N. C 341/18 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 19. 12. 83
Parere in merito ad progetto di regolamento (CEE) della Commissione relativo
all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi per la
distribuzione di autoveicoli e servizi di assistenza ai clienti
Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla Gazzetta uffi-
ciale delle Comunità europee n. C 165 del 24 giugno 1983.
A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE
A norma di quanto disposto dall'articolo 20, terzo comma, del proprio regolamento
interno e nel quadro dell'elaborazione del parere in merito all'«Undicesima relazione
sulla politica della concorrenza della Commissione delle Comunità europee», il Comi-
tato ha formulato urt supplemento di parere su tale argomento.
B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato
nel corso della 210a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 28 e 29 settembre 1983.
Il testo del parere viene riportato in appresso.
IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,
visto l'articolo 20, paragrafo 3, del proprio regola-
mento interno,
vista la decisione presa dal proprio ufficio di presi-
denza il 27 ottobre 1982, e nel quadro dell'elabora-
zione del parere in merito alla XI realzione sulla
politica della concorrenza, di formulare un parere
sul «Progetto di regolamento (CEE) della Commis-
sione relativo all'applicazione dell'articolo 85, para-
grafo 3, del trattato a categorie di accordi per la
distribuzione di autoveicoli e servizi di assistenza ai
clienti» e di incaricare la sezione «Industria, com-
mercio, artigianato e servizi» dell'elaborazione del
parere e della relazione in materia,
visto il parere formulato dalla suddetta sezione il
7 settembre 1983,
vista la relazione del relatore Eelsen,
visto quanto deliberato dai propri membri il 27 set-
tembre 1983 (210a sessione plenaria — 28 e 29 set-
tembre 1983),
HA ADOTTATO,
a maggioranza, con 7 voti contrari e 6 astensioni,
IL SEGUENTE PARERE:
Il Comitato vede positivamente — con riserva delle
osservazioni che seguono — l'intento della Com-
missione di concedere al sistema di distribuzione
verticale nel settore automobilistico l'esenzione dal
divieto generale di cui all'articolo 85, paragrafo 1,
del trattato CEE, alle condizioni previste al para-
grafo 3 del medesimo articolo.
In questo senso il Comitato chiede di rivedere e pre-
cisare meglio il progetto di regolamento della Com-
missione tenendo conto delle seguenti osservazioni
e proposte.
1. Osservazioni generali
1.1. Il Comitato constata che i sistemi di distribu-
zione verticale delle automobili :
— consentono ai costruttori di garantire una com-
mercializzazione razionale dei loro prodotti nel
rispetto delle regole fondamentali della concor-
renza;
— sono ideati per consentire ai concessionari di
assolvere nel migliore dei modi gli obblighi che
hanno nei confronti della clientela, e offrire un
quadro di riferimento favorevole per gli impegni
finanziari, economici e sociali che gli stessi deb-
bono sostenere nello svolgimento della loro atti-
vità;
— contribuiscono al mantenimento di un buon
livello di sicurezza tecnica del parco automobile
mettendo a disposizione della clientela:
a) una rete di assistenza;
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b) il personale dei concessionari formato e
regolarmente riqualificato o addirittura «ria-
dattato» sul piano professionale con il con-
tributo degli stessi concessionari e la colla-
borazione dei costruttori ;
e) attrezzatura e pezzi di ricambio atti ad assi-
curare le operazioni di manutenzione e ripa-
razione in tutti gli Stati della Comunità
indipendentemente dallo Stato in cui il vei-
colo è stato acquistato.
Il Comitato ritiene, tuttavia, che sia opportuno veri-
ficare che nel quadro di tale sistema di distribuzione
siano rispettati tutti gli aspetti della politica della
concorrenza quale è stata formulata dalla Commis-
sione.
1.2. Non sembra opportuno imporre per regola-
mento un contratto tipo alle relazioni fra costruttori
e concessionari. Ciò non sembra essere l'intento
della Commissione. Stando così le cose, il Comitato
ritiene che il progetto di regolamento non debba
andare oltre la definizione di alcuni principi fonda-
mentali che regolino le relazioni fra concedente e
concessionario, e che sia necessario che venga riser-
vato uno spazio sufficiente all'esercizio della libertà
contrattuale, nel quadro di una concertazione reale.
Il Comitato ha già espresso del resto in un'altra
occasione (') il suo parere su questo punto e ritiene
che la Commissione dovrebbe utilizzare con cautela
il metodo dei regolamenti specifici per settori eco-
nomici determinati.
1.3. Il Comitato nota inoltre che il testo del pro-
getto di regolamento, la cui formulazione è netta-
mente migliorata rispetto al progetto preliminare,
può essere ulteriormente semplificato.
2. Osservazioni particolari
2.1. Il testo attuale parte da due considerazioni :
— le reti di distribuzione (concessionari) si trovano
in una posizione di debolezza totale rispetto ai
costruttori, e nei loro confronti si potrebbero
commettere degli abusi ;
— il sistema di distribuzione potrebbe provocare
una compartimentazione dei vari mercati
nell'ambito della CEE.
Queste considerazioni non sempre trovano riscontro
nella realtà e sottovalutano l'intensità della concor-
(') Parere sulla «X Relazione sulla politica di concor-
renza» GU n. C 112 del 3. 5. 1982.
renza in atto nella CEE fra le varie marche di auto-
mobili, in particolare nelle gamme di modelli più
richiesti dai consumatori. È tuttavia importante assi-
curare un buon equilibrio fra diritti e obblighi reci-
proci delle parti, nell'interesse della concorrenza e
dei consumatori.
2.2. L'articolo 3, paragrafo 9, lettera b), del pro-
getto di regolamento non dovrebbe portare, con la
sua applicazione, all'ammissibilità di venditori non
autorizzati, in quanto se così fosse, si giungerebbe
effettivamente all'annientamento del principio fon-
damentale della distribuzione esclusiva.
2.3. Il Comitato ritiene che il mercato dei pezzi di
ricambio debba essere studiato in maniera più
approfondita dalla Commissione e ciò per non rite-
nere anticipatamente che le clausole implicanti i
pezzi di ricambio sono conformi alle quattro condi-
zioni di fatto previste dall'articolo 85, paragrafo 3,
del trattato. In attesa, il Comitato è contrario
all'inclusione della consegna dei pezzi di ricambio
nel regolamento. Esso constata che è imperativo sal-
vaguardare gli interessi dei consumatori, in partico-
lare per quanto riguarda la disponibilità, il prezzo,
la qualità e la garanzia dei pezzi.
2.4. L'articolo 5, paragrafo 6, prevede l'obbligo per
il costruttore di mettere a disposizione di ciascun
concessionario in tutti gli Stati membri della
Comunità l'intera gamma dei modelli. Questa esi-
genza è materialmente irrealizzabile ; essa non corri-
sponde in generale alla realtà economica e commer-
ciale in quanto, oltre alle differenze di struttura
della domanda constatate negli Stati membri, la
Comunità europea non è riuscita sinora a soppri-
mere tutte le differenze tecniche e fiscali fra Stati
membri. Tuttavia, i consumatori dovrebbero avere la
possibilità di ordinare ovunque nella Comunità, il
veicolo che risponde ai requisiti previsti dalla rego-
lamentazione in vigore nel paese di immatricola-
zione, a condizione che tale veicolo sia offerto in
detto paese.
2.5. Per quanto riguarda l'articolo 7, che prevede
in ultima analisi la messa al bando della clausola
della distribuzione esclusiva quando le differenze di
prezzo, tasse escluse, fra due mercati della CEE
superino il 12 %, il Comitato constata:
— che vi sono di fatto rilevanti differenze di
prezzo che variano nel tempo e nello spazio
nell'ambito della CEE e che ciò è deplorevole;
— che il mancato completamento dell'integrazione
comunitaria, in particolare in campo fiscale e
monetario, e il controllo dei prezzi praticato in
alcuni Stati membri, svolgono un ruolo impor-
tante fra le cause di tale situazione, come
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riconosce del resto la Commissione, in quanto il
progetto di regolamento stabilisce esclusioni di
raffronto di prezzi negli Stati membri dove il
controllo della formazione dei prezzi o la fisca-
lità specifica dell'automobile sono particolar-
mente severi;
— che, in ogni caso, i consumatori possono rivol-
gersi al concessionario di loro scelta;
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 1983.
// Presidente
del Comitato economico e sociale
Francis CEYRAC
ALLEGATO
al parere del Comitato economico e sociale
Emendamento respinto
Il seguente emendamento, formulato sulla base del parere della sezione e presentato conforme-
mente alle disposizioni del regolamento interno, è stato respinto dal Comitato nel corso del
dibattito :
Pagina 5, punto 2.5
Sopprimere l'ultimo trattino:
«— che l'indicazione di una differenza massima di prezzo, come figura nel progetto di rego-
lamento, deve essere innanzitutto considerata come un compito da realizzare senza con-
seguenze giuridiche automatiche. Questo obiettivo sarà raggiunto tanto più facilmente
quanto più completa sarà l'integrazione comunitaria».
Motivazione
Definire un obiettivo senza forza giuridica significa semplicemente che l'esistenza del medesimo
farà aumentare l'insoddisfazione del consumatore britannico nei confronti dell'industria automo-
bilistica che gli ha imposto prezzi a volte fino al 40 % più elevati di quelli praticati in Belgio, non
impedendo nel contempo alla stessa industria di fissare per il mercato britannico prezzi notevol-
mente più alti che altrove. Questa non è integrazione europea, non vi sono le stesse lamentele
contro altre industrie e la mancanza di integrazione non interessa l'industria automobilistica in
modo particolare, essa semplicemente, combinata con il diritto di distribuzione esclusiva, dà a
questa la possibilità di imporre prezzi più elevati, che invece altri settori non hanno.
Risultato della votazione
che l'indicazione di una differenza massima di
prezzo come figura nel progetto di regolamento,
deve essere innanzitutto considerata come un
compito da realizzare senza conseguenze giuri-
diche automatiche. Questo obiettivo sarà rag-
giunto tanto più facilmente quanto più com-
pleta sarà l'integrazione comunitaria.
Voti favorevoli: 26, voti contrari: 64, astensioni: 17.
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