ARCHIVES HISTORIQUES
DE LA COMMISSION
COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"
COM (86) 441
Vol. 1986/0191
Disclaimer
Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983
concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique
européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983,
p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003
(JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents
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règlement.
In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983
concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic
Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as
amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243,
27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this
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In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1.
Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen
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S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003
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COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
COM(86) 441 def.
Bruxelles, l'il settembre 1986
Progetto di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO
recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di
contingenti tariffari comunitari per preparazioni e
conserve di sardine, di tonni e di sgombri
della voce 16.04 D della tariffa
doganale comune in provenienza dal Portogallo (1987)
(presentata dalla Commissione al Consiglio)
1
C0M(86) 441 def.
R E L A Z IO N E
1. L'articolo 362 dell’atto relativo alle condizioni di adesione del Regno
di Spagna e della repubblica Portoghese e agli adattamenti dei trattati
prevede che i prodotti seguenti in provenienza dal Portogallo possono
essere importati annualmente nella Comunità a dieci in esenzione da
dazio doganale della TDC nei limiti indicati qui di seguito :
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci Quantità
in tonnellate
16.04 Preparazioni e conserve di pesci,
compreso il caviale ed i suoi
succedanei :
D. Sardine 5.000
E. Tonni 1.000
ex F. Boniti, sgombri e acciughe
- sgombri 1.000
Conviene quindi aprire questi contingenti tariffari per l'anno 1987.
2. La proposta di regolamento recante apertura di tali contingenti
tariffari prevede, conformemente alla prassi seguita in materia, la
ripartizione dei volumi contingentali in due parti, la prima delle quali
viene ripartita in aliquote tra gli Stati membri, mentre la seconda
costituisce la riserva.
Quanto alla ripartizione dei volumi della prima parte di ciascun
contingente, è opportuno basarsi sulle norme applicate generalmente, e
cioè stabilire il rapporto esistente fra la scorna delle importazioni di
ógni Stato membro effettuate negli ultimi tre anni, e le importazioni
comunitarie dello stesso periodo, ed applicare per ogni Stato membro» le
percentuali cosi' risultanti al volume della prima parte.
I n o l t r e , è s t a t o t e n u t o c o n t o in q u e s t o p r o c e d im e n t o d e l f a t t o c h e in
a l c u n i S t a t i m em bri l e i m p o r t a z io n i s o n o s t a t e n u l l e o o c c a s i o n a l i
d u r a n t e q u e s t i a n n i . T e n u to c o n t o d e l l a n e c e s s i t à d i s u d d i v i d e r e
e q u a m e n te i v o lu m i c o n t i n g e n t a l i , s o n o s t a t e a c c o r d a t e a q u e s t i S t a t i
m em bri d e l l e p i c c o l e p e r c e n t u a l i r a p p r e s e n t a n t i a l i q u o t e c o r r m e r c ia lm e n te
s f r u t t a b i l i .
P e r q u a n to r ig u a r d a l e m o d a l i t à d i g e s t i o n e c h e d e v o n o e s s e r e a p p l i c a t e
d a t u t t i g l i S t a t i m em bri l a G o n m is s io n e p r o p o n e i l s i s t e m a "man m ano" .
T a l e è l o s c o p o d e l l a p r o p o s t a a l l e g a t a .
P R 0 6 £ T f û
REGOLAMENTO (CEE) . / DEL CONSIGLIO
recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari
comunitari per certe preparazioni e conserve di pesci, della voce ex 16.04 della
tariffa doganale comune, in provenienza dal Portogallo (198 7)
11. CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Stati membri 1984 1985
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea, in particolare l’articolo 28,
visto il progetto di regolamento presentato dalla Commis
sione,
considerando che l’articolo 362 dell atto di adesione
prevede che durante il periodo di soppressione progressiva
dei dazi doganali tra la Comunità a dieci ed il Portogallo
le preparazioni e conserve di sardine, preparazioni e
conserve di tonni e le preparazioni e conserve di sgombri,
delle sottovoci 16.04 D, E e ex F della tariffa doganale
comune, in provenienza dal Portogallo possono essere
importate nella Comunità a dieci in esenzione da dazio
doganale nel limite di contingenti tariffari comunitari
annuali rispettivamente di 5 000 tonnellate, 1 000 tonnel
late e 1 000 tonnellate ; che occorre aprire questi contin
genti tariffari per l ' a n n o 1 9 8 7 ,
considerando che occorre garantire, in particolare, l’ugual-
glianza e la continuità d’accesso di tutti gli importatori
della Comunità a dieci a detti contingenti, nonché l’appli
cazione senza interruzione dei tassi previsti per detti
contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in
questione in ciascuno di questi stati membri, fino ad
esaurimento dei contingenti stessi ; che un sistema di
utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari, basato
sulla ripartizione tra questi stati membri, è idoneo a
rispettare la natura comunitaria di detti contingenti,
tenuto conto dei principi sopra enunciati ; che, per rispec
chiare il più possibile l’effettiva evoluzione del mercato
dei prodotti in questione, tale ripartizione dovrebbe essere
effettuata proporzionalmente al fabbisogno dei singoli
stati membri calcolato in base ai dati statistici relativi alle
importazioni dei suddetti prodotti dal Portogallo, nel
corso di un periodo di riferimento rappresentativo, e in
base alle prospettive economiche per il periodo contin
gentale considerato ;
considerando che, negli ultimi tre anni per i quali sono
disponibili dati statistici, le importazioni di ciascuno stato
membro corrispondono, rispetto alle importazioni comu
nitarie dei prodotti in questione in provenienza dal Porto
gallo, alle percentuali indicate di seguito :
Sardine
Benelux 7,4 6,7 6,4
Danimarca 1,6 2,1 2,6
Germania 28,3 23,1 28,1
Grecia 0,2 0,1 —
Francia 21.4 17,0 19,0
Irlanda 0,2 0,1 0,3
Italia 5,1 45 7,1
Regno Unito 35,8 46,4 36,5
Tonni
Benelux _ —
«·
Danimarca — —
Germania — 1,1 0,7
Grecia — — 2,1
Francia 2ß 7,2 2,1
Irlanda — V --
Italia 97,1 91,7 95,1
Regno Unito —
Sgombri
Benelux 10,3 7,4 5,7
Danimarca — — -
Germania — —
Grecia -- . — -
Francia — 0,3 —
Irlanda — — —
Italia 89,7 90,0 94,3
Regno Unito — 23
considerando che è opportuno tener conto di queste
percentuali e delle previsioni fatte da taluni stati membri,
nonché della necessità di assicurare, all’occorrenza,
un’equa ripartizione fra gli stati membri dell’obbligo
previsto nell’atto di adesione ; che le percentuali di parte
cipazione iniziale al contingente totale possono quindi
essere approssimativamente calcolate nel modo seguente :
Stati membri Sardine Tonni Sgombri
Benelux 7,1 1,0 10,0
Danimarca 15 1,0 1,0
Germania 31,1 3,0 l.o
Grecia 0,2 5 ,0 1,0
Francia 15,0 10,0 1,0
Irlanda 0,3 1,0 1,0
Italia 4,8 7 7 , Ù 84,0
Regno Unito 39,6 1,0 1,0
- 2 -
considerando che, per tener conto dell’evoluzione delle
importazioni di detti prodotti nei vari stati membri,
occorre dividere ciascuno dei volumi contingentali in due
parti, ripartendo la prima fra gli stati membri e costi
tuendo con la seconda una riserva destinata a coprire l’ul
teriore fabbisogno degli stati membri che abbiano esaurito
la loro quota iniziale ; che, per garantire una certa sicu
rezza agli importatori di ciascuno stato membro, occorre
fissare la prima parte dei contingenti comunitari ad un
livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere
all’80 % circa di ciascuno dei volumi contingentali ;
considerando che le quote iniziali degli stati membri
possono essere esaurite più o meno rapidamente ; che, per
tener conto di questo fatto e per evitare ogni disconti
nuità, ciascuno stato membro chè ha esaurito quasi
completamente una delle sue quote iniziali deve proce
dere al prelievo di una quota complementare dalla riserva
corrispondente ; che tale prelievo deve essere effettuato da
ciascuno stato membro quando ciascuna delle sue quote
complementari è quasi totalmente esaurita, e se la riserva
lo consenta ; che le quote iniziali complementari devono
essere valide sino al termine del periodo contingentale ;
che tale metodo di gestione richiede una stretta collabora
zione tra gli stati membri e la Commissione, la quale
deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento
dei volumi contingentali ed informarne gli stati membri ;
considerando che, se ad una data determinata del periodo
contingentale esiste in uno stato membro un residuo
importante di una delle quote iniziali, è indispensabile
che detto stato membro ne ritrasferisca una notevole
percentuale nella riserva corrispondente, al fine di evitare
che una parte dell’uno o dell’altro contingente comuni
tario rimanga inutilizzata in uno stato membro mentre
potrebbe essere utilizzata in altri ;
considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno
dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono
riuniti e rappresentati dall’unione economica Benelux,
tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attri
buite a detta unione economica possono essere effettuate
da uno dei suoi membri,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Dal f gennaio al 31 dicembre 1987, i dazi doganali applicabili
all'importazione nella Comunità a dieci per i prodotti di seguito
elencati sono sospesi ai livelli e nei limiti di contingenti
tariffari comunitari indicati a lato :
Nunero
d'ordine
Numero della
tariffa dogana
le comune
Designazione delle
merci
Volume
:ontingentale
- t -
Dazio
contingentale
09.0501 16.04 D Sardine, in provenienza
dal Portogallo
5.000 esenzione
09.0502 16.04 E Tonni, in provenienza
dal Portogallo
1.000 esenzione
09.0503 ex 16.04 F Sgombri, in provenienza
dal Portogallo
1.000 esenzione
Articolo 2
1. I contingenti tariffari fissati all’articolo 1 sono divisi
in due parti.
2. a) La prima parte di ogni contingente è ripartita fra gli
stati membri ; le quote che, fatto salvo l’articolo 5,
sono valide fino al 31 dicembre 1987, ammontano
ai seguenti quantitativi :
(in tonnellate)
Preparazioni e conserve di
Mau memori
sardine tonni sgombri
Benelux 284 8 80
Danimarca 76 8 8
Germania 1 244 24 8
Grecia 8 40 8
Francia 600 80 8
Irlanda 12 8 8
Italia 192 624 672
Regno Unito 1 584 8 8
Totale 4 000 800 800
b) La seconda parte di ogni contingente, pari rispetti
vamente a 1 000, 200 e 200 tonnellate costituisce la
riserva corrispondente.
Articolo 3
1. Se una delle quote iniziali di uno stato membro,
quale è fissata all’articolo 2, paragrafo 2 — ovvero la stessa
diminuita della parte trasferita alla riserva, in caso di
applicazione dell’articolo 5 — è utilizzata in ragione del
90 % o più, lo stato membro in questione procede imme
diatamente, mediante notifica alla Commissione, al
prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria
quota iniziale, eventualmente arrotondata all’unità supe
riore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.
2. Se dopo aver esaurito l’una o l’altra delle .quote
iniziali, uno stato membro ha utilizzato per il 90 % o più
anche la seconda quota, esso procede, alle condizioni
indicate al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari
al 5 % della propria quota iniziale, eventualmente arro
tondata all’unità superiore, sempreché la consistenza della
riserva stessa lo permetta.
-4 -
3. Se dopo aver esaurito l’una o l’altra delle seconde
quote, uno stato membro ha utilizzato, per il 90 % o più,
anche la terza quota, esso precede, alle condizioni indicate
al paragrafo 1, al prelievo di una quarta quota uguale alla
terza.
Questo precedimento si applica fino aH’esaurimento della
riserva.
4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli stati membri
possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle
fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse
rischino di non essere interamente utilizzate. Essi infor
mano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad
applicare le disposizioni del presente paragrafo.
Articolo 4
Le quote complementari prelevate in applicazione dell’ar
ticolo 3 sono valide fino al 30 dicembre 198 7
Articolo 5
Gli stati membri trasferiscono alla riserva, al più tardi il 1°
ottobre 198 7 la frazione non utilizzata della loro quota
iniziale che, alla data del 15 settembre 198 7, ecceda il
20 % dell’importo iniziale. Essi possono trasferire un
quantitativo superiore se vi è motivo di ritenere che
questa possa rimanere inutilizzata.
Gli stati membri comunicano alla Commissione, entro il
1° ottobre 1987, il totale delle importazioni dei prodotti in
questione, effettuate fino al 15 settembre 1987 incluso e
imputate sui contingenti comunitari, nonché eventual
mente la frazione di ciascuna delle loro quote iniziali
riservate nelle rispettive riserve.
Articolo 6
La Commissione contabilizza gli importi delle quote
aperte dagli stati membri conformemente agli articoli 2 e
3 e li informa senza indugio, sulla scorta delle notifiche
pervenute, dello stato di utilizzazione delle riserve.
Essa informa gli stati membri, entro il 5 ottobre 198',
della consistenza della riserva dopo i versamenti effettuati
in applicazione dell’articolo 5.
Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia
limitato al saldo disponibile e, a tal fine, ne precisa l’entità
allo stato membro che effettua quest’ultimo prelievo.
Articolo 7
1. Gli stati membri adottano le opportune disposizioni
affinché l’apertura delle quote complementari da essi
prelevate in applicazione dell’articolo 3 renda possibili le
imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate
dei contingenti comunitari.
2. Gli stati membri garantiscono agli importatori dei
prodotti in questione il libero accesso alle quote loro asse
gnate.
3. Gli stati membri imputano alle loro quote le impor
tazioni dei prodotti in questione man mano che tali
prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da
dichiarazioni di immissione in libera pratica.
4. Il grado di esaurimento delle quote degli stati
membri è constatato in base alle importazioni originarie
del Portogallo, presentate in dogana accompagnate da
dichiarazioni di immissione in libera pratica.
Articolo 8
A richiesta della Commissione, gli stati membri la infor
mano delle importazioni effettivamente imputate sulle
loro quote.
Articolo 9
Gli stati e la Commissione collaborano strettamente
affinché il presente regolamento sia rispettato.
Articolo 10
11 presente regolamento entra in vigore
il 1° gennaio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì
Per il Consiglio
I l Presidente
Full & Egal Universal Law Academy