5.12.84 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. C 324/5
II
(Atti preparatori)
COMMISSIONE
Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CEE)
n. 918/83 e (CEE) n. 950/68 relativamente al trattamento tariffario applicabile alle merci
contenute nel bagaglio dei viaggiatori o formanti oggetto di piccole spedizioni a privati
COM(84) 626 def.
(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 21 novembre 1984)
(84/C 324/06)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea, in particolare gli articoli 28, 43 e 235,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che il regolamento (CEE) n. 918/83 del
Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione
del regime comunitario delle franchigie doganali (*),
stabilisce un certo numero di massimali, espressi in
ECU, entro i quali è autorizzata l'importazione in
franchigia delle merci considerate;
considerando che le disposizioni del presente regola-
mento relative al trattamento tariffario delle merci
contenute nel bagaglio dei viaggiatori o formanti og-
getto di piccole spedizioni a privati, risultano dalla
codificazione dei regolamenti adottati in passato dal
Consiglio in materia di franchigie doganali; che, in
sede di codificazione, i massimali figuranti nei regola-
menti in questione sono stati ripresi, tali e quali, nel
regolamento (CEE) n. 918/83 di cui sopra; che ne
consegue che i massimali in oggetto non hanno subito
alcuna modifica dal 1981;
considerando che è stato fissato parimenti nel 1981 il
massimale relativo alla tassazione forfettaria delle
merci contenute nel bagaglio dei viaggiatori o for-
manti oggetto di piccole spedizioni a privati, di cui
alle disposizioni preliminari della tariffa doganale co-
mune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del
Consiglio (2), modificato da ultimo dal regolamento
(CEE) n. 3333/83 (3);
considerando che si ravvisa la necessità di maggiorare
i massimali in causa,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 918/83 è modificato come
segue:
— all'articolo 29, paragrafo 2, terzo trattino, l'im-
porto di «35 ECU» è sostituito dall'importo di «45
ECU»;
— all'articolo 47, gli importi di «45 ECU» e di «23
ECU» sono sostituiti, rispettivamente, dagli im-
porti di «60 ECU» e di «30 ECU».
Articolo 2
Al titolo II, lettera C, punti 1, 5 e 6 delle disposizioni
preliminari della tariffa doganale comune allegata al
regolamento (CEE) n. 950/68, l'importo di «115
ECU» è sostituito dall'importo di «150 ECU».
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
1985.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi
elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli
Stati membri.
(') GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.
O GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.
O GU n. L 313 del 14. 12. 1983, pag. 1.
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