestate delle tendenze opposte nell'am-
bito del Comitato quando è stata esaminata la precedente
proposta della Commissione.
2. Sebbene la Commissione abbia già all'epoca cercato
di giungere ad un metodo per tener conto in modo
equilibrato di tutti gli interessi in gioco, né il Comitato né
il Consiglio hanno disposto di un arco di tempo sufficien-
temente lungo per esaminare più in dettaglio tale metodo
e i relativi criteri.
3. Il Comitato constata che nell 'introduzione che
precede la proposta, la Commissione fa essa stessa
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decisioni annuali del Consiglio relativa al contingente
comunitario.
5. Il Comitato ritiene quindi che il Consiglio dovrebbe
attualmente limitarsi a prorogare il regolamento (CEE) n.
2 9 6 4 / 7 9 relativo ai contingenti di breve durata che scade
il 31 dicembre 1982 e prendere una decisione definitiva
circa i contingenti dopo aver preso a t to , all'inizio del
1983 , della nuova proposta della Commissione e dopo
aver sentito in proposito il Comitato economico e sociale,
che riprenderà l'esame di tale questione al momento
oppor tuno.
// Presidente
del Comitato economico e sociale
Francois CEYRAC
ALLEGATO
al parere del Comitato economico e sociale
Emendamento respinto
Il seguente emendamento presentato conformemente al regolamento interno è stato respinto dal Comitato
nel corso dei lavori:
Pagina 2 - primo capoverso
Sopprimere completamente il testo.
Pagina 3 - punto 5
Modificare tale punto come segue:
«5. Alla luce di quanto detto il Comitato ritiene che il Consiglio dovrebbe anzitutto provvedere, in
via prioritaria, a prorogare il regolamento (CEE) n. 2964/79 sulle autorizzazioni comunitarie di breve
durata, regolamento che scade il 31 dicembre 1982, poiché la decisione in materia dev'essere presa
entro la fine dell'anno.
6. Quanto al numero di autorizzazioni comunitarie fissato dai regolamenti (CEE) n. 3164/76 e
(CEE) n. 663/82, numero che la Commissione propone di aumentare di 189 unità, il Comitato vede
notevoli difficoltà, in particolare per i seguenti motivi:
L'ultimo aumento del contingente comunitario per il 1982 è stato effettuato dal Consiglio con il
regolamento (CEE) n. 663/82 del 22 marzo 1982 con decorrenza dal 1° aprile 1982. In tale occasione
esso non si è attenuto al testo della Commissione né per quanto riguarda i tempi né per l'entità, cosa che
ha messo chiaramente in evidenza l'esistenza di difficoltà a livello di Consiglio. In tale quadro, che è
ancora invariato, la Commissione ha annunciato per l'inizio del 1983 la presentazione di una nuova
proposta di regolamento, con la quale intende sottoporre per il futuro un metodo più perfezionato per
calcolare il contingente comunitario. Di conseguenza, la Commissione considera la proposta
sull'aumento del contingente comunitario per il 1983 come una misura transitoria, anche se al riguardo
ha applicato i metodi di calcolo finora vigenti.
Il Comitato è pertanto disposto per l'ultima volta, ad approvare la proposta della Commissione anche
su questo punto, a condizione che quest'ultima si impegni a livello di Consiglio a sottoporre al Consiglio
riferimento alla mancanza di tempo sufficiente per un
esame approfondito di un metodo valido e si rammarica
di dover constatare che quest'ultima ne è in parte
responsabile in quanto presenta la proposta di modifica
dei regolamenti succitati solo nel settembre del 1982.
4. Non è sorprendente a questo punto che la Commis-
sione consideri la proposta come transitoria, valida per il
1983 solamente, in attesa di una nuova iniziativa da parte
sua all'inizio del 1983 per determinare infine un metodo a
carattere permanente che dovrebbe servire di base per le
Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 1982.
N . C 3 4 6 / 8 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 3 1 . 12. 82
stesso e al Comitato la nuova proposta sopra citata entro il primo semestre 1983. Il nuovo metodo di
calcolo deve tenere adeguatamente conto degli interessi di tutte le parti e basarsi su criteri
oggettivi».
Motivazione
Risulta dal testo stesso.
Esito della votazione
Voti favorevoli: 43, voti contrari: 71, astensioni: 14.
Parere in merito ad una proposta di regolamento CEE del Consiglio relativo a un'azione
comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei
prodott i agricoli
Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee n. C 147 dell'I 1 giugno 1982, pagina 7.
A. F O N D A M E N T O GIURIDICO DEL PARERE
Il Consiglio ha deciso in data 7 luglio 1982 di consultare, conformemente alle disposizioni
dell'articolo 43 del trat tato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato
economico e sociale sulla proposta di cui sopra.
B. PARERE DEL C O M I T A T O E C O N O M I C O E SOCIALE
Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull 'argomento summenzionato nel corso
della 202 a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 24 e 25 novembre 1982.
Il testo del parere viene riportato in appresso.
IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,
visto il t rat tato che istituisce la Comunità economica
europea e in particolare l'articolo 4 3 ,
vista la richiesta di parere, presentata dal Consiglio delle
Comunità europee il 7 giugno 1982, in merito alla
proposta di regolamento CEE del Consiglio relativo a
un'azione comune per il miglioramento delle condizioni
di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti
agricoli,
vista la decisione del proprio ufficio di presidenza di
affidare alla sezione «Agricoltura» il compito di predi-
sporre i lavori sull 'argomento (decisione del 29 giugno
1982),
visto il parere adottato dalla predetta sezione il
4 novembre 1982 (238 a riunione),
ascoltata la relazione del relatore Wide,
visto quanto deliberato dai propri membri il 24 novembre
1982 (202a sessione plenaria del 24 e 25 novembre
1982),
HA ADOTTATO,
all 'unanimità, meno 5 astensioni,
IL SEGUENTE PARERE:
I. Osservazioni generali
1. La politica comunitaria delle strutture di mercato è
stata, sin dal suo varo nel 1964, un importante comple-
mento della politica delle strutture agricole. Essa si è
rivelata un efficace strumento della politica agricola
comune ed ha fornito un notevole contributo per il
miglioramento sia della lavorazione, trasformazione e / o
commercializzazione dei prodotti agricoli, sia della qua-
lità dei prodotti alimentari nell'interesse dei consuma-
tori.
2. La politica delle strutture di mercato ha inoltre
sostanzialmente contribuito all 'adattamento della capaci-
tà del mercato alle mutate esigenze dei consumatori e ha
quindi agevolato considerevolmente il sostegno dei pro-
dotti agricoli sul mercato. Gli adattamenti strutturali che
saranno necessari anche in futuro richiedono di continua-
re ad applicare queste misure comunitarie oltre il 1982,
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