29. 12. 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. C 333/27
Parere in merito alla proposta di modifica del regolamento (CEE) n. 2821/71 del Consiglio,
del 20 dicembre 1971, concernente l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a
categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate
(86/C 333/09)
Il Consiglio, in data 19 settembre 1986, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo
87 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato
economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.
La sezione «Trasporti e comunicazioni», incaricata di preparare i lavori in materia, ha
formulato il parere sulla base della relazione Velasco Mancebo in data 19 novembre 1986.
Il Comitato economico e sociale ha adottato il 27 novembre 1986, nel corso della 241a
sessione plenaria, a maggioranza e 4 astensioni, il seguente parere:
1. Osservazioni generali
1.1. Fatte salve le osservazioni che seguono, il Comi-
tato approva la proposta della Commissione mirante
ad un'esenzione collettiva dalle norme di concorrenza
del trattato di talune categorie di accordi commerciali
tra compagnie aeree. La necessità di una tale esenzione
era stata peraltro sottolineata dal Comitato, alcuni
anni or sono, nel parere del 27 gennaio 1983 (*) sulle
precedenti proposte della Commissione in merito all'ap-
plicazione delle regole di concorrenza ai trasporti aerei.
1.2. La proposta della Commissione — come pure
la altre proposte presentate nello stesso documento
che prevedono deroghe all'applicazione delle regole di
concorrenza per taluni accordi tecnici e per gli accordi
di « slot allocation » negli aeroporti — si situa nel più
vasto contesto dell'applicazione delle regole di concor-
renza ai trasporti aerei. Al riguardo il Comitato deplora
di non essere stato consultato ufficialmente sulle propo-
ste concernenti gli accordi tecnici e gli accordi di « slot
allocation» (che formano un insieme con gli accordi
commerciali) né sulle diverse proposte presentate ulti-
mamente dalla Commissione in merito alla politica
comunitaria del trasporto aereo e in particolare sulla
comunicazione del 20 giugno 1986 «Aviazione civile».
Senza voler sottovalutare l'impatto degli accordi com-
merciali, il Comitato reputa tuttavia che questi abbiano
solo un'importanza relativa rispetto alla politica aerea
generale attualmente in discussione.
1.3. Il Comitato si rammarica inoltre che il Consiglio
non abbia ancora adottato un regolamento di applica-
zione degli articoli 85 e 86 del trattato, proposto dalla
Commissione nel 1981 (la proposta iniziale è stata
modificata dalla Commissione nel 1982 e nel 1984). È
più che mai necessario che il Consiglio acceleri i propri
lavori in tale settore, vista la sentenza della Corte di
giustiza delle Comunità europee del 30 aprile 1986 (2)
nella causa « Nouvelles Frontières » che conferma l'ap-
plicabilità degli articoli 85 e 86 all'aviazione civile.
1.4. Va rammentato che nel parere sopra menzionato
e in quello del 26 settembre 1985 (3) sul Memorandum
n. 2 — « Aviazione civile » — il Comitato aveva ricono-
sciuto che in generale le regole di concorrenza dovevano
essere applicabili ai trasporti aerei. Il Comitato aveva
nondimeno richiamato l'attenzione sulla necessità di
tener conto dei problemi specifici dei trasporti e in
particolare dei trasporti aerei internazionali.
1.5. Il Comitato sottolinea inoltre che l'applicazione
delle regole di concorrenza è imprescindibile dagli
aspetti della politica aerea e segnatamente dalle disposi-
zioni in materia di tariffe, di capacità e di accesso al
mercato. Esso reputa, come la Commissione, che le
deroghe proposte alle regole di concorrenza possano
essere accordate soltanto se rimane garantita un'ade-
guata flessibilità in materia di capacità e di tariffe. Il
Comitato riconosce altresì che nell'applicazione delle
regole di conco.^nza dovrebbero essere presi in consi-
derazione diversi fattori per assicurare il mantenimento
di un equilibrio tra i principali interessi in causa, ossia
non soltanto quelli degli utenti e delle imprese, ma
anche quelli dei governi e dei lavoratori legati alla
navigazione aerea, senza per questo compromettere la
salvaguardia delle norme di sicurezza. Si dovrebbe tener
conto anche degli effetti economici e sociali di una
politica della concorrenza nel campo del trasporto
aereo, nonché delle peculiarità e dei problemi specifici
di ogni regione nel settore in causa. Se si considera che
attualmente la politica aerea nel suo complesso è in
discussione nell'ambito del Consiglio, tutte queste
riflessioni assumono un'importanza particolare.
(') GU n. C 77 del 21. 3. 1983, pag. 20.
(2) GU n. C 131 del 29. 5. 1986, pag. 4.
(3) GU n. C 303 del 25. 11. 1985, pag. 31.
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2. Osservazioni particolari
2.1. Pur approvando la proposta della Commissione,
il Comitato esprime certi dubbi quanto alla classifica-
zione degli accordi (tecnici da un lato, commerciali
dall'altro). Esso osserva al riguardo che alcuni tipi di
accordi tecnici non sono in realtà di natura esclusiva-
mente tecnica, posto che hanno anche implicazioni eco-
nomiche e commerciali (come nel caso della stanza di
compensazione — categoria k degli accordi tecnici).
2.2. Pur essendo favorevole alla possibilità di esenta-
re dalle regole di concorrenza accordi commerciali tra
compagnie aeree, il Comitato ritiene tuttavia che alcuni
di detti accordi contemplati dalla proposta in esame,
essendo direttamente connessi alla prestazione del servi-
zio dei trasporti aerei, debbano rientrare nel campo
d'applicazione del regolamento n. 141/62 del Consiglio
e in quello della proposta di regolamento concernente
l'applicazione dell'articolo 85, terzo comma, al traspor
to aereo (assieme agli accordi concernenti una spartizio-
ne delle capacità, trasferimenti finanziari, consultazioni
in materia di tariffe e di condizioni e lo « slot allocation »
Bruxelles, 27 novembre 1986.
negli aeroporti). È quanto avviene fra l'altro per gli
accordi tra le compagnie in merito all'acquisto, all'eser-
cizio e all'utilizzazione in comune di sistemi informatici
per la visualizzazione degli orari, per la prenotazione
dei posti e per l'emissione dei titoli di trasporto. In ogni
caso il Comitato è convinto che questi accordi sono
importanti per le compagnie aeree e per la loro capacità
di resistere alla concorrenza delle grandi compagnie non
europee. Esso è favorevole alla possibilità di concludere
accordi di questo tipo, purché essi siano effettivamente
non discriminatori fra compagnie aeree europee; ritiene
in particolare che l'accesso ai sistemi informatici non
dovrebbe essere precluso senza una seria motivazione
a una nuova compagnia che, non avendo partecipato
agli accordi iniziali, domandasse successivamente di
sottoscrivervi.
2.3. Al riguardo il Comitato giudica infine poco chia-
re le condizioni in cui certi accordi tra compagnie aeree
possono derogare al divieto di concludere intese, per
cui risulta difficile l'applicazione delle disposizioni pro-
poste.
// Presidente
del Comitato economico e sociale
Alfons MARGOT
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