21.1.87 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N . C 15/9
Raccomandazione di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo
sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco,
che fissa, per il periodo 1° novembre 1986—31 ottobre 1987 l'importo aggiuntivo da detrarre
dal prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato originario
del Marocco
COM(86) 633 def/2
(Presentata dalla Commissione al Consiglio Vii dicembre 1986)
(87/C 15/10)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica eu-
ropea, in particolare l'articolo 43,
visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità econo-
mica europea e il Regno del Marocco ('), entrato in vi-
gore in data 1° novembre 1978, in particolare l'allegato
B di questo accordo,
vista la raccomandazione della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando che occore approvare l'accordo sotto
forma di scambio di lettere tra la Comunità economica
europea e il Regno del Marocco, che fissa, per il periodo
1° novembre 1986—31 ottobre 1987, l'importo aggiun-
tivo da detrarre dal prelievo applicabile all'importazione
nella Comunità di olio d'oliva non trattato, della sotto-
voce 15.07 A I della tariffa doganale comune e originario
del Marocco,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comu-
nità economica europea e il Regno del Marocco,
che fissa, per il periodo 1° novembre 1986—31 ottobre
1987 l'importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo appli-
cabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva
non trattato, della sottovoce 15.07 A I della tariffa doga-
nale comune e originario del Marocco, è approvato a
nome della Comunità.
Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la
persona abilitata a firmare l'accordo al fine d'impegnare
la Comunità.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno succes-
sivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Co-
munità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi ele-
menti e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
membri.
(') GU n. L 264 del 27. 9. 1978, pag. 2.
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