N . C 15/12 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 21.1.87
Raccomandazione di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo
sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Turchia, che fìssa, per
il periodo 1° novembre 1986—31 ottobre 1987 l'importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo
applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato originario della Turchia
COM(86) 633 de/./2
(Presentata dalla Commissione al Consiglio Vii dicembre 1986)
(87/C 15/12)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
visto il trattato che istituisce la Comunità economica eu-
ropea, in particolare I?articolo 43,
vista la decisione n. 1/77 del Consiglio di associazione
CEE-Turchia del 17 maggio 1977 relativa alle nuove
concessioni all'importazione di prodotti agricoli turchi
nella Comunità, in particolare l'allegato IV,
vista la raccomandazione della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando che occorre approvare l'accordo sotto
forma di scambio di lettere tra la Comunità economica
europea e la Turchia, che fissa, per il periodo 1° novem-
bre 1985 — 31 ottobre 1987 l'importo aggiuntivo da de-
trarre dal prelievo applicabile all'importazione nella Co-
munità di olio d'oliva non trattato, della sottovoce 15.07
A I dela tariffa doganale comune e originario della Tur-
chia,
L'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comu-
nità economica europea e la Turchia, che fissa, per il pe-
riodo 1° novembre 1986—31 ottobre 1987 l'importo ag-
giuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all'importa-
zione nella Comunità di olio d'oliva non trattato, della
sottovoce 15.07 A I della tariffa doganale comune e ori-
ginario della Turchia, à approvato a nome della Comu-
nità.
Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio à autorizzato a designare la
persona abilitata a firmare l'accordo al fine d'impegnare
la Comunità.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno succes-
sivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Co-
munità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi ele-
menti e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
membri.
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