19. 12. 83 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. C 341/13
Parere in merito ad una:
— proposta di regolamento (CEE) che modifica il regolamento (CEE) n. 516/77
relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a
base di ortofrutticoli, nonché il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa
doganale comune
— proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che fissa il limite di garanzia per
taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
— proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che adotta talune modalità che
figurano nell'atto di adesione del 1979 per quanto concerne il settore dei prodotti
trasformati a base di ortofrutticoli
— proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE)
n. 516/77, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti
trasformati a base di ortofrutticoli
Il testo che ha formato oggetto dalla consultazione è pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee n. C 94 dell'8 aprile 1983, da pagina 3 a pagina 10.
A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE
Il Consiglio ha deciso in data 7 aprile 1983 di consultare, conformemente alle disposi-
zioni dell'articolo 43 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il
Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.
B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato
nel corso della 210a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 28 e 29 settembre 1983.
Il testo del parere viene riportato in appresso.
IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,
visto il trattato istitutivo della Comunità economica
europea, in particolare l'articolo 43,
vista la lettera del 7 aprile 1983, con la quale il Con-
siglio delle Comunità europee ha chiesto il suo
parere in merito ai seguenti documenti :
proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che
modifica il regolamento (CEE) n. 516/77 relativo
all'organizzazione comune dei mercati nel settore
dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, non-
ché il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla
tariffa doganale comune
proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che
fissa il limite di garanzia per taluni prodotti trasfor-
mati a base di ortofrutticoli
proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che
adotta talune modalità che figurano nell'atto di ade-
sione del 1979 per quanto concerne il settore dei
prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che
modifica il regolamento (CEE) n. 516/77, relativo
all'organizzazione comune dei mercati nel settore
dei prodótti trasformati a base di ortofrutticoli ;
vista la decisione, presa dal suo ufficio di presi-
denza il 26 aprile 1983, di incaricare la sezione
«Agricoltura» della preparazione dei lavori
sull'argomento,
visto il parere adottato dalla citata sezione l'8 set-
tembre 1983 (245a riunione),
ascoltata la relazione tenuta dal relatore Wick,
visto quanto deliberato dai propri membri il 28 set-
tembre 1983 (210a sessione plenaria),
N.C 341/14 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 19.12.83
HA ADOTTATO,
con 88 voti a favore, 15 contrari e 3 astensioni,
IL SEGUENTE PARERE:
1. Osservazioni generali
1.1. Il Comitato ha preso conoscenza della rela-
zione della Commissione e ha seguito con atten-
zione l'evoluzione del settore sin dall'adozione del
provvedimento nel 1977.
1.2. Il Comitato fa presente che la normativa
comunitaria sui prodotti trasformati a base di orto-
frutticoli è stata adottata perché, per considerazioni
di politica commerciale, la CEE ha rinunciato a
regolamentazioni esterne speciali introducendo, a
titolo di compensazione per gli svantaggi in materia
di concorrenza, una regolamentazione che prevede
la concessione di aiuti.
1.3. Il Comitato fa presente che la normativa in
vigore va vista anche nella prospettiva della politica
agricola comune e rappresenta una fonte di reddito
importante per i produttori. Al riguardo è pure
importante far presenti i riflessi positivi che le
disposizioni relative agli aiuti a taluni prodotti
hanno sulla situazione occupazionale nell'agricol-
tura e nell'industria di trasformazione.
1.4. Il Comitato constata che dopo l'introduzione
del provvedimento in parola è venuta alla luce una
serie di lacune che hanno provocato ulteriori diffi-
coltà di applicazione. La relazione della Commis-
sione non fa particolare menzione dei problemi che
ne sono derivati. A giudizio del Comitato l'attuale
regolamentazione è incompleta e quindi inadeguata.
1.5. Le proposte ora presentate dalla Commissione
per modificare le normative in vigore non consen-
tono di eliminare pienamente le lacune manifesta-
tesi. Il Comitato ha l'impressione che determinate
condizioni di carattere generale — ad esempio il
problema dei finanziamenti — abbiano avuto un
certo peso sulla messa a punto delle suddette propo-
ste.
1.6. Il Comitato rileva inoltre l'insufficienza delle
analisi contenute nella relazione della Commissione
circa la valutazione del regime di aiuto finora
attuato per gli ortofrutticoli trasformati.
Infatti, per quanto concerne l'obiettivo iniziale di
tali misure, che — come la stessa relazione fa pre-
sente — era quello di sostenere l'economia delle
regioni mediterranee, vengono presi in esame solo
alcuni dei riflessi economici di tale regime.
Inoltre, la relazione non contiene alcuna valuta-
zione dei risultati dell'attuazione del regolamento
1.516/77, rispetto all'obiettivo di una gestione
affettiva del mercato degli ortofrutticoli trasformati.
L'insufficienza di questa analisi si traduce nel carat-
tere parziale delle proposte, che non rispondono alle
esigenze più importanti, ossia quelle di revisione e
di completamento delle attuali misure, allo scopo di
superare gli inconvenienti già riscontrati e di favo-
rire un positivo sviluppo agricolo, industriale e com-
merciale nei settori produttivi interessati.
1.7. Il Comitato rileva che le proposte di modifica
della normativa avanzate dalla Commissione (modi-
fica del calcolo dell'aiuto, prezzo minimo all'impor-
tazione, magazzinaggio di uve secche, limiti di
garanzia), oltre a introdurre alcuni miglioramenti
funzionali limitati, sono sostanzialmente finalizzate
a una riduzione delle spese a carico del bilancio
comunitario.
1.8. Il Comitato non è insensibile all'esigenza di
una revisione del funzionamento della Politica agra-
ria comune, anche in funzione di possibili econo-
mie, nel quadro di un'azione di riequilibrio tra le
varie regioni della Comunità e di maggiore efficacia
negli interventi.
1.9. Il Comitato ha preso atto degli orientamenti
relativi ai prodotti trasformati a base di ortofrutti-
coli, additati dalla Commissione nel documento del
28 luglio 1983 dal titolo «La politica agraria comune
— Proposta della Commissione» (doc. COM(83)
500 def.).
Il Comitato chiede pertanto al Consiglio che ogni
decisione sulla presente proposta di regolamento
venga adottata contestualmente a quelle relative agli
altri settori produttivi da adottare nell'ambito delle
proposte di revisione della PAC avanzate dalla
Commissione con il suddetto documento.
Il Comitato si riserva di formulare proposte per una
revisione più profonda dell'intervento comunitario
nel settore degli ortofrutticoli trasformati in occa-
sione della discussione che esso avrà sul documento
definitivo della Commissione del 28 luglio 1983,
riservandosi anche di pronunciarsi ulteriormente sul
merito del presente parere.
2. Osservazioni sulle singole proposte della Com-
missione
2.1. Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio
che modifica il regolamento (CEE) n. 516/77
relativo all'organizzazione comune dei mercati
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nel settore dei prodotti trasformati a base di
ortofrutticoli, nonché il regolamento (CEE)
n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune
Il Comitato approva la suddetta proposta della
Commissione fatte salve le osservazioni che prece-
dono e quelle formulate in appresso :
2.1.1. Art icolo 1, punto 1, r i gua rdan te
l ' a r t i co lo 3 del p receden te regola-
mento (paragrafo 1)
A giudizio del Comitato, l'allegato I bis del regola-
mento (CEE) n. 516/77 andrebbe completato preve-
dendo che gli aiuti possano essere concessi a tutti i
prodotti finali derivati dalla stessa materia prima, in
particolare le ciliegie. Al riguardo, fra l'altro per
contrastare l'agguerrita concorrenza dei paesi terzi,
appare urgentemente necessario inserire nell'alle-
gato anche i preparati a base di ciliegia, le salse da
dessert, il succo di ciliegia, le amarene cotte a
vapore e le ciliege candite. Il Comitato fa inoltre
presente che tutti i prodotti trasformati a base di
pomodori hanno già diritto agli aiuti.
2.1.2. Art icolo 1, punto 1, r i gua rdan te
l ' a r t i co lo 3 del p receden te regola-
mento (paragrafo 3)
Il Comitato prende atto che, qualora si verifichi un
notevole squilibrio fra la produzione e le possibilità
di smaltimento, il Consiglio può, su proposta della
Commissione, adottare dei provvedimenti per limi-
tare la concessione degli aiuti alla produzione a un
quantitativo determinato. Il Comitato constata che
il mercato comunitario delle pere Williams e delle
ciliegie conservate in sciroppo continua ad essere
deficitario. Ciò nonostante, per entrambe queste
categorie di prodotti è prevista una limitazione dei
quantitativi aventi diritto ad aiuti alla produzione. Il
Comitato ritiene che questa limitazione andrebbe
rimossa, almeno fintanto che il mercato rimarrà
deficitario. Esso approva l'idea di estendere il
periodo di riferimento a più campagne e propone di
adottare come base di calcolo la media delle ultime
tre campagne. Esso si compiace inoltre che la con-
cessione degli aiuti alla produzione sia ora prevista
per il prodotto non trasformato.
2.1.3. Art icolo 1, pun to 1, r i gua rdan te
l ' a r t i co lo 3 ter del p receden te rego-
lamento (paragrafo 1, le t te ra b)
Il Comitato respinge un abbinamento del prezzo
minimo dei prodotti che non hanno un proprio
prezzo di base al prezzo di base di altri prodotti. A
suo avviso, trattandosi di due prodotti sostanzial-
mente diversi, con mercati diversi, un abbinamento
va rifiutato.
Allo scopo di garantire l'uniformità del sistema il
Comitato propone di stabilire dei prezzi di base e di
acquisto anche per le ciliegie e le prugne.
Esso invita inoltre la Commissione a presentare
delle proposte di soluzione adeguate per evitare che
nel caso delle pere e delle ciliegie si verifichino scis-
sioni del mercato fra i prodotti che formano oggetto
di contratto e quelli che non vi sono sottoposti.
2.1.4. Art icolo 1, pun to 1, r i g u a r d a n t e
l ' a r t i co lo 3 quater (paragrafo 1,
pr imo t r a t t i no )
Il Comitato si chiede se il sistema proposto dalla
Commissione per la prima fissazione dell'importo
dell'aiuto, consistente nel calcolo forfettario della
differenza di prezzo della materia prima, rappresenti
effettivamente un miglioramento rispetto alle dispo-
sizioni sinora vigenti.
2.1.5. Art icolo 1, pun to 1, r i g u a r d a n t e
l ' a r t i co lo 3 quater del p receden te
r ego lamen to (paragrafo 1, secondo
t r a t t ino )
Il Comitato chiede di cancellare le parole «se neces-
sario» e di tener conto dei costi di trasformazione
nel fissare l'importo degli aiuti alla produzione.
2.1.6. Art icolo 1, pun to 1, r i g u a r d a n t e
l ' a r t i co lo 3 qua ter del p receden te
r ego lamen to (paragrafo 2)
Il Comitato si chiede se l'elemento «prezzi dei paesi
terzi» possa essere tenuto debitamente in considera-
zione per i prodotti le cui importazioni non possano
essere considerate come rappresentative e per i quali
non è stato fissato un prezzo minimo.
2.1.7. Art icolo 1, pun to 1, r i g u a r d a n t e
l ' a r t i co lo 3 qu inqu ies del prece-
dente r ego lamen to (paragrafo 1, let-
tera b)
A giudizio del Comitato è necessario definire con
esattezza che cosa s'intenda per «imballaggi desti-
nati al consumatore finale». A suo avviso occorre
inoltre assicurare che, ad esempio, determinate
grandi confezioni destinate ai consumatori di grandi
quantità possano continuare a beneficiare degli
aiuti.
2.1.8. Ar t icolo 1, pun to 1, r i g u a r d a n t e
l ' a r t i co lo 3 qu inqu ies del prece-
den te r ego lamen to (paragrafo 2)
Il Comitato ritiene opportuno aggiungere una
nuova lettera e) prevedendo che anche le ciliegie
siano esentate dalle disposizioni del paragrafo 1, let-
tera b). I preparati a base di frutta e le salse da des-
sert a base di frutta andrebbero aggiunti all'alle-
gato I bis in quanto prodotti parzialmente trasfor-
mati e quindi non destinati al consumatore finale.
N . C 341/16 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 19. 12. 83
2.1.9. A r t i c o l o 1, p u n t o 1, r i g u a r d a n t e
l ' a r t i c o l o 4 d e l p r e c e d e n t e r e g o l a -
m e n t o ( p a r a g r a f o 1)
Il Comitato chiede che vengano previsti prezzi
minimi all'importazione per tutti i prodotti citati
all'allegato I bis e propone quindi di cancellare le
parole «lettera a)».
2.1.10. Per ovviare alle attuali disparità dovute ai
tassi di cambio il Comitato propone di introdurre un
sistema di coefficienti di adeguamento analogo a
quelli previsti dall'organizzazione di mercato dei
semi oleosi o dalle attuali disposizioni sulle uve
passe.
2.2. Proposta di regolamento del Consiglio che fissa
il limite di garanzia per taluni prodotti trasfor-
mati a base di ortofrutticoli
Il Comitato approva la proposta della Commis-
sione.
2.2.1. A r t i c o l o 1, p u n t o 1
Il Comitato rammenta quanto osservato al punto
2.1.2 del presente parere, e cioè che le limitazioni
quantitative vanno respinte soprattutto per i pro-
dotti di cui la Comunità è deficitaria.
2.3. Proposta di regolamento del Consiglio che
adatta talune modalità che figurano nell'atto di
adesione del 1979 per quanto concerne il settore
dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
Il Comitato approva la proposta della Commis-
sione.
2.4. Proposta di regolamento del Consiglio che
modifica il regolamento (CEE) n. 516/77, rela-
tivo all'organizzazione comune dei mercati dei
prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
Il Comitato approva la proposta della Commissione
ponendo tuttavia espressamente la condizione che
le quantità di fichi e di uve secche eventualmente in
possesso dei produttori nell'ultimo mese della cam-
pagna possano essere consegnate agli organismi
ammassatori.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 1983.
// Presidente
del Comitato economico e sociale
Francois CEYRAC
ALLEGATO
al parere del Comitato economico e sociale
A. Emendamenti respinti
I seguenti emendamenti, formulati in base al parere della sezione e presentati conformemente a
quanto disposto dal regolamento interno, sono stati respinti dal Comitato nel corso dei dibattiti :
Punto 2.1
Sostituire il secondo paragrafo con il seguente testo :
«Il Comitato, in merito alla suddetta proposta della Commissione, fatte salve le osservazioni
che precedono, formula quelle in appresso :».
Motivazione
Tenuto conto che sulla stessa materia ci si riserva di pronunciarsi in seguito, si ritiene opportuno
che nel parere siano avanzate delle osservazioni sulle singole proposte della Commissione evi-
tando però di anticipare una dichiarata e completa approvazione. Tale cautela risulta in armonia
con l'equilibrio complessivo del parere.
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Esito della votazione
Voti favorevoli: 7; voti contrari: larga maggioranza; astensioni: 18.
Punto 2.2
Sostituire il secondo paragrafo con il seguente testo :
«Il Comitato non avanza osservazioni».
Motivazione
Vedere motivazione emendamento punto 2.1
Esito della votazione
Voti favorevoli: 5; voti contrari: 67; astensioni: 29.
Punto 2.3
Sostituire le prime due righe del secondo paragrafo con il seguente testo :
«Il Comitato nella suddetta proposta della Commissione pone espressamente la condizione
che la quantità di . . .» .
Motivazione
Vedere motivazione emendamento punto 2.1
Esito della votazione
Voti favorevoli: 3; voti contrari: 72; astensioni: 17.
Punto 2.4
Sostituire il secondo paragrafo con il seguente testo:
«Il Comitato non avanza osservazioni».
Motivazione
Vedere motivazione emendamento punto 2.1
Esito della votazione
Voti favorevoli: 2; voti contrari: 55; astensioni: 17.
B. Il seguente brano del parere della sezione è stato sostituito in seguito all'approvazione di un
emendamento nel corso dei dibattiti
Punto 1.2
«La sezione fa presente che la normativa comunitaria sui prodotti trasformati a base di orto-
frutticoli è stata adottata per sostenere l'economia delle regioni mediterranee e per evitare, ai
fini di una regolamentazione commerciale uniforme, alle frontiere della Comunità, che flut-
tuazioni dei prezzi sul mercato mondiale si ripercuotessero direttamente sui prezzi all'interno
della Comunità, essendo vietati, nei confronti dei paesi terzi, i contingentamenti e le misure
con effetti analoghi».
Esito della votazione
Voti favorevoli: 60; voti contrari: 5; astensioni: 17.
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