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Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/62/CEE che
coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e abroga talune disposizioni
della direttiva 80/767/CEE
(87/C 68/06)
Il Consiglio, in data 6 luglio 1986, ha deciso di consultare, conformemente al disposto dell'articolo
100 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale in
merito alla proposta di cui sopra.
La sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi», incaricata di preparare i lavori in materia, ha
formulato il parere sulla base della relazione del sig. Kaaris in data 3 dicembre 1986.
Il Comitato economico e sociale ha adottato il 16 dicembre 1986, nel corso della 242a sessione
plenaria, all'unanimità meno 2 astensioni, il seguente parere:
Il Comitato approva la proposta della Commissione fatte salve le riserve che seguono.
1. Osservazioni generali — compilare archivi statistici;
— avviare una campagna di informazione e sottolineare
e spiegare i benefici di un ampio approccio comuni-
tario in questo campo; 1.1. Il Comitato rinvia al suo parere del 23 aprile
1986 (!), nel quale sottolinea l'importanza dell'apertura dei
contratti pubblici alla concorrenza come un punto essenziale
per completare il mercato interno. Un mercato degli appalti
pubblici comunitari compartimentato renderà vani gli sforzi
compiuti in altre aree per creare le condizioni ottimali perché
l'industria europea affronti le sfide mondiali sempre più
difficili; toglierà agli operatori economici l'incentivo a coo-
perare per ottenere economie di scala e per adottare standard
comuni o compatibili senza cui non sarà possibile un mercato
unico europeo. Il Comitato ritiene in effetti che la credibilità
politica della legislazione comunitaria introdotta per giunge-
re a un vero mercato interno sia in pericolo se non vengono
compiuti sforzi seri per apportare infine un progresso reale in
questo campo.
1.2. Il Comitato, nel parere precedente, proponeva le
seguenti misure specifiche:
— l'istituzione di un ente degli appalti pubblici all'interno
della Commissione con competenze chiaramente definite
e con risorse finanziarie adeguate il quale sarebbe
responsabile per:
— sorvegliare le attività nel campo degli appalti pubblici
esaminando gli appalti pubblicati, indagando sui
reclami e individuando pratiche contrarie allo spirito
della direttiva; in particolare esso accerterebbe che
nessuno Stato aggiudichi indebitamente all'esterno
una percentuale anormalmente esigua delle sue com-
messe e che nessuna industria nazionale ottenga
indebitamente una percentuale anormale delle com-
messe totali di un dato settore;
(») GU n. C 189 del 28. 7. 1986, pag. 16.
— fissare degli orientamenti uniformi per l'interpretazione
delle direttive;
— istituire un sistema di sostegno da parte delle autorità
degli Stati membri il cui costo dovrebbe essere più che
compensato dai risparmi potenziali derivanti dalla realiz-
zazione di un mercato comune degli appalti pubblici;
— istituire un sistema di ricorso che funzioni;
— istituire un sistema di reciproco riconoscimento dei centri
di prova negli Stati membri.
1.2.1. Il Comitato, nel parere dell'aprile 19 8 6, sottolinea
altresì che l'apertura del mercato degli appalti pubblici della
CEE a paesi non membri, partner dell'accordo GATT sugli
appalti pubblici, non può avvenire unilateralmente, ma,
contemporaneamente, invita gli Stati membri ad adottare un
atteggiamento più positivo in questo campo, non ultimo in
vista delle possibilità che potrebbe rappresentare l'apertura
del mercato degli appalti pubblici internazionali per le
industrie europee intralciate da mercati nazionali troppo
piccoli.
1.3. Il Comitato è pienamente a favore dell'attuale pro-
posta della Commissione che rappresenta chiaramente un
passo nella giusta direzione. Una migliore trasparenza
attraverso l'informazione preliminare, la pubblicazione delle
informazioni sugli appalti aggiudicati, la migliore definizione
delle esenzioni, l'estensione dei termini, ecc.; sono tutti
miglioramenti necessari, anzi indispensabili; in particolare
essa condivide la proposta di rendere obbligatorio per le
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amministrazioni aggiudicatrici il riferimento a eventuali
standard europei o a documenti sull'armonizzazione euro-
pea. Il Comitato insiste, in tale contesto, sull'importanza che
ha il completamento, quanto più rapido possibile, di tali
norme o documenti.
1.4. Il Comitato non è convinto tuttavia che le soluzioni
messe a punto dalla Commissione avranno il successo
previsto; in effetti, a suo parere, esse non avranno probabil-
mente successo, al pari delle misure finore prese, se non
saranno migliorate per combattere la carenza fondamentale
del sistema la sostanziale mancanza di credibilità della
direttiva che non consente alcuna sanzione efficace.
1.5. Dopo quasi dieci anni di legislazione comunitaria in
questo campo, il Comitato ritiene che la divisione della
Commissione responsabile per gli acquisti pubblici e quindi il
suddetto ente degli appalti pubblici, che la Commissione ha
già deciso di istituire, devono avere il potere di fare applicare
la legislazione comunitaria in questo campo, sull'esempio di
quanto si è dimostrato valido nell'applicazione della politica
di concorrenza.
1.6. Il Comitato propone quindi di dare alla Commissio-
ne i seguenti poteri amministrativi per imporre sanzioni
sufficientemente significative da costituire un reale deterrente
contro l'aggiramento delle direttive:
— sanzioni per la mancata pubblicazione degli appalti
superiori a 200 000 ECU;
— sanzioni per l'inadeguata giustificazione dell'impiego
della procedura ristretta, negoziata o a trattativa privata,
prevista dal nuovo progetto di articolo 3 della direttiva
proposta;
— effetto dilazionato delle procedure di gara nei casi in cui vi
sia prova di un comportamento incorretto in seguito a
lavoro autonomo di una parte, o in caso di reclamo;
— sanzioni previste nel quadro della procedura dei re-
clami;
— sanzioni contro modifiche ingiustificate nelle clausole
dopo l'aggiudicazione dell'appalto.
1.7. L'unità dovrebbe avere il potere di applicare queste
sanzioni in base agli orientamenti definiti dal comitato per
gli appalti pubblici. La Commissione dovrebbe anche istitui-
re una sede appropriata per sentire gli appelli contro le
imposizioni di sanzioni. Tale procedura, diversamente dalla
minaccia di un maggiore uso dell'articolo 169, avrebbe il
vantaggio di essere attuabile; la Commissione avrebbe un
ruolo attivo, non reattivo, e non dovrebbe attendere reclami,
di cui si sono avuti solo pochi casi (circa 10) all'anno:
soprattutto, darebbe la possibilità di intervento prima
dell'aggiudicazione dell'appalto e quindi darebbe credibilità
alla direttiva agli occhi dei potenziali fornitori.
Il previsto comitato deve anche assicurare, in base all'arti-
colo 20 della direttiva 77/62/CEE, che per quanto riguarda
le offerte, la verifica della loro conformità avvenga tenendo
anche conto del rispetto della legislazione sociale e dei
contratti collettivi.
1.8. Il Comitato vede positivamente la proposta della
Commissione (articolo 6) di obbligare le amministrazioni
aggiudicatrici a pubblicare i risultati della gara attraverso un
avviso. È particolarmente importante richiedere sufficiente
trasparenza per una ditta la cui offerta sia stata respinta al
fine di conoscere quale ditta sia stata scelta e a che prezzo. Si
potrebbe aggiungere che nel formulario dovrebbero figurare
delle informazioni sulle persone da contattare per dare alle
parti interessate un punto di riferimento ed un facile accesso
alle informazioni.
2. Nuovi settori
2.1. Considerato che quei rami dell'industria in cui gli
appalti pubblici svolgono il ruolo maggiore, cioè telecomu-
nicazioni, trasporto e la rete idrica, dovranno essere aperti
completamente alla concorrenza fra solo 72 mesi, se si vuole
realizzare un vero mercato interno, il Comitato invita la
Commissione a stabilire tempestivamente dei contatti infor-
mativi con tali rami. Il mancato successo in passato dell'ap-
plicazione della direttiva significa, secondo il Comitato, che
si potrebbero prevedere per questi nuovi settori le seguenti
misure transitorie: per tener conto delle preoccupazioni
sull'occupazione locale, l'attuale situazione de facto potrebbe
essere resa de jure, accordando alla autorità il diritto di
riservare a priori una certa percentuale dell'appalto per le
imprese locali. Contemporaneamente, tuttavia, si dovrebbe
chiarire pure che ogni appalto superiore a tale percentuale
riservato ai fornitori nazionali sarebbe sanzionato in base al
punto 1.6 di cui sopra. Ciò avrebbe il vantaggio di legalizzare
in parte pratiche note, ma anche di renderle pubbliche.
Rimarrebbe comunque invariato l'obiettivo a più lungo
termine di giungere ad una situazione di piena concorrenza
senza restrizioni.
2.2. Il Comitato propone infine che l'impresa a cui viene
assegnato il contratto principale sia obbligata a pubblicare
informazioni sui subappalti superiori ad un certo importo;
tali subappalti non dovrebbero però superare in nessun caso
il livello fissato per le organizzazioni di acquisto pubbliche,
200 000 ECU. Dovrebbero valere gli stessi termini di tempo
validi per gli appalti principali e le stesse condizioni delle gare
pubbliche, cioè le spese dovrebbero essere a carico della CEE.
Ciò costituirebbe un importante passo verso la creazione di
un centro europeo dei dati sugli appalti pubblici. Tuttavia, è
altrettanto importante il fatto che le piccole e medie imprese
sarebbero allora più chiaramente associate agli appalti
ufficiali e concorrerebbero in tal modo a dare un impulso alla
competitività del fornitore principale contribuendo a creare
un'efficiente rete di subappalto. Se si considera in particolare
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in futuro l'estensione della direttiva a nuovi settori, il Comitato
considera tali azioni di importanza fondamentale.
3. Il Comitato desidera infine richiamare l'attenzione
sulla sua proposta (1 ) di introdurre un sistema di sostegno del
personale, ad esempio funzionari anziani della divisione
«appalti» e audit, dalle amministrazioni nazionali sia con
incarichi nella nuova unità di acquisto pubblica o come
scambio con colleghi degli Stati membri. È del tutto escluso
per l'attuale personale della Commissione espletare i compiti
che sono estremamente necessari per rendere efficace la
direttiva CEE, e dato che sicuramente porrà difficoltà
impiegare semplicemente nuovo personale attraverso il
bilancio comunitario, si devono trovare altre soluzioni al
problema.
«per gli oggetti fabbricati puramente a scopo di ricerca, di
prova, di studio o di messa a punto»; altrimenti si aprireb-
bero le porte agli abusi e all'aggiramento della lettera e dello
spirito dell'articolo, e cioè che le aggiudicazioni con trattativa
privata possono aver luogo solo in circostanze eccezionali.
4.2. Articolo 5
Il Comitato invita la Commissione a esplicitare che l'ordine di
preferenza da seguire da parte delle amministrazioni aggiu-
dicataci in assenza di norme o di testi di armonizzazione
europei è obbligatorio e non facoltativo. Esso propone
di aggiungere la seguente frase al punto 4 «a qualsiasi
altra norma»: «tenendo conto delle condizioni climatiche
esistenti».
4. Osservazioni specifiche
4.1 . Articolo 4
Il Comitato richiede la soppressione del punto 2, lettera b),
del nuovo articolo 6, che stabilisce che i contratti di forniture
con procedura a trattativa privata possono essere stipulati
GU n. C 189 del 28. 7. 1986, pag. 16.
4.3. Articolo 12
Il Comitato, pur appoggianto gli sforzi della Commissione
per ottenere delle statistiche significative e attendibili dagli
Stati membri, ritiene che la Commissione dovrebbe specifi-
care alla lettera a) quali amministrazioni aggiudicatrici siano
obbligate a riferire solo sul numero e il valore totali dei
contratti aggiudicati, sia al di sopra che al di sotto della soglia
stabilita.
Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1986
17 Presidente
del Comitato economico e sociale
Alfons MARGOT
Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio concernente gli aiuti alla costruzione
navale (*)
(87/C 68/07)
Il Consiglio, in data 13 ottobre 1986, ha deciso di consultare, conformemente al disposto dell'articolo
198 del trattato, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.
La sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi» incaricata di preparare i lavori in materia, ha
formulato il parere il 3 dicembre 1986 sulla base della relazione del sig. Arena.
Il 16 dicembre 1986, il Comitato economico e sociale ha adottato, nel corso della 242a sessione
plenaria, con 88 voti favorevoli, 15 contrari e 5 astensioni, il seguente parere:
Introduzione
1. La proposta di direttiva sugli aiuti alla costruzione
navale fa seguito agli «Orientamenti della futura strategia
(») GU n. C 281 del 7. 11. 1986, pag. 4.
degli aiuti alla costruzione navale» su cui il Comitato non è
stato a suo tempo ufficialmente consultato. Ciò ha suscitato
un senso profondo di sorpresa in seno al Comitato. Le
proposte che sono contenute in tali documenti destano
notevoli preoccupazioni in ordine al futuro dell'industria
cantieristica europea e dell'occupazione nel settore.
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