ARCHIVES HISTORIQUES
DE LA COMMISSION
COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"
COM (86) 440
Vol. 1986/0191
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concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique
européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983,
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concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic
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COM MISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
COM(86) 440 def.
Bruxelles, 10 settembre 1986
Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO
recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un
contingente tariffario comunitario di polpe di albicocche
della sottovoce ex 20.06 B II c) 1 aa) della
tariffa doganale comune originarie del Marocco (1987)
Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO
recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un
contingente tariffario comunitario di polpe di albicocche
della sottovoce ex 20.06 B II c) 1 aa) della
tariffa doganale comune originarie della Tunisia (1987)
(presentata dalla Commissione al Consiglio)
C0M(86) 440 def.
RELAZIONE
1. Gli articoli degli accordi di cooperazione tra la Canunità economica
europea da una parte ed il Regno del Marocco e la Repubblica tunisina
dall'altra, completati dai Protocolli relativi a questi accordi, in
seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo, prevedono 11 apertura
di contingenti tariffari comunitari annui per l'importazione nella
Comunità rispettivamente di 8.250 e 4.300 tonnellate di polpe di
albicocche, originarie di questi paesi, della sottovoce ex 20.06 B II c)
1 aa) della tariffa doganale comune. I dazi doganali applicabili nei
limiti di tali contingenti seno pari al 70 % dei dazi doganali
effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi.
Nei limiti di questi contingenti tariffari la Spagna e il Portogallo
applicano dei dazi doganali calcolati secondo i Protocolli relativi
agli accordi CEE/Marocco e CEE/Tunisia in seguito all'adesione della
Spagna e del Portogallo.
E' quindi opportuno aprire i contingenti tariffari in questione per
l'anno 1987.
2. Le preposte di regolamenti recanti apertura di tali contingenti
tariffari prevedono, conformemente alla prassi seguita in materia, la
ripartizione di ciascuno dei volumi contingentali in due parti, la prima
delle quali è ripartita in aliquote tra gli Stati membri, mentre la
seconda costituisce la riserva.
Quanto alla ripartizione del volume della prima parte del contingente, è
opportuno basarsi sulle norme applicate generalmente, e cioè stabilire
il rapporto esistente tra la sorrma delle importazioni di ogni Stato
membro effettuate negli ultimi tre anni, e le importazioni comunitarie
dello stesso periodo ed applicare, per Stato membro, le percentuali cosi
risultanti al volume della prima parte.
- 2 -
IH
Tuttavia, è stato tenuto cento di questo procedimento del fatto che in
alcuni Stati membri le importazioni sono state nulle od occasionali
durante questi anni. In vista della necessità di suddividere equamente i
volumi contingentali, seno state accordate a questi Stati membri delle
piccole percentuali rappresentanti delle aliquote ccmmercialmente
sfruttabili.
3. Si propone di approvare le proposte di regolamenti del Consiglio recanti
apertura dei contingenti tariffari comunitari sopra descritti.
A l l e g a t i : d u e p r o p o s t e d i r e g o la m e n t i (CEE) d e l C o n s ig l io .
- 3 -
NOTA
Qieste proposte tengono già cento della conclusione e dell'applicazione
al più tardi il 1° gennaio 1987, di un Protocollo di adeguamento in
seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo.
Nell'ipotesi die questa prospettiva non si realizzi, le preposte
dovrebbero essere modificate in maniera da permettere die i regolamenti
siano applicabili soltanto alla Comunità a dieci.
Proposta di
REGOLAMENTO (CEE). DEL CONSIGLIO
recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di
polpe di albicocche, della sottovoce ex 20.06 B II c) 1 aa) della tariffa doganale comune, originarie
del Marocco (198 j)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica euro
pea, in particolare l’articolo 113,
vista la proposta della Commissione,
considerando che l’accordo di cooperazione fra la Comu
nità economica europea ed il Regno del Marocco, firmato il
27 aprile 1976 0 , completato dal P r o t o c o l l o
r e l a t i v o a ques to accordo in s e g u i t o
a l l ' a d e s i o n e d e l l a Spagna e de l Por
t o g a l l o (2)
prevede l’apertura, da parte della
Comunità, di un contingente tariffario comunitario annuo
di 8 250 tonnellate di polpe di albicocche, della sottovoce
ex 20.06 B II c) 1 aa) della tariffa doganale comune,
originarie del Marocco ; che i dazi doganali applicabili nel
limite di questo contingente tariffario sono pari al 70 % dei
dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei
paesi terzi ; che è pertanto opportuno aprire detto contin
gente tariffario comunitario per l’anno 198 7;
considerando che è opportuno garantire IH** particolare
l’uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importa
tori della Comunità al predetto contingente e l’applicazio
ne, senza interruzione, delle aliquote di dazio previste per
detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in
questione in tutti gli stati membri fino aU’esaurimento del
contingente stesso ; che un sistema di utilizzazione del
contingente tariffario comunitario, fondato sulla ripartizio
ne fra gli stati membri, sembra idoneo a rispettare la natura
comunitaria di detto contingente in base ai principi sopra
enunciati ; che tale ripartizione, per rispecchiare il più
possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in
questione, deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno
degli stati membri, calcolato in base ai dati statistici relativi
alle importazioni dei suddetti prodotti in provenienza dal
Marocco durante un periodo di riferimento rappresentativo
e in base alle prospettive economiche per il periodo contin
gentale considerato ;
considerando che, negli ultimi tre anni per i quali sono
disponibili dati statistici, le importazioni di ciascuno stato
membro corrispondono, rispetto alle importazioni comuni
tarie dei prodotti in questione in provenienza dal Marocco,
alle percentuali indicate di seguito:
Stati membri 1983 1984 1985
Benelux ‘■■?· 1 2 6
Danimarca — * - i
Germania - - “
Grecia ·*
Spagna
Francia 97 98 94
Irlanda — — —
I t a l i a — — —
Portogal lo — —
Regno Unito ; 2 ■ V —
considerando che è opportuno tener conto di queste per
centuali e delle previsioni fatte da taluni stati membri,
nonché della necessità di assicurare, all’occorrenza, un’equa
ripartizione fra tutti gli stati membri degli obblighi assunti
nel quadro del suddetto accordo; che le percentuali di
partecipazione iniziale al contingente totale possono quindi
essere approssimativamente calcolate nel modo seguente :
(>) GU n. L 264 del 27. 9. 1978, pag. 1.
Benelux
Danimarca
Germania
Grecia ,
Spagna ,
Francia *
Ir landa °
I t a l i a
P o r t o g a l lo ;
Regno Unito
considerando che, per tener conto dell’evoluzione delle
importazioni dei prodotti in questione nei vari stati mem
bri, occorre suddividere in due parti il volume del contin
gente, ripartendo la prima parte fra gli stati membri e
costituendo con la seconda parte una riserva per coprire
l’ulteriore fabbisogno degli stati membri che avessero esau
rito la loro quota iniziale; che, per garantire una certa
sicurezza agli importatori di ciascuno stato membro, è
opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario
comunitario ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe
corrispondere al 5Q% del volume contingentale:
considerando che le quote iniziali degli stati membri posso
no esaurirsi più o meno rapidamente ; che, per tener conto
di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni
stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua
quota iniziale effettui il prelievo di una quota complemen-
(2) GU n. L
- 2 -
tare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato da
ogni stato membro quando ciascuna delle sue quote com
plementari sia quasi totalmente utilizzata e se la riserva lo
consenta; che le quote iniziali e complementari debbono
essere valide fino alla fine del periodo contingentale; che
tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione
tra gli stati membri e la Commissione, la quale deve, in
particolare, poter seguire, il grado di esaurimento del
volume contingentale ed informarne gli stati membri ; '
considerando che, se ad una data determinata del periodo
contingentale una cospicua rimanenza fosse disponibile in
uno stato membro, tale stato deve riversarne una notevole
percentuale nella riserva, per evitare che una parte del
contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno stato
membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;
considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei
Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e
rappresentati dall’unione economica Benelux, ogni opera
zione relativa alla gestione delle quote attribuite a detta
unione economica può essere effettuata da uno dei suoi
membri,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987 il dazio della tariffa doganale
comune per i prodotti di seguito elencati è sospeso al livello e nei limiti
di un contingente tariffario carmi) itar io indicati a lato :
Numero Numero della Volume Dazio
d'ordine tariffa doga- Designazione delle contingen- contingen-
naie comune merci tale tale
- t - %
09.1105 ex 20.06 B Polpe di albicocche 8.250 11,9
II c) 1 aa) originarie del Marocco
Nei limiti di questo contingente tariffario la Spagna e il Portogallo
applicano dei dazi doganali calcolati secondo le disposizioni in materia
nel Protocollo relativo all'accordo di cocperazione tra la Comunità
economica europea e U Marocco ' i n
seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo.
- 3 -
2. La s e c o n d a parte, d i 4·.100 tonnellate, costituisce la
riserva.
Articolo 3
1 . Se la quota iniziale di uno stato membro, fissata
all’articolo 2 , paragrafo 1 , o la stessa quota diminuita della
parte trasferita alla riserva, qualora sia stato applicato
l’articolo 5, è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo stato
membro in questione procede immediatamente, mediante
notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda
quota pari al 15 % della propria quota iniziale, eventual
mente arrotondata all’unità superiore, sem pr
lo permetta.
2. Se, dopo aver esaurito la quota iniziale, uno stato
membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la
seconda quota esso procede, alle condizioni di cui al
paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 7,5 %
della propria quota iniziale.
3 . Se, dopo aver esaurito la seconda quota, uno stato
membro, ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la
terza quota, esso procede, alle stesse condizioni, al prelievo
di una quarta quota pari alla terza.
Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della
riserva.
4 In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli stati membri
possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle
stabilite da detti paragrafi, se vi è ragione di ritenere che
esse rischierebbero di non essere esaurite. Essi informano la
Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il
presente paragrafo.
Articolo 2
Articolo 4
Le quote complementari prelevate in applicazione dell arti
colo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1987·
1. Una prima parte di 4.15Qonnellate del contingente
tariffario comunitario di cui all’articolo 1 viene ripartita tra
gli stati membri; le aliquote, che fatto salvo il disposto
dell’articolo 5 sono valide fino al 31 dicembre 1986,
ammontano a :
Benelux
Danimarca
Germania
Grecia
Spagna
Francia
Irlanda
Ita lia
Portogallo
Regno Onto
Articolo 5
Gli stati membri versano nella riserva entro il 1° ottobre
19871a frazione non utilizzata della loro quota iniziale che,
alla data del 15 settembre 1987, ecceda il 20 % del volume
iniziaifc-B««J3PSSono versare una quantità superiore se vi è
motivo dì m è n ^ e b e quest’ultima rischi di non essere
utilizzata. -
Gli stati membri comunicano allri^m Biissione, entro il
1° ottobre 1 9 8 7 , il totale delle importazioni dei prodotti in
questione, effettuate fino al 15 settembre 1987 e imputate
sul contingente comunitario, nonché eventualmente la fra
zione della loro quota iniziale versata nella riserva.
-4 -
Articolo 6
La Commissione provvede alla contabilizzazione delle quò
te aperte dagli stati membri conformemente agli articoli 2
e 3 ed informa ciascuno di detti stati, non appena le
pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della
riserva.
Essa informa gli stati membri, entro il 5 ottobre 198~f,
della consistenza della riserva dopo i versamenti effettuati
in applicazione dell’articolo 5.
Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia
limitato al saldo disponibile, e a tal fine ne precisa l’entità
allo stato membro che effettua quest’ultimo prelievo.
Articolo 7
1. Gli stati membri adottano le opportune disposizioni
affinché l’apertura delle quote complementari da essi prele
vate in applicazione dell’articolo 3 renda possibili le impu
tazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate del
contingente comunitario.
2. Gli stati membri garantiscono agli importatori dei
prodotti in questione la facoltà di attingere liberamente alle
quote loro assegnate.
3. Gli stati membri procedono all’imputazione delle
importazioni dei prodotti in questione sulle loro quote man
mano che tali prodotti sono presentati in dogana, accom
pagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.
4. Il grado di esaurimento delle quote degli stati membri
viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condi
zioni definite al paragrafo 3.
Articolo 8
Su richiesta della Commissione, gli stati membri la infor
mano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro
quote.
Articolo 9
Gli stati membri e la Commissione collaborano stretta-
mente affinché il presente regolamento sia rispettato.
Articolo 10
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
1987·
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli stati membri.
Fatto a
Per il Consiglio
Il Presidente
iREGOLAMENTO (CEE) / DEL CONSIGLIO
recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di uri contingente tariffario comunitario di
polpe di albicocche, della sottovoce ex 20.06 B II c) 1 aa) della tariffa doganale comune, originarie
~ " , _ ^ ~ --*r>^lla Tunisia (19§7J
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica euro
pea, in particolare l’articolo 113,
vista la proposta della Commissione,
considerando che l’accordo di cooperazione fra la Comu
nità economica europea e la Repubblica tunisina, (1)
completato dal regolamento relativo
a questo accordo in seguito all'ade
sione della Spagna e del Portogallo
(2)
, prevede l’apertura, da parte della
Comunità, di un contingente tariffario comunitario annuo
di 4 300 tonnellate di polpe di albicocche, della sottovoce
ex 20.06 B II c) 1 aa) della tariffa doganale comune,
originarie della Tunisia; che i dazi doganali applicabili nel
limite di questo contingente tariffario sono pari al 70 % dei
dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei
paesi terzi; che è pertanto opportuno aprire detto contin
gente tariffario comunitario per l’anno 1986;
considerando che è opportuno garantire in particolare
l’uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importa
tori della Comunità al predetto contingente e l’applicazio
ne, senza interruzione, delle aliquote di dazio previste per
detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in
questione in tutti gli stati membri fino all’esaurimento del
contingente stesso ; che un sistema di utilizzazione del
contingente tariffario comunitario, fondato sulla riparti
zione fra gli stati membri, sembra idoneo a rispettare la
natura comunitaria di detto contingente in base ai principi
sopra enunciati; che tale ripartizione, per rispecchiare il più
possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in
questione, deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno
degli stati membri, calcolato in base ai dati statistici relativi.,
alle importazioni dei suddetti prodotti in provenienza dalla
Tunisia durante un periodo di riferimento rappresentativo
ed in base alle prospettive economiche per il periodo
contingentale considerato ;
considerando che, negli ultimi tre anni, .p r^ i quali sono
disponibili dati statistici, le importazioni di ciascuno stato
membro corrispondono, rispetto alle importazioni comuni
tarie dei prodotti in questione in provenienza dalla Tunisia,
alle percentuali indicate di seguito :
Stati membri
Benelux
Danimarca
Germania
Grecia
bpagnq
Francia
Irlanùa
Italia
Portogallo
Regno Uhito
1983
100
1984
100
1985
100
(>) GU n. L 265 del 27. 9. 1978, pag. 1.
(2) GU n L...................
considerando che è opportuno tener conto di queste per
centuali e delle previsioni fatte da taluni stati membri,
nonché della necessità di assicurare, all’occorrenza, un’equa
ripartizione fra tutti gli stati membri degli obblighi assunti
nel quadro del suddetto accordo ;. che le percentuali di
partecipazione iniziale al contingente totale possono quindi
essere.approssimativamente calcolate nel modo seguente:
Benelux 2,3
Danimarca 2,3
Germania 4,1
Grecia Spagna
Francia
Irlanda
Italia
Portogallo
Regno Uhito 6#V
considerando che, per tener conto dell’evoluzione delle
importazioni dei prodotti in questione nei vari stati mem
bri, occorre suddividere in due parti il volume del contin
gente, ripartendo la prima parte fra gli stati membri e
costituendo con la seconda parte una riserva per coprire
l’ulteriore fabbisogno degli stati membri che avessero esau
rito la loro aliquota iniziale; che, per garantire una certa
sicurezza agli importatori di ciascuno stato membro, è
opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario
comunitario ad un -livello che, nella fattispecie, potrebbe
corrispondere al 5Ô % del volume contingentale ;
considerando che le aliquote iniziali degli stati membri
possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che, per tener
conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che
ogni stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la
sua aliquota iniziale effettui il prelievo di un’aliquota
complementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere
effettuato da ogni stato membro quando ciascuna delle sue
aliquote complementari sia quasi totalmente utilizzata e se
la riserva lo consenta ; che le aliquote iniziali e complemen
tari debbono essere valide fino alla fine del periodo contin
gentale ; che tale forma di gestione richiede una stretta
collaborazione tra gli stati membri e la Commissione, la
quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esauri
mento del volume contingentale ed informarne gli stati
membri ;
considerando che, se ad una data determinata del periodo
contingentale una cospicua rimanenza fosse disponibile in
uno stato membro, tale stato deve riversarne una notevole
percentuale nella riserva, per evitare che una parte del
contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno stato
membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;
considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei
Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e
rappresentati dall’unione economica Benelux, ogni opera
zione relativa alla gestione delle aliquote attribuite a detta
unione economica può essere effettuata da uno dei suoi
membri,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987 il dazio della tariffa doganale
oanune per i prodotti di seguito elencati è sospeso al livello e nei limiti
di un contingente tariffario cammitario indicati a lato t
Numero Numero della Volume Dazio
d'ordine tariffa doga- Designazione delle contingen- contingen-
naie comune merci tale tale
- t - %
09.1203 ex 20.06 B Polpe di albicocche 4.300 11,9
II c) 1 aa) originarie della Tunisia
Nei limiti di questo contingente tariffario la Spagna e il Portogallo
applicano dei dazi doganali calcolati secondo le disposizioni in materia
nel Protocollo relativo all'accordo di oocperazicne tra la Comunità
economica europea e la ' T u n i s ia ’ ‘ \ in
seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo.
- 3 -
2. La seconda parte, di 2 150 tonnellate, costituisce la
riserva.
Articolo 3
1. Se l’aliquota iniziale di uno stato membro, fissata
all’articolo 2, paragrafo 1, o la stessa aliquota diminuita
della parte trasferita alla riserva, qualora sia stato applicato
l’articolo 5, è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo stato
membro in questione procede immediatamente, mediante
notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda
aliquota pari al 15 % della propria aliquota iniziale, even
tualmente arrotondata all’unità superiore, sempreché la
riserva lo permetta.
2. Se, dopo aver esaurito l’aliquota iniziale, uno stato
membro ha utilizzato in ragione del 90 % o piu anche la
seconda aliquota, esso procede, alle condizioni di cui al
paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota pari al 7,5 %
della propria aliquota iniziale.
3. Se, dopo aver esaurito la seconda aliquota, uno stato
membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la
terza aliquota, esso procede, alle stesse condizioni, al
prelievo di una quarta aliquota pari alla terza.
Questo fcCbcedimento si applica fino ad esaurimento della
riserva.'
4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli stati membri
possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle
stabilite da detti paragrafi, se vi è ragione di ritenere che
esse rischierebbero di non essere esaurite. Essi informano la
Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il
presente paragrafo.
Articolo 4
Articolo 2
1. Una prima parte di 2 150 tonnellate del contingente
tariffario comunitario di cui all’articolo 1 viene ripartita tra
gli stati membri; le aliquote, che fatto salvo il disposto
dell’articolo 5 sono valide fino al 31 dicembre 1987,
ammontano a:
Benelux r_
D ani ma rea
Germania
Grecia
Spagna
Portogallo
Regno Unito
Le aliquote complementari prelevate in applicazione dell’ar
ticolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1987.
Articolo 5
Gli stati membri versano nella riserva entro il 1° ottobre
1987 la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale
che, alla data del 15 settembre 1987, ecceda il 20% del
volume iniziale. Essi possono versare una quantità superio
re se vi è motivo di ritenere che quest’ultima rischi di non
essere utilizzata.
' QlL:«sti^membrL^^wòSSW*>«ikKQpmmissiòne, entro il
l u ottobre 1987, il totale delle importazioni dei prodotti in
questione, effettuate fino al 15 settembre 1987 e imputate
sul contingente comunitario, nonché eventualmente la fra
zione della loro aliquota iniziale versata nella riserva.
Articolo 6
La Commissione provvede alla contabilizzazione delle
aliquote aperte dagli stati membri conformemente agli
articoli 2 e 3 ed informa ciascuno di detti stati, non appena
le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della
riserva.
Essa informa gli stati membri, entro il 5 ottobre 1987,
della consistenza della riserva dopo i versamenti effettuati
in applicazione dell’articolo 5.
Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia
limitato al saldo disponibile, e a tal fine ne precisa l’entità
allo stato membro che effettua quest’ultimo prelievo.
Articolo 7
1. Gli stati membri adottano le opportune disposizioni
affinché l’apertura delle aliquote complementari da essi
prelevate in applicazione dell’articolo 3 renda possibili le
imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate
del contingente comunitario.
2, Gli stati membri garantiscono agli importatori dei
prodotti in questione la facoltà di attingere liberamente alle
aliquote loro assegnate.
3. Gli stati membri procedono all’imputazione delle
importazioni dei prodotti in questione sulle loro aliquote
man mano che tali prodotti sono presentati in dogana,
accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera
pratica.
4. Il grado di esaurimento delle aliquote degli stati mem
bri viene rilevato in base alle importazioni imputate alle
condizioni definite al paragrafo 3.
Articolo 8
Su richiesta della Commissione, gli stati membri la infor
mano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro
aliquote.
Articolo 9
Gli stati membri e la Commissione collaborano stretta-
mente affinché il presente regolamento sia rispettato.
Articolo 10
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile il
ciascuno degli stati membri.
Fatto a
Per il Consiglio
\
Il Presidente
Full & Egal Universal Law Academy