N. C 333/10 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 29. 12. 86
241a SESSIONE PLENARIA — NOVEMBRE 1986
Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 85/611/CEE,
concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in
materia di taluni organismi d'intervento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) per quanto
riguarda la politica d'investimento di alcuni o.i.c.v.m. (l)
(86/C 333/03)
In data 23 giugno 1986, il Consiglio ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del
trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e
sociale in merito alla proposta di cui sopra.
La sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi», incaricata di preparare i lavori in
materia, ha formulato il parere il 5 novembre 1986 sulla base della relazione del sig. Spijkers.
Nel corso della 241a sessione plenaria il Comitato economico e sociale ha adottato il parere
il 26 novembre 1986 all'unanimità.
Il Comitato approva la proposta di direttiva, fatte salve
le osservazioni che seguono.
1. Il Comitato fa propri gli obiettivi perseguiti dalla
proposta di direttiva, che intende generalizzare nell'inte-
ra Comunità le pratiche che alcuni Stati membri ammet-
tono a favore dei loro o.i.c.v.m., purché alcune regole
e condizioni vengano rispettate, in modo da poter con-
trollare se le garanzie offerte dalle obbligazioni ipoteca-
rie sono comparabili con quelle offerte dalle obbligazio-
ni statali, e ciò allo scopo di garantire una pari tutela
degli investitori (2).
2. È previsto che la direttiva in esame entri in vigore
alla stessa data stabilita dall'articolo 57 della direttiva
(!) GU n. C 155 del 21. 6. 1986, pag. 4.
(2) Per evitare qualsiasi distorsione di concorrenza tali norme e
condizioni dovrebbero essere armonizzate ed enunciate nelle
direttiva stessa.
85/611/CEE, ovverossia il 1° ottobre 1989. In nessun
caso l'entrata in vigore dev'essere differita, altrimenti
certi problemi pratici potranno insorgere nel periodo
transitorio precedente alla data menzionata, in quanto
alcuni Stati membri già si sono conformati alle disposi-
zioni della direttiva e potrebbero dunque impedire la
commercializzazione nei loro paesi di quote di o.i.c.v.m.
di altri Stati membri che non hanno ancora introdotto
le disposizioni della direttiva.
3. Per quanto riguarda gli o.i.c.v.m. «paralleli», il
Comitato si chiede se una migliore soluzione al proble-
ma posto non potrebbe consistere in una modifica
dell'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE
tale da consentire a tutti gli organismi di intervento
collettivo in valori mobiliari di investire in quote emesse
da società che non detengono partecipazioni negli
o.i.c.v.m., in base a modalità e rapporti che dovranno
essere definiti. In questo modo si potrà fare a meno di
ricorrere all'articolo 26 bis di tale direttiva che è assai
complesso e difficilmente applicabile in pratica.
Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1986.
// Presidente
del Comitato economico e sociale
Alfons MARGOT
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