22. 12. 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. C 328/27
Parere in merito alla « Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva
79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti
l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale,
nonché la relativa pubblicità » (*)
(86/C 328/11)
Il Consiglio, in data 29 aprile 1986, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100 del
trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e
sociale in merito alla proposta di direttive di cui sopra.
La sezione «Ecologia, salute pubblica e consumo», incaricata di preparare i lavori in materia,
ha formulato il parere sulla base della relazione Dorè, nella riunione del 1° e 2 settembre
1986.
Il Comitato economico e sociale, nella 239a sessione plenaria (seduta del 17 settembre 1986),
ha adottato il seguente parere alla maggioranza (4 astensioni) :
1. Osservazioni generali
1.1. L'obiettivo della proposta di direttiva è quello
di contribuire al completamento del mercato interno e
alla realizzazione di un'informazione migliore e identica
di tutti i consumatori della Comunità, eliminando le
possibilità di deroghe a livello nazionale in materia
di etichettatura previste dalla direttiva 79/112/CEE e
stabilendo nuove regole orizzontali di etichettatura rese
necessarie dall'evoluzione tecnica, economica o sociale.
1.2. L'attuazione di un mercato interno comunitario
implica in effetti un livello d'informazione elevato in
modo da assicurare una scelta consapevole dei consu-
matori ed una concorrenza leale tra produttori.
1.3. La proposta di direttiva prevede anche di esten-
dere i casi in cui possono essere adottate misure relative
all'etichettatura secondo una procedura semplificata.
Ai casi specificati dalla direttiva 79/112/CEE (articolo 6
paragrafo 4, lettera d; articolo 6, paragrafo 5, lettera b,
secondo trattino; articolo 7, paragrafo 1, terzo capover-
so; articolo 8, paragrafo 4, ultimo capoverso; articolo
9, paragrafo 4, ultimo capoverso; articolo 16, paragrafo
2, ultimo capoverso e articolo 19) si aggiungono quelli
di cui all'articolo 1, paragrafi 3, 6, 8, 9, 11, 15 e 17
della proposta di direttiva in esame.
1.4. Il Comitato ritiene che l'estensione delle misure
che possono essere adottate in materia d'etichettatura
secondo una procedura semplificata sia giustificata dal-
la natura dell'applicazione tecnica delle misure in que-
stione e dalla necessità di accelerare il processo d'armo-
nizzazione. Tuttavia, esso non condivide la nuova pro-
cedura semplificata istituita dall'articolo 1, paragrafo
20, della direttiva in esame e rinvia al riguardo alle
osservazioni illustrate nei punti 3-6 del progetto prelimi-
nare di relazione in merito alla « Comunicazione della
GU n. C 124 del 23. 5. 1986, pag. 5.
Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo.
Realizzazione del mercato interno : legislazione comuni-
taria dei prodotti alimentari». Relatore: Hilkens.
2. Osservazioni particolari
2.1. Articolo 1, paragrafo 1 (estensione del campo
d'applicazione alle collettività)
2.1.1. Il Comitato è favorevole a tale disposizione
che estende l'applicazione delle norme comunitarie sul-
l'etichettatura e sulla presentazione ai prodotti alimen-
tari destinati alle collettività. Esso contribuisce in effetti
a garantire la trasparenza dell'informazione sui prodotti
alimentari in un settore che registra un'espansione rile-
vante.
2.1.2. Il Comitato auspica che possano venir fissati
in un prossimo futuro principi e regole comuni di infor-
mazione dei consumatori sui pasti forniti dalle colletti-
vità, tenuto conto dell'aumento del consumo dei pasti
presi fuori casa.
2.2. Articolo 1, paragrafi 4 e 5 (indicazione obbligato-
ria del trattamento per radiazioni ionizzanti dei
prodotti della prima generazione)
2.2.1. Il Comitato riconosce l'interesse della disposi-
zione proposta dalla Commissione che permette ai con-
sumatori di individuare i prodotti trattati con radiazioni
ionizzanti (raggi y, raggi x o fasci di elettroni accele-
rati).
2.2.2. Il Comitato ritiene che, vista l'attuale assenza
di una regola comunitaria che autorizzi questo tipo di
trattamento e per tener conto delle differenze delle
regolamentazioni nazionali, la redazione del settimo
considerando della direttiva relativo all'introduzione
dell'obbligo di indicare tale tipo di trattamento debba
essere modificata come segue :
N. C 328/28 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 22. 12. 86
« considerando che molti paesi della Comunità eco-
nomica europea prescrivono delle autorizzazioni per
sottoporre ad un trattamento ionizzante taluni pro-
dotti alimentari e che i consumatori devono essere
informati su tale tipo di trattamento».
2.2.2.1. Di conseguenza l'articolo 6, paragrafo 5*
lettera b), della direttiva di base non dovrebbe essere
modificato, contrariamente a quanto propone là Com-
missione (articolo 1, paragrafo 5, lettera b), prima fase);
2.2.3. Il Comitato auspica che nell'interesse dei con-
sumatori e degli operatori possa essere adottata a livello
comunitario una formulazione o identificazione comu-
ne che descriva tale tipo di trattamento.
2.3. Articolo 1, paràgrafi 7 e 23 (soppressione della
possibilità di designare gli aromi conformemente
alle norme nazionali e creazione di una categoria
«Aromi» nell'Allegato 1).
2.3il. Il Comitato è favorevole ad introdurre una
norma comunitaria unica di designazione degli aromi.
2.3.2. Esso auspica che l'articolo 1, paragrafo 23,
sia precisato. In effetti sembra che la formulazione
impiegata, la quale specifica che la designazione « aro-
ma » può essere completata dall'indicazione dell'origine
animale o vegetale delle sostanze aromatizzanti utilizza-
te, non sia interamente soddisfacente. I lavori in corso
sulla definizione delle categorie di aromi dovrebbero
essere tenuti in considerazione soprattutto per determi-
nare le menzioni complementari che consentono di pre-
cisare la designazione «aroma».
2.4. Articolo 1, paragrafo 10 (soppressione dell'
obbligo di indicare la quantità netta per le spezie e le
piante aromatiche di peso inferiore a 5 grammi).
2.4.1. Il Comitato osserva che tale misura è giustifi-
cata da difficoltà pratiche di applicazione.
2.4.2. Il Comitato auspica che venga esaminata solle-
citamente la possibilità di prevedere per tali prodotti
una soglia superiore a 5 grammi.
2.5. Articolo 1, paragrafo 12 (soppressione della pos-
sibilità di utilizzare l'indicazione « Da consumare prima
del» per i prodotti ad alta deperibilità microbiologica).
2.5.1. La menzione «da consumare prima del» per
esprimere il termine minimo di conservazione delle der-
rate alimentari ad alta deperibilità microbiologica è
stata adottata dalla maggior parte degli Stati membri.
2.5.2. L'uso di tale menzione sembra presentare in
effetti un certo numero di vantaggi per i consumatori,
gli operatori e i servizi di controllo. Per il consumatore
ha il merito di essere una formula più vincolante della
menzione «da consumare preferibilmente entro il» e
di sensibilizzare meglio alla natura deperibile di tali
prodotti. Per coloro che operano nella professione, èssa
non ha creato problemi particolari di applicazione ed
ha facilitato una sorveglianza precisa dei prodotti sensi-
bili dal punto di vista sanitario. Infine per quanto
riguarda i servizi di controllo, il carattere imperativo
di tale modalità d'indicazione del termine minimo di
conservazione consente di vietare la messa in vendita
del prodotto quando la data è scaduta.
2.5.3. Si può osservare che se, come è indicato nella
«motivazione», le due modalità per indicare il termine
minimo di conservazione « dà consumare prima del » e
« dà consumare preferibilmente entre il » hanno lo stesso
significato per i consumatori, una possibile soluzione
Sarebbe di mantenere come menzione unica solo la
formula «da consumare prima del». Tale soluzione
potrebbe però dare origine a certi effetti perversi :
— incentivo ad allungare il termine minimo di Conser-
vazione di taluni prodotti;
—- maggiori difficoltà per smaltire prodotti che abbia-
no superato il termine, ma che rimangano perfetta-
mente idonei ad essere consumati* generando uno
spreco notevole.
2.5.4. Sembra dunque che relativamente a tale que-
stione la proposta della Commissione abbia il merito
di fissare una norma comunitaria unica per indicare il
termine minimo di conservazione, ma non sia completa-
mente soddisfacente.
2.5.5. Il Comitato propone perciò di mantenere la
possibilità di utilizzare la menzione «da consumare
entro il » per i prodotti ad alta deperibilità microbiologi-
ca. Parallelamente, disposizioni comunitarie da adotta-
re in tempi brevi potrebbero unificare le condizioni
d'impiego di tale menzione (elenco dei prodotti interes-
sati - fissazione della scadenza) con il triplice obiettivo
di una migliore informazione dei consumatori riguardo
ad un'indicazione d'etichettatura che può avere implica-
zioni sanitarie, d'una maggiore certezza giuridica per
gli operatori del settore e di una agevolazione degli
scambi.
2.6. Articolo 1, paragrafo 13 (soppressione della pos-
sibilità di indicare il periodo minimo di conservazione
di un prodotto alimentare in modo diverso dall'indica-
zione del termine minimo di conservazione).
2.6.1. La proposta della Commissione appare giusti-
ficata se si tiene conto della proposta precedente di
mantenere la menzione « da consumare entre il » per i
prodotti ad alta deperibilità microbiologica.
22. 12. 86 Gazzetta ufficiale del
2.7. Articolo 1, paragrafi 14 e 12 (realizzazione di
un elenco unico dei prodotti dispensati dall'indicazione
di una data).
2.7.1. Il Comitato accoglie con soddisfazione la pro-
posta della Commissione in quanto stabilisce un elenco
unico dei prodotti alimentari dispensati dall'indicazione
di una data. Tale soluzione, che sopprime le possibilità
di deroghe a livello nazionale, gli appare come la più
favorevole per i consumatori che sono particolarmente
attenti all'indicazione della data e per gli operatori
che disporrebbero di un regime giuridico unico che
faciliterebbe gli scambi.
2.7.2. Possono tuttavia sorgere problemi di applica-
zione per quegli industriali degli Stati membri che bene-
ficiavano di deroghe nazionali in materia d'indicazione
della data prevista per i gelati in generale, per i prodotti
il cui termine minimo di conservazione e superiore ai
18 mesi e per i prodotti surgelati. In effetti nella propo-
sta della Commissione tali prodotti non saranno più
dispensati dall'indicazione della data salvo i gelati pre-
sentati in porzioni individuali da consumarsi in un'uni-
ca volta.
2.7.3. Esso reputa dunque che potrebbero essere pre-
visti dei termini particolari per l'applicazione di tale
disposizione ai gelati, ai prodotti conservabili per più
di 18 mesi e ai surgelati, Questo periodo d'adeguamento
potrà essere valutato sulla base di studi precisi, conside-
rando segnatamente l'esperienza pratica acquisita negli
Stati membri che hanno assoggettato i tre tipi di prodot-
ti in questione all'indicazione di una data.
2.8. Articolo 1, paragrafo 16 (possibilità di far figu-
rare unicamente sui documenti commerciali le indica-
zioni normalmente contenute sull'etichetta se i prodotti
sono preconfezionati e commercializzati in una fase che
precede la vendita al consumatore finale).
2.8.1. Il Comitato si chiede quali saranno le implica-
zioni pratiche della proposta della Commissione previ-
sta dall'articolo 1, paragrafo 16, che consente di far
figurare solo sui documenti commerciali relativi al pro-
dotto le indicazioni normalmente contenute sull'etichet-
ta. La nuova possibilità dovrebbe facilitare, per esem-
pio, il trasferimento dell'esecuzione materiale delle ope-
razioni di etichettatura dalla produzione alla distribu-
zione.
Bruxelles, 17 settembre 1986.
le Comunità europee N. C 328/29
2.8.2. Tale disposizione sembra doversi applicare ai
prodotti preconfezionati destinati ad essere consegnati
al consumatore finale, ma che si trovano in una fase
che precede la vendita al consumatore, fatto che pone
due problemi :
-— la nozione di consumatore finale non è definita;
— quali saranno le modalità di etichettatura applicate
ai prodotti alimentari preconfezionati destinati alle
collettività ?
2.8.3. Siffatta disposizione dovrebbe teoricamente
permettere la circolazione nella Comunità di prodotti
preconfezionati quali scatole di conserve, pacchetti di
surgelati ecc., sulla cui preconfezione non è riportata
nessuna delle indicazioni previste per l'etichetta dalla
direttiva 79/112/CEE. Possono crearsi così rischi poten-
ziali- I servizi di controllo possono non essere in grado
di identificare un prodotto non etichettato quando sia
stato segnalato un pericolo per la salute relativo ad un
prodotto preciso riconoscibile dalla sua etichettatura.
Allo stesso modo può insorgere il rischio di perdita dei
documenti commerciali che riportano le indicazioni
normalmente contenute sull'etichetta e soprattutto dif-
ficoltà di ricollegare indicazioni come la data, presenti
sui documenti commerciali, a questo o quel lotto di
prodotti non etichettati.
2.8.4. Il Comitato ritiene che la proposta della Com-
missione prevista dall'articolo 1, paragrafo 16, non
vada molto a fondo e meriti di essere completata su tre
punti :
— modalità applicabili alle collettività;
— necessità che i documenti commerciali che riportano
integralmente le indicazioni contenute sull'etichetta
accompagnino i prodotti ai quali si riferiscono;
" - introduzione di un dispositivo preciso che consenta
un collegamento agevole e sicuro tra i prodotti
preconfezionati e i documenti che portano le indica-
zioni normalmente contenute sull'etichetta, in modo
da permettere il controllo di tali prodotti in una
fase anteriore a quella in cui essi pervengono al
consumatore finale e da garantire la sicurezza delle
transazioni commerciali.
// Presidente
del Comitato economico e sociale
Gerd MUHR
Full & Egal Universal Law Academy