Avviso legale importante
Conclusioni dell'avvocato generale Tesauro dell'11 maggio 1989. - ASSOCIATION GENERALE DES PRODUCTEURS DE BLE ET AUTRES CEREALES (AGPB) CONTRO OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (ONIC). - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: CONSEIL D'ETAT - FRANCIA. - AGRICOLTURA - LIMITI QUANTITATIVI D'ACQUISTO ALL'INTERVENTO DIFFERENZIATI A SECONDA DEGLI STATI MEMBRI - ESAME DI VALIDITA. - CAUSA 167/88.
raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 01653
edizione speciale svedese pagina 00055
edizione speciale finlandese pagina 00067
Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Con il presente rinvio pregiudiziale il Consiglio di Stato francese pone alla Corte una questione pregiudiziale concernente la validità di quattro regolamenti agricoli inerenti al settore dei cereali .
Per la descrizione della normativa in causa si fa rinvio alla relazione d' udienza . In questa sede mi limito a ricordare che il regolamento n . 400/86 ha previsto l' applicazione di una misura speciale d' intervento consistente nell' acquisto da parte degli organismi nazionali, a un prezzo corrispondente al prezzo d' intervento della campagna 1985/1986 maggiorato del 5%, di un quantitativo limitato di grano tenero panificabile, così ripartito fra i diversi Stati membri :
- Repubblica federale di Germania : 1 000 000 di tonnellate
- Francia : 200 000 tonnellate
- Regno Unito : 50 000 tonnellate
- Italia : 50 000 tonnellate
- Danimarca : 50 000 tonnellate
- Belgio : 50 000 tonnellate
- Paesi Bassi : 50 000 tonnellate
- Grecia : 50 000 tonnellate
- Lussemburgo : 2 000 tonnellate .
In base all' art . 3 del regolamento, qualora il quantitativo globalmente offerto in uno Stato membro superi il limite prescritto, lo Stato stesso deve fissare la percentuale di riduzione da applicare alle offerte presentate dai privati .
La misura speciale d' intervento di cui al regolamento n . 400/86 si fonda anzitutto sull' art . 8, n . 2, del regolamento del Consiglio n . 2727/75, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, così come modificato dal regolamento del Consiglio n . 1143/76 .
Detta misura si basa altresì sul regolamento della Commissione n . 1629/77, recante modalità d' applicazione delle misure speciali d' intervento intese a sostenere il mercato del frumento tenero panificabile, adottato in virtù dell' art . 8, n . 4, del già citato regolamento n . 2727/75 . L' art . 2 del regolamento n . 1629/77 statuisce che le misure in parola sono decise tenendo conto dei criteri seguenti :
"- situazione e prospettive di evoluzione delle disponibilità di cereali sul mercato comunitario;
- prospettive di importazione dei cereali e di esportazione di frumento tenero;
- evoluzione del prezzo del frumento tenero panificabile sui mercati più rappresentativi della Comunità ".
L' art . 3 dello stesso regolamento precisa inoltre che, nell' adottare una misura speciale, la Commissione precisi :
"- la qualità e la quantità di cereali cui la misura si applica;
- il territorio geografico cui la misura si applica ed eventualmente la durata di applicazione della misura stessa ".
2 . A seguito dell' adozione del regolamento n . 400/86, è stato offerto all' organismo d' intervento francese, l' ONIC, un quantitativo complessivo di frumento ( 1 699 740 t ) nettamente superiore al limite fissato di 200 000 t . Di conseguenza, ai sensi dell' art . 3 del regolamento stesso, l' ONIC ha deciso di ridurre in percentuale dell' 88,23% tale offerta presentata dai privati .
Contro detta decisione di riduzione, l' Association générale des producteurs de blé ( Associazione generale dei produttori di grano, in seguito : "AGPB ") ha presentato ricorso dinanzi al Consiglio di Stato, il quale, considerando che la legittimità dell' atto impugnato dipendesse necessariamente dalla validità del regolamento comunitario di cui costituisce applicazione, ha deciso di sospendere il giudizio e di porre alla Corte il seguente quesito pregiudiziale :
"Se il regolamento della Commissione delle Comunità europee 21 febbraio 1986, n . 400, nonché i regolamenti del Consiglio 29 ottobre 1975, n . 2727, 17 maggio 1976, n . 1146 e della Commissione 20 luglio 1977, n . 1629, siano in contrasto con gli artt . 7, 40, n . 3, e 190 del trattato che istituisce la Comunità economica europea ".
Per rispondere al giudice nazionale occorre esaminare i seguenti aspetti :
a ) se la Commissione sia competente ad adottare misure speciali d' intervento regionalizzate, differenziate, cioè, per Stati membri;
b ) in caso affermativo, se i regolamenti del Consiglio che conferiscono alla Commissione tale potere ( regolamenti n . 2727/75 e n . 1146/76 ) siano validi;
c ) se la misura speciale de quo sia discriminatoria;
d ) se il regolamento che la contiene sia sufficientemente motivato .
a ) Sull' asserita incompetenza della Commissione
3 . La ricorrente nella causa principale, l' AGPB, sostiene che il regolamento n . 2727/75, così come modificato dal regolamento n . 1143/76, non abiliterebbe la Commissione ad adottare misure speciali d' intervento regionalizzate .
A sostegno di questa tesi invoca la differenza di formulazione dei paragrafi 1 e 2 dell' art . 8 del regolamento precitato . Il paragrafo 1 prevede che :
"per evitare in talune zone della Comunità acquisti ingenti in applicazione dell' art . 7, paragrafo 1, può essere deciso che gli organismi d' intervento prevedano misure particolari d' intervento ".
La natura e la funzione di queste misure sono specificate dall' ottavo considerando del regolamento stesso, dove si rileva :
"che per particolari circostanze può momentaneamente verificarsi, in determinate regioni della Comunità, un' evoluzione dei prezzi di mercato diversa da quella constatata nel resto della Comunità; che per evitare nelle suddette regioni interventi massicci occorre prevedere la possibilità di prendere a titolo preventivo misure particolari d' intervento che consentano, per un determinato periodo, di alleggerirne il mercato ".
Per converso il paragrafo 2 dell' art . 8 prevede che :
"quando la situazione del mercato comunitario del frumento tenero panificabile lo esiga, possono essere decise per tale cereale misure speciali d' intervento per sostenerne lo sviluppo del mercato rispetto al prezzo di riferimento (...)".
In termini analoghi si esprime il già menzionato ottavo considerando, secondo cui :
"(...) occorre altresì assicurare la possibilità di decidere misure speciali d' intervento per il frumento tenero panificabile, qualora per tale prodotto i prezzi di mercato non si sviluppino normalmente rispetto al livello del prezzo di riferimento ".
Secondo l' AGPB, questi elementi testuali dimostrerebbero che il Consiglio ha attribuito alla Commissione il potere di adottare misure regionalizzate solo nell' ipotesi delle misure particolari d' intervento . Nel caso delle misure speciali, viceversa, per le quali il regolamento non prevede esplicitamente la possibilità di una differenziazione ratione loci, la regionalizzazione dell' intervento dovrebbe intendersi tassativamente esclusa . In altri termini, l' argomentazione dell' AGPB si fonda sull' assunto per cui il regolamento in parola, quando ha voluto autorizzare la Commissione ad adottare misure regionalizzate, lo ha fatto mediante un' esplicita previsione; per contro, laddove il regolamento non la prevede, la regionalizzazione deve ritenersi vietata : ubi lex tacuit noluit .
4 . Nella specie si dovrà pertanto essenzialmente esaminare se, tenuto conto del silenzio dell' art . 8, paragrafo 2, del regolamento n . 2727/75, l' adozione di misure speciali d' intervento rientri o meno nell' ambito dei poteri di attuazione conferiti dal Consiglio alla Commissione .
A tal riguardo va premesso che l' argomento letterale non mi sembra rivestire un' importanza determinante se si tiene conto del fatto che le misure particolari sono per loro stessa natura misure localizzate . E' quindi comprensibile che il testo faccia riferimento per tali misure a situazioni che si possono verificare in talune zone della Comunità, non già al fine specifico di definire la portata territoriale di esercizio dei poteri della Commissione ma semplicemente per descrivere la misura in discorso . Ciò risulta chiaramente dalla lettura del paragrafo 1 dell' art . 8 alla luce dell' ottavo considerando del regolamento precitato .
D' altro canto, secondo una nota giurisprudenza della Corte ( vedasi, da ultimo, sentenza 11 marzo 1987, cause rinite 279, 280, 285 e 286/84, Rau, Racc . 1987, pag . 1069, punto 14 della motivazione ):
"La nozione di attuazione deve essere interpretata in senso lato . Poiché solo la Commissione è in grado di seguire costantemente ed attentamente l' andamento dei mercati agricoli e di agire con la necessaria tempestività, il Consiglio può essere indotto, nel settore di cui trattasi, ad attribuire alla Commissione ampie facoltà di valutazione e di azione . In tal caso i limiti della competenza di quest' ultima devono essere definiti in particolare con riferimento agli obiettivi generali essenziali dell' organizzazione di mercato ".
Alla luce di questa giurisprudenza, mi sembra che l' interpretazione letterale sostenuta dall' AGPB, e che porta ad una lettura restrittiva dei poteri d' attuazione conferiti alla Commissione dall' art . 8, paragrafo 2, non sia coerente con il principio di un' attribuzione di poteri virtualmente ampia cui s' ispira la ripartizione delle competenze esecutive nell' ambito della politica agricola; principio che risponde all' ovvia esigenza di assicurare una flessibile ed efficace gestione dell' organizzazione comune di mercato .
Tanto più che, a ben vedere, in questo caso non si tratta tanto di stabilire se la Commissione disponga di uno specifico potere ( ad esempio, come nella causa Rau, quello di procedere ad operazioni di vendita diretta a prezzo ridotto di burro giacente all' ammasso ) quanto di verificare se essa possa decidere, sulla base della valutazione di un complesso di circostanze economiche, quali siano le modalità di esercizio più adeguate di una competenza di cui sicuramente è titolare ( quella di adottare, all' occorrenza, una misura speciale d' intervento ).
Nella specie, pertanto, alcun elemento decisivo per far valere l' incompetenza della Commissione ad adottare misure speciali d' intervento regionalizzato credo possa essere tratto dalla semplice circostanza che il testo dell' art . 8, paragrafo 2, del regolamento non contempla una specifica autorizzazione a questo riguardo . Al contrario, nel silenzio della norma, si dovrà piuttosto ritenere, coerentemente con la giurisprudenza sopra ricordata, che, in mancanza di un' esplicita limitazione, la norma stessa non si opponga ad una modulazione geografica della misura speciale .
Ciò sembra altresì confermato dal fatto che il paragrafo 4 dello stesso art . 8, analogamente a quanto previsto in relazione ad altre misure nell' ambito di altre organizzazioni di mercato, accorda alla Commissione ampia discrezionalità in sede applicativa, sia pur nel quadro della procedura del comitato di gestione . Nella fattispecie, detta procedura è stata del resto osservata, avendo la Commissione regolarmente adottato le misure litigiose solo dopo averle sottoposte al Comitato di gestione ed in assenza di parere emesso da quest' ultimo .
Infine va ricordato che il Consiglio, autore del regolamento n . 2727/75, ha, malgrado una certa titubanza, sostanzialmente confermato che sul piano testuale l' art . 8, paragrafo 2, non esclude l' adozione di misure speciali regionalizzate .
5 . Resta piuttosto da esaminare - seguendo l' iter logico della ricordata sentenza Rau - se dei limiti a questo riguardo non possano risultare, più che dalla lettera dell' art . 8, dagli obiettivi perseguiti dal regolamento .
A tale proposito occorre sottolineare che il regolamento ( CEE ) n . 1143/76, nel modificare il regolamento ( CEE ) n . 2727/75, ha completato la riforma dell' organizzazione comune di mercato nel settore dei cereali, istituendo un regime caratterizzato da :
- soppressione della regionalizzazione del prezzo d' intervento anche per il frumento tenero;
- unicità del prezzo d' intervento dei cereali in tutta la Comunità;
- rafforzata unità del mercato ( nel senso che è stato elevato il livello di protezione esterna - introducendo un elemento addizionale nel calcolo del prezzo indicativo - onde garantire un margine sufficiente ad assicurare la fluidità del mercato ed a consentire che le correnti commerciali attuassero la compensazione fra i surplus delle zone produttrici eccedentarie e i fabbisogni delle zone di consumo deficitarie );
- incentivo alla produzione di frumento tenero di qualità panificabile, attraverso l' introduzione di un prezzo di riferimento anch' esso unico e superiore al prezzo d' intervento ( 1 ).
La domanda che ci si può porre è la seguente : le misure speciali d' intervento regionalizzate, come quella contenuta nel regolamento n . 400/86 su citato, non rischiano di pregiudicare l' attuazione dei princìpi di unità dei prezzi, di unicità del mercato e di sostegno del prezzo del frumento tenero panificabile rispetto al prezzo di riferimento?
Invero si può osservare che un acquisto speciale all' intervento, limitato quantitativamente e diversamente ripartito fra gli Stati membri, si traduce in sostanza in un sostegno e, dunque, in una distribuzione di reddito addizionale, diseguale per le produzioni di ciascun Stato . E' stato così nel caso di specie, dove la quantità di frumento tenero panificabile ammessa a beneficiare dell' intervento speciale nella Repubblica federale è stata sensibilmente superiore a quella che ne ha potuto usufruire negli altri Stati membri; e segnatamente in Francia, dove pure la produzione complessiva del cereale era, all' epoca, circa il triplo di quella tedesca .
L' argomentazione, tuttavia, non appare convincente . Le misure speciali d' intervento tendono a sostenere il prezzo del frumento tenero panificabile rispetto al prezzo di riferimento unico . Dal momento che detta misura deve essere commisurata allo stretto necessario (( vedasi quinto considerando del regolamento ( CEE ) n . 1143/76 )), la Commissione può, anziché procedere ad acquisti a "guichet ouvert" ( vale a dire senza limiti quantitativi ), disporre all' occorenza degli acquisti limitati entro un certo "plafond ". In questi casi è normale che la quota complessiva possa essere ripartita in misura diversa fra Stati membri . Diverse sono infatti le situazioni dei mercati, in ragione dell' influenza di diversi fattori, quali il volume della produzione, la resa delle superfici coltivate, i costi di produzione, le opportunità di sbocchi; e diverse sono di conseguenza le esigenze di interventi di sostegno . Ora, è proprio rispetto a queste esigenze che va commisurata la misura speciale per mantenere il prezzo di riferimento unico, nel senso che si dovrà intervenire più energicamente laddove il mercato risulta più depresso; mentre, com' è ovvio, se si intervenisse in modo indifferenziato, rispetto a situazioni economiche diseguali, la misura risulterebbe "sbilanciata" ed, in definitiva, distorsiva .
Ne consegue che, quando la misura speciale consiste in una possibilità d' acquisto all' intervento quantitativamente limitata, è funzionale, rispetto all' obiettivo di sostenere il prezzo unico di riferimento comunitario, che la quota complessiva sia diversamente suddivisa secondo le esigenze regionali ( ovviamente secondo criteri oggettivi ). Una volta che tale obiettivo sia stato conseguito e che il prezzo sia stato riportato al livello desiderato ( tenuto conto del prezzo di riferimento ), le normali correnti commerciali potranno correggere, secondo i meccanismi del mercato unico, gli squilibri fra zone eccedentarie e deficitarie .
In definitiva, mi sembra che alla luce delle norme, anche procedurali, del regolamento ( CEE ) n . 2727/75, così come modificato dal regolamento ( CEE ) n . 1143/76, e delle finalità proprie del regolamento stesso, la Commissione fosse competente ad adottare le misure speciali d' intervento di cui trattasi .
b ) Sulla validità del regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 2727/75, quale modificato dai regolamenti ( CEE ) del Consiglio n . 1143/76 e n . 1146/76
6 . La giurisdizione nazionale interroga la Corte sulla validità di questi atti per l' ipotesi in cui si ritenga che questi autorizzino la Commissione ad adottare misure speciali regionalizzate .
Va anzitutto chiarito che, come risulta dalle considerazioni che precedono, il regolamento del Consiglio che conferisce alla Commissione il potere di adottare misure speciali d' intervento è il regolamento ( CEE ) n . 2727/75 ( e, in particolare, l' art . 8 ).
E' soltanto sulla validità di questo regolamento, quale atto di base, che ci si deve interrogare .
Nessuna questione di validità ci si può viceversa porre in relazione al regolamento ( CEE ) n . 1146/76 . Quest' ultimo non incide sulla competenza de quo e si limita a disciplinare altri aspetti, quali, soprattutto, le modalità di reimmissione dei cereali sul mercato, relativi all' applicazione delle misure speciali e particolari .
Per quanto riguarda il regolamento ( CEE ) n . 2727/75, occorre anche ricordare che la validità dello stesso - o di sue disposizioni - non è stata in realtà mai messa in dubbio nelle osservazioni, scritte e orali, presentate dinanzi alla Corte . Tenuto conto, tuttavia, del tenore della questione pregiudiziale, si potrà, nondimeno, formulare qualche brevissima considerazione circa il rispetto del principio di non discriminazione e dell' obbligo di motivazione .
7 . Risulta dalle considerazioni sub a ) che la possibilità di regionalizzare le misure speciali d' intervento è oggettivamente giustificata dalla necessità di commisurare l' intervento stesso a quanto strettamente indispensabile, tenuto conto della situazione dei diversi mercati, ed a sostenere il prezzo del grano tenero panificabile rispetto al livello del prezzo di riferimento unico .
Inoltre, nella sentenza 1° luglio 1974, Union des minotiers de la Champagne ( causa 11/74, Racc . pag . 877 ), la Corte ha riconosciuto la non discriminatorietà, in quanto funzione di criteri oggettivi, del sistema di prezzi regionalizzato in vigore per i cereali prima della riforma del 1975 . Detto sistema prevedeva un meccanismo di determinazione dei prezzi d' intervento articolato per zone di produzione, il che portava ad una differenziazione stabile dei prezzi stessi su base regionale . Si trattava dunque di un sistema i cui elementi di regionalizzazione erano molto più spiccati di quelli previsti dal regolamento ( CEE ) n . 2727/75, che si ispira, al contrario, al principio della unicità sia del prezzo d' intervento, sia del prezzo di riferimento e che prevede la regionalizzazione in funzione di criteri obiettivi ed esclusivamente in relazione ad ipotesi specifiche quali, appunto, le misure particolari e speciali d' intervento . La soluzione adottata dalla Corte nella sentenza precitata mi sembra, dunque, che debba valere a fortiori nel caso di specie .
La previsione di misure speciali, all' occorrenza regionalizzate, non è dunque in contrasto con il principio di non discriminazione ed appare evidentemente motivata, dal momento che la possibilità di regionalizzare si fonda - come si è visto - proprio sugli obiettivi del regolamento quali risultano dai considerando del regolamento stesso .
c ) Sul carattere discriminatorio del regolamento ( CEE ) n . 400/86
8 . L' AGPB ritiene che le misure contenute nel regolamento ( CEE ) n . 400/86 siano discriminatorie, in quanto la sensibile differenza nei quantitativi di frumento tenero panificabile ammessi a beneficiare dell' intervento speciale nei diversi Stati membri, e segnatamente in Francia e nella Repubblica federale, non sarebbe giustificata da alcuna ragione oggettiva .
A questo riguardo va precisato che, secondo la costante giurisprudenza della Corte ( vedasi, di recente, la già citata sentenza Rau e la sentenza 17 giugno 1987, Frico, cause riunite 424 e 425/85, Racc . 1987, pag . 2755 ), il divieto di discriminazione enunciato dall' art . 40, n . 3, 2° comma, del trattato CEE, in quanto specificazione del principio generale di eguaglianza, non osta a che situazioni analoghe siano trattate diversamente qualora un simile trattamento abbia giustificazioni oggettive .
Nella specie, la Commissione ha sostenuto che la differenza di trattamento in questione era motivata dalla considerazione dei seguenti aspetti :
- da settembre 1985 a gennaio 1986 il rapporto prezzo di mercato/prezzo d' intervento è risultato in Francia di circa l' 1% superiore a quello tedesco;
- nello stesso periodo le esportazioni francesi hanno registrato un andamento particolarmente favorevole;
- nel gennaio 1986 le autorità francesi hanno manifestato l' intenzione di esitare parte degli stock detenuti dall' organismo di intervento .
Questi elementi non sono stati contestati nella loro materialità . L' AGPB ritiene tuttavia che essi siano stati sovrastimati nella loro importanza; ciò che avrebbe portato all' adozione di una misura che non riflette le esigenze del mercato e che si è risolta in un pregiudizio per i produttori francesi .
9 . Va ricordato che la Commissione, agendo nell' ambito delle competenze di esecuzione attribuitele, dispone di un ampio margine di apprezzamento discrezionale di fatti e circostanze . La Corte non può evidentemente sostituire la propria valutazione a quella della Commissione; essa può e deve tuttavia verificare, in sede di controllo di legalità, la sussistenza di eventuali errori manifesti di apprezzamento, così come la coerenza logica del ragionamento su cui l' atto si fonda .
Nella specie, l' elemento essenziale di cui la Commissione ha tenuto conto nell' adottare la misura di cui trattasi è stato lo scarto nell' indice dei prezzi fra il mercato tedesco e quello francese . Non è contestato che si tratti di una differenza limitata, ma è comunque un dato che dimostra l' esistenza di una domanda un po' più dinamica sul mercato francese . D' altra parte, la Corte non ha elementi per ritenere che la Commissione abbia sopravvalutato questa differenza nel ripartire le quote d' intervento speciale fra i due paesi . Dalla prassi anteriore risulta che in un caso, nel 1980 ( 2 ), per scarti di prezzo oscillanti intorno agli stessi valori, la Commissione ha adottato una misura del tutto analoga a quella de quo nella ripartizione proporzionale dei quantitativi ammessi all' intervento speciale nei due paesi . Per converso, nel 1983 ( 3 ), in presenza di un prezzo francese superiore a quello tedesco dell' 1%, la quota di intervento speciale accordato alla Francia è stata comunque superiore a quella tedesca, il che sembrerebbe in contrasto con la valutazione compiuta nel caso di specie .
Non va dimenticato però che queste misure sono state emanate in contesti economici diversi, cosa che può spiegare la non perfetta uniformità delle soluzioni di volta in volta adottate . D' altra parte, esse non permettono di dedurre che nel caso che ci occupa il dato relativo ai prezzi sia stato valutato in maniera erronea dando luogo di conseguenza ad un provvedimento ingiustificato . Tanto più che, nella specie, l' indicazione risultante dal fattore prezzi era - come si è visto - confermata dalle previsioni favorevoli delle autorità francesi circa la capacità di assorbimento degli stock esistenti da parte del mercato nazionale ( 4 ).
10 . E' vero che successivamente all' emanazione del regolamento ( CEE ) n . 400/86, mentre i prezzi tedeschi si sono risollevati, i prezzi francesi sono andati declinando costantemente fino a scendere al di sotto del prezzo d' intervento e che, inoltre, la proporzione di grano che nella Repubblica federale ha chiesto ed ottenuto di beneficiare dell' intervento speciale, circa il 97%, è stata molto più elevata di quella che ne ha usufruito in Francia, dove è stato accettato solo l' 11,7% di ciascuna offerta .
Certo, si tratta di elementi attinenti all' esito della misura e, dunque, emersi soltanto ex post, ma non per questo privi di qualsivoglia valore e significato . Sono, infatti, elementi previsionali, soggetti come tali ad un margine di incertezza, ma che la Commissione non poteva ragionevolmente escludere dalle proprie valutazioni, tanto più che, nella specie, era specificatamente tenuta a farlo, soprattutto per quanto riguarda l' evoluzione dei prezzi, in virtù del preciso disposto dell' art . 2 del regolamento ( CEE ) n . 1629/77 .
Nondimeno, per loro stessa natura, detti fattori, ai fini del controllo di legalità, costituiscono dei meri indizi che acquistano significato probatorio solo se rientranti in un quadro d' insieme sufficientemente circonstanziato e concludente .
Nella specie, come si è visto, non appare che la Commissione abbia valutato erroneamente l' evoluzione dei mercati anteriore all' emanazione del regolamento . D' altra parte, l' evoluzione successiva può plausibilmente essere stata influenzata da circostanze sopravvenute, difficilmente analizzabili ex ante . In queste condizioni, mi sembra che l' andamento dei prezzi ed il comportamento degli operatori in Francia, nei mesi seguenti il febbraio 1986, se suscitano qualche dubbio sulla appropriatezza delle misure, tuttavia non permettono di dedurre che, nel momento in cui ha deciso, la Commissione sia incorsa in una valutazione palesemente erronea .
In definitiva, ritengo che la differenza di trattamento prevista dal regolamento ( CEE ) n . 400/86 risulti sufficientemente giustificata sul piano oggettivo e, dunque, non illegittimamente discriminatoria .
d ) Sulla motivazione
11 . I princìpi risultanti dalla giurisprudenza della Corte quanto al rispetto dell' obbligo di motivazione dei regolamenti sono ben noti .
Mi limito a richiamare la sentenza 22 gennaio 1986, Eridania ( causa 250/84, Racc . pag . 117 ), e, ancora più recentemente, la sentenza 7 luglio 1988, Moksel ( causa 55/87, Racc . pag . 3845 ) ( 5 ).
Nella specie, la motivazione dell' atto è senz' altro succinta, pur risultando comunque più precisa di quella espressa in atti di contenuto analogo ( vedasi, in particolare, la già citata decisione 80/533 ).
E' certo, però, che il regolamento ( CEE ) n . 400/86 è stato adottato sulla base di un complesso di regolamenti che precisano la funzione delle misure speciali e, soprattutto, i criteri da cui dipende la loro applicazione .
Il regolamento ( CEE ) n . 400/86, oltre a richiamare esplicitamente ( vedasi primo e secondo considerando ) i regolamenti di base, specifica anche quali siano gli elementi ( il livello dei prezzi e le possibilità di smercio ) di cui si è tenuto conto e che hanno giustificato nella specie la fissazione di un quantitativo massimo accettato all' intervento per Stato membro .
Del resto è essenzialmente su questi due aspetti ( prezzi ed opportunità di sbocchi ) che si è incardinato il controllo svolto dinanzi alla Corte .
Pertanto, anche se qualche dettaglio in più sarebbe stato forse auspicabile, proprio per evitare che delle perplessità potessero sorgere circa il modo in cui la Commissione ha fatto esercizio dei suoi poteri, nondimeno mi sembra che la motivazione dell' atto de quo sia adeguata alla natura dello stesso ed abbia soddisfatto alle esigenze di permettere agli interessati di conoscere lo scopo e la giustificazione del provvedimento e di consentirne alla Corte il successivo controllo di legalità .
Per questi motivi propongo alla Corte di dichiarare che non emergono nella specie elementi tali da inficiare la validità dei regolamenti di cui trattasi .
(*) Lingua originale : l' italiano .
( 1 ) Il prezzo di riferimento svolge una duplice funzione di protezione : da un lato è la base ( più elevata di quella utilizzata per gli altri cereali ) per il calcolo del prezzo indicativo e, dunque, per la determinazione del livello di protezione esterma; dall' altro, è il parametro rispetto al quale commisurare eventuali interventi di sostegno ( le misure speciali d' intervento ).
( 2 ) Vedasi decisione della Commissione 80/533 del 14.5.1980 ( GU L 138 del 4.6.1980, pag . 11 ).
( 3 ) Vedasi regolamento ( CEE ) della Commissione n . 1428/83 del 2 giugno 1983 ( GU L 145 del 3.6.1983, pag . 26 ).
( 4 ) Più debole viceversa appare l' argomento della Commissione secondo cui si sarebbe tenuto conto, come fattore aggiuntivo, del positivo andamento delle esportazioni francesi nel periodo settembre 1985 - febbraio 1986 . Le esportazioni, come componente esterna della domanda, contribuiscono alla determinazione del livello del prezzo . Si può quindi ritenere che il dato relativo ai prezzi - su cui la Commissione si è fondata - riflettesse già, nell' arco di tempo dato, l' incidenza dell' export .
( 5 ) In particolare, nella sentenza Eridania la Corte ha stabilito che :
"Secondo la costante giurisprudenza della Corte, la motivazione prescritta dall' art . 190 del trattato dev' essere adeguata alla natura dell' atto considerato . Essa deve far apparire in forma chiara e non equivoca l' iter logico seguito dall' autorità comunitaria da cui promana l' atto, onde consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e onde permettere alla Corte di esercitare il proprio controllo .
Emerge inoltre dalla predetta giurisprudenza, da ultimo confermata nella sentenza 28 ottobre 1982 ( cause riunite 292 e 293/81, Lion e Haentjens, Racc . pag . 3887 ), come non si possa esigere che la motivazione dei regolamenti specifichi i vari elementi di fatto o di diritto, talvolta molto numerosi e complessi, che costituiscono oggetto dei regolamenti, qualora questi siano in armonia con il contesto normativo di cui fanno parte . Di conseguenza, se l' atto contestato evidenzia nella sua essenza lo scopo perseguito dall' istituzione, è eccessivo pretendere la motivazione specifica di ciascuna delle scelte d' indole tecnica da essa operate" ( punti 37 e 38 della motivazione ).
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