ARCHIVES HISTORIQUES
DE LA COMMISSION
COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"
COM (86) 174
Vol. 1986/0065
Disclaimer
Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983
concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique
européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983,
p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003
(JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents
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règlement.
In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983
concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic
Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as
amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243,
27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this
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In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1.
Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABI. L 43 vom 15.2.1983,
S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003
(ABI. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit
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der genannten Verordnung freigegeben.
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
COM(86) 174 def.
Bruxel les ,15 aprile 1986
Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO
recante apertura ripartizione e modalità di gestione di contingenti
tar i f far i comunitari per i p i s e l l i congelati della sottovoce
ex 07.02 B della tar i f fa doganale comune
originari della Svezia
(presentata dalla Commissione al Consiglio)
C0MC86) 174 def.
Relazione
Il regolamento (CEE) N o .... /86 del Consiglio del....., che stabilisce il
regime applicabile agli scambi con la Svezia per taluni prodotti agricoli,
in particolare, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alla
Comunità (1), prevede l'apertura, a partire dal 1° marzo 1986, del
contingente tariffario comunitario per i piselli congelati della sottovoce
ex 07.02 B della tariffa doganale comune, originari della Svezia, di cui
4.500 tonnellate sono riservate alla Spagna. Nel quadro di questo
contingente, il dazio applicabile è ridotto al 4,5?ó in Spagna e al 6% per
gli altri Stati membri.
La presente proposta riguarda l'applicazione di questo contingente per il
periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 1986. In mancanza di una clausola
"pro-rata temporis", il contingente tariffario annuale deve essere aperto
per il periodo predetto.
Per il prodotto in questione le proposte della Commissione si ispirano in
larga misura a quelle presentate abitualmente nel settore dei contingenti
tariffari e precisamente :
- il contingente tariffario è diviso in due parti, di cui la prima,
comprendente quantitativi di un certo rilievo, è ripartita subito tra
alcuni Stati membri importatori abituali, mentre la seconda costituisce
una riserva destinata a coprire eventuali fabbisogni supplementari di
questi ultimi e cosi pure i fabbisogni che potrebbero manifestarsi negli
altri Stati membri,
- l'attribuzione delle quote iniziali agli Stati membri si basa sulle
disposizioni del regolamento predetto per quanto riguarda la quota
riservata alla Spagna, sulle precedenti importazioni degli altri Stati
membri dalla Svezia effettuate nel corso degli ultimi due anni e sulle
previsioni dei fabbisogni per l'anno contingentale considerato.
- 2 -
compresi i
Le importazioni della Comunità dalla Svezia di piselli, *"ceci, nel corso
dpgli ultimi due anni, presentano la seguente evoluzione :
Stati membri 1983 1984
Benelux 0 138
Danimarca 121 254
Germania 1 363 1 432
Grecia 231 0
Francia 0 0
Irlanda 0 0
Italia 2 764 7 568
Portogallo 223 0
Regno Unito 0 647
4 704 10 039
Sulla base di questi elementi e sulle previsioni avanzate da questi Stati
membri circa il loro fabbisogno, si può' ritenere che la partecipazione
iniziale degli stati membri si aggiri sulle percentuali riportate qui di
seguito :
Stati membri :
Benelux o, 94
Danimarca 2, 54
Germania 18, 97
Grecia 1, 57
Italia 70, 08
Portogallo 1, 51
Regno Unito 4, 39
Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) n ___ /86 DEL CONSIGLIO
recante apertura ripartizione e modalità di gestione di contingenti
tariffari comunitari per i piselli congelati della sottovoce
ex 07.02 B della tariffa doganale comune
originari della Svezia
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ' EUROPEE
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in
particolare 1' articolo 113,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
vista la proposta della Commissione,
considerando che un accordo tra la Comunità economica europea ed il regno
di Svezia à stato concluso il 22 luglio 1972; che a seguito dell'adesione
della Spagna e del Portogallo alla Comunità, un protocollo complementare
sarà firmato entro breve termine; che, in attesa dell'entrata in vigore di
detto protocollo, il Consiglio, con regolamento (CEE) N....../86, del
..... (1) ha stabilito il regime applicabile agli scambi di prodotti
agricoli con la Svezia particolarmente^per tener conto di gueste adesioni;
considerando che il regolamento (CEE) N......../86 summenzionato, prevede
l'apertura, a decorrere dal 1° marzo 1986, di un contingente tariffario
comunitario di 6.000 tonnellate a dazio ridotto per i piselli congelati
originari della Svezia di cui 4.500 tonnellate sono riservate alla Spagna;
che è necessario pertanto aprire il contingente tariffario in questione per
il periodo 1° marzo - 31 dicembre 1986; che in assenza di una clausola
"prorata temporis" à opportuno aprire per il periodo considerato il volume
contingentale annuale previsto ;
(1) G.U. N. L.........del pag.
- 2 -
considerando che è necessario garantire a tutti gli impor
tatori, in particolare, condizioni uguali e continue di
accesso a tale contingente e l’applica2Ìone continua a tutte
le importazioni dell’aliquota di dazio prevista per il
suddetto contingente fino al suo esaurimento ; che un
sistema di utilizzazione del contingente tariffario comuni
tario, basato su una ripartizione tra gli stati membri,
consente di rispettare la natura comunitaria di tale contin
gente riguardo ai principi enunciati ; che, per rispecchiare
il più possibile la reale evoluzione del mercato del
prodotto in questione, tale ripartizione deve essere effet
tuata proporzionalmente ai fabbisogni calcolati, da una
parte, secondo i dati statistici relativi alle importazioni d alla
Svezia durante un periodo di riferimento rappresenta
tivo e, dall’altra, secondo le prospettive economiche per
l’anno contingentale considerato ;
considerando che nel corso degli ultimi due anni per i quali
sono disponibil i dati s t a t i s t i c i , le importazioni degli Stati
membri diversi dalla Spagna di p i s e l l i , compresi i cec i , in
provenienza dalla Svezia, presentano la seguente evoluzione :
(in tonnellate)
Stati membri 1983 1984
Benelux 0 138
Danimarca 121 254
Germania 1 365 1 432
Grecia 231 0
Francia 0 0
Irlanda 0 0
Italia 2 764 7 568
Portogallo 223 0
Regno Unito 0 647
4 704 10 039
considerando che nei due anni presi in considerazione i prodotti in
questione sono stati importati solo da alcuni stati membri, mentre gli
altri stati membri non hanno effettuato alcuna importazione
di tali prodotti; che in questa situazione è opportuno
prevedere l’attribuzione di quote iniziali agli stati membri
importatori da un lato e, dall’altro, garantire agli altri stati
membri l’accesso al beneficio dei contingenti tariffari qualora
essi effettuino delle importazioni; che questo sistema di
ripartizione permette anche di assicurare l’uniformità d’ap
plicazione della tariffa doganale comune;
- 3 -
considerando che, tenendo presente questi elementi, le percentuali
di partecipazione in iz ia le al contingente tar i f far io s'aggirano
approssimativamente sui seguenti vatori:
Stati membri :»1
Benelux 0,94
Danimarca 2,34
Germania 18,97
Grecia 1,57
Italia 70,08
Portogallo 1,51
Regno Unito 4,39
considerando che, per tener conto dell’eventuale evolu
zione delle importazioni di questi prodotti occorre suddivi
dere in due parti il volume contingentale, ripartendo la
prima tra gli stati membri e costituendo con la seconda
una riserva per coprire l’ulteriore fabbisogno degli stati
membri che avessero esaurito la loro quota iniziale ; che
per garantire una certa sicurezza agli importatori è oppor
tuno fissare la prima parte del contingente ad un livello
elevato che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere
ali’98% del volume contingentale ;
considerando che le quote iniziali possono esaurirsi più o
meno rapidamente ; che, per tener conto di ciò ed evitare
ogni discontinuità, è necessario che ogni stato membro
che abbia utilizzato quasi totalmente la sua quota iniziale
effettui il prelievo di una quota supplementare dalla
riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni
stato membro quando ciascuna della sue quote supple
mentari sia quasi totalmente utilizzata e ciò finché la
consistenza della riserva lo permetta ; che le quote iniziali
e supplementari devono essere valide fino al termine del
periodo contingentale ; che tale metodo di gestione
richiede una stretta collaborazione tra gli stati membri e
la Commissione e che quest’ultima deve, in particolare,
poter seguire il grado di esaurimento del volume del
contingente ed informarne gli stati membri ;
- 4 -
considerando che, se ad una data determinata del periodo
contingentale in uno stato membro si rende disponibile
una forte rimanenza della quota, tale stato deve riversarne
una percentuale considerevole nella riserva, per evitare
che una parte del contingente tariffario comunitario
rimanga inutilizzata in uno stato membro mentre
potrebbe essere utilizzata in altri ;
considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno
dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono
riuniti e rappresentati dall’unione economica Benelux,
tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attri
buite a detta unione economica possono essere effettuate
da uno dei suoi membri,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO
Articolo 1
1. Fino al 31 dicembre 1986, un contingente tariffario comunitario
di 6.000 tonnellate è aperto nella Comunità per i piselli
congelati della sottovoce ex 07.02 B della tariffa doganale
comune, originari della Svezia.
2* Nel limite di questo contingente tariffario, il dazio applicabile
è fissato al 6%. Tuttavia i prodotti in guestione sono ammessi al
dazio del 4,5% guando sono importati in Spagna nel limite delle
quote attribuite a questo Stato membro.
- 5 -
1 .
Si applicano le disposizioni del protocollo relativo alla
definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di
cooperazione amministrativa, allegato all'accordo tra la Comunità
economica europea e la Svezia.
Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 paragrafo 1 è
diviso in due parti.
Una prima parte di guesto contingente è ripartita tra alcuni
Stati membri ; le quote che, fatto salvo il disposto
dell'articolo 5, sono valide sino al 31 dicembre 1986, ammontano
ai quantitativi indicati in appresso :
Articolo 2
(in tonnellate)
Stati membri
Benelux
Danimarca
Germania
13
36
266
Spagna
Grecia
Italia
4.500
Portogallo
Regno Unito
22
981
21
61
3. La seconda parte del contingente e cioè 100 tonnellate cost i tuisce
la riserva corrispondente.
- 6 -
4. Se un importatore annuncia importazioni imminenti
dei prodotti in questione in uno Stato membro che non
partecipa a l la ripartizione in iz ia le ed ivi domanda
i l beneficio del contingente, lo stato membro interessato
procede, mediante notif ica al la Commissione, al prelievo
di una quantità corrispondente al proprio fabbisogno, nella
misura in cui lo consenta i l saldo disponibile della riserva.
Articolo 3
1. Se la quota iniziale di uno stato membro, quale è
fissata dall’articolo 2, paragrafo 2, ovvero la stessa dimi
nuita della parte trasferita alla riserva, in caso di applica
zione dell’articolo 5, è utilizzata in ragione del 90 % o
più, lo stato membro in questione procede immediata
mente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di
una seconda quota pari al 10 % della propria quota
iniziale, eventualmente arrotondata all’unità superiore,
sempreché l’entità della riserva lo permetta.
2. Se, dopo aver esaurito la quota iniziale, uno stato
membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la
seconda quota, esso procede immediatamente, alle condi
zioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota
pari al 5 % della propria quota iniziale, eventualmente
arrotondata all’unità superiore.
3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota, uno stato
membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la
terza quota, esso procede immediatamente, alle stesse
condizioni, al prelievo di una quarta quota pari alla terza.
Questo procedimento si applica tino a esaurimento della
riserva.
4. In deroga ai paragrafi 1, 2 c 3, ciascuno stato
membro può procedere al prelievo di quote inferiori a
quelle stabilite da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere
che esse rischierebbero di non essere esaurite ed informa
la Commissione dei motivi che lo hanno indotto ari
applicare i! presente paragrafo.
Articolo 4
Le quote supplementari prelevate ai sensi dell articolo 3
sono valide fino al 31 dicembre 1^ 86.
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A rinvio 5
Gli stati membri trasferiscono alla riserva, al più tardi il
15 novembre 1986, la frazione non utilizzata della loro
quota iniziale che, al 1 novembré 986, ecceda il 20 % del
volume iniziale. Essi possono trasferire una quantità
maggiore se vi è ragione di ritenere che essa rischi di non
essere utilizzata.
Gli stati membri comunicano alla Commissione, entro e
non oltre il 15novembre ll)86, il totale delle importazioni
del prodotto in questione, effettuate fino al 1 noveribre
1986 incluso e imputate al contingente comunitario
nonché, se del caso, la frazione della loro quota iniziale
che essi trasferiscono alla riserva.
Articolo 6
La Commissione contabilizza gli importi delle quote
aperte dagli stati membri conformemente agli articoli 2 e
3 e, non appena ricevute le notifiche, informa ciascuno di
essi in merito al grado di esaurimento della riserva.
Essa informa inoltre gli stati membri, entro il20novembre
1986. dell’entità della riserva dopo i trasferimenti effet
tuati ai sensi dell’articolo 9.
Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia
limitato al quantitativo disponibile e, a tal fine, ne precisa
l’entità allo stato membro che procede all'ultimo prelievo.
A elicalo 7
1. Gli stati membri adottano le opportune disposizioni
affinché l’apertura delle quote supplementari da essi
prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le
imputazioni, senza discontinuità, alla loro parte cumulata
del contingente comunitario.
2. Gli stati membri garantiscono agli importatori del
prodotto in questione il libero accesso alle quote loro
assegnate.
3. Gli stati membri procedono all’imputazione sulle
loro quote delle importazioni del prodotto in questione
man mano che tale prodotto e presentato in dogana
accompagnato da dichiarazioni d’immissione in libera
pratica.
- 8 -
4. II grado di esailrimento delle quote degli stati
membri !è determinato n base alle importazioni imputate
alle condizioni definiti al paragrafo 3.
Artìcolo' 8
Su richiesta della
mano' d l^le importazic^n
loro quote.
Comjnlssione, gli stati membri l’infor-
i effettivamente imputate sulle
Articolo 9
Gli stati membri e la Commissione wllabo»tM»iftièoa·
mente affinché sia osservato il presejpl§· regolamento«·:
Articolo IO
II presente regolamento entra in vigore il·, 3° giorno
seguente quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale delle Contri tè .
Europee.
Esso è applichile a partire dal 1° marzo 1986.
Il
in
presente
ciascuno
Fatto a
regolamento c obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
degli stati membri.
Bruxelles,. addì
Per il Consiglio
Il Presidente
Full & Egal Universal Law Academy