Avviso legale importante
Conclusioni dell'avvocato generale Van Gerven del 1 giugno 1989. - CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES (CNAVTS) CONTRO ALAN JORDAN. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: COUR DE CASSATION - FRANCIA. - PREVIDENZA SOCIALE - CALCOLO DELLE PRESTAZIONI DI VECCHIAIA - REGOLAMENTO (CEE) N. 1408/71 DEL CONSIGLIO - ARTICOLO 51. - CAUSA 141/88.
raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 02387
Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Nel procedimento pregiudiziale oggi in esame, la corte di cassazione francese (" il giudice di rinvio ") ha sottoposto a questa Corte due questioni vertenti sull' interpretazione dell' art . 51 del regolamento del Consiglio n . 1408/71, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità .
2 . La norma di cui trattasi si iscrive in un complesso sistema di norme facenti parte del capitolo 3 del titolo III del regolamento n . 1408/71 . Tale capitolo contiene un certo numero di norme relative alle prestazioni in caso di vecchiaia e morte . Le disposizioni rilevanti ai fini della presente causa sono l' art . 46 ( contenente le regole sulla liquidazione delle prestazioni nel caso di lavoratori che sono stati soggetti alla legislazione di due o più Stati membri ), l' art . 50 ( che garantisce a determinate condizioni il diritto a prestazioni minime di vecchiaia ) e l' art . 51 ( attinente alla rivalutazione e al nuovo calcolo delle prestazioni di vecchiaia ). Per una sintesi più esauriente delle suddette norme, mi permetto di fare rinvio alla relazione d' udienza ( punto I.1 ).
Antefatti
3 . Il sig . Alan Jordan ( in prosieguo : il "Jordan "), lavoratore subordinato con cittadinanza britannica, ha svolto attività lavorative successivamente nel Regno Unito e in Francia . Con decorrenza 1° gennaio 1979, gli è stata riconosciuta, da entrambi questi Stati, una pensione di vecchiaia . Il Jordan ha sempre contestato l' importo della pensione che gli era stata riconosciuta dall' istituto francese competente ( la "Caisse nationale d' assurance vieillesse des travailleurs", in prosieguo : la "CNAVTS ") ed ha intentato un' azione giudiziaria pendente ormai dal 1979 . Proprio nell' ambito di tale azione sono state sollevate le presenti questioni pregiudiziali sottoposte al vaglio della Corte . In particolare, tali questioni sono sorte per il fatto che la normativa francese in materia è stata modificata nel 1983 . Ai fini di una migliore comprensione delle suddette questioni, si rende quindi opportuna una breve esposizione della normativa francese in materia di attribuzione di prestazioni di vecchiaia, sia prima che dopo la suddetta modifica . I dati riportati qui di seguito sono essenzialmente tratti dalle osservazioni presentate dal governo francese .
4 . In Francia l' importo della pensione di vecchiaia era ed è calcolato applicando due coefficienti al salario medio dei "dieci migliori anni" rivalutati . Il primo coefficiente consiste nel numero di trimestri "comprovati" nel regime francese di previdenza sociale . Poiché una carriera intera si considera estesa su 150 trimestri ( pari a 37,5 anni ), detto coefficiente viene ottenuto dividendo il numero di trimestri comprovati per 150 . Il secondo coefficiente è il tasso percentuale da applicare . Alla data in cui al Jordan è stata concessa una pensione di vecchiaia, tale tasso era fissato al 25% a 60 anni, maggiorato dell' 1,25% per ogni trimestre successivo alla data di compimento del 60° anno di età da parte dell' interessato ( così che il tasso "normale" o "massimo" del 50% era raggiunto in caso di concessione della pensione a 65 anni ). Da ciò si ricava la seguente formula :
P = S x N x T,
150
dove
P = importo annuo della pensione;
S = salario medio dei dieci anni migliori;
N = numero di "trimestri comprovati";
T = tasso percentuale da applicare .
La normativa in vigore al momento del pensionamento del Jordan contemplava inoltre una prestazione minima di vecchiaia : la pensione, liquidata secondo i criteri anzidetti, non poteva essere inferiore all' importo dell' "assegno per gli ex lavoratori dipendenti" (" allocation aux vieux travailleurs salariés", in prosieguo : "AVTS "), a condizione che l' interessato fosse in grado di comprovare almeno 60 trimestri . Qualora tale condizione non fosse soddisfatta, l' importo dell' AVTS era proporzionalmente ridotto a seconda del numero di trimestri comprovati .
Dal primo aprile 1983, le regole relative alla determinazione del primo coefficiente ( numero di trimestri comprovati ) sono state modificate ( 1 ). Da tale data in poi veniva concesso un tasso ( secondo coefficiente ) del 50% ove l' assicurato fosse in grado di comprovare l' esistenza di 150 trimestri . Per coloro i quali comprovavano almeno 150 trimestri, detto tasso veniva ridotto in base all' età oppure al numero di trimestri comprovati . Una successiva modifica della legge ( 2 ) ha istituito inoltre una nuova prestazione minima, al posto dell' AVTS . Questa nuova prestazione minima viene attualmente concessa alle persone il cui salario medio per i dieci anni migliori non raggiunge un determinato importo . L' importo di tale prestazione minima viene calcolato in base al numero di trimestri comprovati . I due provvedimenti di legge che modificano la precedente normativa stabiliscono espressamente che essi si applicano solo alle prestazioni di vecchiaia concesse prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti stessi .
5 . Nel corso dell' udienza è emerso chiaramente che alla base della controversia tra il Jordan e la CNAVTS vi è l' applicazione delle ( previgenti ) norme francesi sulla prestazione minima . Nelle sue osservazioni, il Jordan sostiene a tal proposito che, nel sistema francese precedente, la concessione dell' AVTS era sempre accompagnata, per i lavoratori aventi la cittadinanza francese, dall' attribuzione di un assegno supplementare erogato dal "Fondo nazionale di solidarietà" ( in prosieguo : "FNS "). Quest' ultimo assegno non era una prestazione di vecchiaia ( a carattere contributivo ), bensì un "minimo di mezzi di sussistenza" a carattere non contributivo ( nel senso che esso non veniva attribuito in base ai contributi versati dal beneficiario del suddetto assegno ). Ora, sempre secondo quanto asserito dal Jordan, la CNAVTS gli ha riconosciuto nel 1979 solo una prestazione di vecchiaia ( la AVTS ), senza riconoscergli ( e questo è l' oggetto della sua censura ) il diritto a una prestazione minima a carattere non contributivo . Secondo il Jordan, la modifica legislativa del 1983 ha avuto per conseguenza che le due prestazioni testé citate erano ormai riunite in una "pensione" unica; ora, dato che la sua pensione di vecchiaia era stata liquidata prima del 1983, egli non poteva chiedere l' applicazione delle nuove regole ( 3 ).
Il Jordan assume che quanto sopra è in contrasto con l' art . 50 del regolamento n . 1408/71 . La controversia nella causa principale verte quindi sulla questione se, in forza dell' art . 50, il Jordan potesse richiedere anche la prestazione minima integrativa a carattere non contributivo, vuoi prima, vuoi dopo la modifica intervenuta nella normativa francese .
Per quel che riguarda la normativa francese previgente, la corte d' appello di Poitiers ha dichiarato, in una sentenza del 14 febbraio 1985, che il Jordan, sulla base dell' art . 50, non poteva richiedere l' assegno supplementare a carico del FNS . Tuttavia essa ha altresì affermato che la nuova normativa francese doveva essere applicata nei confronti del Jordan sulla base dell' art . 51, n . 2 . Pertanto il Jordan aveva diritto ad ottenere un nuovo calcolo ( conformemente all' art . 46 ) della sua prestazione di vecchiaia, effettuato in base alla nuova normativa, e, in applicazione dell' art . 50, gli doveva essere concessa un' integrazione qualora l' importo della sua prestazione di vecchiaia, determinato mediante il nuovo calcolo, fosse stato inferiore alla prestazione minima, attribuita in forza della nuova normativa francese .
Avverso la sentenza della corte d' appello, la CNAVTS ha proposto ricorso in cassazione sostenendo tra l' altro l' errata interpretazione, da parte della corte d' appello, dell' art . 51 del regolamento n . 1408/71 .
6 . Prima di esaminare le questioni deferite dalla corte di cassazione, vorrei far rilevare la portata limitata del rinvio pregiudiziale del quale la Corte è investita nella presente causa . Come si è già ricordato, la corte d' appello di Poitiers ha respinto la domanda del Jordan relativa all' applicazione dell' art . 50 del regolamento n . 1408/71 al previgente sistema francese . Dal momento che nessuno dei motivi di ricorso in cassazione si riferisce a questa parte della sentenza della corte d' appello, quest' ultima presenta al riguardo autorità di cosa giudicata . Di conseguenza, la sola questione su cui il giudice a quo deve ancora pronunciarsi è sapere, in base all' art . 51 del regolamento n . 1408/71, se il nuovo sistema francese ( e perciò anche la nuova normativa sull' attribuzione di una prestazione minima di vecchiaia, brevemente descritta in precedenza ) debba applicarsi nel caso del Jordan . In caso di soluzione affermativa di tale questione, il Jordan avrà diritto, se del caso, in forza dell' art . 50, all' attribuzione di un complemento in base alla nuova normativa . Quest' ultima questione, riguardante l' applicazione dell' art . 50 al nuovo sistema francese, non è stata però proposta a questa Corte, dato che il giudice a quo sottopone al vostro esame solo l' interpretazione dell' art . 51 . Del resto, si vedrà in seguito ( nei punti da 11 a 13 ) che l' art . 51 non può essere fatto valere allo scopo di far sì che disposizioni di modifica del diritto nazionale, che non si propongono di disciplinare situazioni anteriori alla nuova normativa, si applichino immediatamente quanto agli effetti giuridici futuri di situazioni anteriori . Di conseguenza, non mi sembra necessario porsi interrogativi in ordine all' applicazione dell' art . 50 alla nuova normativa francese . Cionondimeno, nel caso in cui la Corte sia di diverso parere, esaminerò brevemente, nella parte finale di queste conclusioni, la questione dell' applicazione dell' art . 50 ( vedansi, infra, punti 14 e 15 ).
7 . Passo ora alle questioni sollevate dal giudice di rinvio . Dette questioni sono :
1 ) se le modifiche apportate dalla legge dello Stato competente al modo di determinazione della prestazione minima di vecchiaia rientrino nel n . 1 o nel n . 2 dell' art . 51;
2 ) se la regola sancita dal n . 2 vada applicata senza restrizioni ancorché una disposizione di legge nazionale fissi la data di entrata in vigore delle modifiche apportare al modo di determinazione o alle norme per il calcolo delle prestazioni ed escluda dal loro ambito di applicazione le pensioni liquidate anteriormente a questa data .
Come si può desumere dalle considerazioni sopra svolte, soprattutto la soluzione alla seconda questione sarà decisiva ai fini della decisione della controversia nella causa principale : difatti, se si ammette ( come farò in prosieguo ) che l' art . 51, n . 2, non osta, in linea di principio, all' applicazione delle disposizioni transitorie nazionali sopramenzionate, la prima questione assume solo un interesse teorico . Cionondimeno, esaminerò dapprima questa questione, dato che la Corte non ha ancora avuto occasione di pronunciarsi sull' interpretazione dell' art . 51 in una situazione di fatto come quella oggetto della controversia nella causa principale .
Prima questione
8 . Come risulta dalla formulazione letterale della prima questione, il giudice a quo chiede alla Corte se la modifica legislativa francese rientri nel n . 1 o nel n . 2 dell' art . 51 . E' evidente che la Corte non può risolvere tale questione nell' ambito di un procedimento ex art . 177 del trattato . La Corte ha solo il compito di fornire al giudice a quo i criteri di interpretazione necessari per metterlo in grado di definire correttamente la modifica legislativa di cui è causa alla luce del diritto comunitario, nella fattispecie il regolamento n . 1408/71 ( 4 ). Nella fattispecie i criteri di interpretazione, che il giudice a quo chiede alla Corte, vanno desunti dalla lettera dello stesso art . 51 e dalla giurisprudenza della Corte su tale norma .
L' art . 51 opera una distinzione tra le modifiche delle prestazioni "di una percentuale determinata o di un importo determinato", derivante dall' "aumento del costo della vita", dalla "variazione del livello delle retribuzioni o da altre cause di adeguamento" ( n . 1 ), e le modifiche "del modo di determinazione o delle norme per il calcolo" delle prestazioni ( n . 2 ). Tale distinzione viene precisata nella giurisprudenza della Corte .
9 . Va innanzitutto ricordata, in questo contesto, la sentenza Sinatra ( 5 ). In questa causa la controversia nella causa principale riguardava un lavoratore cittadino italiano, il Sinatra, che percepiva sia in Belgio che in Italia una pensione di invalidità e/o una pensione di vecchiaia . Poiché la moglie del Sinatra aveva accettato di svolgere un' attività lavorativa subordinata, la sua pensione belga "all' aliquota per coniugati" è stata convertita in una pensione "all' aliquota per celibi", di importo sensibilmente inferiore, in base alle regole anticumulo nazionali . Si è posta la questione di stabilire come detta modifica della situazione del Sinatra dovesse essere definita alla luce dell' art . 51 del regolamento n . 1408/71 .
La Corte ha precisato che l' art . 51 disciplina le modalità di applicazione dell' art . 46 ( e ciò prevedendo un calcolo erroneo dell' importo della prestazione in caso di modifica delle prestazioni ) ed ha tra l' altro affermato quanto segue :
"Il diritto così riconosciuto al lavoratore migrante di fruire del regime previdenziale più favorevole implica, in linea di massima, che si operi, ad ogni modifica delle prestazioni erogate nell' ambito di detto regime, un nuovo raffronto, in conformità all' art . 46 del regolamento n . 1408/71, tra regime nazionale e regime di cumulo e ripartizione proporzionale onde stabilire quale dei due si riveli più vantaggioso a seguito della modifica sopraggiunta .
Tuttavia, onde ridurre l' onere amministrativo che comporterebbe il riesame della situazione dell' assicurato ogniqualvolta vi sia modifica delle prestazioni percepite, l' art . 51 del regolamento n . 1408/71 fa una distinzione tra le modifiche delle prestazioni 'di una percentuale determinata o di un importo determinato' , conseguenti all' 'aumento del costo della vita' , alla 'variazione del livello delle retribuzioni' o ad 'altre cause di adeguamento' , e le modifiche apportate al 'modo di determinazione' o alle 'norme per il calcolo' delle prestazioni . Infatti detto articolo, al n . 1, stabilisce che le modifiche del primo tipo vanno applicate direttamente alle prestazioni corrisposte senza dover procedere al nuovo calcolo espressamente contemplato al n . 2 per le modifiche del secondo tipo .
Il regolamento ha così inteso escludere un nuovo calcolo allorché l' adeguamento delle prestazioni è determinato da fatti estranei alla situazione individuale dell' assicurato ed è conseguenza dell' andamento generale della situazione economica e sociale .
Detta esclusione non può, in assenza di specifiche disposizioni al riguardo, venire estesa alle modifiche delle prestazioni determinate da un mutamento della situazione personale dell' assicurato quale il passaggio dalla categoria 'coniugato' a quella di 'celibe' . E' infatti impensabile, in casi del genere, un' applicazione analogica dell' art . 51, n . 1, poiché i cambiamenti della situazione personale degli assicurati, contrariamente alle 'cause di adeguamento' contemplate in detto paragrafo, non hanno indole generale ". ( punti da 8 a 11 della motivazione della sentenza )
La giurisprudenza Sinatra è stata ribadita nella sentenza Cinciuolo ( 6 ), in cui i fatti erano analoghi .
10 . Come si evince dalle sentenze testé citate, mentre il n . 1 dell' art . 51 contiene una disposizione di deroga, il n . 2 contiene la norma generale . Nelle sentenze Sinatra e Cinciuolo, detta norma generale è stata interpretata nel caso di modifiche della situazione personale dell' assicurato sociale, in altri termini nel caso di una modifica del "modo di determinazione delle prestazioni ". Ora, a mio parere, la norma generale va applicata anche nell' ipotesi in cui le norme stesse di concessione ( secondo la formulazione dell' art . 51, n . 2, "le norme di calcolo delle prestazioni ") siano modificate . Benché tale modifica ( contrariamente alle fattispecie oggetto delle summenzionate sentenze ) non derivi da un adeguamento dovuto ad un cambiamento nella situazione personale dell' assicurato, non si tratta nemmeno di una modifica di una percentuale o di un importo determinato, contemplata all' art . 51, n . 1, e derivante dall' andamento generale della situazione economica e sociale . Orbene, le modifiche delle norme che disciplinano le condizioni di concessione e il calcolo delle prestazioni di vecchiaia non mi sembrano rientranti nell' ambito di applicazione dell' art . 51, n . 1, atteso che esse hanno effetti ancora più rilevanti delle modifiche della situazione personale dell' assicurato sociale . E' perciò innegabile, a mio parere, che la regola di cui all' art . 51, n . 2, secondo cui "ad ogni modifica delle prestazioni (...), un nuovo raffronto in conformità all' art . 46 del regolamento n . 1408/71, tra regime nazionale e regime di cumulo e ripartizione proporzionale onde stabilire quale dei due si riveli più vantaggioso a seguito della modifica sopraggiunta" ( 7 ), deve trovare applicazione in un caso come quello in esame .
Seconda questione
11 . La seconda questione verte sulla ripartizione delle competenze tra il legislatore comunitario e il legislatore nazionale in forza dell' art . 51 del regolamento n . 1408/71 . Essa va perciò valutata in un ambito più ampio : con essa si solleva infatti il problema della portata della normativa comunitaria contenuta nel regolamento n . 1408/71 . La Corte ha già più volte dovuto pronunciarsi su tale punto, cosicché la soluzione da dare alla seconda questione può, anch' essa, ricavarsi dalla giurisprudenza della Corte .
Innanzitutto, vorrei ancora brevemente precisare l' oggetto della seconda questione . Nelle osservazioni presentate alla Corte, non si indica con molta chiarezza di quale "effetto" della normativa francese si tratti nella fattispecie . Contrariamente a quanto traspare dalle osservazioni del governo francese, del CNAVTS e della Commissione, il Jordan non chiede "l' applicazione retroattiva" della nuova normativa, vale a dire l' applicazione della nuova normativa a situazioni sorte in vigenza della precedente normativa, nella fattispecie il sorgere di un diritto a prestazioni, ma chiede che la nuova normativa francese si "applichi immediatamente", nel senso che essa venga dichiarata di diretta applicazione per gli effetti giuridici ( prestazioni future ) delle domande di prestazioni concesse e liquidate anteriormente, ossia prima dell' entrata in vigore della legge . Orbene, il legislatore francese non ha riconosciuto alle modifiche legislative in precedenza descritte né un' efficacia retroattiva né una siffatta efficacia diretta . Al contrario, esso ha espressamente precisato che la previgente normativa restava in vigore, ciò anche riguardo agli effetti giuridici futuri dei diritti a prestazione sorti prima dell' entrata in vigore della legge, e che essa non era quindi per nulla pregiudicata dalla nuova normativa . La questione che si sottopone alla Corte mira dunque a chiarire se il diritto comunitario vigente ( nella fattispecie l' art . 51 del regolamento n . 1408/71 ) osti a che il legislatore nazionale introduca modifiche legislative aventi tale efficacia ( consistente nel non pregiudicare la previgente normativa ).
12 . Nella sentenza Pinna I ( 8 ), voi avete affermato in termini generali, circa il fondamento giuridico del regolamento n . 1408/71, ossia l' art . 51 del trattato CEE, quanto segue :
"Va messo in rilievo che l' art . 51 del trattato contempla un coordinamento e non un' armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri . L' art . 51 lascia pertanto sussistere diversità tra i regimi di previdenza sociale degli Stati membri e, di conseguenza, nei diritti dei lavoratori ivi occupati . Le diversità sostanziali e procedurali tra i regimi di previdenza sociale di ciascuno Stato membro e, di conseguenza, dei diritti dei lavoratori ivi occupati vengono quindi lasciate inalterate dall' art . 51 del trattato" ( punto 20 della motivazione della sentenza ) ( 9 ).
Nella vostra giurisprudenza, tale principio è stato più volte ripreso in relazione ad alcune disposizioni specifiche del regolamento n . 1408/71 . Si veda innanzitutto la sentenza Brunori del 1979 ( 10 ) in cui la controversia nella causa principale riguardava la domanda di un cittadino italiano che si era stabilito come artigiano in Germania . La normativa tedesca stabiliva una deroga all' obbligo di iscrizione al regime di previdenza sociale per gli artigiani che avevano versato contributi per almeno 216 mesi per un' attività per la quale fosse obbligatoria l' iscrizione ad un' assicurazione di vecchiaia . Il Brunori asseriva che ai fini dell' applicazione di tale regola dovevano essere presi in considerazione anche i periodi contributivi già maturati in Italia . Questo è il motivo per cui il giudice proponente tedesco aveva sottoposto alla Corte la questione se l' art . 45 del regolamento n . 1408/71, che disciplina la presa in considerazione dei periodi di assicurazione maturati all' estero ai fini dell' acquisto, del mantenimento o del recupero del diritto a prestazioni, si debba altresì applicare, in via analogica, anche per stabilire se sussista l' obbligo di assicurazione . La Corte, aderendo alla tesi della Commissione, si è pronunciata in senso negativo . Il regolamento n . 1408/71 ha l' unico scopo di garantire un coordinamento tra le normative previdenziali nazionali . Stando così le cose, l' art . 45 del suddetto regolamento contempla il cumulo dei periodi di assicurazione ai fini dell' acquisto, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni . Questo cumulo, in quanto tale, non riguarda le questioni relative all' iscrizione ed alla cessazione dell' iscrizione ai vari regimi di previdenza sociale, la cui disciplina rientra esclusivamente nell' ambito delle legislazioni nazionali ( vedansi punti 5 e 6 della motivazione della sentenza ).
Nello stesso senso la Corte si è pronunciata nella sentenza Coonan ( 11 ). In quella causa, veniva sollevata la questione se il regolamento n . 1408/71 attribuisce a un lavoratore il diritto ad essere iscritto al regime previdenziale di uno Stato membro in cui si reca a lavorare per la prima volta, anche se tale diritto gli sia negato in base alle sole norme nazionali . Nella sentenza avete dichiarato tra l' altro :
"Né l' art . 18 né l' art . 46 del regolamento n . 1408/71 consentono di risolvere detta questione . Tali articoli disciplinano infatti il computo dei periodi di qualificazione e le sue conseguenze (...) nel caso in cui una persona sia o sia stata affiliata, come lavoratore, al regime previdenziale nazionale in uno Stato membro ed abbia inoltre maturato periodi di qualificazione in un altro Stato membro . Essi non concernono la questione preliminare delle ipotesi in cui il cittadino di uno Stato membro può o deve essere affiliato al regime previdenziale di un altro Stato membro nel quale svolga un' attività lavorativa subordinata" ( punto 8 della motivazione della sentenza );
"(...) Spetta alla legislazione di ciascuno Stato membro determinare le condizioni del diritto o dell' obbligo di affiliarsi ad un regime di previdenza sociale o a questo o a quel ramo di tale regime, purché non venga operata a questo proposito alcuna discriminazione tra i cittadini dello Stato ospitante e i cittadini degli altri Stati membri" ( punto 12 della motivazione della sentenza ).
Le sentenze Brunori e Coonan sono state ulteriormente confermate, recentemente, dalla sentenza Schmitt ( 12 ), nella quale la Corte ha dichiarato che :
" (...) sia l' art . 51 del trattato CEE che il regolamento n . 1408/71, adottato in applicazione di tale articolo, stabiliscono unicamente il cumulo dei periodi di assicurazione maturati nei vari Stati membri . Per contro, tali norme non disciplinano le condizioni di costituzione di detti periodi di assicurazione" ( punto 15 della motivazione della sentenza ).
13 . La giurisprudenza della Corte dimostra che le competenze sono nettamente ripartite : da una parte, il regolamento n . 1408/71 impone agli istituti nazionali di previdenza sociale l' obbligo di tenere conto, al momento della determinazione ( tra l' altro ) del diritto alle prestazioni di assicurazione vecchiaia dei lavoratori migranti, dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti all' estero, ma, dall' altra, l' acquisto, il mantenimento o il recupero di tale diritto dipendono in primo luogo dalla normativa nazionale vigente . Alla luce di tale ripartizione di competenze, ritengo che si possa difficilmente contestare che allo stato attuale del diritto comunitario la determinazione dell' efficacia nel tempo di una norma nazionale rientra nella sfera di competenza del legislatore nazionale . Difatti, se si ammette che il legislatore nazionale è competente a disciplinare l' iscrizione o la cessazione dell' iscrizione ad un regime di previdenza sociale ( sentenze Brunori e Coonan ) nonché a determinare le condizioni per il compimento dei periodi di assicurazione ( sentenza Schmitt ), bisogna altresì ammettere che esso è competente a disciplinare l' efficacia nel tempo di tali norme in quanto, così facendo, esso non trasgredisce le regole sul cumulo, sancite dal regolamento n . 1408/71, né introduce una discriminazione vietata dal trattato o dal regolamento n . 1408/71 .
Riassumendo, è esatto dire - come la Corte ha affermato nella sentenza Sinatra ( vedasi, in particolare, il punto 8 della motivazione, sopra riportato ) - che l' art . 46 ( unitamente all' art . 51 ) conferisce in linea di principio agli assicurati sociali il diritto ad un nuovo calcolo ogniqualvolta le prestazioni attribuite in base al regime previdenziale vigente vengano modificate . Ora, dalle sentenze Brunori, Coonan e Schmitt discende che tale diritto, che si fonda sul diritto comunitario, all' applicazione del regime previdenziale più favorevole presuppone che il legislatore nazionale dichiari che la nuova normativa si applica, sia dal punto di vista sostanziale che dal punto di vista temporale, all' assicurato sociale .
Considerazioni finali : articolo 50 del regolamento n . 1408/71
14 . A mio parere i punti sopra esaminati possono bastare per risolvere le questioni sollevate dal giudice a quo nel senso che verrà indicato nella parte finale delle mie conclusioni . Tuttavia, nel caso in cui la Corte non condivida tale parere riguardo alla seconda questione e ritenga che a norma del diritto comunitario occorra riconoscere un' efficacia immediata alle modifiche legislative francesi, gioverà indicare, alla luce della giurisprudenza della Corte, i criteri di cui il giudice proponente dovrà far uso per determinare quali componenti della prestazione minima, attribuita dalla nuova normativa francese, devono essere considerate come "prestazione minima" ai sensi dell' art . 50 .
La giurisprudenza della Corte in ordine a tale questione illustra ancora una volta la ripartizione delle competenze, quale si è già brevemente delineata in precedenza, tra il legislatore comunitario e il legislatore nazionale .
15 . Nella sentenza 30 novembre 1977 ( causa 64/77, Torri, Racc . 1977, pag . 2299 ), la Corte ha dichiarato che :
"L' ipotesi contemplata dall' art . 50 è quella di un lavoratore che, avendo svolto nei vari Stati membri ai cui sistemi previdenziali egli è stato soggetto periodi di attività piuttosto brevi, ha diritto a percepire dai suddetti Stati prestazioni il cui importo totale non può garantirgli un equo tenore di vita" ( punto 5 della motivazione ) e
"(...) l' art . 50 (...) può trovare applicazione solo quando la legislazione dello Stato membro in cui il lavoratore risiede contempla una prestazione minima" ( punto 13 della motivazione della sentenza ).
Questa giurisprudenza è stata ribadita e precisata nella sentenza 17 settembre 1981 ( causa 22/81, Browning, Racc . 1981, pag . 3357 ), nella quale la Corte ha dichiarato che l' art . 50 va interpretato nel senso che la "prestazione minima" sussiste solo nel caso in cui la legislazione dello Stato di residenza implica una garanzia specifica mirante a garantire ai beneficiari di prestazioni previdenziali un reddito minimo superiore al livello delle prestazioni cui avrebbero diritto in ragione unicamente dei periodi di assicurazione maturati e dei contributi versati ( in altri termini, in applicazione delle regole di calcolo di cui all' art . 46 ).
In due precedenti pronunce pregiudiziali, la Corte ha inoltre preso in esame la componente non contributiva della prestazione minima di assicurazione vecchiaia, contemplata dalla nuova normativa francese . La controversia di merito in queste due cause riguardava specificamente l' assegno supplementare versato dal FNS e si chiedeva alla Corte se in forza dell' art . 4, n . 4, del regolamento n . 1408/71, detto assegno non esulasse, in quanto "misura di assistenza sociale", dalla sfera di applicazione del suddetto regolamento . In queste due cause la Corte ha ritenuto che un assegno supplementare versato da un fondo nazionale di solidarietà, finanziato dal fisco e concesso ai titolari di pensioni di vecchiaia, di reversibilità o di invalidità onde garantire loro un minimo di sussistenza, rientri nella sfera di applicazione ratione materiae del regolamento n . 1408/71, purché gli interessati siano titolari di un diritto legalmente tutelato alla concessione di tale assegno ( 13 ).
Da una lettura delle sentenze Torri e Browning, combinata con quella delle sentenze Giletti e Zaoui, si giunge al seguente risultato . L' art . 50 si applica del pari alle prestazioni minime ( in tutto o in parte non contributive ), mediante le quali una normativa nazionale intende garantire un "equo tenore di vita" a tutti ( compresi coloro che in applicazione delle regole di contribuzione ordinarie non vi avrebbero diritto ), ma solo nei limiti in cui gli interessati possano esigere tali prestazioni minime in base alla normativa vigente .
Conclusioni
16 . Alla luce delle considerazioni sopra svolte, propongo alla Corte di risolvere le questioni sottoposte dalla corte di cassazione francese nei seguenti termini :
"1 ) L' art . 51, n . 2, del regolamento n . 1408/71 va interpretato nel senso che esso si applica alle modifiche di una normativa nazionale relativa alle condizioni di concessione e alle regole di calcolo delle prestazioni di vecchiaia .
2 ) Allo stato attuale del diritto comunitario, né l' art . 51 del trattato né l' art . 51 del regolamento n . 1408/71 ostano a che un legislatore nazionale limiti l' efficacia nel tempo di una normativa in materia di previdenza sociale alle prestazioni concesse successivamente all' introduzione di una nuova normativa, dal momento che tale disposizione sull' efficacia nel tempo non viola le norme sul cumulo, stabilite dal regolamento n . 1408/71, né introduce alcuna disparità di trattamento, vietata dal diritto comunitario ".
(*) Lingua originale : l' olandese .
( 1 ) Vedasi decreto 26 marzo 1981, n . 82-270, JORF del 28.3.1982, pag . 951 .
( 2 ) Legge 31 maggio 1983, n . 83-430, JORF del 1°.6.1983, pag . 1639 .
( 3 ) Il governo francese fa rilevare che il Jordan ( nel previgente sistema che si applicherebbe sempre nei suoi confronti ), se il suo reddito lo giustifica e se egli presenta una domanda in tal senso, può aver diritto alla concessione di un assegno supplementare erogato dal FNS, ma il suo salario annuale medio rivalutato supererebbe al 1° aprile 1983 l' importo che darebbe diritto a tale assegno supplementare .
( 4 ) Vedasi, ancora, in data recente sentenza 21 giugno 1988, causa 197/86, Brown, Racc . pag . 3205, punto 9 della motivazione .
( 5 ) Sentenza 2 febbraio 1982, causa 7/81, Racc . 1982, pag . 137 .
( 6 ) Sentenza della Corte 1° marzo 1984, causa 104/83, Cinciuolo, Racc . 1984, pag . 1285, in particolare punti 11 e 12 della motivazione . Vedasi, anche, la recente sentenza 4 maggio 1988, causa 83/87, Viva, Racc . pag . 2521, punto 11 della motivazione .
( 7 ) Punto 8 della motivazione della sentenza Sinatra, già riportato per esteso, infra, al punto 9 delle presenti conclusioni .
( 8 ) Sentenza 15 gennaio 1986, causa 41/84, Pinna, Racc . 1986, pag . 1 .
( 9 ) Al punto 21 della motivazione della sentenza invero si afferma che la libera circolazione dei lavoratori nella Comunità viene agevolata quando le condizioni di lavoro sono il più possibile vicine nei diversi Stati membri . Ne consegue che la normativa comunitaria in materia di previdenza sociale deve evitare di aggiungere ulteriori disparità a quelle già derivanti dalla mancanza di armonizzazione delle legislazioni nazionali . ( Tali considerazioni hanno indotto all' annullamento dell' art . 73, n . 2, del regolamento n . 1408/71 ).
( 10 ) Sentenza della Corte 12 luglio 1979, causa 266/78, Brunori, Racc . 1979, pag . 2705 .
( 11 ) Sentenza 24 aprile 1980, causa 110/79, Coonan, Racc . 1980, pag . 1445 .
( 12 ) Sentenza 28 febbraio 1989, causa 29/88, Schmitt, Racc . pag . 581 .
( 13 ) Vedasi sentenza 24 febbraio 1987, cause riunite da 379 a 381/85 e 93/86, Giletti, Racc . 1987, pag . 955, in particolare punto 12 della motivazione, e sentenza 17 dicembre 1987, causa 147/87, Zaoui, Racc . pag . 5511, in particolare punto 9 della motivazione .
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