29. 12. 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. C 333/7
La politica di concorrenza della Comunità sarà vincente sono la vera sfida del nostro tempo,
nella misura in cui terrà conto di questi due fattori, che
Bruxelles, 23 ottobre 1986.
// Presidente
del Comitato economico e sociale
Alfons MARGOT
Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/143/
CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo
tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
(86/C 333/02)
Il Consiglio, in data 20 maggio 1986, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 75 del
trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e
sociale in merito alla proposta di cui sopra.
La sezione «Trasporti e comunicazioni», incaricata di preparare i lavori in materia, ha
formulato il parere sulla base della relazione orale Corell Ayora, in data 10 settembre 1986.
Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità, il 23 ottobre 1986, nel corso della
240a sessione plenaria (relatore generale : Corell Ayora; articolo 18 del R.I.) il seguente parere :
1. Osservazioni generali
1.1. Il Comitato accoglie con favore gli obiettivi della
proposta di direttiva che è volta in primo luogo a
migliorare la sicurezza stradale e che potrebbe inoltre
contribuire ad esercitare un impatto su :
— la protezione dell'ambiente limitando le emissioni
sonore e riducendo le emissioni di gas di scarico
(riduzione delle emissioni di ossido di carbonio,
d'idrocarburi e di ossido d'azoto);
— i risparmi di carburante, la creazione di nuovi posti
di lavoro, una migliore disponibilità di veicoli e una
più approfondita informazione dei proprietari dei
veicoli e dei costruttori.
1.2. Inoltre, tale proposta, essendo una misura di
ravvicinamento delle legislazioni, contribuirà ad elimi-
nare le divergenze fra gli Stati membri e ad unificare
ulteriormente lo spazio comunitario in un settore tanto
nevralgico come quello della sicurezza stradale.
1.3. In proposito, va menzionato il fatto che alcuni
Stati membri accusano ritardi e lacune considerevoli in
materia di controllo tecnico dei veicoli, il che comporta
conseguenze estremamente gravi per la sicurezza strada-
le. Questa situazione è peggiorata a causa del fortissimo
aumento del numero di veicoli in circolazione negli
ultimi anni. Al riguardo, il Comitato si rammarica della
lunga inattività delle istituzioni comunitarie, e in primo
luogo del Consiglio, per quanto riguarda l'introduzione
di una legislazione comunitaria per il controllo tecnico
dei veicoli leggeri.
1.4. Non bisogna tuttavia dimenticare che l'estensio-
ne del controllo tecnico alle automobili private, ai
camioncini e ai furgoncini concerne solo uno degli
aspetti della sicurezza stradale. Solo se verranno pure
prese delle misure in altri campi e nei tempi più brevi
— come ha suggerito il Comitato nel parere sull'anno
europeo della sicurezza stradale (1986) (2) — sarà possi-
bile ottenere miglioramenti apprezzabili nel campo della
sicurezza stradale. In proposito, si attendono con impa-
zienza le proposte della Commissione.
(!) GU n. C 133 del 31. 5. 1986, pagina 3. (2) GU n. C 101 del 28. 4. 1985, pagina 8.
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1.5. Il Comitato rammenta anche che in passato ha
ripetutamente sottolineato la necessità di istituire un
controllo tecnico obbligatorio dei veicoli circolanti sul
territorio della Comunità, e ciò in particolare nei pareri
concernenti: l'istituzione di un controllo tecnico degli
autoveicoli pesanti e di talune altre categorie di veicoli;
le direttive relative al tenore di piombo nella benzina e
alle emissioni dei veicoli a motore; l'anno europeo della
sicurezza stradale(1).
1.6. Pur accettando in linea di massima la proposta
della Commissione, il Comitato ritiene che essa ponga
dei problemi d'applicazione e dovrebbe essere migliora-
ta sotto determinati aspetti. In tale contesto esso formu-
la le osservazioni che seguono.
2. Osservazioni particolari
2.1. Il Comitato inferisce dalla motivazione dalla
proposta della Commissione che questa aveva a disposi-
zione un numero sufficiente di dati per giustificare
un'estensione della direttiva 77/143/CEE alle categorie
di veicoli in questione (vedi punti 1.4.). Il Comitato si
sarebbe tuttavia augurato, per meglio valutare la porta-
ta di tutti gli aspetti della proposta, di poter disporre,
dal canto suo, di dati dettagliati nei seguenti campi :
— il sistema di controllo tecnico dei veicoli leggeri, di
servizio o privati, attualmente in vigore negli Stati
membri (ad esempio, modalità e contenuto del con-
trollo; vantaggi e incovenienti);
— le condizioni particolari che esistono in ciascun pae-
se, ad esempio numero dei veicoli in circolazione,
classifica per categoria e per anno di costruzione,
esistenza di officine di controllo, disponibilità di
pezzi di ricambio, ecc.
— l'applicazione, finora, della direttiva 77/143/CEE
negli Stati membri, cioè la questione se e in quale
misura la direttiva sia stata applicata e con quali
risultati.
In tale contesto il Comitato auspica che la Commissione
tenga conto di detti aspetti nel corso degli studi e delle
ricerche che essa ha l'intenzione di promuovere nel
campo della sicurezza stradale e che prevedono, tra
l'altro, la creazione di una banca dati comunitaria sulla
sicurezza stradale a disposizione di tutti gli Stati mem-
bri. D'altronde, il Comitato ritiene che sarebbe utile
poter disporre di dati attendibili e documentati sul
costo e sui vantaggi che l'applicazione delle misure
proposte comporterà (le esperienze sull'introduzione
del controllo dei veicoli privati in taluni paesi risultano
preziose in proposito). Un raffronto costi/vantaggi deri-
vanti dall'applicazione di tali misure può portare a
(!) GU n. C 60 del 26. 7. 1973, pag. 1; GU n. C 25 del 28. 1. 1985,
pag. 46; GU n. C 101 del 28. 4. 1986, pag. 8.
conclusioni sull'opportunità di detto provvedimento.
Per quanto riguarda il costo, occorrerà fare una distin-
zione fra, da un lato, il costo diretto della costruzione
e della manutenzione delle officine di controllo, come
pure della verifica dell'applicazione delle misure, e dal-
l'altro, il costo indiretto che ciò comporta per i proprie-
tari del veicolo.
2.2. Da ciò che precede non bisogna però dedurre
che la riduzione del numero dei morti e dei feriti della
strada sia un obiettivo sociale «negoziabile».
2.3. Per quanto riguarda il campo d'applicazione
della direttiva in esame, il Comitato si rammarica dell'e-
sclusione dei motocicli, come dell'assenza di disposizio-
ni speciali per altre categorie di veicoli (vedi anche
punto 2.7). D'altra parte esso si chiede come potrebbe
essere garantita la sicurezza stradale delle macchine e
dei trattori agricoli. Ritiene tuttavia che ciò non dovreb-
be ostacolare la rapida adozione della direttiva da parte
del Consiglio.
2.4. L'elenco degli elementi che devono essere ogget-
to del controllo dei veicoli (allegato III) è in linea
generale sufficiente e ragionevole. Ciò non esclude evi-
dentemente la necessità di procedere al riesame e alla
spiegazione (ad esempio, inconvenienti dei vecchi veico-
li; sterzo del veicolo) di taluni elementi specifici. Il
Comitato precisa altresì che il contenuto dell'elenco
deve essere riveduto periodicamente alla luce delle
modifiche apportate nella costruzione e nella dotazione
dei veicoli (ad esempio, negli ultimi anni introduzione
della microelettronica).
2.5. Inoltre, è essenziale che la maggior parte dei
controlli siano effettuati in base a criteri oggettivi. I
controlli a carattere soggettivo (ad esempio, la valuta-
zione dell'usura della sospensione o dello sterzo), fonti
evidenti di controversie, dovrebbero essere ridotti al
minimo.
2.6. Quanto al contenuto, alle modalità e alla perio-
dicità dei controlli, occorrerebbe esaminare l'eventuale
necessità di distinguere fra gli elementi relativi allo stato
meccanico dei veicoli, cioè quelli direttamente connessi
alla sicurezza stradale, e quelli che riguardano l'ambien-
te. Tali esperienze esistono già a livello comunitario.
2.7. Inoltre, il Comitato auspica la presa in esame di
un controllo tecnico specifico nei casi seguenti :
— veicoli privati, di servizio e noleggiati (ad esempio,
controllo più frequente per questi ultimi);
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— veicoli non omologati prima dell'immatricolazione,
veicoli soggetti al controllo periodico e quelli sogget-
ti al controllo speciale in seguito al cambiamento di
proprietario o ad incidente.
2.8. Il Comitato reputa inoltre che la semplice appli-
cazione della direttiva in esame da parte degli Stati
membri non sia sufficiente : occorre pure che essa venga
effettuata in maniera omogenea. Ciò riveste un'impor-
tanza particolare per il contenuto del controllo. Un
veicolo che abbia superato con successo il controllo
tecnico o sia stato respinto in uno Stato membro
dovrebbe venir trattato nello stesso modo in qualsiasi
altro Stato membro.
2.9. Il Comitato ritiene che il controllo tecnico spetti
ai pubblici poteri. La definizione delle modalità nonché
la verifica dell'attuazione del controllo tecnico incom-
bono alle autorità degli Stati membri. Al pari della
Commissione (articolo 1, paragrafo 3, della proposta),
il Comitato reputa tuttavia che il controllo potrebbe
essere delegato ad officine autorizzate che dispongano
della necessaria attrezzatura, come mostra del resto
l'esperienza di taluni paesi. Occorrerebbe allora che tali
officine fossero sotto la sorveglianza permanente dello
Stato.
2.10. La proposta della Commissione non contiene
alcuna disposizione per i veicoli respinti al controllo
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tecnico. Il Comitato è del parere che si dovrebbe preve-
dere l'obbligo di riparare, aggiustare o distruggere detti
veicoli. In proposito sarebbe auspicabile introdurre un
sistema di «controllo automatico» come, ad esempio,
in taluni Stati nei quali l'ottenimento dei documenti
necessari per la circolazione di un veicolo è subordinato
al possesso del certificato del controllo tecnico.
2.11. Per quanto riguarda i termini per l'applicazione
della direttiva (articolo 2 della proposta), il Comitato
reputa che la Commissione e il Consiglio dovrebbero
rivedere il calendario delle deroghe dell'articolo 2, para-
grafo 3, lettera a), della proposta, che a suo parere fissa
scadenze troppo ravvicinate per quegli Stati membri
che dispongono di una struttura insufficiente per il
controllo tecnico.
2.12. Infine, il Comitato ritiene che l'informazione
fornita alla Commissione dagli Stati membri sulle misu-
re prese (articolo 2, paragrafo 2, della proposta), debba
effettuarsi normalmente sulla base di documenti comuni
a tutti gli Stati membri. Ciò consentirà di accrescere la
precisione, la chiarezza e la regolarità delle informazioni
date e di giungere quindi ad una maggiore efficacia in
materia di controllo dell'applicazione delle misure. La
Commissione, dovrebbe, da parte sua, pubblicare perio-
dicamente, e trasmettere al Comitato, una relazione
basata sulle informazioni degli Stati membri riguardanti
l'applicazione della direttiva.
// Presidente
del Comitato economico e sociale
Alfons MARGOT
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