16. 3. 87 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. C 6 8 / 1
II
(Atti preparatori)
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica per la quarta volta la direttiva
70/357/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti le sostanze
con effetti antiossidanti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione
umana
(87/C 68/01)
Il Consiglio, in data 24 luglio 1986, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100 del
trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale
in merito alla proposta di cui sopra.
La sezione «Ambiente, salute pubblica e consumo», incaricata di preparare i lavori in materia, ha
formulato il parere sulla base della relazione Gardner in data 2 dicembre 1986.
Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 16 dicembre 1986, nel corso della
242a sessione plenaria, il seguente parere:
1. Il Comitato accoglie la proposta in oggetto che porrà
fine alle deroghe nazionali e costituisce pertanto un piccolo
passo in avanti verso un mercato comune per i prodotti
alimentari. La soluzione alternativa sarebbe rappresentata
da un'ulteriore combinazione di deroghe nazionali.
2. Andrebbe sottolineato il fatto che la proposta in esame
deve essere considerata temporanea, dato che è ancora in
corso la discussione sulle nuove proposte per gli additivi; la
presente proposta dovrebbe pertanto venir riesaminata
quando le nuove proposte diverranno progetti dettagliati di
direttive. Tali proposte dovrebbero quindi essere redatte e
presentate quanto prima.
3. In un precedente parere (*) il Comitato economico e
sociale aveva chiesto di adottare una soluzione definitiva che
comprendesse:
a) un elenco positivo dei prodotti alimentari in cui è
consentito l'uso di questo tipo di additivo e le quantità
ammesse;
b) un'etichettatura chiara.
3.1. La prima condizione è stata soddisfatta nella propo-
sta in esame, inserendo nella direttiva principale l'articolo 9
che autorizza l'imposizione di tali condizioni e quindi a
compilare un elenco dettagliato dei prodotti alimentari e
delle quantità ammesse.
3.2. Per quanto riguarda la seconda condizione, va
osservato che dopo che è stato formulato il primo parere è
stata introdotta e applicata in tutti gli Stati membri la
direttiva (2) sull'etichettatura, in conformità della quale sui
prodotti alimentari deve figurare un'etichettatura chiara in
cui sia specificata la categoria e la denominazione esatta
dell'additivo, nella fattispecie l'etilendiamminatetracetato di
calcio disodico, E 385.
4. Il Comitato intende inoltre richiamare l'attenzione sul
parere (3) formulato in merito al completamento del mercato
interno: legislazione comunitaria in materia di prodotti
alimentari, nel quale si sottolinea la necessità di confermare
la sicurezza e l'esigenza tecnica degli additivi.
4.1. Nel caso dell' EDTA di calcio disodico, la sicurezza
dell'uso di tale additivo è stata valutata dal comitato
scientifico dell'alimentazione umana, che ne ha indicato la
DGA consentita e ne ha approvato l'impiego entro i limiti
proposti.
4.2. L'utilità tecnica è stata dimostrata in numerosi Stati
membri, in particolare:
(') GU n. C59 dell'8. 3. 1978.
(2) G U n. L 33 dell'8. 2. 1979.
(3) GU n° C 328 del 26. 12. 1986.
N. C 68/2 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 16. 3. 87
4.2.1. In certi tipi di maionese consumati in alcuni Stati
membri l'EDTA di calcio disodico contribuisce a mantenere
il sapore degli oli impiegato. Lo stesso vale per certe salse da
condimento.
4.2.2. Nel caso di certi legumi imbottigliati o inscatolati,
l'EDTA di calcio disodico contribuisce a bloccare il deterio-
ramento del colore naturale.
5. La proposta di direttiva non tiene conto di un uso
limitato, ma reale, dell'EDTA, fino a 100 ppm nelle
Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1986.
1. Osservazioni generali
1.1. Il Comitato accoglie con favore il proposito di
modificare la direttiva relativa a problemi sanitari in materia
di scambi intracomunitari di carni fresche e la direttiva
relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'impor-
tazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche
in provenienza dai paesi terzi, al fine di armonizzare
maggiormente gli scambi intracomunitari e di stimolare
quindi il funzionamento del mercato comune e in particolare
quello delle organizzazioni comuni dei mercati.
0) GU n. C 276 dell'I. 11. 1986, pag. 11 e 12.
margarine a basso tenore di grassi. In tali margarine, l'elevato
contenuto d'acqua provoca l'azione dei metalli pesanti che
contribuiscono a deteriorare i grassi o gli oli impiegati; l'uso
dell'EDTA di calcio disodico contribuisce a combattere tale
azione.
5.1. Il Comitato suggerisce che la Commissione chieda al
comitato scientifico dell'alimentazione umana di riesaminare
tale aspetto con urgenza e di includerlo quindi nella proposta
ove il suddetto comitato esprima parere favorevole in
merito.
// Presidente
del Comitato economico e sociale
Alfons MARGOT
1.2. In tale contesto il Comitato rimanda ai precedenti
pareri, specie a quello attinente al doc. 81/496/CEE del
15 dicembre 1981. Esso esprime la sua soddisfazione per il
consolidamento, l'aggiornamento e il completamento della
normativa comunitaria, il che consentirà in pari tempo di
liberalizzare il commercio e di migliorare la tutela dei
consumatori.
1.3. Contestualmente, tuttavia, il Comitato si rammarica
per il ritardo di un anno, che è in contrasto con il termine
stabilito dall'articolo 7 della direttiva 64/433/CEE.
Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 64/433/CEE relativa
a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche e alla proposta di direttiva del
Consiglio che modifica la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria
all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi
terzi (J)
(87/C 68/02)
Il Consiglio, in data 27 ottobre 1986, ha deciso, conformemente al disposto degli articoli 43 e 198 del
trattato che istituisce la Comunità economica europea di consultare il Comitato economico e sociale in
merito alle proposte di cui sopra.
La sezione «Agricoltura», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere, sulla base
della relazione orale Wick, in data 4 dicembre 1986.
Il Comitato economico e sociale ha adottato il 16 dicembre 1986 all'unanimità, nel corso della 242a
sessione plenaria svoltasi il 16 e 17 dicembre 1986, il seguente parere:
Il Comitato approva la suddetta proposta della Commissione, fatte salve le osservazioni che
seguono.
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