Avviso legale importante
Conclusioni dell'avvocato generale Tesauro del 12 dicembre 1989. - VAN SILLEVOLDT BV E ALTRI CONTRO HOOFDPRODUKTSCHAP VOOR AKKERBOUWPRODUKTEN. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN - PAESI BASSI. - AGRICOLTURA - IMPORTAZIONE DI RISO - PRELIEVO - NOZIONE DI "ROTTURE DI RISO". - CAUSA 159/88.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-02215
Conclusioni dell avvocato generale
++++
Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Il giudice nazionale interroga la Corte sull' interpretazione della norma di classificazione delle rotture di riso ai fini dell' applicazione dei prelievi all' importazione .
Il problema si pone in concreto allorché si tratta delle importazioni di partite composte in gran parte di frammenti di grani di riso e, in proporzione limitata, di grani interi .
Rinviando per il resto alla relazione d' udienza, ricordo che, ai sensi dell' art . 2 del regolamento ( CEE ) n . 2729/75 del Consiglio ( 1 ), il prelievo applicabile a tali miscugli di riso e rotture di riso è quello relativo al principale componente in peso, "se questo costituisce almeno il 90% del peso del miscuglio"; qualora nessuno dei due componenti rappresenti il 90% del peso totale, andrà applicato il prelievo più elevato, vale a dire quello proprio del riso . La norma appena citata è volta a ridurre drasticamente la possibilità che gli operatori importino, sotto la classificazione di "rotture di riso", sopportando di conseguenza un prelievo di importo minore, partite in cui la percentuale di rotture è di poco prevalente rispetto a quella dei grani interi, che risultano comunque presenti in proporzione significativa . Si tratta dunque, come è stato specificato nel corso della procedura, di una regola antievasione, nel senso che è diretta a limitare il rischio di un' evasione del prelievo sul riso nell' ipotesi di importazione di quantità rilevanti di tale prodotto in lotti contenenti anche rotture di riso in quantità di poco prevalenti .
2 . Il regolamento citato non stabilisce tuttavia cosa è da intendersi per riso e rottura di riso . A tal fine occorre rifarsi alle definizioni contenute all' allegato A del regolamento ( CEE ) n . 1418/76 del Consiglio relativo all' organizzazione comune del mercato del riso ( 2 ). Detto allegato ai punti due e tre prevede le seguenti definizioni :
"2 . a ) Riso a grani tondi : il riso i cui grani hanno una lunghezza pari o inferiore a 5,2 millimetri e il cui rapporto lunghezza/larghezza è inferiore a 2 .
b ) Riso a grani lunghi : il riso i cui grani hanno una lunghezza superiore a 5,2 millimetri .
c ) Misurazione dei grani : la misurazione dei grani viene effettuata sul riso lavorato secondo il metodo seguente :
i ) prelevare il campione rappresentativo della partita;
ii ) selezionare il campione per operare su grani interi;
iii ) effettuare due misurazioni, ciascuna su 100 grani, e stabilirne la media;
iv ) determinare il risultato in millimetri, arrotondando ad un decimale .
3.Rotture : frammenti di grani aventi una lunghezza uguale o inferiore ai tre quarti della lunghezza media del grano intero ".
Alla luce di tali disposizioni, dunque, il riso dev' essere classificato in considerazione delle dimensioni dei grani, dimensioni da misurarsi partendo da un campione rappresentativo dei grani della partita importata . Quanto alle rotture di riso, queste vanno classificate confrontando due termini di paragone : la lunghezza dei frammenti di grani della partita e la "lunghezza media del grano intero ".
Mi sembra evidente che la lunghezza dei frammenti vada ricavata attraverso una misurazione diretta di un campione rappresentativo della partita . Ciò che resta soltanto da stabilire, dunque, è in che modo vada determinato l' altro termine rilevante, vale a dire la lunghezza media del grano intero .
Al riguardo, occorre precisare che, dal momento che le rotture di riso vengono selezionate mediante un' operazione di setaccio basata sulla lunghezza dei grani, nelle partite di rotture di riso possono frequentemente trovarsi anche dei grani interi i quali, in quanto non giunti a maturazione completa, sono di dimensioni inferiori rispetto ai grani maturi della qualità cui le rotture di riso appartengono . Ne consegue che qualora la lunghezza media dei grani interi venga determinata misurando la lunghezza dei grani interi presenti nella partita di rotture e qualora ai fini di tale misurazione si tenga conto altresì dei grani interi a maturazione incompleta, e dunque di dimensioni inferiori, si può ben pervenire, come risultato, ad un valore medio piuttosto ridotto . Ne deriva quindi che in simile ipotesi una percentuale importante dei frammenti di grani risulterà superiore ai 3/4 della lunghezza media dei grani interi . In applicazione delle disposizioni del regolamento n . 2729/75, dianzi citate, ciò comporterà la classificazione della partita di cui trattasi come riso e non come rotture di riso : il che implica l' applicazione del prelievo più elevato .
3 . E' proprio questo l' oggetto delle domande poste dal giudice nazionale . Egli chiede in sostanza alla Corte di stabilire se la lunghezza media del grano intero vada determinata misurando i grani interi presenti nella partita e tenendo conto altresì dei grani interi a maturazione incompleta o se viceversa tale lunghezza media vada ricavata in virtù di altri parametri quali, in particolare, le misure standard proprie delle diverse qualità di riso secondo le definizioni in uso negli scambi internazionali .
Ad avviso della Commissione la possibilità di far ricorso, direttamente o indirettamente, a termini di riferimento esterni è da escludersi . La Commissione ha in particolare insistito su due aspetti . A suo avviso, in primo luogo, non vi sarebbe dubbio sul fatto che la determinazione della lunghezza media del grano intero andrebbe effettuata soltanto misurando direttamente la lunghezza dei grani interi presenti nella partita di merce; in particolare, il fatto che il punto 3 dell' allegato A del regolamento n . 1418/76 non preveda il ricorso a termini di riferimento esterni - quali le misure standard delle diverse qualità di riso secondo la prassi commerciale internazionale - varrebbe ad escludere del tutto una tale possibilità; in altri termini, il sistema di misurazione diretto previsto, per il riso, al punto 2 del citato allegato s' imporrebbe implicitamente anche per la classificazione delle rotture di riso . In secondo luogo, sempre secondo la Commissione, all' atto di effettuare tale misurazione diretta, le autorità nazionali sarebbero tenute a prendere in considerazione anche i grani interi a maturazione incompleta, e ciò malgrado che tali grani siano necessariamente di dimensioni inferiori rispetto a quelli che hanno raggiunto la maturazione completa .
4 . Prima di analizzare la tesi sostenuta dalla Commissione, mi sembra opportuno ricordare che le disposizioni della nomenclatura comunitaria vanno interpretate in modo da garantire certezza ed uniformità di applicazione . Sono queste delle esigenze generali e prioritarie che trovano riscontro nel principio, più volte ribadito dalla Corte ( 3 ), secondo cui la classificazione delle merci va compiuta tenendo conto essenzialmente delle caratteristiche oggettive del prodotto .
Queste esigenze valgono anche allorché si tratti di interpretare una norma inerente non alla nomenclatura doganale, bensì alla nomenclatura agricola ( 4 ). Anzi, in tale settore dette esigenze corrispondono ad una ulteriore motivazione : quella di precisare i prodotti - e dunque il campo di applicazione materiale - cui le regole agricole si applicano, in modo da garantirne il corretto funzionamento rispetto agli obiettivi previsti . Così è anche nel caso dei prelievi all' importazione . Questo strumento, come è noto, risponde allo scopo di colmare il divario tra il prezzo comunitario e il prezzo mondiale di determinati prodotti . Dal momento che detti prezzi possono variare in relazione ai diversi prodotti e qualità, è necessario prevedere norme di classificazione delle merci, di modo che in ciascun caso sia applicato il tasso di prelievo appropriato . E' evidente altresì che qualora le norme di classificazione non siano applicate correttamente ne risulta un funzionamento distorto del meccanismo dei prelievi . Ad esempio, se viene percepito il prelievo, più elevato, previsto per il riso, in relazione ad una partita di merce che presenta viceversa le caratteristiche oggettive delle rotture di riso, questa sarà soggetta ad un onere ingiustificato, perché superiore alla differenza tra prezzo interno e prezzo esterno di quel prodotto, con il rischio di una probabile distorsione di concorrenza .
5 . Ciò detto, mi sembra vada anzitutto sottolineato che il regolamento n . 1418/76 non impone alle autorità nazionali di determinare la lunghezza media dei grani interi esclusivamente mediante misurazione diretta dei grani presenti nella partita di merce . Il punto 3 dell' allegato A di detto regolamento, in effetti, non prescrive e non preclude nulla a questo preciso riguardo . Così stando le cose, non mi sembra vi sia ragione di escludere aprioristicamente la possibilità di riferirsi anche a dei parametri esterni . Spetterà alle autorità nazionali, nell' ambito della discrezionalità lasciatagli dal regolamento, adottare il sistema idoneo a garantire i migliori risultati in termini di oggettività della classificazione .
D' altra parte, almeno in certi casi il ricorso a delle misure standard appare addirittura indispensabile . Occorrerà necessariamente riferirsi a dei termini di riferimento esterni nelle ipotesi, ad esempio, in cui non sia dato rinvenire nella partita di cui trattasi alcun grano intero . Ancora, com' è stato correttamente rilevato, può risultare necessario ricorrere, in via indiretta, a delle misure standard per verificare se sia o no opportuno escludere dalla misurazione i grani che presentino caratteristiche anomale rispetto alla qualità di cui trattasi : ciò può essere indispensabile, per evitare rischi di frode, nei casi in cui siano stati aggiunti ad arte dei grani particolarmente lunghi di qualità diversa da quella da cui sono state ricavate le rotture, al solo fine di far risultare una lunghezza media di valore più elevato rispetto a quella propria della qualità di cui trattasi, facilitando quindi l' applicazione del prelievo minore .
6 . Anche ad ammettere tuttavia che, ove beninteso sia possibile, si debba privilegiare il metodo della misurazione diretta per determinare la lunghezza media dei grani interi, non credo però che si debba - come sostenuto dalla Commissione - in ogni caso includere in tale misurazione anche i grani interi non giunti a maturazione completa . Questi grani, che hanno un carattere chiaramente anomalo e che solo accidentalmente si trovano nella partita in questione, non possono, proprio per questo, essere assunti come termine di riferimento corretto per l' applicazione della norma di classificazione e, di conseguenza, di quella sul tasso di prelievo .
In altri termini, ritengo che la misurazione di cui trattasi debba essere effettuata su un campione selezionato al fine di renderlo rappresentativo della qualità da cui le rotture sono state ottenute . Qualsiasi altra soluzione non può che pervenire ad un risultato che non rispecchia le caratteristiche oggettive della merce in questione . Ne consegue altresì uno snaturamento del sistema del prelievo, dal momento che, a seguire la tesi della Commissione, ne deriva, con tutta probabilità, che un tasso più elevato viene imposto senza alcuna giustificazione . Inoltre, dal momento che la classificazione risulta di fatto dipendere da un fattore del tutto accidentale ( la presenza di un numero maggiore o minore di grani anomali ), viene a mancare altresì qualsiasi prevedibilità del risultato e, dunque, qualsiasi certezza per gli operatori . Infine, e per gli stessi motivi, appare corretto ritenere che il criterio proposto dalla Commissione porti, ed in virtù di circostanze del tutto fortuite, a far classificare in modo diverso merci che presentano le stesse caratteristiche oggettive .
Mi sembra in definitiva che i grani interi a maturazione incompleta non vadano presi in considerazione per misurare la lunghezza media dei grani interi ai sensi del punto 3 dell' allegato A del regolamento n . 1418/76, se si vuole evitare di alterare il funzionamento del meccanismo dei prelievi e se si vuole garantire una classificazione delle merci che rispecchi le esigenze generali di oggettività, certezza ed uniformità .
D' altra parte, che la necessità di operare soltanto su un campione rappresentativo della qualità importata sia coerente con la logica del regolamento è confermato dalla circostanza che il punto 2 del citato allegato esplicitamente prevede, in relazione al riso intero, che la misurazione dei grani vada effettuata su un "campione rappresentativo della partita ".
7 . Va anche rilevato che la Commissione non ha veramente contestato che l' applicazione del criterio da lei suggerito possa dar luogo agli inconvenienti sopra descritti . Essa ha tuttavia precisato che le rotture di riso in questione, in quanto utilizzate sul mercato olandese a fini alimentari, possono in certa misura risultare in concorrenza con il riso vero e proprio . In definitiva, quindi, anche se l' imposizione di un prelievo più elevato non appare giustificata in considerazione delle caratteristiche oggettive del prodotto, che resta da considerarsi come rottura di riso, questa sarebbe nondimeno da ritenersi opportuna nella misura in cui evita che, su determinati mercati, il riso, specie di origine comunitaria, sia sottopposto alla concorrenza delle rotture importate .
Anzitutto, rilevo che la commercializzazione delle rotture di riso a fini alimentari è perfettamente lecita, sia secondo la legislazione comunitaria, sia secondo la legislazione di alcuni Stati membri . Rilevo altresì che la Commissione non ha ritenuto possibile, o opportuno, intervenire sulla struttura dei tassi di prelievo aumentando il tasso applicabile alle rotture di qualità superiore, che più delle altre sono suscettibili di entrare in concorrenza con il riso a grani interi .
In queste condizioni, l' imposizione del prelievo previsto per il riso ad un prodotto che presenta viceversa le caratteristiche oggettive delle rotture di riso si traduce, né più né meno, in un ostacolo alla commercializzazione di quest' ultimo prodotto . Ora, non vedo cosa giustifichi un simile ostacolo, dal momento che la commercializzazione delle rotture di riso avviene nelle condizioni prescritte dalla disciplina comunitaria e risponde ad una domanda di certi settori del mercato . Ma anche a prescindere da questa considerazione, ritengo comunque inappropriato che un tale risultato sia perseguito, in modo indiretto, mediante un' applicazione distorta della pertinente norma di classificazione .
8 . Alla luce di queste osservazioni, credo che si possa rispondere ai primi due quesiti posti dal giudice nazionale rilevando che :
"1 ) Ai sensi del punto 3 dell' allegato A del regolamento n . 1418/76, le autorità nazionali non sono tenute a determinare la 'lunghezza media del grano intero' attraverso la misurazione diretta delle dimensioni dei grani interi presenti nella partita di rotture di riso importata . Esse possono far riferimento anche a parametri esterni, in particolare le misure standard riconosciute dalla prassi commerciale internazionale, qualora lo ritengano indispensabile per assicurare una classificazione della merce rispondente alle caratteristiche oggettive della merce stessa .
2 ) Qualora, tuttavia, la 'lunghezza media del grano intero' venga determinata misurando le dimensioni dei grani interi presenti nella partita di rotture importate, le autorità nazionali sono tenute ad effettuare tale misurazione operando su un campione selezionato, per renderlo rappresentativo della qualità di riso da cui le rotture sono state ricavate . A tal fine vanno esclusi da tale misurazione i grani interi di dimensioni anomale rispetto alla qualità di cui trattasi, quali, in particolare, i grani non giunti a maturazione completa . Nel selezionare il campione rappresentativo oggetto di misurazione, le autorità nazionali potranno adottare come criterio di riferimento le misure standard delle diverse qualità di riso riconosciute dalla prassi commerciale internazionale ".
9 . In considerazione di tale risposta diviene inutile
esaminare il terzo quesito posto dal giudice nazionale .
(*) Lingua originale : l' italiano .
( 1 ) Regolamento ( CEE ) n . 2729/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 ( GU L 281, pag . 18 ).
( 2 ) Regolamento ( CEE ) n . 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976 ( GU L 166, pag . 1 ).
( 3 ) V ., per tutte, sentenza 25 maggio 1989, Weber ( causa 40/88, Racc . pag . 1395 ).
( 4 ) Sulla necessità di interpretare in modo uniforme, almeno in linea di principio, le norme della nomenclatura doganale e agricola, v . sentenze 5 luglio 1978, Milchfutter ( causa 5/78, Racc . pag . 1597 ) e 28 marzo 1979, Biegi ( causa 158/78, Racc . pag . 1103 ).
Top