17.12. 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. C 324/3
II
(Atti preparatori)
COMMISSIONE
Proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a negoziare e approvare, in
nome della Comunità, talune misure nel quadro dell'attuazione di accordi internazionali di por-
tata regionale relativi alla protezione dell'ambiente, di cui la Comunità è parte contraente
COM(86) 563 def.
(presentata dalla Commissione al Consiglio il 2 dicembre 1986)
(86/C 324/04)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica eu-
ropea, in particolare l'articolo 235,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando che la Comunità economica europea è
parte contraente di accordi regionali nei settori della pro-
tezione dell'ambiente, riportati nell'allegato della pre-
sente decisione;
considerando che nella gestione corrente di questi ac-
cordi regionali la Commissione è chiamata a partecipare,
in nome della Comunità, a conferenze che sono abilitate
da questi accordi stessi ad adottare misure che fissano
valori limite o obiettivi di qualità aventi, a seconda del
caso, un carattere obbligatorio o facoltativo;
considerando che, per ragioni di efficacia e al fine di non
frenare il processo decisionale e di attuazione degli ac-
cordi regionali di cui la Comunità è parte contraente, sa-
rebbe utile, come risulta dall'esperienza finora acquisita,
che la Commissione, tenendo conto della specificità degli
accordi regionali, sia autorizzata a negoziare e appro-
vare, in nome della Comunità e sulla base di una deci-
sione generale del Consiglio, misure equivalenti o meno
rigorose di quelle previste da atti comunitari;
considerando che quando si tratta per la Comunità di
negoziare e approvare misure più rigorose delle norme
comunitarie, queste disposizioni si applicano soltanto agli
Stati membri che sono parti dell'accordo regionale, e che
pertanto se tutti gli Stati membri che si trovano nella re-
gione interessata e che sono parti dell'accordo regionale
in causa, e la Commissione che rappresenta la Comunità,
convengono di accettare queste misure, dovrebbe essere
possibile per la Commissione di negoziarle e di appro-
varle sulla base della presente decisione in nome della
Comunità;
considerando che qualora non ci fosse accordo tra la
Commissione e gli Stati membri, che sono parti dell'ac-
cordo regionale, sarà applicabile la procedura normale
prevista all'articolo 228, paragrafo 1, del trattato;
considerando che qualora non fosse possibile definire in
modo obiettivo e tenendo conto dei dati scientifici e tec-
nici disponibili se le misure da adottare nell'ambito di
questi accordi regionali abbiano effetti meno rigorosi,
equivalenti o più rigorosi di quelli previsti dalle norme
comunitarie in vigore, sarebbe applicabile anche in que-
sto caso la procedura normale per la negoziazione e l'ap-
provazione di queste misure;
considerando che la presente decisione non modifica in
alcun modo le norme sulla base delle quali sono definite
le competenze esclusive della Comunità,
DECIDE:
Articolo 1
La Commissione è autorizzata a negoziare e approvare,
in nome della Comunità, nel quadro degli accordi regio-
nali in materia di protezione dell'ambiente riportati in al-
legato :
— misure equivalenti o meno rigorose di quelle previste
da norme comunitarie,
N. C 324/4 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 17.12.86
— misure più rigorose di quelle previste da norme co-
munitarie nella misura in cui queste ultime prevedono
la possibilità per gli Stati membri di adottare no/me
nazionali più rigorose e purché tutti gli Stati membri
che si trovano nella regione interessata e che sono
parti contraenti dell'accordo regionale in causa, e la
Commissione che rappresenta la Comunità, siano
d'accordo per negoziarle e approvarle.
ALLEGATO
Convenzione di Barcellona
per la protezione del mar Mediterraneo dall'inquinamento (conclusa dalla Comunità il 25 luglio 1977, GU
n. L 240 del 19. 9. 1977).
— Protocollo sulla prevenzione dell'inquinamento del mar Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da
parte di navi e aeromobili (concluso dalla Comunità il 25 luglio 1977, GU n. L 240 del 19. 9. 1977).
— Protocollo relativo alla cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del mar Mediterraneo
dovuto agli idrocarburi e ad altre sostanze nocive in caso di situazione critica (concluso dalla Comunità
il 19 maggio 1981, GU n. L 162 del 19. 6. 1981).
— Protocollo relativo alla protezione del mar Mediterraneo dall'inquinamento di origine tellurica (con-
cluso dalla Comunità il 28 febbraio 1983, GU n. L 67 del 12. 3. 1983).
— Protocollo relativo alle zone specialmente protette del mar Mediterraneo (concluso dalla Comunità il
1° marzo 1984, GU n. L 68 del 10. 3. 1984).
Convenzione di Parigi
per la prevenzione dell'inquinamento marino di origine tellurica (conclusa dalla Comunità il 3 marzo 1985,
GU n. L 194 del 25. 7. 1985) nell'Atlantico del Nord-Est.
Accordo di Bonn
concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento causato dagli idrocarburi e da altre
sostanze pericolose (concluso dalla Comunità il 28 giugno 1984, GU n. L 188 del 16. 7. 1984).
Convenzione relativa alla protezione del Reno
dall'inquinamento chimico (conclusa dalla Comunità il 25 luglio 1977, GU n. L 240 del 19. 9. 1977).
— Accordo addizionale all'accordo firmato a Berna il 29 aprile 1963 concernente la commissione interna-
zionale per la protezione del Reno dall'inquinamento (concluso dalla Comunità il 25 luglio 1977, GU
n. L 240 del 19. 9. 1977).
Articolo 2
La Commissione conduce i negoziati di cui all'articolo 1
in consultazione con i rappresentanti degli Stati membri
interessati e parti degli accordi regionali.
Essa fa immediatamente rapporto al Consiglio su qual-
siasi difficoltà che dovesse sorgere e sui risultati finali di
questi negoziati.
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