N. C 328/12 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 22. 12. 86
gazione di dati personali da diverse banche dei dati, la
registrazione di dati telefonici, il riconoscimento auto-
matico della voce umana, il controllo del consumo
televisivo). D'altra parte questo sviluppo contiene anche
la possibilità tecnica di una maggiore protezione dei
dati personali.
3.6.1. Il Comitato ritiene opportuno che gli organi
responsabili diano informazioni più ampie e avviino
una discussione pubblica più efficace in materia allo
scopo di eliminare paure e sfiducia nella popolazione e
per sviluppare le premesse giuridiche necessarie per la
tutela della sfera privata e dei dati personali. L'attualità
politica delle nuove possibilità, che offre l'ISDN, dipen-
derà anche da come saranno risolte queste questioni.
Le intensificate attività commerciali previste dalla rac-
comandazione dovrebbero, tempestivamente, tenere
maggiormente conto di questo aspetto — sulla base di
normative giuridiche e sociali più incisive.
Bruxelles, 17 settembre 1986.
Il Comitato approva la proposta di direttiva con le
osservazioni che seguono.
1. La sezione Vili della direttiva del Consiglio del
20 dicembre 1985, che coordina le disposizioni legislati-
ve, regolamentari ed amministrative concernenti alcuni
(!) GU n. C 219 del 28. 5. 1986, pag. 5.
3.6.2. D'altra parte il Comitato vede fra le conse-
guenze delle reti dei servizi integrati più avanzati delle
possibilità ad esempio per un miglioramento dei metodi
di ricerca, come anche per la tutela delle risorse naturali
(ad esempio, risparmio di carta attraverso la creazione
di cataloghi e annuari elettronici, risparmio di energia
a lungo termine con la sostituzione delle stazioni televi-
sive, sostituzione del rame con il silicio). Anche questo
aspetto dovrebbe essere considerato nella concezione
commerciale.
3.7. Come la Commissione, anche il Comitato rico-
nosce lo stretto rapporto fra accettazione dei nuovi
servizi e struttura dei canoni. Durante la fase di transi-
zione nella rete analogica a quella digitale si dovrebbe
mantenere in linea di massima l'attuale entità dei cano-
ni, anche se in tale fase vi è un aumento dei fabbisogno
di investimenti. Un inaccettabile aumento dei canoni
potrebbe rivelarsi come un notevole ostacolo per giun-
gere ad uno sviluppo del mercato indotto dalla doman-
da e rendere di conseguenza difficile altresì la riduzione
dei costi unitari attraverso l'aumento del numero di
terminali prodotti.
// Presidente
del Comitato economico e sociale
Gerd MUHR
organismi di investimento collettivo in valori mobiliari
(O.I.C.V.M.) crea per gli O.I.C.V.M. alcuni obblighi
da espletare negli Stati membri diversi da quelli in cui
hanno sede, quando vi commercializzano delle loro
quote. L'acquirente di quote di un O.I.C.V.M. può
portare le controversie concernenti il rispetto delle
disposizioni contenute nella sezione Vili della direttiva
davanti al tribunale competente della sede del-
l'O.I.C.V.M., in applicazione dell'articolo 2 della con-
venzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 tra gli Stati
membri della Comunità economica europea concernen-
Parere sulla «Proposta di direttiva che modifica la direttiva 85/611/CEE per quanto attiene
la competenza giurisdizionale per le controversie relative alla commercializzazione di quote
di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (O.I.C.V.M.) »(*)
(86/C 328/06)
Il 7 maggio 1986 il Consiglio ha deciso, in conformità con l'articolo 198 del trattato, di
consultare il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.
La sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi», incaricata di preparare i lavori in
materia, ha formulato un parere il 9 luglio 1986 (sulla base della relazione del Sig. De Bruyn).
Il Comitato economico e sociale, nella sua 239a sessione plenaria (seduta del 17 settembre
1986) ha adottato alPunanimità il seguente parere:
22. 12. 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. C 328/13
te la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle
decisioni in materia civile e commerciale.
2. L'acquirente delle quote dell'O.I.C.V.M. può
altresì citare PO.I.C.V.M. davanti al tribunale compe-
tente del proprio domicilio, in applicazione dell'artico-
lo 5, paragrafo 1, della stessa convenzione, che prevede
tale possibilità « in materia contrattuale, dinanzi al tri-
bunale del luogo ove l'obbligo è stato o deve essere
eseguito». Poiché la sezione Vili della direttiva del
20 dicembre 1985 stabilisce per gli O.I.C.V.M. alcuni
obblighi da espletare nello Stato membro dove le quote
sono commercializzate, è indubbio che tale disposizione
della convenzione di Bruxelles può essere invocata.
3. Il Comitato approva la possibilità che la contro-
versia possa essere portata anche davanti al tribunale
dello Stato membro dove le quote sono state acquistate,
Stato membro in via di ipotesi diverso da quello ove
PO.I.C.V.M. ha sede e da quello ove l'acquirente ha
domicilio.
4. Sarebbe tuttavia opportuno precisare che la dispo-
zione dell'articolo 48 bis, paragrafo 1, si applica unica-
mente se l'O.I.C.V.M. ha commercializzato proprie
quote, ai sensi della sezione Vili della direttiva del
20 dicembre 1985, nello Stato membro dove le quote
sono state acquistate.
5. Il Comitato considera che la proposta di direttiva
non si applichi se l'acquisto è stato effettuato in Borsa.
In effetti, se l'agente di cambio è un commissionario in
termini di diritto commerciale, all'atto di un acquisto in
Borsa l'acquirente non conosce la propria controparte.
Bruxelles, 17 settembre 1986.
// Presidente
del Comitato economico e sociale
Gerd MUHR
Parere in merito alla «Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 83/181/
CEE che determina il campo d'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della
direttiva 77/388/CEE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di
talune importazioni definitive di beni » e alla « Proposta di direttiva del Consiglio che modifica
la direttiva 68/297/CEE concernente l'uniformazione delle disposizioni relative all'ammissione
in franchigia del carburante contenuto nei serbatoi degli autoveicoli industriali»(*)
(86/C 328/07)
Il Consiglio, in data 18 luglio 1986, ha deciso, conformemente al disposto degli articoli 75 e
100 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato
economico e sociale in merito alla proposte di cui sopra.
La sezione «Trasporti e comunicazioni», incaricata di preparare i lavori in materia, ha
elaborato il proprio parere sulla base della relazione Binnenbruck in data 10 settembre 1986.
Il Comitato, nel corso della 239a sessione plenaria (seduta del 17 settembre 1986) ha adottato
all'unanimità il seguente parere:
1. Il Comitato accoglie favorevolmente le proposte
della Commissione. Ritiene estremamente opportuno,
al fine di assicurare un traffico di merci privo di proble-
mi e il libero scambio all'interno della Comunità, ridur-
re il numero dei controlli tecnici e amministrativi alle
GU n. C 183 del 22. 7. 1986, pag. 8.
frontiere e facilitare il passaggio di frontiera dei mezzi
di trasporto.
2. Secondo il Comitato le proposte contribuiscono
ad eliminare al livello del trasporto transfrontaliero di
merci su strada all'interno della Comunità le soste
alle frontiere di conducenti e di autoveicoli nonché ad
agevolare il compito dell'amministrazione doganale alle
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