ARCHIVES HISTORIQUES
DE LA COMMISSION
COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"
COM (86) 677
Vol. 1986/0274
Disclaimer
Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983
concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique
européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983,
p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003
(JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents
classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit
règlement.
In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983
concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic
Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as
amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243,
27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this
file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.
In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1.
Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABI. L 43 vom 15.2.1983,
S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003
(ABI. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit
erforderlich, wurden die Verschlusssachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5
der genannten Verordnung freigegeben.
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
C0MC86) 677 d e f .
B r u x e l l e s , novembre 1986
P ro p o s ta m o d i f i c a t a d i
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO
r e l a t i v o a l l e m o d a l i t à d 'a p p l i c a z i o n e d e l l e r e g o le d i c o n c o r re n z a
a l l e im p re s e d i t r a s p o r t i a e r e i
C0M(86) 677 d e f .
«
RELAZIONE (irvi i f f
La conferenza intergovernativa convocata a Lussemburgo il 9 settembre 1985
aveva chiesto agli organi comunitari di adottare i principi e le norme in
Commissione^1 d°VeVan° e8Sere esercitate le competenze di attuazione della
A seguito di tale richiesta la Commissione ha presentato al Consiglio una
proposta (COM (86) 35 def.) che stabilisce le modalità di esercizio delle competenze di attuazione conferite dal Consiglio alla Commissione,
n aie proposta della Commissione figurano i tre tipi di procedure menzio- n ti nel corso dei lavori della conferenza (comitato consultivo, comitato di gestione, comitato di regolamentazione).
Ritenendo che la prima delle procedure citate sia la più adeguata nel set
tore di cui alla proposta del 18.11.1982 (1), la Commissione propone di modi-
sultivodetta pr°pOSta nel senso di un ricorso ad un Comitato meramente con-
(1) GU C 317 del 3.12.1982.
P ro p o s ta m o d i f i c a t a d i
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO
r e l a t i v o a l l e m o d a l i t à d ' a p p l i c a z i o n e d e l l e r e g o le d i c o n c o r re n z a
a l l e imprese di trasporti aerei
La proposta trasmessa al Consiglio in data 18 novembre 1982, è modificata
come segue:
Proposta originaria Nuova proposta
Articolo 8 Articolo 8
Collegamento con le autorità degli Collegamento con le autorità
Stati membri degli Stati membri
1. La Commissione svolge le procedu- Paragrafi 1 a 3: invariatire previste nel presente regolamento in collegamento stretto e costante '
con le autorità competenti degli
Stati membri, le quali sono autoriz
zate a formulare osservazioni su tali procedure.
2. La Commissione trasmette imme
diatamente alle autorità competenti
degli Stati membri copia delle de
nunce e delle domande, nonché dei
documenti più importanti che riceve
o trasmette nel quadro di tali procedure.
3. Il comitato consultivo in ma
teria di intese e posizioni dominan
ti nel settore dei trasporti, isti
tuito dall'articolo 16., paragrafo 3,
del regolamento (CEE) n. 1017/68,
deve essere sentito prima di ogni de
cisione da prendere in seguito ad una
delle procedure di cui all'articolo
3 e prima di ogni decisione presa a
norma dell'articolo 3, paragrafo 3,
secondo comma, e paragrafo 4, secondo
comma. Del pari, il comitato consul
tivo deve essere sentito prima del
l'adozione delle disposizioni d'ap
plicazione di cui all'articolo 21.
Il Consiglio si riunisce entro
trenta giorni dalla data in cui
lo Stato membro interessato ha
presentato la richiesta, per esa
minare dette questioni di principio.
La Commissione prende la sua de
cisione solo dopo la sessione
del Consiglio.
3. Il Consiglio può' inoltre
esaminare in ogni momento, a
richiesta di uno Stato membro o
della Commissione, i problemi di
carattere generale posti dall'at
tuazione della politica di con
correnza nel settore dei trasporti marittimi.
4. Ogni volta che il Consiglio
deve riunirsi per esaminare que
stioni di principio, in applica
zione del paragrafo 2, o proble
mi di carattere generale, in
applicazione del paragrafo 3, la
Commissione tiene conto, nell'am
bito del presente regolamento,
degli orientamenti delineati in sede di Consiglio.
4. La consultazione è effettuata e il comitato dà il suo parere secondo
le modalità previste ai paragrafi 5
e 6 dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1017/68.
4 . La c o n s u l t a z io n e ha Lu jo n e l
l ' a m b i t o d i una r i u n i o n e c o r une su
i n v i t o d e l l a C o m m iss io ne . A q u e s t ' u l -
t im a sono a l l e g a t i u n 'e s p o s i z io n e d e lU
q u e s t io n e con l ' i n d i c a z i o n e d e i d o c u
m e n t i p i ù i m p o r t a n t i d e l l a p r a t i c a , ,
e un p r o g e t t o p r e l i m i n a r e d i d e c i s i o
ne p e r o g n i caso da e s a m in a re . N e l la
domanda d i p a r e r e la C om m iss ione può
f i s s a r e i l t e r m in e e n t r o i l q u a le dovrà
e s s e re re s o i l p a r e r e d e l c o m i t a to
c o n s u l t i v o .
Articolo 9
Esame da parte del Consiglio di una
questione di principio concernente la
politica comune dei trasporti, solle
vata in un caso specifico
1. La Commissione prende una deci
sione per la quale è obbligatoria la
consultazione di cui all'articolo 8
solamente dopo che siano trascorsi
venti giorni dalla data in cui il
comitato consultivo ha espresso il suo parere.
2. Prima dello scadere del termi
ne di cui al paragrafo 1, ogni Sta
to membro può' chiedere la convoca
zione del Consiglio per esaminare
con la Commissione le questioni di
principio concernenti la politica comune dei trasporti che esso
ritenga connesse con il caso parti
colare destinato a formare oggetto
della decisione.
5 . Le d e l i b e r a z i o n i d e l c o m i t a to
c o n s u l t i v o non sono s e g u i t e da v o t a
z i o n e ; t u t t a v i a o g n i membro d e l co m i
t a t o può e s ig e r e che i l suo p a r e r e
s ia i s c r i t t o a l v e r b a le che è u n i t o
a l p r o g e t t o d i d e c i s i o n e e non è re so
p u b b l i c o .
A r t i c o l o 9
S op p re sso
Full & Egal Universal Law Academy